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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3307/2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GRECO RICCARDA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, Piazza della Vittoria n.17 contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RAVETTA MARCELLO e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Pavia, Corso Cavour n. 8
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Le parti hanno domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, le prove documentali depositate dalle parti (sentenza non definitiva, passata in giudicato, con cui in data 11.7.2023 il
Tribunale di Pavia ha pronunciato la separazione tra i coniugi, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia) hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza presidenziale).
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 13/09/2024 e notificato a , così decide: Controparte_1
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Pavia, il 17.5.2013 da e da Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, alla parte I, n.35, Controparte_1 anno 2013;
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato Civile del
Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3307/2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GRECO RICCARDA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, Piazza della Vittoria n.17 contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RAVETTA MARCELLO e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Pavia, Corso Cavour n. 8
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Le parti hanno domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, le prove documentali depositate dalle parti (sentenza non definitiva, passata in giudicato, con cui in data 11.7.2023 il
Tribunale di Pavia ha pronunciato la separazione tra i coniugi, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia) hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza presidenziale).
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 13/09/2024 e notificato a , così decide: Controparte_1
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Pavia, il 17.5.2013 da e da Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, alla parte I, n.35, Controparte_1 anno 2013;
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato Civile del
Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)