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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8149 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6209/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PALMIERI MAURO, elettivamente domiciliata in VIA FONTANA 5 MILANO presso il difensore avv. PALMIERI MAURO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: locazione
CONCLUSIONI della parte ricorrente da ricorso:
Nel merito:
condannare il Sig. (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 residente in [...] in 20072 Pieve Emanuelela al pagamento in favore della Sig.ra
[...] della somma di Euro 7.362,80= così come indicata nella parte narrativa, oltre Parte_1 interessi legali sino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese del presente Giudizio
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. adiva questo Tribunale Parte_1 per chiedere la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di Euro 7.362,80=, oltre interessi legali sino all'effettivo saldo, ancora dovuta, per il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria del 22.05.2017 regolarmente registrato (doc. 1), avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via Ripamonti n. 193, piano rialzato e composto da due vani e servizi, inizialmente sottoscritto dai locatori e Controparte_3 [...]
(ai quali succedeva l'odierna ricorrente per successione ereditaria Parte_2 Parte_1 come da doc. 3) per esigenza temporanee, che, per il venir meno delle stesse, veniva convertito in un contrato locatizio 4 + 4, come da ultima registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (doc. 2).
A fondamento della domanda, la parte ricorrente deduceva che, stante la morosità del conduttore, aveva incardinato una procedura di sfratto per morosità innanzi a questo Tribunale, che veniva rubricata con il n.r. 32643/23 e, alla prima udienza del 04.10.23, veniva emessa ordinanza di convalida dello sfratto
(doc. 6) e l'ingiunzione di pagamento nei confronti di per l'importo di Euro Controparte_2
3.500,00 per canoni e spese non pagate sino alla data di intimazione (04.10.23), oltre ai canoni successivi scaduti e a scadere sino all'esecuzione dello sfratto e oltre spese di procedura (doc. 7); che il suddetto decreto ingiuntivo, in attesa del rilascio dell'immobile da parte di Controparte_2 con l'esatta quantificazione di quanto dovuto, non veniva mai notificato con conseguente perdita di efficacia della sua portata esecutiva ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; che non Controparte_2 provvedeva al pagamento spontaneo di quanto dovuto, mentre rilasciava l'immobile oggetto di locazione solo in data 23.01.2024 (doc. 8).
Chiedeva, pertanto, la ricorrente la condanna del resistente al pagamento della somma di Euro
7.362,80=, di cui euro 3.500,00, a titolo di canoni di locazione scaduti sino all'emissione dell'ordinanza di rilascio e ingiunzione di pagamento del 04.10.23; Euro 2.800,00, a titolo di canoni non pagati dal 04.10.2023 sino alla data di rilascio dell'immobile avvenuto in data 23.01.24; Euro
956,80= a titolo di spese per la procedura di sfratto n.r.g. 32643/23 (che sono state già liquidate in quella sede nel d.i. divenuto inefficace), determinate in euro 800,00= per compensi, Euro 120,00= per pagina 2 di 6 rimborso forfettario al 15% ed euro 36,80= a titolo di 4% cassa forense sull'importo di euro 920,00 e
Euro 106,00= a titolo di esborsi per la procedura di sfratto ed intimazione di pagamento.
All'udienza del 10.6.2025, verificata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di
. Controparte_1
Quindi, la causa veniva rinviata per la discussione e la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.2.2024.
In tale udienza, sostituita da note scritte, dopo la discussione, effettuata tramite il deposito di note scritte, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Si rammenta, poi, che, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa, quindi, piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Ciò premesso, nel merito, si svolgono le seguenti considerazioni. pagina 3 di 6 Si rileva che, nel caso di specie, è già stato convalidato lo sfratto ed emesso il decreto ingiuntivo nella stessa sede;
tuttavia, la parte ha dichiarato che questo non è stato notificato nei termini ed è divenuto, quindi, inefficace.
Il rapporto locativo è stato documentato dalla parte ricorrente, avendo la stessa offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione sottoscritto in data 22.05.2017 regolarmente registrato (doc.1). Inoltre, è stato prodotto il provvedimento di convalida di sfratto (doc.6).
La parte ricorrente ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la parte resistente, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
Ciò premesso, per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento dei canoni, la parte ha dichiarato che il decreto ingiuntivo non è stato notificato nei termini ed è divenuto inefficace.
Al riguardo, si osserva che “sulla base dell'interpretazione letterale e logico - sistematica (fondata oltre che sulle norme che disciplinano lo speciale procedimento d'ingiunzione anche sui principi generali applicabili ad ogni giudizio) del combinato disposto degli artt. 644 cod. proc. civ. (che al mancato rispetto dei termini perentori per la notificazione ricollega l'inefficacia del decreto, aggiungendo che la domanda può essere riproposta) e 188 disp. att. cod. proc. civ.(che attribuisce al debitore la possibilità di veder accertata l'inefficacia del decreto non notificato) deve escludersi che, dal mancato esercizio della facoltà di cui all'art. 188 cit. da parte del debitore - facoltà prevista solo a tutela del suo interesse ad eliminare lo stato d'incertezza - possano derivare effetti preclusivi in danno del creditore, quali l'impossibilità di avanzare una nuova richiesta di decreto ingiuntivo, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 640 cod. proc. civ., il creditore può riproporre la domanda in caso di rigetto dell'istanza di decreto, e che solo con la notificazione del ricorso e del decreto si ha pendenza della lite, ex art. 643 cod. proc. civ., col conseguente prodursi di tutti gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale” Cass. civ. Sez. L, sentenza n. 9132 del 06/06/2003 (Rv. 564031 - 01).
La Corte Costituzionale ha, poi statuito che è “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 184-bis e 644 del pagina 4 di 6 codice di procedura civile, nella parte in cui, il primo, prevede che non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in cui è incorsa la parte per causa ad essa non imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo, ed il secondo, nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini della ulteriore notificazione. La Corte, infatti, non può che riaffermare il precedente orientamento in ordine alla perentorietà dei termini, stabilendo la ragionevolezza del bilanciamento compiuto dal legislatore tra l'interesse alla perentorietà dei termini e quello alla salvaguardia del diritto di difesa, non potendosi ammettere una deroga alla regola generale dell'improrogabilità dei termini perentori, concepibile solo nella ipotesi in cui l'inutile decorso del termine determinasse la perdita del diritto vantato e comportasse l'impossibilità per la parte di altrimenti agire e difendersi in giudizio per la sua tutela. Né può ritenersi comparabile la diversa disciplina che regola l'ipotesi dell'ordinanza-ingiunzione in corso di lite 'ex' art. 186-ter cod. proc. civ., onde va esclusa la possibilità che essa possa fungere da 'tertium comparationis', restando, tuttavia, affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale” (Corte Costituzionale, sentenza 19.11.2004 n. 350).
Di conseguenza, merita accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della parte conduttrice al pagamento della somma pari a euro Euro 7.362,80, come specificata dalla parte ricorrente, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della attività in concreto svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto;
- condanna al pagamento, Controparte_2 in favore della ricorrente , della somma pari a Euro Parte_1
7.362,80, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
-condanna a rifondere alla Controparte_2 ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in € 3000 Parte_1 per compensi, € 264 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute. pagina 5 di 6 Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice
ER CA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6209/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PALMIERI MAURO, elettivamente domiciliata in VIA FONTANA 5 MILANO presso il difensore avv. PALMIERI MAURO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: locazione
CONCLUSIONI della parte ricorrente da ricorso:
Nel merito:
condannare il Sig. (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 residente in [...] in 20072 Pieve Emanuelela al pagamento in favore della Sig.ra
[...] della somma di Euro 7.362,80= così come indicata nella parte narrativa, oltre Parte_1 interessi legali sino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese del presente Giudizio
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. adiva questo Tribunale Parte_1 per chiedere la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di Euro 7.362,80=, oltre interessi legali sino all'effettivo saldo, ancora dovuta, per il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria del 22.05.2017 regolarmente registrato (doc. 1), avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via Ripamonti n. 193, piano rialzato e composto da due vani e servizi, inizialmente sottoscritto dai locatori e Controparte_3 [...]
(ai quali succedeva l'odierna ricorrente per successione ereditaria Parte_2 Parte_1 come da doc. 3) per esigenza temporanee, che, per il venir meno delle stesse, veniva convertito in un contrato locatizio 4 + 4, come da ultima registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (doc. 2).
A fondamento della domanda, la parte ricorrente deduceva che, stante la morosità del conduttore, aveva incardinato una procedura di sfratto per morosità innanzi a questo Tribunale, che veniva rubricata con il n.r. 32643/23 e, alla prima udienza del 04.10.23, veniva emessa ordinanza di convalida dello sfratto
(doc. 6) e l'ingiunzione di pagamento nei confronti di per l'importo di Euro Controparte_2
3.500,00 per canoni e spese non pagate sino alla data di intimazione (04.10.23), oltre ai canoni successivi scaduti e a scadere sino all'esecuzione dello sfratto e oltre spese di procedura (doc. 7); che il suddetto decreto ingiuntivo, in attesa del rilascio dell'immobile da parte di Controparte_2 con l'esatta quantificazione di quanto dovuto, non veniva mai notificato con conseguente perdita di efficacia della sua portata esecutiva ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; che non Controparte_2 provvedeva al pagamento spontaneo di quanto dovuto, mentre rilasciava l'immobile oggetto di locazione solo in data 23.01.2024 (doc. 8).
Chiedeva, pertanto, la ricorrente la condanna del resistente al pagamento della somma di Euro
7.362,80=, di cui euro 3.500,00, a titolo di canoni di locazione scaduti sino all'emissione dell'ordinanza di rilascio e ingiunzione di pagamento del 04.10.23; Euro 2.800,00, a titolo di canoni non pagati dal 04.10.2023 sino alla data di rilascio dell'immobile avvenuto in data 23.01.24; Euro
956,80= a titolo di spese per la procedura di sfratto n.r.g. 32643/23 (che sono state già liquidate in quella sede nel d.i. divenuto inefficace), determinate in euro 800,00= per compensi, Euro 120,00= per pagina 2 di 6 rimborso forfettario al 15% ed euro 36,80= a titolo di 4% cassa forense sull'importo di euro 920,00 e
Euro 106,00= a titolo di esborsi per la procedura di sfratto ed intimazione di pagamento.
All'udienza del 10.6.2025, verificata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di
. Controparte_1
Quindi, la causa veniva rinviata per la discussione e la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.2.2024.
In tale udienza, sostituita da note scritte, dopo la discussione, effettuata tramite il deposito di note scritte, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Si rammenta, poi, che, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa, quindi, piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Ciò premesso, nel merito, si svolgono le seguenti considerazioni. pagina 3 di 6 Si rileva che, nel caso di specie, è già stato convalidato lo sfratto ed emesso il decreto ingiuntivo nella stessa sede;
tuttavia, la parte ha dichiarato che questo non è stato notificato nei termini ed è divenuto, quindi, inefficace.
Il rapporto locativo è stato documentato dalla parte ricorrente, avendo la stessa offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione sottoscritto in data 22.05.2017 regolarmente registrato (doc.1). Inoltre, è stato prodotto il provvedimento di convalida di sfratto (doc.6).
La parte ricorrente ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la parte resistente, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
Ciò premesso, per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento dei canoni, la parte ha dichiarato che il decreto ingiuntivo non è stato notificato nei termini ed è divenuto inefficace.
Al riguardo, si osserva che “sulla base dell'interpretazione letterale e logico - sistematica (fondata oltre che sulle norme che disciplinano lo speciale procedimento d'ingiunzione anche sui principi generali applicabili ad ogni giudizio) del combinato disposto degli artt. 644 cod. proc. civ. (che al mancato rispetto dei termini perentori per la notificazione ricollega l'inefficacia del decreto, aggiungendo che la domanda può essere riproposta) e 188 disp. att. cod. proc. civ.(che attribuisce al debitore la possibilità di veder accertata l'inefficacia del decreto non notificato) deve escludersi che, dal mancato esercizio della facoltà di cui all'art. 188 cit. da parte del debitore - facoltà prevista solo a tutela del suo interesse ad eliminare lo stato d'incertezza - possano derivare effetti preclusivi in danno del creditore, quali l'impossibilità di avanzare una nuova richiesta di decreto ingiuntivo, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 640 cod. proc. civ., il creditore può riproporre la domanda in caso di rigetto dell'istanza di decreto, e che solo con la notificazione del ricorso e del decreto si ha pendenza della lite, ex art. 643 cod. proc. civ., col conseguente prodursi di tutti gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale” Cass. civ. Sez. L, sentenza n. 9132 del 06/06/2003 (Rv. 564031 - 01).
La Corte Costituzionale ha, poi statuito che è “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 184-bis e 644 del pagina 4 di 6 codice di procedura civile, nella parte in cui, il primo, prevede che non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in cui è incorsa la parte per causa ad essa non imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo, ed il secondo, nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini della ulteriore notificazione. La Corte, infatti, non può che riaffermare il precedente orientamento in ordine alla perentorietà dei termini, stabilendo la ragionevolezza del bilanciamento compiuto dal legislatore tra l'interesse alla perentorietà dei termini e quello alla salvaguardia del diritto di difesa, non potendosi ammettere una deroga alla regola generale dell'improrogabilità dei termini perentori, concepibile solo nella ipotesi in cui l'inutile decorso del termine determinasse la perdita del diritto vantato e comportasse l'impossibilità per la parte di altrimenti agire e difendersi in giudizio per la sua tutela. Né può ritenersi comparabile la diversa disciplina che regola l'ipotesi dell'ordinanza-ingiunzione in corso di lite 'ex' art. 186-ter cod. proc. civ., onde va esclusa la possibilità che essa possa fungere da 'tertium comparationis', restando, tuttavia, affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale” (Corte Costituzionale, sentenza 19.11.2004 n. 350).
Di conseguenza, merita accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della parte conduttrice al pagamento della somma pari a euro Euro 7.362,80, come specificata dalla parte ricorrente, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della attività in concreto svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto;
- condanna al pagamento, Controparte_2 in favore della ricorrente , della somma pari a Euro Parte_1
7.362,80, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
-condanna a rifondere alla Controparte_2 ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in € 3000 Parte_1 per compensi, € 264 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute. pagina 5 di 6 Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice
ER CA
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