TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/12/2024, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6800/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. OSTAN STEFANIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le incombenze di rito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da con in Darfo Boario Terme, in data 18 febbraio Parte_1 Controparte_1
2016, iscritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 2, parte I, anno 2016, e ordinare al competente ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito, alle seguenti condizioni:
a) - confermare l'affido in via esclusiva dei figli minori e al padre, attribuendo allo stesso Per_1 Per_2
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interessse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta pagina 1 di 3 della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio a favore dei figli, con collocazione prevalente degli stessi presso il padre stesso e facoltà della madre di vederli liberamente, previo accordo con il padre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
b) - assegnare definitivamente la casa familiare, sita in Darfo Boario Terme (BS), in via Quarteroni n. 24, in comodato da terzi al padre in qualità di genitore collocatario dei minori, con tutto quanto in essa contenuto;
c) - porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e Controparte_1 Per_1 Per_2 con il versamento di un assegno dell'importo di 300,00 mensili complessivi (ossia ad € 150,00 per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, oltre al 50% delle spese come da “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.6.2024, proponeva domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio celebrato con in Darfo Boario Terme il 18.2.2016, da cui erano nati i Controparte_1
figli a Esine il 31.03.2016 e a Esine il 13.02.2018, premettendo che in data 29.3.2023 i Per_1 Per_2
coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con sentenza emessa in data 19.12.2023, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 10.12.2024 compariva la sola parte ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (29.3.2023), è decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono pagina 2 di 3 plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio. Altresì, pur essendo pendente separato procedimento di separazione, risulta già pronunciata sentenza non definitiva sullo status in data 19.12.2023, ritualmente notificata a controparte, pertanto coperta da giudicato (docc. 7,8 ricorrente).
Quanto alle restanti questioni, meritano accoglimento le conclusioni formulate dal resistente, integralmente confermative dei provvedimenti provvisori già pronunciati in sede separativa, pronunciati il 29.9.2023 (doc 6 ricorrente), rispetto ai quali non è intervenuta sopravvenienza alcuna, restando la madre irreperibile in provincia di Napoli, limitandosi a sentire i figli per telefono.
In ragione della natura necessaria del giudizio sullo status, delle immutate condizioni rispetto alla separazione e considerata la mancata opposizione della convenuta, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in Darfo Boario Terme (Bs) in data 18/02/2016 , trascritto nei registri degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune, per l'anno 2016, parte I, n. 2;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Controparte_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone per il resto in conformità alle conclusioni trascritte in epigrafe;
5) spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6800/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. OSTAN STEFANIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le incombenze di rito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da con in Darfo Boario Terme, in data 18 febbraio Parte_1 Controparte_1
2016, iscritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 2, parte I, anno 2016, e ordinare al competente ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito, alle seguenti condizioni:
a) - confermare l'affido in via esclusiva dei figli minori e al padre, attribuendo allo stesso Per_1 Per_2
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interessse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta pagina 1 di 3 della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio a favore dei figli, con collocazione prevalente degli stessi presso il padre stesso e facoltà della madre di vederli liberamente, previo accordo con il padre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
b) - assegnare definitivamente la casa familiare, sita in Darfo Boario Terme (BS), in via Quarteroni n. 24, in comodato da terzi al padre in qualità di genitore collocatario dei minori, con tutto quanto in essa contenuto;
c) - porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e Controparte_1 Per_1 Per_2 con il versamento di un assegno dell'importo di 300,00 mensili complessivi (ossia ad € 150,00 per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, oltre al 50% delle spese come da “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.6.2024, proponeva domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio celebrato con in Darfo Boario Terme il 18.2.2016, da cui erano nati i Controparte_1
figli a Esine il 31.03.2016 e a Esine il 13.02.2018, premettendo che in data 29.3.2023 i Per_1 Per_2
coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con sentenza emessa in data 19.12.2023, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 10.12.2024 compariva la sola parte ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (29.3.2023), è decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono pagina 2 di 3 plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio. Altresì, pur essendo pendente separato procedimento di separazione, risulta già pronunciata sentenza non definitiva sullo status in data 19.12.2023, ritualmente notificata a controparte, pertanto coperta da giudicato (docc. 7,8 ricorrente).
Quanto alle restanti questioni, meritano accoglimento le conclusioni formulate dal resistente, integralmente confermative dei provvedimenti provvisori già pronunciati in sede separativa, pronunciati il 29.9.2023 (doc 6 ricorrente), rispetto ai quali non è intervenuta sopravvenienza alcuna, restando la madre irreperibile in provincia di Napoli, limitandosi a sentire i figli per telefono.
In ragione della natura necessaria del giudizio sullo status, delle immutate condizioni rispetto alla separazione e considerata la mancata opposizione della convenuta, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in Darfo Boario Terme (Bs) in data 18/02/2016 , trascritto nei registri degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune, per l'anno 2016, parte I, n. 2;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Controparte_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone per il resto in conformità alle conclusioni trascritte in epigrafe;
5) spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 3 di 3