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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 446/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 446/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 9,40 innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per 'avv. BACCHI ALESSANDRO oggi sostituito dall'avv. Fabio Lancia il quale si riporta ai propri Parte_1 scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate.
Per 'avv. GRAZIANI ALESSANDRO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Lorenzo Controparte_1
Acuzzo il quale si riporta ai propri scritti difensivi ed in particolare le note conclusive ed insiste nel rigetto dell'opposizione e la conferma del DI.
Dopo breve discussione orale, rinvia alle ore 12,30 per il deposito della sentenza anche nell'eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
Dott. Francesca Panzarola
Alle ore 13,00 viene riaperto il verbale: nessuno è presente per le parti.
Il giudice
Provvede come da sentenza che deposita.
Il Giudice
Dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 446/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BACCHI
ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA D. SCARLATTI N. 37 C/O AVV 6100
PERUGIA presso il difensore avv. GRAZIANI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1067/2022 emesso dal Tribunale
[...]
di Terni in data 27.12.2022 nei propri confronti con il quale gli era stato ingiunto, il pagamento della somma di € 12.661,40 quale corrispettivo per il servizio di assistenza tecnica e fiscale, nonché di ausilio nella predisposizione delle paghe;
svolto da Controparte_1
pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del decreto in assenza dei presupposti per la sua emissione essendo fondato su fattura.
Nel merito eccepiva la prescrizione del credito di cui alla fattura n. . 17V24-01890 del 08.08.2017 relativa a prestazioni svolte nel 2008 e mai consegnata all'opponente. Solo con la messa in mora del
19.07.2021 veniva a conoscenza della pretesa creditoria, tuttavia ormai prescritta per decorrenza del termine.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituendosi in giudizio l'opposta contestava in fatto ed in diritto quanto Controparte_1 argomentato dall'opponente concludendo per il rigetto della pretesa azionata dall'opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa attribuzione della provvisoria esecutività ex art 648 cpc e con vittoria di spese per la fase di opposizione.
Con ordinanza riservata del 20.07.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale di parte opponente e la prova per testi.
All'udienza del 30.01.2025 le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies cpc all'esito della discussione questo Giudice pronunciava la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
Occorre premettere innanzitutto, come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del crediti ed a carico del debitore opponente avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione ( Cass. Civ. n. 8718/2000; Cass. Civ. n. 5055/1999).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati.
Nel caso in esame ha agito in via monitoria facendo valere il credito Controparte_1 relativo alle prestazioni e servizi svolti in favore dell'opponente.
pagina 3 di 5 Risultano in atti il mandato di assistenza stipulato dalle parti in data 26.09.2002 (doc. 3 allegato al fascicolo parte opposta) e le prestazioni rese in favore dell'opponente ( doc. 4,5,6,7,8 fascicolo parte opposta) e le tariffe applicate ( doc. 10 fascicolo parte opposta).
Dalla prova per testi è emersa sia l'avvenuta esecuzione dei servizi indicati nelle fatture e sia la congruità delle tariffe praticate da Controparte_1
La teste , dipendente di con mansioni di responsabile del Testimone_1 Controparte_1 centro assistenza agricola, ha confermato l'esecuzione dei servizi tecnico/amministrativi relativi alle domande presentate ad AG e le ( cfr. verbale di udienza del 21.05.2024). Parte_2
La teste responsabile del servizio paghe di dal 2001, ha Testimone_2 Controparte_1 confermato l'esecuzione dei servizi lavoristici, afferenti all'elaborazione delle buste paghe dell'azienda agricola ( cfr. verbale udienza del 21.05.2024). Pt_1
La teste , referente regionale Caf di ha confermato di aver Testimone_3 Controparte_1
reso i servizi relativi alle paghe nonché i servizi di natura tecnica, aggiungendo di aver lavorato presso la sede di Terni e di conoscere la posizione relativa all'azienda agricola ( cfr. verbale di udienza Pt_1
del 02.07.2024).
La teste , quadro dirigente di ha confermato gli importi delle fatture e Testimone_4 CP_1
l'esecuzione dei servizi ed ha specificato che gli importi venivano inseriti nella procedura di fatturazione automatica dell'azienda una volta, secondo il tariffario aziendale automatico ( cfr. verbale di udienza del 02.07.2024).
Le testi e la teste hanno congiuntamente, confermato sia lo svolgimento Testimone_3 Testimone_4 dei servizi resi in favore dell'opponente, sia l'effettiva conoscenza che aveva del Parte_1
tariffario applicato di Controparte_1
Peraltro, tali circostanze sono state oggetto di specifici capitoli di prova dell'interrogatorio formale.
Attesa la mancata risposta da parte dell' opponente all'interrogatorio formale Parte_1 deferitogli, in applicazione dell'art. 232 cpc, devono essere ritenuti ammessi i fatti menzionati.
In conclusione, parte opposta ha documentato l'atto negoziale fondante il credito azionato allegando l'inadempimento di all'obbligazione di versare quanto dovuto per le prestazioni Parte_1
svolte.
Ebbene parte opponente non ha mai, in specifico, contestato l'esecuzione dei servizi e delle prestazioni rese da ma ha eccepito la prescrizione del credito limitatamente alla Controparte_1
fattura n. 17V24-01890 del 08.08.2017 di importo pari ad € 1.805,19.
pagina 4 di 5 Sostiene l'opponente che trattandosi di un servizio relativo all'anno 2008, e avendo Parte_1
ricevuto la messa in mora in data 19.07.2021, il diritto di credito si è estinto per effetto del maturare della prescrizione.
L'eccezione è infondata.
Parte opposta ha dato prova che il servizio si riferisce alla predisposizione del PSR (piano di sviluppo rurale) attività che è iniziata nel 2008 ma che è stata ultimata e protratta fino all'anno 2012 (doc. 7 allegato al fascicolo di parte opposta).
Considerato che tale attività è stata espletata dall'opposta in forza del Controparte_1
contratto in essere tra le parti, e cioè del mandato di assistenza per la fornitura di servizi, il credito maturato dall'opposta è soggetto alla prescrizione ordinaria di 10 anni.
Dalla documentazione in atti risulta che il termine di prescrizione non è compiuto in ragione dell'atto atto interruttivo del 26.07.2016 con cui ha diffidato l'opponente Controparte_1 all'adempimento di quanto dovuto per i servizi e le prestazioni rese in suo favore (doc. 11 allegato al fascicolo di parte opposta).
Il documento 11) è atto idoneo ad integrare prova sufficiente in ordine alla natura di atto interruttivo della prescrizione e pertanto idoneo a paralizzare l'eccezione di parte opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettata l'opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
L'opponente va poi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza;
tali spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n.
n.1067/2022 emesso dal Tribunale di Terni in data 27.12.2022;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione Parte_1 in favore dell'opposta liquidando le stesse in complessivi euro 919,00 Controparte_1 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, €1.701,00 per la fase decisionale oltre contributo forfettario I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 446/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 9,40 innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per 'avv. BACCHI ALESSANDRO oggi sostituito dall'avv. Fabio Lancia il quale si riporta ai propri Parte_1 scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate.
Per 'avv. GRAZIANI ALESSANDRO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Lorenzo Controparte_1
Acuzzo il quale si riporta ai propri scritti difensivi ed in particolare le note conclusive ed insiste nel rigetto dell'opposizione e la conferma del DI.
Dopo breve discussione orale, rinvia alle ore 12,30 per il deposito della sentenza anche nell'eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
Dott. Francesca Panzarola
Alle ore 13,00 viene riaperto il verbale: nessuno è presente per le parti.
Il giudice
Provvede come da sentenza che deposita.
Il Giudice
Dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 446/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BACCHI
ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA D. SCARLATTI N. 37 C/O AVV 6100
PERUGIA presso il difensore avv. GRAZIANI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1067/2022 emesso dal Tribunale
[...]
di Terni in data 27.12.2022 nei propri confronti con il quale gli era stato ingiunto, il pagamento della somma di € 12.661,40 quale corrispettivo per il servizio di assistenza tecnica e fiscale, nonché di ausilio nella predisposizione delle paghe;
svolto da Controparte_1
pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del decreto in assenza dei presupposti per la sua emissione essendo fondato su fattura.
Nel merito eccepiva la prescrizione del credito di cui alla fattura n. . 17V24-01890 del 08.08.2017 relativa a prestazioni svolte nel 2008 e mai consegnata all'opponente. Solo con la messa in mora del
19.07.2021 veniva a conoscenza della pretesa creditoria, tuttavia ormai prescritta per decorrenza del termine.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituendosi in giudizio l'opposta contestava in fatto ed in diritto quanto Controparte_1 argomentato dall'opponente concludendo per il rigetto della pretesa azionata dall'opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa attribuzione della provvisoria esecutività ex art 648 cpc e con vittoria di spese per la fase di opposizione.
Con ordinanza riservata del 20.07.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale di parte opponente e la prova per testi.
All'udienza del 30.01.2025 le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies cpc all'esito della discussione questo Giudice pronunciava la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
Occorre premettere innanzitutto, come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del crediti ed a carico del debitore opponente avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione ( Cass. Civ. n. 8718/2000; Cass. Civ. n. 5055/1999).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati.
Nel caso in esame ha agito in via monitoria facendo valere il credito Controparte_1 relativo alle prestazioni e servizi svolti in favore dell'opponente.
pagina 3 di 5 Risultano in atti il mandato di assistenza stipulato dalle parti in data 26.09.2002 (doc. 3 allegato al fascicolo parte opposta) e le prestazioni rese in favore dell'opponente ( doc. 4,5,6,7,8 fascicolo parte opposta) e le tariffe applicate ( doc. 10 fascicolo parte opposta).
Dalla prova per testi è emersa sia l'avvenuta esecuzione dei servizi indicati nelle fatture e sia la congruità delle tariffe praticate da Controparte_1
La teste , dipendente di con mansioni di responsabile del Testimone_1 Controparte_1 centro assistenza agricola, ha confermato l'esecuzione dei servizi tecnico/amministrativi relativi alle domande presentate ad AG e le ( cfr. verbale di udienza del 21.05.2024). Parte_2
La teste responsabile del servizio paghe di dal 2001, ha Testimone_2 Controparte_1 confermato l'esecuzione dei servizi lavoristici, afferenti all'elaborazione delle buste paghe dell'azienda agricola ( cfr. verbale udienza del 21.05.2024). Pt_1
La teste , referente regionale Caf di ha confermato di aver Testimone_3 Controparte_1
reso i servizi relativi alle paghe nonché i servizi di natura tecnica, aggiungendo di aver lavorato presso la sede di Terni e di conoscere la posizione relativa all'azienda agricola ( cfr. verbale di udienza Pt_1
del 02.07.2024).
La teste , quadro dirigente di ha confermato gli importi delle fatture e Testimone_4 CP_1
l'esecuzione dei servizi ed ha specificato che gli importi venivano inseriti nella procedura di fatturazione automatica dell'azienda una volta, secondo il tariffario aziendale automatico ( cfr. verbale di udienza del 02.07.2024).
Le testi e la teste hanno congiuntamente, confermato sia lo svolgimento Testimone_3 Testimone_4 dei servizi resi in favore dell'opponente, sia l'effettiva conoscenza che aveva del Parte_1
tariffario applicato di Controparte_1
Peraltro, tali circostanze sono state oggetto di specifici capitoli di prova dell'interrogatorio formale.
Attesa la mancata risposta da parte dell' opponente all'interrogatorio formale Parte_1 deferitogli, in applicazione dell'art. 232 cpc, devono essere ritenuti ammessi i fatti menzionati.
In conclusione, parte opposta ha documentato l'atto negoziale fondante il credito azionato allegando l'inadempimento di all'obbligazione di versare quanto dovuto per le prestazioni Parte_1
svolte.
Ebbene parte opponente non ha mai, in specifico, contestato l'esecuzione dei servizi e delle prestazioni rese da ma ha eccepito la prescrizione del credito limitatamente alla Controparte_1
fattura n. 17V24-01890 del 08.08.2017 di importo pari ad € 1.805,19.
pagina 4 di 5 Sostiene l'opponente che trattandosi di un servizio relativo all'anno 2008, e avendo Parte_1
ricevuto la messa in mora in data 19.07.2021, il diritto di credito si è estinto per effetto del maturare della prescrizione.
L'eccezione è infondata.
Parte opposta ha dato prova che il servizio si riferisce alla predisposizione del PSR (piano di sviluppo rurale) attività che è iniziata nel 2008 ma che è stata ultimata e protratta fino all'anno 2012 (doc. 7 allegato al fascicolo di parte opposta).
Considerato che tale attività è stata espletata dall'opposta in forza del Controparte_1
contratto in essere tra le parti, e cioè del mandato di assistenza per la fornitura di servizi, il credito maturato dall'opposta è soggetto alla prescrizione ordinaria di 10 anni.
Dalla documentazione in atti risulta che il termine di prescrizione non è compiuto in ragione dell'atto atto interruttivo del 26.07.2016 con cui ha diffidato l'opponente Controparte_1 all'adempimento di quanto dovuto per i servizi e le prestazioni rese in suo favore (doc. 11 allegato al fascicolo di parte opposta).
Il documento 11) è atto idoneo ad integrare prova sufficiente in ordine alla natura di atto interruttivo della prescrizione e pertanto idoneo a paralizzare l'eccezione di parte opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettata l'opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
L'opponente va poi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza;
tali spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n.
n.1067/2022 emesso dal Tribunale di Terni in data 27.12.2022;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione Parte_1 in favore dell'opposta liquidando le stesse in complessivi euro 919,00 Controparte_1 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, €1.701,00 per la fase decisionale oltre contributo forfettario I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
pagina 5 di 5