Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2848/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 2848/2024 del R.V.G.,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 esentati e difesi dall'avv. Giuseppe Lenza;
rilevato che i coniugi
- hanno contratto matrimonio il 18 luglio 2019 nel Comune di Bellizzi (SA);
- hanno depositato in data 12 dicembre 2024 ricorso congiunto per separazione consensuale ex art. 473 bis 51 c.p.c.;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso nelle note sostitutive della udienza del 21 gennaio 2025;
ritenuto che
le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
considerato che
con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473- bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul molo del Giudice Relatore affinché
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
19.01.1973, C.F.: e ato a Nicosia (EN) il CodiceFiscale_1 Parte_2
10.05.1968, C.F.: CodiceFiscale_2
OMOLOGA le co ne dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 21 gennaio 2025; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bellizzi (SA) (Anno 2019, Atto n.11, Parte I); SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi