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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
FAZZINI ELISA, LA
DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2442/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin 25 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 369/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 43 e pubblicata il 17/12/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034G00406/2011 IRES-ALTRO 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034G00406/2011 IRAP 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034G00862/2011 IRES-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034G00862/2011 IRAP 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto in riassunzione;
Resistente: come da memoria di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi regolarmente notificati e depositati, Ricorrente_1 Srl agiva in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale della Lombardia avverso gli avvisi di accertamento n. TMB034G00406/2011, relativo all'anno di imposta 2002, e n. TMB034G00862/2011, relativo all'anno di imposta 2003, con i quali erano stati recuperati a tassazione costi per operazioni soggettivamente inesistenti, indebitamente dedotti in violazione dell'art. 14, comma 4 bis L. 537/1993 e art. 109 TUIR.
Tali avvisi traevano origine da verifiche di polizia tributaria, condotte dalla Guardia di Finanza di Milano, a seguito di antecedenti indagini in ambito di procedimenti penali, da cui era emersa l'esistenza di un'associazione a delinquere organizzata da un certo Nominativo_1, per mezzo della sua agenzia di investigazione, la Società_1, finalizzata al compimento di indagini illecite e rivelazioni di segreti di ufficio. Era emerso che, al fine di percepire i compensi relativi a tale attività illecita, il Nominativo_1 si era avvalso di società fittizie, tra cui la Società_2 Limited (Società_2), evitando così la imposizione fiscale nel territorio italiano. In realtà, tutte le operazioni, fra cui quelle pagate dalla Società_3, poi Ricorrente_1
Srl, erano riferibili alla Società_1, con la conseguenza che Società_4 era solo un soggetto fittizio che emetteva fatture. Nei confronti della Società_3, poi Ricorrente_1 Srl, erano state quindi emesse per operazioni soggettivamente inesistenti per l'anno di imposta 2002 fatture pari a € 9.786,00 e per l'anno 2003 pari a € 114.000,00.
Pertanto, l'Ufficio, in relazione all'anno 2002, aveva accertato una minor perdita IRPEG per € 9.786,00, una
IRAP per € 417,00 e una sanzione in misura fissa di € 258,00 ai fini IRPEG ex art. 8, comma 1, d.lgs.
471/1997 e in misura proporzionale pari al 100% di € 417,00 ai fini IRAP, ex art. 32, comma 2, d.lgs. 446/1997 con applicazione del cumulo giuridico per l'anno in questione di € 625,50. Invece, in relazione all'anno 2003, era stata accertata una minor perdita IRPEG per € 114.000,00, una IRAP per € 4.845,00 e una sanzione in misura fissa di € 258,00 ai fini IRPEG ex art. 8, comma 1, d.lgs. 471/1997 e in misura proporzionale pari al
100% di € 4.845,00 ai fini IRAP, ex art. 32, comma 2, d.lgs. 446/1997 con applicazione in aumento, recidiva e cumulo giuridico, tenuto conto delle sanzioni irrogate relativi alle annualità precedenti, per complessivi
€ 9.755,25.
Entrambi gli avvisi erano stati emessi ai sensi dell'art. 43, comma 3, DPR 600/1973 nel testo applicabile ratione temporis, avendo l'Ufficio, in sede di accertamento, raddoppiato i termini, tenuto conto che le violazioni avevano comportato l'obbligo di denuncia di uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000.
A fondamento di entrambi i ricorsi la Ricorrente_1 Srl deduceva:
1) La decadenza dal potere di accertamento ed errata individuazione del presupposto per asserita estraneità della società agli illeciti penali;
2) Intervenuta decadenza per asserita pretestuosità delle comunicazioni di reato;
3) Intervenuta decadenza per asserita insussistenza dell'illecito contestato;
4) Asserita illegittimità del provvedimento sanzionatorio contenuto nell'avviso di accertamento.
L'Ufficio si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La Commissione tributaria provinciale di Milano, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 369/43/2013, depositata il 18.12.2013, rigettava la impugnazione.
Contro tale sentenza Ricorrente_1 Srl proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza laddove aveva rigettato la eccezione di decadenza in relazione all'IRAP, stante l'asserita inapplicabilità del regime dei doppi termini;
2) Violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi il giudice pronunciato in ordine alla pretestuosità della denuncia;
3) Nullità della sentenza stante l'asserita insussistenza dell'illecito contestato.
La Commissione tributaria regionale di Milano, con sentenza n. 2198/3/2015, depositata il 20.05.2015, rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata.
Contro tale sentenza, Ricorrente_1 Srl ricorreva in Cassazione sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 DPR 600/1973 e 2 D.Lgs. 74/2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 DPR 600/1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.
p.c.;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, TUIR e 8 D.L: 16/2012 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 5181/05/2024, depositata il 27.01.2024, ha cassato la sentenza, ritenendo fondati il secondo e il terzo motivo, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia.
Con atto depositato il 4.08.2024, Ricorrente_1 Srl ha riassunto il giudizio, chiedendo, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che venisse dichiarata:
1) La irrilevanza penale delle contestazioni IRAP, in assenza di norme incriminatrici e conseguente non operatività del c.d. raddoppio dei termini di accertamento: violazione degli artt. 43 DPR 600/1973 e 2 D.Lgs.
74/2000; illegittimità del rilievo IRAP per decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento;
2) La deducibilità, ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR e art. 8 D.L.
2.03.2012 dei costi correlati a prestazioni di servizi effettivamente resi, seppure in presenza di fatturazione soggettivamente inesistente.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia, in sede di rinvio, all'udienza del
9.02.2026, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio, la Corte, in sede di rinvio, si deve necessariamente attenere ai due principi di diritto formulati dalla Suprema Corte.
In particolare, per quanto concerne il primo, la Corte ha affermato che: “Il motivo è infondato. La giurisprudenza della sezione nel senso di ritenere che “in tema di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'Irap, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali” (Cass., sez. 6-5, n. 10483/2018; Cass., sez. 6-5, n.
4742/2020). Ne consegue l'erroneità in diritto dell'affermazione della C.T.R. secondo la quale “il raddoppio del termine di decadenza dall'azione accertatrice, in presenza di denuncia penale, si applica in materia di accertamento Irap, purché in presenza delle condizioni dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973”.
Per quanto concerne il secondo principio, la Cassazione ha dichiarato che: “Il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio secondo il quale «in tema di imposte sui redditi. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo
2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012 n. 44), che opera, in ragione del precedente comma 3, quale ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, (inserite, o meno, in una frode carosello), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo» (Cass., sez. 5, n. 26461/2014; Cass., sez. 6-5, n. 17788/2018; Cass. sez. 5, n. 8480/2022;
Cass., sez. 6-5, n. 25249/2016)”.
In ordine al primo principio, la Corte, in sede di rinvio, deve prendere atto che, nelle more, l'Ufficio ha preso atto della decisione della Cassazione e ha affermato di procedere in sede di autotutela agli annullamenti degli avvisi di accertamento per gli anni 2002 e 2003 ai fini IRAP, allegando a tale riguardo i provvedimenti, già comunicati a controparte (doc. 2 e 3 del fascicolo di parte appellante).
Alla luce di ciò, pertanto, sul punto il Collegio ritiene che sia cessata la materia del contendere.
In ordine al secondo principio, in sede di ricorso per riassunzione, la società lamenta la piena deducibilità, ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 109 comma 5 TUIR e dell'art. 8 D.L. 2.03.2012, dei costi correlati alle prestazioni di servizi, effettivamente resi, seppure in presenza di fatturazione soggettivamente inesistenti.
Tale affermazione, infatti, troverebbe fondamento nei principi giurisprudenziali della Suprema Corte, secondo cui i costi a operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere reato, sono deducibili dal reddito imponibile, anche nella ipotesi in cui il contribuente sia consapevole di partecipare a un disegno fraudolento, sempreché il costo sia certo e inerente (cfr. Cass. 5181/2024).
L'Ufficio, in realtà, sebbene dichiari di conformarsi all'orientamento della Cassazione, afferma che, nel caso di specie, i costi oggetti del presente giudizio siano indeducibili, in quanto le operazioni sono oggettivamente inesistenti e i costi, dei quali si invoca la deducibilità, non sono comunque inerenti, in difetto di una prova al riguardo. In particolare, rileva che i pagamenti effettuati dalla Società_3, oggetto di fatture, non avrebbero a oggetto alcuna “consulenza in materia di sicurezza” prestata dalla società inglese, né, tanto meno, alcuna
“due diligence” prestata sempre dalla società inglese, in quanto i documenti contabili emessi erano volti esclusivamente a giustificare versamenti di denaro da parte della contribuente al Nominativo_1 per l'attività criminosa commessa. Si afferma, inoltre, che, comunque, non sia mai stata fornita la prova della inerenza dei costi.
La Corte ritiene, in ordine ai rilievi mossi dall'Ufficio, che non sia condivisibile quello volto a contestare l'esistenza anche di operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare, dal PVC risulta che i verificatori avevano contestato solo la inesistenza soggettiva delle operazioni, come è possibile evincere, laddove è stato affermato che: “(…) i pagamenti effettuati da (…) Società_3 (…) nei confronti della Società_2 e Società_5 siano stati effettuati estero su estero per poi transitare, dopo tortuose manovre, in svariati conti personali (accesi all'estero) nella disponibilità di Nominativo_1. Questo al fine di sottrarsi a qualsivoglia imposizione fiscale nel territorio italiano. Si dimostrerà (…) come le operazioni pagate da Società_3 (…) siano riferibili ad attività svolte direttamente dalla Società_1 SRL e pertanto soggettivamente inesistenti (giusto il disposto dell'art. 1 lett. a) D.L. vo 74/2000)”. Risulta, inoltre, che: “è ormai dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'unico beneficiario economico ed amministratore unico della Società_2 (…) sia stato Nominativo_1” e che “(…) la Società_2 e la Società_5 non abbiano svolto (…) nessuna delle attività indicate nelle fatture emessa al Società_3 (…) – attività in realtà svolte dalla Società_1 SRL nel territorio italiano” (cfr. PVC del 17/02/2011, foglio17).
D'altra parte, che la questione vertesse su operazioni soggettivamente inesistenti emerge anche dalla ordinanza della Suprema Corte in cui è stato disposto il rinvio, laddove è stato affermato che: “l'Ufficio contestò alla società odierna ricorrente l'indeducibilità di taluni costi da essa sostenuti in ragione della loro asserita riferibilità a operazioni soggettivamente inesistenti. I detti costi erano stati sostenuti dalla società ricorrente in relazione a servizi che, benché alla stessa effettivamente resi, erano stati tuttavia ad essa fatturati dalla società estera Società_4 LTD, risultata poi una società schermo priva di operatività e struttura. In realtà, secondo i verificatori, le cui conclusioni sono state incorporate negli avvisi di accertamento, i detti servizi sarebbero stati resi dalla società italiana Società_1 s.r.l.”.
La Corte ritiene, invece, che sia condivisibile il rilievo mosso dall'Ufficio in ordine alla mancata prova dell'inerenza e della certezza dei servizi di investigazione resi da Società_1 s.r.l. a Società_3, poi Ricorrente_1 Srl. Si rileva che, dalla documentazione in atti, si evince che fin dal giudizio di primo grado l'Ufficio aveva contestato che la società non aveva assolto al proprio onere probatorio in ordine alla inerenza dei costi relativi alle fatture addebitate, il quale grava sul contribuente. Si ritiene, infatti, alla luce dei principi della Cassazione, che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere del contribuente provare l'inerenza, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi (cfr. Cass. 23626/2011).
In considerazione di ciò deve ritenersi del tutto illegittima la detrazione dei costi effettuata.
Stante la sostanziale parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite in relazione a tutti i giudizi svolti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, in sede di rinvio, così decide:
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di accertamento per gli anni 2002 e
2003 ai fini IRAP;
- Rigetta per il resto l'appello nei confronti degli avvisi di accertamento n. TMB034G00406/2011, relativo all'anno di imposta 2002, e n. TMB034G00862/2011, relativo all'anno di imposta 2003; - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti per tutti i giudizi svolti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Il Presidente
SA NI MA SA EY
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
FAZZINI ELISA, LA
DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2442/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin 25 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 369/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 43 e pubblicata il 17/12/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034G00406/2011 IRES-ALTRO 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034G00406/2011 IRAP 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034G00862/2011 IRES-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034G00862/2011 IRAP 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto in riassunzione;
Resistente: come da memoria di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi regolarmente notificati e depositati, Ricorrente_1 Srl agiva in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale della Lombardia avverso gli avvisi di accertamento n. TMB034G00406/2011, relativo all'anno di imposta 2002, e n. TMB034G00862/2011, relativo all'anno di imposta 2003, con i quali erano stati recuperati a tassazione costi per operazioni soggettivamente inesistenti, indebitamente dedotti in violazione dell'art. 14, comma 4 bis L. 537/1993 e art. 109 TUIR.
Tali avvisi traevano origine da verifiche di polizia tributaria, condotte dalla Guardia di Finanza di Milano, a seguito di antecedenti indagini in ambito di procedimenti penali, da cui era emersa l'esistenza di un'associazione a delinquere organizzata da un certo Nominativo_1, per mezzo della sua agenzia di investigazione, la Società_1, finalizzata al compimento di indagini illecite e rivelazioni di segreti di ufficio. Era emerso che, al fine di percepire i compensi relativi a tale attività illecita, il Nominativo_1 si era avvalso di società fittizie, tra cui la Società_2 Limited (Società_2), evitando così la imposizione fiscale nel territorio italiano. In realtà, tutte le operazioni, fra cui quelle pagate dalla Società_3, poi Ricorrente_1
Srl, erano riferibili alla Società_1, con la conseguenza che Società_4 era solo un soggetto fittizio che emetteva fatture. Nei confronti della Società_3, poi Ricorrente_1 Srl, erano state quindi emesse per operazioni soggettivamente inesistenti per l'anno di imposta 2002 fatture pari a € 9.786,00 e per l'anno 2003 pari a € 114.000,00.
Pertanto, l'Ufficio, in relazione all'anno 2002, aveva accertato una minor perdita IRPEG per € 9.786,00, una
IRAP per € 417,00 e una sanzione in misura fissa di € 258,00 ai fini IRPEG ex art. 8, comma 1, d.lgs.
471/1997 e in misura proporzionale pari al 100% di € 417,00 ai fini IRAP, ex art. 32, comma 2, d.lgs. 446/1997 con applicazione del cumulo giuridico per l'anno in questione di € 625,50. Invece, in relazione all'anno 2003, era stata accertata una minor perdita IRPEG per € 114.000,00, una IRAP per € 4.845,00 e una sanzione in misura fissa di € 258,00 ai fini IRPEG ex art. 8, comma 1, d.lgs. 471/1997 e in misura proporzionale pari al
100% di € 4.845,00 ai fini IRAP, ex art. 32, comma 2, d.lgs. 446/1997 con applicazione in aumento, recidiva e cumulo giuridico, tenuto conto delle sanzioni irrogate relativi alle annualità precedenti, per complessivi
€ 9.755,25.
Entrambi gli avvisi erano stati emessi ai sensi dell'art. 43, comma 3, DPR 600/1973 nel testo applicabile ratione temporis, avendo l'Ufficio, in sede di accertamento, raddoppiato i termini, tenuto conto che le violazioni avevano comportato l'obbligo di denuncia di uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000.
A fondamento di entrambi i ricorsi la Ricorrente_1 Srl deduceva:
1) La decadenza dal potere di accertamento ed errata individuazione del presupposto per asserita estraneità della società agli illeciti penali;
2) Intervenuta decadenza per asserita pretestuosità delle comunicazioni di reato;
3) Intervenuta decadenza per asserita insussistenza dell'illecito contestato;
4) Asserita illegittimità del provvedimento sanzionatorio contenuto nell'avviso di accertamento.
L'Ufficio si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La Commissione tributaria provinciale di Milano, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 369/43/2013, depositata il 18.12.2013, rigettava la impugnazione.
Contro tale sentenza Ricorrente_1 Srl proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza laddove aveva rigettato la eccezione di decadenza in relazione all'IRAP, stante l'asserita inapplicabilità del regime dei doppi termini;
2) Violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi il giudice pronunciato in ordine alla pretestuosità della denuncia;
3) Nullità della sentenza stante l'asserita insussistenza dell'illecito contestato.
La Commissione tributaria regionale di Milano, con sentenza n. 2198/3/2015, depositata il 20.05.2015, rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata.
Contro tale sentenza, Ricorrente_1 Srl ricorreva in Cassazione sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 DPR 600/1973 e 2 D.Lgs. 74/2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 DPR 600/1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.
p.c.;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, TUIR e 8 D.L: 16/2012 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 5181/05/2024, depositata il 27.01.2024, ha cassato la sentenza, ritenendo fondati il secondo e il terzo motivo, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia.
Con atto depositato il 4.08.2024, Ricorrente_1 Srl ha riassunto il giudizio, chiedendo, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che venisse dichiarata:
1) La irrilevanza penale delle contestazioni IRAP, in assenza di norme incriminatrici e conseguente non operatività del c.d. raddoppio dei termini di accertamento: violazione degli artt. 43 DPR 600/1973 e 2 D.Lgs.
74/2000; illegittimità del rilievo IRAP per decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento;
2) La deducibilità, ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR e art. 8 D.L.
2.03.2012 dei costi correlati a prestazioni di servizi effettivamente resi, seppure in presenza di fatturazione soggettivamente inesistente.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia, in sede di rinvio, all'udienza del
9.02.2026, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio, la Corte, in sede di rinvio, si deve necessariamente attenere ai due principi di diritto formulati dalla Suprema Corte.
In particolare, per quanto concerne il primo, la Corte ha affermato che: “Il motivo è infondato. La giurisprudenza della sezione nel senso di ritenere che “in tema di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'Irap, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali” (Cass., sez. 6-5, n. 10483/2018; Cass., sez. 6-5, n.
4742/2020). Ne consegue l'erroneità in diritto dell'affermazione della C.T.R. secondo la quale “il raddoppio del termine di decadenza dall'azione accertatrice, in presenza di denuncia penale, si applica in materia di accertamento Irap, purché in presenza delle condizioni dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973”.
Per quanto concerne il secondo principio, la Cassazione ha dichiarato che: “Il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio secondo il quale «in tema di imposte sui redditi. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo
2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012 n. 44), che opera, in ragione del precedente comma 3, quale ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, (inserite, o meno, in una frode carosello), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo» (Cass., sez. 5, n. 26461/2014; Cass., sez. 6-5, n. 17788/2018; Cass. sez. 5, n. 8480/2022;
Cass., sez. 6-5, n. 25249/2016)”.
In ordine al primo principio, la Corte, in sede di rinvio, deve prendere atto che, nelle more, l'Ufficio ha preso atto della decisione della Cassazione e ha affermato di procedere in sede di autotutela agli annullamenti degli avvisi di accertamento per gli anni 2002 e 2003 ai fini IRAP, allegando a tale riguardo i provvedimenti, già comunicati a controparte (doc. 2 e 3 del fascicolo di parte appellante).
Alla luce di ciò, pertanto, sul punto il Collegio ritiene che sia cessata la materia del contendere.
In ordine al secondo principio, in sede di ricorso per riassunzione, la società lamenta la piena deducibilità, ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 109 comma 5 TUIR e dell'art. 8 D.L. 2.03.2012, dei costi correlati alle prestazioni di servizi, effettivamente resi, seppure in presenza di fatturazione soggettivamente inesistenti.
Tale affermazione, infatti, troverebbe fondamento nei principi giurisprudenziali della Suprema Corte, secondo cui i costi a operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere reato, sono deducibili dal reddito imponibile, anche nella ipotesi in cui il contribuente sia consapevole di partecipare a un disegno fraudolento, sempreché il costo sia certo e inerente (cfr. Cass. 5181/2024).
L'Ufficio, in realtà, sebbene dichiari di conformarsi all'orientamento della Cassazione, afferma che, nel caso di specie, i costi oggetti del presente giudizio siano indeducibili, in quanto le operazioni sono oggettivamente inesistenti e i costi, dei quali si invoca la deducibilità, non sono comunque inerenti, in difetto di una prova al riguardo. In particolare, rileva che i pagamenti effettuati dalla Società_3, oggetto di fatture, non avrebbero a oggetto alcuna “consulenza in materia di sicurezza” prestata dalla società inglese, né, tanto meno, alcuna
“due diligence” prestata sempre dalla società inglese, in quanto i documenti contabili emessi erano volti esclusivamente a giustificare versamenti di denaro da parte della contribuente al Nominativo_1 per l'attività criminosa commessa. Si afferma, inoltre, che, comunque, non sia mai stata fornita la prova della inerenza dei costi.
La Corte ritiene, in ordine ai rilievi mossi dall'Ufficio, che non sia condivisibile quello volto a contestare l'esistenza anche di operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare, dal PVC risulta che i verificatori avevano contestato solo la inesistenza soggettiva delle operazioni, come è possibile evincere, laddove è stato affermato che: “(…) i pagamenti effettuati da (…) Società_3 (…) nei confronti della Società_2 e Società_5 siano stati effettuati estero su estero per poi transitare, dopo tortuose manovre, in svariati conti personali (accesi all'estero) nella disponibilità di Nominativo_1. Questo al fine di sottrarsi a qualsivoglia imposizione fiscale nel territorio italiano. Si dimostrerà (…) come le operazioni pagate da Società_3 (…) siano riferibili ad attività svolte direttamente dalla Società_1 SRL e pertanto soggettivamente inesistenti (giusto il disposto dell'art. 1 lett. a) D.L. vo 74/2000)”. Risulta, inoltre, che: “è ormai dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'unico beneficiario economico ed amministratore unico della Società_2 (…) sia stato Nominativo_1” e che “(…) la Società_2 e la Società_5 non abbiano svolto (…) nessuna delle attività indicate nelle fatture emessa al Società_3 (…) – attività in realtà svolte dalla Società_1 SRL nel territorio italiano” (cfr. PVC del 17/02/2011, foglio17).
D'altra parte, che la questione vertesse su operazioni soggettivamente inesistenti emerge anche dalla ordinanza della Suprema Corte in cui è stato disposto il rinvio, laddove è stato affermato che: “l'Ufficio contestò alla società odierna ricorrente l'indeducibilità di taluni costi da essa sostenuti in ragione della loro asserita riferibilità a operazioni soggettivamente inesistenti. I detti costi erano stati sostenuti dalla società ricorrente in relazione a servizi che, benché alla stessa effettivamente resi, erano stati tuttavia ad essa fatturati dalla società estera Società_4 LTD, risultata poi una società schermo priva di operatività e struttura. In realtà, secondo i verificatori, le cui conclusioni sono state incorporate negli avvisi di accertamento, i detti servizi sarebbero stati resi dalla società italiana Società_1 s.r.l.”.
La Corte ritiene, invece, che sia condivisibile il rilievo mosso dall'Ufficio in ordine alla mancata prova dell'inerenza e della certezza dei servizi di investigazione resi da Società_1 s.r.l. a Società_3, poi Ricorrente_1 Srl. Si rileva che, dalla documentazione in atti, si evince che fin dal giudizio di primo grado l'Ufficio aveva contestato che la società non aveva assolto al proprio onere probatorio in ordine alla inerenza dei costi relativi alle fatture addebitate, il quale grava sul contribuente. Si ritiene, infatti, alla luce dei principi della Cassazione, che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere del contribuente provare l'inerenza, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi (cfr. Cass. 23626/2011).
In considerazione di ciò deve ritenersi del tutto illegittima la detrazione dei costi effettuata.
Stante la sostanziale parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite in relazione a tutti i giudizi svolti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, in sede di rinvio, così decide:
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di accertamento per gli anni 2002 e
2003 ai fini IRAP;
- Rigetta per il resto l'appello nei confronti degli avvisi di accertamento n. TMB034G00406/2011, relativo all'anno di imposta 2002, e n. TMB034G00862/2011, relativo all'anno di imposta 2003; - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti per tutti i giudizi svolti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Il Presidente
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