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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15244/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 15244/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13/11/2024 e promosso da: on sede in Roma, Via Calabria n. 35, C.F. e P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Di Giosa, C.F. , FAX 06/ C.F._1
80303133, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE contro con sede legale in Giugliano in Campania (NA), Via San Francesco a Patria Controparte_1
n.103, C.F. e P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), Corso Campano n.139, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Parisi, C.F. , che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
A cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. R.G. 16647/2021 tra:
Parte_2
C.F. e P. IVA con sede legale in Roma, viale Città d'Europa 679, in persona del P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore
OPPONENTE
e
1 on sede in Roma, Via Calabria n. 35, C.F. e P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Di Giosa, C.F. , FAX 06/ C.F._1
80303133, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione con sede legale in Giugliano in Campania (NA), Via San Francesco a Patria Controparte_1
n.103, C.F. e P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), Corso Campano n.139, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Parisi, C.F. , che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTE
OGGETTO: subappalto - opposizione al decreto ingiuntivo n. 630/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in Parte_1 accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva della essendo unica legittimata passiva la Curatela del Parte_1 fallimento” , con estromissione dell'opponente dal giudizio;
in subordine, in via Parte_2 preliminare, dichiarare la nullità del D.I. opposto e, comunque, per le causali di cui in narrativa, revocare il D.I. n° 630/2021 emesso dal Tribunale di Roma, comunque dichiarare inammissibile la domanda dell'opposta per le argomentazioni svolte al sub B) ; in via ulteriormente gradata, dichiarare infondata la domanda di pagamento avanzata dall'opposta, per come dedotto al sub C) della presente memoria. Il tutto con vittoria di spese e compenso di giudizio”
per l'opposta “Voglia l'On Tribunale adito, contrariis reiectis, così Controparte_1 provvedere:
1) disporsi la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. R.G. 15244/2021, con il giudizio pendente al n. R.G.16647/2021, Giudice designato Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, innanzi a questo ufficio, per connessione oggettiva e soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati.
2) concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 630/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c e per l'effetto rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 630/2021. 3) condannare la a pagare, in favore della le seguenti somme: Parte_1 CP_1
€132.582,83, oltre interessi come richiesti, nonché € 2.135,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, IVA, CPA e successive spese occorrende, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA 4%, IVA
22% e successive spese occorrende, per averne fatto anticipo”
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 7/1/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 630/2021, N.R.G.
63260/2020, con cui ingiungeva alle società e in persona dei Parte_2 Parte_1
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, nelle rispettive qualità di committente e subappaltante nell'ambito del contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza di emergenza dell'area Ex Resit-
Giugliano in Campania (NA)”, stipulato tra le società e il Parte_2 Parte_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di € 132.582,83, oltre ad interessi e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo relativo al contratto di subappalto concluso l'11/04/2018 tra le società e avente ad oggetto opere di ingegneria Parte_1 Controparte_1
naturalistica, rientranti nella voce 011 delle categorie dei lavori appaltati e nella categoria
SOAOG13.
2. Con atto di citazione notificato il 18/2/2021 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo n. 630/2021, N.R.G. 63260/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 7/1/2021, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
L'opponente esponeva:
- che, a seguito di procedura di gara aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett.
B) del D.Lgs. n. 163/2006, della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza dell'area ex Resit” cava X e Z- ex sito di interesse nazionale “Litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano”, la quale mandataria del Controparte_2
costituito con la mandante, successivamente estromessa dall' era CP_3 Controparte_4 CP_5
risultata aggiudicataria dell'appalto sopra descritto, quindi le parti avevano stipulato il contratto di affidamento prot. 3122 del 16/7/2014;
- che, con contratto dell'11/4/2018, la essendosi resa necessaria l'esecuzione di Parte_2
opere di ingegneria naturalistica rientranti nella voce OG13 delle categorie dei lavori appaltati, aveva affidato in subappalto alla le opere appartenenti alla suddetta categoria, Controparte_1
per l'importo di € 251.370,00 per lavori a corpo, di cui € 6.370,00 per oneri di sicurezza;
- che l'art. 21 del contratto di subappalto stipulato tra le società e Parte_1 Parte_2
previo richiamo all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, disponeva che “La non Parte_1
3 provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto, l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal medesimo corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”;
- che l'ingiungente aveva ritenuto, in virtù del richiamo all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.
50/2016, non applicabile ratione temporis al caso di specie, di essere legittimato ad agire direttamente nei confronti della stazione appaltante per ottenere il pagamento delle fatture;
- che non vi era alcun rapporto diretto tra la committente e la subappaltatrice e che, in ogni caso, difettava la prova dell'avversa pretesa creditoria.
3. Con comparsa depositata il 27/5/2021 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse eccezioni e deduzioni, esponendo che il contratto di subappalto inter partes era stato stipulato nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente applicabilità della disciplina ivi prevista in materia di subappalto.
Cont L'opposta ribadiva la fondatezza della propria pretesa, fondata sui documenti di e sulle fatture, determinate nel loro numero e nell'oggetto e riteneva a sé non opponibili le questioni afferenti al contratto d'appalto stipulato tra le società Treesse s.r.l. e Parte_1
4. Con separato atto di citazione notificato il 16/4/2021 la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti
[...] all'intestato Tribunale le società e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 630/2021, N.R.G.
63260/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 7/1/2021, chiedendone la revoca.
L'opponente esponeva:
- che il contratto di subappalto stipulato in data 11/4/2018 con la era stato Controparte_1
approvato dalla il 13/4/2018, per l'importo complessivo di € 251.370,00; Parte_1
- che, ai sensi dell'art. 5 del citato contratto, i pagamenti in favore della subappaltatrice dovevano essere eseguiti entro venti giorni dal pagamento effettuato dalla committente all'appaltatrice, termine che non era ancora decorso, venendo in rilievo lo stato finale dei lavori;
- che, ai sensi dell'art. 8 del contratto d'appalto, il pagamento della rata di saldo doveva essere corrisposto entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura, a condizione che fosse prestata garanzia da parte dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 141, co. 9 del codice dei contratti e dell'art. 124, co. 3 del
D.P.R. n. 207/2010;
4 - che la garanzia doveva avere la durata di due anni, decorsi i quali sarebbe divenuto definitivo il certificato di collaudo ex art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e sarebbe stata comunque pagata la rata;
- che nella fattispecie il collaudo provvisorio risaliva a luglio 2020, non era stata prestata la fideiussione da parte dell'appaltatrice, quindi non era spirato il termine di due anni per il pagamento della rata di saldo.
Tanto premesso, la eccepiva l'improcedibilità Parte_2
dell'avversa azione monitoria e la mancanza di prova del credito vantato dalla controparte.
5. Con comparsa depositata il 28/6/2021 si costituiva in giudizio la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse eccezioni e deduzioni, eccependo l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande proposte nei propri confronti e chiedendo la propria estromissione dal giudizio e la riunione di quest'ultimo alla causa N.R.G. 15244/2021.
Chiedeva, inoltre, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo insussistenti i presupposti per la sua emissione, richiamando il proprio atto di citazione in opposizione già proposto.
Cont L'opposta ribadiva la fondatezza della propria pretesa, fondata sui documenti di e sulle fatture, determinate nel loro numero e nell'oggetto e riteneva a sé non opponibili le questioni afferenti al contratto d'appalto stipulato tra le società Treesse s.r.l. e Parte_1
Con comparsa depositata il 29/6/2021 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse eccezioni e deduzioni, esponendo che il contratto di subappalto inter partes era stato stipulato nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente applicabilità della disciplina ivi prevista in materia di subappalto.
Cont L'opposta ribadiva la fondatezza della propria pretesa, fondata sui documenti di e sulle fatture, determinate nel loro numero e nell'oggetto e riteneva a sé non opponibili le questioni afferenti al contratto d'appalto stipulato tra le società Treesse s.r.l. e Parte_1
6. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento n. R.G. 15244/2021, con ordinanza dell'1/2/2021 era disposta la riunione dei due procedimenti e, disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., con ordinanza del 2/11/2022 il giudice, preso atto del fallimento della dichiarato Parte_2
con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 257/2022, dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso del 23/1/2023 la riassumeva il giudizio e nel prosieguo compariva la Parte_1
sola che depositava le note scritte di trattazione del 4/4/2023. Controparte_1
5 In seguito, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13/11/2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
7. Deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio nei confronti della curatela del fallimento dell'originaria società opponente: va dato atto che l'intervenuta ha riassunto il giudizio anche nei confronti del ma la domanda verso il fallimento è improcedibile e Parte_2
la curatela non ha coltivato l'opposizione, non avendo proceduto alla riassunzione del giudizio, né era tenuta in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 6196/2020; Cass. civ. n. 23670/2017), dovendo demandarsi alla sede fallimentare la risoluzione di ogni controversia in ordine al rapporto di dare-avere tra la curatela fallimentare e la Controparte_1
Osserva al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte che, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass. civ. n. 21565 del 13/08/2008).
La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore determina l'inopponibilità alla massa dei creditori concorsuali del decreto ingiuntivo in precedenza emesso se, all'epoca del fallimento, il termine per la proposizione dell'opposizione non sia ancora decorso, a nulla rilevando che il decreto stesso sia munito della clausola di provvisoria esecutività, occorrendo invece, per il prodursi di tale opponibilità, che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile solo a seguito della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. n. 28553 del 23/12/2011).
Nel merito, con riferimento alla l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad Parte_1
un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento
6 monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta per tabulas la seguente ricostruzione dei fatti: la si aggiudicava Parte_2 la gara d'appalto indetta dalla per i lavori di “Messa in sicurezza di emergenza Parte_1 dell'area Ex Resit-Giugliano in Campania (NA)”, nel corso dei quali si rendevano necessarie opere di ingegneria naturalistica, rientranti nella voce 011 delle categorie dei lavori appaltati e nella categoria SOAOG13, pertanto l'aggiudicataria, in data 11/4/2018, stipulava con la un contratto di subappalto, approvato dalla stazione appaltante, per l'importo Controparte_1 complessivo di € 251.370,00. I lavori affidati alla società subappaltatrice, iniziati il 7/5/2018, venivano ultimati il 24/10/2019 e dallo stato finale dei lavori emergeva un insoluto, a carico della pari ad € 120.529,84, oltre all'IVA, per complessivi € 132.582,83, riportato Parte_2
dalle fatture nn. 116/2018 e 10/2020.
Orbene, è fondata l'eccezione sollevata dall'opponente, che invoca l'applicazione, ratione temporis, del D.Lgs. n. 163/2006, dovendosi avere riguardo, ai fini dell'individuazione della legge applicabile, alla procedura prodromica alla stipulazione del contratto di appalto tra le società e e non alla data di conclusione del contratto di subappalto Controparte_1 Parte_2 tra quest'ultima e l'odierna opposta, giusta il disposto dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevedeva l'applicabilità della relativa normativa alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
L'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 si ripercuote negativamente sulla possibilità per la
7 subappaltatrice di agire in giudizio nei confronti della committente per i crediti maturati nell'esecuzione dei lavori, potendo la stessa agire soltanto nei confronti della subappaltante, sua diretta contraente.
Ed invero, l'art. 21 del contratto di appalto stipulato tra l'odierna opponente e la Parte_2 dispone che “La non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto, Parte_1
l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal medesimo corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”.
Ebbene, la committente non ha assunto alcun obbligo diretto nei confronti della subappaltatrice, né l'autorizzazione al subappalto ha trasformato da bilaterale a trilaterale il rapporto di subappalto, che è rimasto un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, al quale la committente è estranea, non avendo acquistato diritti né avendo assunto obblighi verso la subappaltatrice.
Nel caso in esame il carattere derivato del subappalto non ha, dunque, implicato l'automatica ed immediata estensione dei fatti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto, il quale ha conservato la sua autonomia (cfr. Cass. civ. n. 1561 del 26/1/2010).
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 630/2021, N.R.G. 63260/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
7/1/2021.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della Controparte_1
nei confronti della mentre nulla deve disporsi nel rapporto tra l'opposta ed il Parte_1
stante la mancata costituzione Parte_2
in giudizio di quest'ultimo in seguito alla riassunzione della causa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-quinquies e 645 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sui procedimenti riuniti N.R.G.
15244/2021 e N.R.G. 16647/2021, contrariis reiectis:
DICHIARA improcedibile l'azione monitoria proposta dalla avverso il Controparte_1
Parte_2
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 630/2021, N.R.G. 63260/2020, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 7/1/2021 nei confronti della Parte_1
8 CONDANNA la al pagamento in favore della delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale ed € 406,50 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 6/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 15244/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13/11/2024 e promosso da: on sede in Roma, Via Calabria n. 35, C.F. e P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Di Giosa, C.F. , FAX 06/ C.F._1
80303133, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE contro con sede legale in Giugliano in Campania (NA), Via San Francesco a Patria Controparte_1
n.103, C.F. e P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), Corso Campano n.139, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Parisi, C.F. , che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
A cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. R.G. 16647/2021 tra:
Parte_2
C.F. e P. IVA con sede legale in Roma, viale Città d'Europa 679, in persona del P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore
OPPONENTE
e
1 on sede in Roma, Via Calabria n. 35, C.F. e P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Di Giosa, C.F. , FAX 06/ C.F._1
80303133, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione con sede legale in Giugliano in Campania (NA), Via San Francesco a Patria Controparte_1
n.103, C.F. e P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), Corso Campano n.139, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Parisi, C.F. , che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTE
OGGETTO: subappalto - opposizione al decreto ingiuntivo n. 630/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in Parte_1 accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva della essendo unica legittimata passiva la Curatela del Parte_1 fallimento” , con estromissione dell'opponente dal giudizio;
in subordine, in via Parte_2 preliminare, dichiarare la nullità del D.I. opposto e, comunque, per le causali di cui in narrativa, revocare il D.I. n° 630/2021 emesso dal Tribunale di Roma, comunque dichiarare inammissibile la domanda dell'opposta per le argomentazioni svolte al sub B) ; in via ulteriormente gradata, dichiarare infondata la domanda di pagamento avanzata dall'opposta, per come dedotto al sub C) della presente memoria. Il tutto con vittoria di spese e compenso di giudizio”
per l'opposta “Voglia l'On Tribunale adito, contrariis reiectis, così Controparte_1 provvedere:
1) disporsi la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. R.G. 15244/2021, con il giudizio pendente al n. R.G.16647/2021, Giudice designato Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, innanzi a questo ufficio, per connessione oggettiva e soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati.
2) concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 630/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c e per l'effetto rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 630/2021. 3) condannare la a pagare, in favore della le seguenti somme: Parte_1 CP_1
€132.582,83, oltre interessi come richiesti, nonché € 2.135,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, IVA, CPA e successive spese occorrende, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA 4%, IVA
22% e successive spese occorrende, per averne fatto anticipo”
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 7/1/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 630/2021, N.R.G.
63260/2020, con cui ingiungeva alle società e in persona dei Parte_2 Parte_1
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, nelle rispettive qualità di committente e subappaltante nell'ambito del contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza di emergenza dell'area Ex Resit-
Giugliano in Campania (NA)”, stipulato tra le società e il Parte_2 Parte_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di € 132.582,83, oltre ad interessi e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo relativo al contratto di subappalto concluso l'11/04/2018 tra le società e avente ad oggetto opere di ingegneria Parte_1 Controparte_1
naturalistica, rientranti nella voce 011 delle categorie dei lavori appaltati e nella categoria
SOAOG13.
2. Con atto di citazione notificato il 18/2/2021 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo n. 630/2021, N.R.G. 63260/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 7/1/2021, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
L'opponente esponeva:
- che, a seguito di procedura di gara aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett.
B) del D.Lgs. n. 163/2006, della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza dell'area ex Resit” cava X e Z- ex sito di interesse nazionale “Litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano”, la quale mandataria del Controparte_2
costituito con la mandante, successivamente estromessa dall' era CP_3 Controparte_4 CP_5
risultata aggiudicataria dell'appalto sopra descritto, quindi le parti avevano stipulato il contratto di affidamento prot. 3122 del 16/7/2014;
- che, con contratto dell'11/4/2018, la essendosi resa necessaria l'esecuzione di Parte_2
opere di ingegneria naturalistica rientranti nella voce OG13 delle categorie dei lavori appaltati, aveva affidato in subappalto alla le opere appartenenti alla suddetta categoria, Controparte_1
per l'importo di € 251.370,00 per lavori a corpo, di cui € 6.370,00 per oneri di sicurezza;
- che l'art. 21 del contratto di subappalto stipulato tra le società e Parte_1 Parte_2
previo richiamo all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, disponeva che “La non Parte_1
3 provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto, l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal medesimo corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”;
- che l'ingiungente aveva ritenuto, in virtù del richiamo all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.
50/2016, non applicabile ratione temporis al caso di specie, di essere legittimato ad agire direttamente nei confronti della stazione appaltante per ottenere il pagamento delle fatture;
- che non vi era alcun rapporto diretto tra la committente e la subappaltatrice e che, in ogni caso, difettava la prova dell'avversa pretesa creditoria.
3. Con comparsa depositata il 27/5/2021 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse eccezioni e deduzioni, esponendo che il contratto di subappalto inter partes era stato stipulato nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente applicabilità della disciplina ivi prevista in materia di subappalto.
Cont L'opposta ribadiva la fondatezza della propria pretesa, fondata sui documenti di e sulle fatture, determinate nel loro numero e nell'oggetto e riteneva a sé non opponibili le questioni afferenti al contratto d'appalto stipulato tra le società Treesse s.r.l. e Parte_1
4. Con separato atto di citazione notificato il 16/4/2021 la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti
[...] all'intestato Tribunale le società e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 630/2021, N.R.G.
63260/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 7/1/2021, chiedendone la revoca.
L'opponente esponeva:
- che il contratto di subappalto stipulato in data 11/4/2018 con la era stato Controparte_1
approvato dalla il 13/4/2018, per l'importo complessivo di € 251.370,00; Parte_1
- che, ai sensi dell'art. 5 del citato contratto, i pagamenti in favore della subappaltatrice dovevano essere eseguiti entro venti giorni dal pagamento effettuato dalla committente all'appaltatrice, termine che non era ancora decorso, venendo in rilievo lo stato finale dei lavori;
- che, ai sensi dell'art. 8 del contratto d'appalto, il pagamento della rata di saldo doveva essere corrisposto entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura, a condizione che fosse prestata garanzia da parte dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 141, co. 9 del codice dei contratti e dell'art. 124, co. 3 del
D.P.R. n. 207/2010;
4 - che la garanzia doveva avere la durata di due anni, decorsi i quali sarebbe divenuto definitivo il certificato di collaudo ex art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e sarebbe stata comunque pagata la rata;
- che nella fattispecie il collaudo provvisorio risaliva a luglio 2020, non era stata prestata la fideiussione da parte dell'appaltatrice, quindi non era spirato il termine di due anni per il pagamento della rata di saldo.
Tanto premesso, la eccepiva l'improcedibilità Parte_2
dell'avversa azione monitoria e la mancanza di prova del credito vantato dalla controparte.
5. Con comparsa depositata il 28/6/2021 si costituiva in giudizio la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse eccezioni e deduzioni, eccependo l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande proposte nei propri confronti e chiedendo la propria estromissione dal giudizio e la riunione di quest'ultimo alla causa N.R.G. 15244/2021.
Chiedeva, inoltre, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo insussistenti i presupposti per la sua emissione, richiamando il proprio atto di citazione in opposizione già proposto.
Cont L'opposta ribadiva la fondatezza della propria pretesa, fondata sui documenti di e sulle fatture, determinate nel loro numero e nell'oggetto e riteneva a sé non opponibili le questioni afferenti al contratto d'appalto stipulato tra le società Treesse s.r.l. e Parte_1
Con comparsa depositata il 29/6/2021 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse eccezioni e deduzioni, esponendo che il contratto di subappalto inter partes era stato stipulato nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente applicabilità della disciplina ivi prevista in materia di subappalto.
Cont L'opposta ribadiva la fondatezza della propria pretesa, fondata sui documenti di e sulle fatture, determinate nel loro numero e nell'oggetto e riteneva a sé non opponibili le questioni afferenti al contratto d'appalto stipulato tra le società Treesse s.r.l. e Parte_1
6. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento n. R.G. 15244/2021, con ordinanza dell'1/2/2021 era disposta la riunione dei due procedimenti e, disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., con ordinanza del 2/11/2022 il giudice, preso atto del fallimento della dichiarato Parte_2
con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 257/2022, dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso del 23/1/2023 la riassumeva il giudizio e nel prosieguo compariva la Parte_1
sola che depositava le note scritte di trattazione del 4/4/2023. Controparte_1
5 In seguito, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13/11/2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
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7. Deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio nei confronti della curatela del fallimento dell'originaria società opponente: va dato atto che l'intervenuta ha riassunto il giudizio anche nei confronti del ma la domanda verso il fallimento è improcedibile e Parte_2
la curatela non ha coltivato l'opposizione, non avendo proceduto alla riassunzione del giudizio, né era tenuta in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 6196/2020; Cass. civ. n. 23670/2017), dovendo demandarsi alla sede fallimentare la risoluzione di ogni controversia in ordine al rapporto di dare-avere tra la curatela fallimentare e la Controparte_1
Osserva al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte che, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass. civ. n. 21565 del 13/08/2008).
La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore determina l'inopponibilità alla massa dei creditori concorsuali del decreto ingiuntivo in precedenza emesso se, all'epoca del fallimento, il termine per la proposizione dell'opposizione non sia ancora decorso, a nulla rilevando che il decreto stesso sia munito della clausola di provvisoria esecutività, occorrendo invece, per il prodursi di tale opponibilità, che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile solo a seguito della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. n. 28553 del 23/12/2011).
Nel merito, con riferimento alla l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad Parte_1
un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento
6 monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta per tabulas la seguente ricostruzione dei fatti: la si aggiudicava Parte_2 la gara d'appalto indetta dalla per i lavori di “Messa in sicurezza di emergenza Parte_1 dell'area Ex Resit-Giugliano in Campania (NA)”, nel corso dei quali si rendevano necessarie opere di ingegneria naturalistica, rientranti nella voce 011 delle categorie dei lavori appaltati e nella categoria SOAOG13, pertanto l'aggiudicataria, in data 11/4/2018, stipulava con la un contratto di subappalto, approvato dalla stazione appaltante, per l'importo Controparte_1 complessivo di € 251.370,00. I lavori affidati alla società subappaltatrice, iniziati il 7/5/2018, venivano ultimati il 24/10/2019 e dallo stato finale dei lavori emergeva un insoluto, a carico della pari ad € 120.529,84, oltre all'IVA, per complessivi € 132.582,83, riportato Parte_2
dalle fatture nn. 116/2018 e 10/2020.
Orbene, è fondata l'eccezione sollevata dall'opponente, che invoca l'applicazione, ratione temporis, del D.Lgs. n. 163/2006, dovendosi avere riguardo, ai fini dell'individuazione della legge applicabile, alla procedura prodromica alla stipulazione del contratto di appalto tra le società e e non alla data di conclusione del contratto di subappalto Controparte_1 Parte_2 tra quest'ultima e l'odierna opposta, giusta il disposto dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevedeva l'applicabilità della relativa normativa alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
L'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 si ripercuote negativamente sulla possibilità per la
7 subappaltatrice di agire in giudizio nei confronti della committente per i crediti maturati nell'esecuzione dei lavori, potendo la stessa agire soltanto nei confronti della subappaltante, sua diretta contraente.
Ed invero, l'art. 21 del contratto di appalto stipulato tra l'odierna opponente e la Parte_2 dispone che “La non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto, Parte_1
l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal medesimo corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”.
Ebbene, la committente non ha assunto alcun obbligo diretto nei confronti della subappaltatrice, né l'autorizzazione al subappalto ha trasformato da bilaterale a trilaterale il rapporto di subappalto, che è rimasto un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, al quale la committente è estranea, non avendo acquistato diritti né avendo assunto obblighi verso la subappaltatrice.
Nel caso in esame il carattere derivato del subappalto non ha, dunque, implicato l'automatica ed immediata estensione dei fatti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto, il quale ha conservato la sua autonomia (cfr. Cass. civ. n. 1561 del 26/1/2010).
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 630/2021, N.R.G. 63260/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
7/1/2021.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della Controparte_1
nei confronti della mentre nulla deve disporsi nel rapporto tra l'opposta ed il Parte_1
stante la mancata costituzione Parte_2
in giudizio di quest'ultimo in seguito alla riassunzione della causa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-quinquies e 645 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sui procedimenti riuniti N.R.G.
15244/2021 e N.R.G. 16647/2021, contrariis reiectis:
DICHIARA improcedibile l'azione monitoria proposta dalla avverso il Controparte_1
Parte_2
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 630/2021, N.R.G. 63260/2020, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 7/1/2021 nei confronti della Parte_1
8 CONDANNA la al pagamento in favore della delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale ed € 406,50 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 6/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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