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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Stefania Izzi Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 692/2024 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: DOMANDA CUMULATIVA DI SEPARAZIONE E
SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. CARUGNO MASSIMO, presso il cui studio, con sede in Sulmona
(AQ), alla Via Aragona, n.32, sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso congiunto depositato in data 16/07/2024 e sottoscritto
1 dalle parti personalmente, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di una sentenza di separazione sulla base delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, da esse concordemente stabilite. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
2. In data 14/08/2024, il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. All'udienza del 20/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza.
4. Con ordinanza del 20.11.2024, questo collegio, rilevando delle criticità nell'accordo di separazione e divorzio, ha ritenuto necessario richiedere alle parti ulteriori prove e nuovi elementi di valutazione in ordine alla effettiva autosufficienza economica della IA , Per_1
nonché in ordine alla causa del trasferimento immobiliare, cui il intende obbligarsi nei confronti della IA. Pt_1
Con note di trattazione scritta depositate il 17.12.2024, le parti hanno offerto adeguante prove documentali che attestano l'autonomia economica della IA ed hanno modificato ed integrato il Per_1
contenuto dell'accordo sul punto relativo alla causa del trasferimento immobiliare concordato.
A questo punto, il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2 DIRITTO
1. La domanda di separazione personale congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Dalle stesse allegazioni delle parti, si evince che, ormai, si è verificata una completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo stato,
alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della convivenza, la conduzione di vite autonome e lo stesso contegno processuale mostrato dai coniugi (ambedue concordi sin dall'inizio sulla domanda di separazione), rivelatore della ferma volontà di entrambi di addivenire alla separazione, sono di per sé evidenti manifestazioni dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dell'irrevocabile intenzione delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale e, pertanto,
dell'impossibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_3
2. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter omologare gli accordi intervenuti tra le parti, non essendo gli stessi in contrasto con gli interessi dei figli.
3. Per quanto concerne l'ulteriore domanda di cessazione degli effetti
3 civili del matrimonio, occorre premettere che, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, “in tema di crisi familiare, nell'ambito
del procedimento di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei
coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr., Cass., n.
28727/23).
Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, occorre disporre la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza,
affinché questo organo giudicante - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
4. Quanto al regime delle spese processuali, in considerazione del carattere non definitivo della presente statuizione, esse verranno regolate al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
5. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Casalbordino (CH) per le incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, non definitivamente pronunciando sulla domanda
4 congiuntamente proposta da e Parte_1 Parte_2
con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa
[...]
richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
OMOLOGA gli accordi delle parti in ordine alla separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] contenuti Parte_2
nel ricorso congiunto depositato in data 16/07/2024 ed integrato con atto depositato in data 17/12/2024, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Casalbordino (CH) per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett.
d), D.P.R. 3-11-2000 n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 4, parte II, serie A, anno 1995), al momento del suo passaggio in giudicato;
PROVVEDE sulla prosecuzione della causa come da separata ordinanza;
RISERVA la decisione sulla regolamentazione delle spese processuali alla pronuncia della sentenza definitiva;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 21/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Stefania Izzi dott. Fabrizio Pasquale
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