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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3181/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3181/2021, promossa da rappresentato e difeso dagli avvocati Patrick Grendene ed Elena De Parte_1
Gaspari, elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), via Enrico Fermi n. 265 presso il loro studio
OPPONENTE
contro
e rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Lenti, CP_1 CP_2 elettivamente domiciliati in Milano (MI), via Agnello 6/1 presso il suo studio
OPPOSTI
* * *
Discussa all'udienza del giorno 30 gennaio 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“Nel merito in via preliminare: 1) Sia accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto dai sig.ri e nei confronti del CP_1 CP_2 sig. per i motivi tutti di cui in narrativa;
Nel merito in via principale: 2) Sia Parte_1 accertata e dichiarata l'inesistenza del credito azionato, con il decreto ingiuntivo opposto, dai sig.ri
e nei confronti del sig. per i motivi tutti di cui in CP_1 CP_2 Parte_1 narrativa;
4) Sia revocato ovvero annullato e/o dichiarato nullo e/o inefficace e/o illegittimo il Decreto
Ingiuntivo n. 151/2021, R.G. n. 14538/2020, emesso in data 18.01.2021, per i motivi tutti di cui in narrativa;
5) Sia rigettata ogni e qualsiasi pretesa ex adverso formulata nei confronti del sig. Parte_1
6) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria. Pur ritenendo
[...] che la presente causa abbia contenuto e natura prettamente documentale e di aver già debitamente dimostrato quanto sostenuto dall'esponente, per mero scrupolo difensivo, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli di seguito formulati: 1) “Vero che ….”.
pagina 1 di 6 Per parte opposta
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: Nel merito: rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 151/2021, ovvero comunque condannare il sig. al pagamento della somma di € 124.000,00 oltre interessi legali Parte_1 ovvero in subordine condannare il sig. al pagamento della somma di € 10.000,00, Parte_1 oltre interessi legali. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA come per legge”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 04.02.2021 e chiedevano al Tribunale di CP_1 CP_2
Brescia di ingiungere a e a il pagamento in proprio favore della Parte_1 Parte_2 somma complessiva di € 248.000,00, ciascuno in proporzione delle rispettive quote ereditarie (quindi €
124.000 cadauno), oltre interessi legali dal 12.10.2010 al saldo, spese e compensi del procedimento monitorio.
Il Tribunale emetteva, in data 18.01.2021, il decreto ingiuntivo n. 151/2021 per l'importo di € 248.000,00 a titolo di capitale, oltre interessi come da domanda e spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in € 2.456,00 per onorari ed € 406,50 per esborsi, Iva e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 15.03.2021, l'ingiunto Parte_1 proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo i) in via preliminare, che fosse dichiarata la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito di altro procedimento instaurato dal medesimo opponente avanti al Tribunale di Brescia e rubricato al n. R.G. 15752/2019, nonché ii) nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, comunque, che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza di detto credito, con conseguente revoca del decreto opposto e rigetto di ogni pretesa ex adverso formulata.
In particolare, la difesa attorea esponeva i) che, in data 30.04.1971, i fratelli ed CP_1 Persona_1
(madre dell'odierno opponente) avevano costituito, insieme ai rispettivi coniugi, la società
[...]
ii) che, all'interno di tale società, i fratelli ed avevano Controparte_3 CP_1 Persona_1 assunto la carica di soci accomandatari, mentre i rispettivi coniugi, e CP_2 Persona_2 quella di soci accomandanti;
iii) che, successivamente alla morte di Persona_2 CP_1
e avevano costituito un'ulteriore società denominata, Persona_1 CP_2 [...]
all'interno della quale i due fratelli ricoprivano sempre la carica di soci Controparte_4 accomandatari mentre la sig.ra quella di socia accomandante;
iv) che, con scrittura privata del CP_2
12.10.2010, in quanto creditrice della somma di € 456.000,00 Controparte_3
a titolo di canoni di locazione nei confronti della (in seguito fallita), aveva deciso di Controparte_5 cedere il proprio credito ai suoi soci, per metà a e per metà agli odierni opposti;
v) che, Persona_1 sempre in data 12.10.2010, aveva assunto con atto di accollo, senza liberazione del Persona_1 debitore originario, il debito di sino alla concorrenza dell'importo di € 228.000,00, Controparte_5 oltre ad € 20.000,00, dovuti a titolo di restituzione di una somma data a mutuo dagli odierni opposti a
(cfr. all. 2); vi) che, in data 05.07.2014, era deceduta, lasciando quali Controparte_5 Persona_1
pagina 2 di 6 eredi a titolo universale i due figli e vii) che, dunque, alla morte della Parte_1 Parte_2 madre le relative quote delle due società erano pervenute ai due eredi per trasmissione mortis causa, facendo sorgere per essi i diritti di credito alla liquidazione delle stesse;
viii) che i fratelli Pt_1 erano addivenuti tra loro ad un atto di divisione delle proprie quote di partecipazione sociale, attraverso il quale tutti i diritti correlati alla partecipazione della società erano stati assegnati all'odierno CP_4 opponente (cfr. all.6); ix) che, in seguito, con atto di cessione del credito, aveva altresì Parte_2 ceduto la propria quota di partecipazione sociale nella a Controparte_3
(cfr. all.7), il quale era, dunque, divenuto unico titolare dei diritti di credito relativi Parte_1 alle quote di partecipazione nelle suddette società; x) che né la società Controparte_3 né la società avevano mai liquidato quanto di
[...] Controparte_4 spettanza a xi) che quest'ultimo si era, quindi, visto costretto a tutelare le proprie Parte_1 ragioni dinanzi al Tribunale di Brescia mediante l'instaurazione di un giudizio volto ad ottenere la liquidazione delle quote;
xii) che, per anni, e mai avevano chiesto CP_1 CP_2 all'odierno opponente, quale erede di le somme oggetto dell'atto di accollo sopra Persona_1 specificate;
xiii) che solo con sollecito inviato in data 29.06.2019 (cfr. all. 3) e, quindi, decorsi quasi dieci anni dalla sottoscrizione della scrittura privata, gli odierni opposti avevano formulato espressa richiesta di pagamento delle somme, a loro dire, ancora dovute a titolo di canoni di locazione e di prestito;
xiv) che il sollecito gli era stato inviato in riscontro a due precedenti diffide (cfr. all. 4) con le quali l'odierno opponente aveva rappresentato a controparte la sussistenza del proprio credito avente ad oggetto la liquidazione delle quote sociali appartenute alla madre deceduta;
xv) che, peraltro, le somme pretese da controparte a titolo di canoni di locazione erano ormai prescritte, essendo decorsi ben più di cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accollo (12.10.2010); xvi) che l'atto di accollo del
12.10.2010 costituiva un accollo interno, privo dell'accettazione dei creditori, e cumulativo, ossia non liberatorio nei confronti del debitore principale;
xvii) che tale circostanza consentiva di escludere sia la sussistenza di un diritto azionabile dai creditori nei confronti dell'accollante, sia la natura novativa dell'accollo rispetto all'obbligazione originaria.
Con comparsa depositata in data 13 luglio 2021, si costituivano in giudizio i convenuti e CP_1
contestando le ragioni di fatto e di diritto dedotte dal a sostegno della propria CP_2 Pt_1 opposizione e chiedendo i) in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, eventualmente anche parziale;
nonché ii) nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, ovvero in ogni caso iii) la condanna del al pagamento della Pt_1 somma di € 124.000,00, oltre interessi legali. Nello specifico, ribadite le deduzioni già svolte nel ricorso monitorio, parte opposta esponeva i) che l'atto di accollo di era stato da loro Persona_1 accettato e che, quindi, produceva effetti anche nei loro confronti;
ii) che la somma di € 20.000,00 non si riferiva a canoni di locazione, bensì ad un prestito che e avevano erogato CP_1 CP_2 in favore della iii) che tale somma era soggetta a prescrizione decennale, ritualmente CP_5 interrotta;
iv) che, inoltre, sebbene l'originario credito vantato da verso CP_5 CP_3 fosse riferito a canoni di locazione, l'accollo si era inserito in un più ampio accordo transattivo
[...] avente natura novativa;
v) che, pertanto, ad esso non poteva che applicarsi la prescrizione decennale ordinaria prevista dall'art. 2946 c.c., parimenti ritualmente interrotta;
vi) che il fatto che il Pt_1 avesse intentato una causa contro la e la Controparte_3 Controparte_6
pagina 3 di 6 delle quote societarie non faceva venir meno l'obbligo ingiunto, per i debiti contratti dalla sua dante causa.
Con ordinanza del 19.07.2023, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e autorizzava la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di € 10.000,00 oltre interessi. Alla successiva udienza del 01.02.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281- sexies c.p.c. in data 30.01.2025, con termine sino a 7 giorni prima per deposito di memorie difensive.
A seguito di breve discussione veniva pronunciata la presente sentenza.
* * *
e in sede monitoria hanno chiesto al Tribunale di Brescia di ingiungere a CP_1 CP_2
e a il pagamento della somma complessiva di € 248.000,00 - ciascuno Parte_1 Parte_2 in proporzione delle rispettive quote ereditarie e, quindi, € 124.000 cadauno - di cui € 228.000,00 a titolo di pagamento di canoni di locazione scaduti (debito maturato dalla società nei Controparte_5 confronti della società ceduto agli Controparte_3 Parte_3 ingiungenti e, infine, accollato da madre e dante causa degli ingiunti) ed € 20.000,00, a Persona_1 titolo di restituzione di una somma data a mutuo dagli ingiungenti alla medesima società CP_5
(debito parimenti accollato da ).
[...] Persona_1
Nel presente giudizio parte opponente è il solo che, pertanto, agisce in opposizione Parte_1 limitatamente alla propria quota ereditaria, vale a dire per l'importo di € 124.000,00, di cui €
114.000,00 pretesi a titolo di pagamento di canoni di locazione scaduti ed € 10.000,00 a titolo di restituzione di somma data a mutuo.
Parte opponente ha, innanzitutto, eccepito la prescrizione delle somme richieste da controparte a titolo di canoni di locazione (dunque per l'importo di € 114.000,00), deducendo il decorso di oltre cinque anni - quale termine di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 3 c.c. con riferimento a “pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni” - dalla data di sottoscrizione da parte di dell'atto di accollo, avvenuta in data 11-12 ottobre 2010. Al contrario, parte opposta Persona_1 ha rilevato come, sebbene l'originario credito vantato da verso fosse CP_5 Controparte_3 riferito a canoni di locazione, l'accollo si fosse inserito nel contesto di un più ampio accordo transattivo avente natura novativa e come, pertanto, ad esso dovesse applicarsi l'ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c., nella specie ritualmente interrotta.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti per pagamento di canoni, in assenza di prova di fatti interruttivi, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
In primo luogo, si evidenzia che l'accordo del'11-12 ottobre 2010 è stato definito con espressa accettazione della proposta di da parte dei destinatari e (cfr. Persona_1 CP_1 CP_2 doc. 2 parte opposta), sicché lo stesso non può essere qualificato alla stregua di un accollo c.d. interno e, dunque, inidoneo a produrre effetti giuridici nei confronti del creditore. D'altro canto, si osserva altresì che il terzo assuntore dell'obbligazione altrui, subentrando nel medesimo debito, è legittimato ad opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto sottostante tra debitore e creditore.
pagina 4 di 6 Ciò premesso, - madre e dante causa dell'odierno opponente - in data 11-12 ottobre Persona_1
2010 si è pacificamente accollata, senza liberazione del debitore originario, il debito dovuto da
[...]
a e (a seguito di cessione del credito da parte della società CP_5 CP_1 CP_2
per canoni di locazione scaduti in forza del contratto di Controparte_3 locazione stipulato in data 1° gennaio 2001 tra e (cfr. doc. 2 di parte Controparte_3 CP_5 opponente).
Ebbene, in assenza di esplicite previsioni in tal senso, il contratto in esame non può ritenersi né di natura liberatoria, né dotato di carattere novativo e, dunque, costitutivo di nuova e autonoma obbligazione rispetto ai rapporti in esso richiamati, dai quali traggono origine le obbligazioni assunte.
D'altro canto, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza, richiamata da parte opposta, secondo cui l'accollo di tale debito si inserì all'interno di un più complesso accordo avente carattere transattivo, trattandosi di elemento inidoneo a conferire, per ciò solo, carattere novativo all'accordo di accollo. A tal fine, infatti, ai sensi dell'art. 1230 c.c., occorre che sia manifestamente espressa la volontà dalle parti di estinguere il precedente rapporto al fine di sostituirlo con uno nuovo, mentre nella fattispecie siffatto animus non è emerso. Ne consegue che il credito di € 114.000,00 vantato dagli odierni opposti mantiene la sua natura originaria di obbligazione riferita a canoni di locazione, in relazione alla quale il termine di prescrizione è pari a cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 3 c.c.
Tanto rilevato, atteso che tra la data di stipulazione del contratto di accollo da parte di Persona_1
(11-12 ottobre 2010) e la data in cui è stato richiesto il pagamento da parte degli odierni opposti (29 giugno 2019) sono decorsi più di cinque anni, il credito a detto titolo vantato da e CP_1 [...] deve considerarsi prescritto. CP_2
Quanto, invece, al residuo credito vantato dagli opposti nei confronti di di importo Parte_1 pari ad € 10.000,00, si afferma la fondatezza della pretesa dagli stessi azionata.
Infatti, e hanno fornito prova del titolo posto a fondamento del credito, il CP_1 CP_2 quale non ha formato oggetto di contestazione, e hanno altresì prodotto l'atto di accettazione dell'accordo di accollo del credito di € 20.000,00 da parte di (cfr. doc. 2 parte opposta). I Persona_1 creditori, pertanto, avendo aderito al predetto contratto di accollo sono legittimati ad agire per l'adempimento dello stesso anche nei confronti degli aventi causa dell'accollante.
Ciò posto, trattandosi di un'obbligazione derivante da contratto di mutuo, il termine di prescrizione non può che essere quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.; termine che, nella specie, non risulta maturato. Invero, l'atto di accollo del debito venne stipulato in data 11-12 ottobre 2010, mentre la richiesta di pagamento del predetto credito da parte degli odierni opposti avvenne in data 29 giugno
2019.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo n. 151/2021 emesso in data 18 gennaio 2021 dal Tribunale di Brescia in favore di e deve essere revocato e CP_1 CP_2 deve essere condannata al pagamento in favore degli opposti del minore importo di € Parte_1
10.000,00, oltre interessi legali dalla data del 29.6.19 sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione proposta da si ritengono nella specie sussistenti le condizioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. Parte_1 per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e per porre i restanti pagina 5 di 6 due terzi a carico di parte opposta. Le spese di lite, alla luce dei parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, si liquidano per l'intero in € 379,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 151/2021 emesso in data 18 gennaio 2021 dal Tribunale di Brescia in favore di e CP_1 CP_2
condanna al pagamento in favore di e della minor somma Parte_1 CP_1 CP_2 di € 10.000,00, oltre interessi come indicati in motivazione, dispone la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite in misura pari a un terzo e condanna e alla rifusione in favore di dei restanti due terzi come CP_1 CP_2 Parte_1 liquidati in motivazione.
Brescia, 30.01.2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot in tirocinio generico dott.ssa Chiara Bedoni.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3181/2021, promossa da rappresentato e difeso dagli avvocati Patrick Grendene ed Elena De Parte_1
Gaspari, elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), via Enrico Fermi n. 265 presso il loro studio
OPPONENTE
contro
e rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Lenti, CP_1 CP_2 elettivamente domiciliati in Milano (MI), via Agnello 6/1 presso il suo studio
OPPOSTI
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Discussa all'udienza del giorno 30 gennaio 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“Nel merito in via preliminare: 1) Sia accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto dai sig.ri e nei confronti del CP_1 CP_2 sig. per i motivi tutti di cui in narrativa;
Nel merito in via principale: 2) Sia Parte_1 accertata e dichiarata l'inesistenza del credito azionato, con il decreto ingiuntivo opposto, dai sig.ri
e nei confronti del sig. per i motivi tutti di cui in CP_1 CP_2 Parte_1 narrativa;
4) Sia revocato ovvero annullato e/o dichiarato nullo e/o inefficace e/o illegittimo il Decreto
Ingiuntivo n. 151/2021, R.G. n. 14538/2020, emesso in data 18.01.2021, per i motivi tutti di cui in narrativa;
5) Sia rigettata ogni e qualsiasi pretesa ex adverso formulata nei confronti del sig. Parte_1
6) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria. Pur ritenendo
[...] che la presente causa abbia contenuto e natura prettamente documentale e di aver già debitamente dimostrato quanto sostenuto dall'esponente, per mero scrupolo difensivo, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli di seguito formulati: 1) “Vero che ….”.
pagina 1 di 6 Per parte opposta
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: Nel merito: rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 151/2021, ovvero comunque condannare il sig. al pagamento della somma di € 124.000,00 oltre interessi legali Parte_1 ovvero in subordine condannare il sig. al pagamento della somma di € 10.000,00, Parte_1 oltre interessi legali. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA come per legge”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 04.02.2021 e chiedevano al Tribunale di CP_1 CP_2
Brescia di ingiungere a e a il pagamento in proprio favore della Parte_1 Parte_2 somma complessiva di € 248.000,00, ciascuno in proporzione delle rispettive quote ereditarie (quindi €
124.000 cadauno), oltre interessi legali dal 12.10.2010 al saldo, spese e compensi del procedimento monitorio.
Il Tribunale emetteva, in data 18.01.2021, il decreto ingiuntivo n. 151/2021 per l'importo di € 248.000,00 a titolo di capitale, oltre interessi come da domanda e spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in € 2.456,00 per onorari ed € 406,50 per esborsi, Iva e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 15.03.2021, l'ingiunto Parte_1 proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo i) in via preliminare, che fosse dichiarata la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito di altro procedimento instaurato dal medesimo opponente avanti al Tribunale di Brescia e rubricato al n. R.G. 15752/2019, nonché ii) nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, comunque, che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza di detto credito, con conseguente revoca del decreto opposto e rigetto di ogni pretesa ex adverso formulata.
In particolare, la difesa attorea esponeva i) che, in data 30.04.1971, i fratelli ed CP_1 Persona_1
(madre dell'odierno opponente) avevano costituito, insieme ai rispettivi coniugi, la società
[...]
ii) che, all'interno di tale società, i fratelli ed avevano Controparte_3 CP_1 Persona_1 assunto la carica di soci accomandatari, mentre i rispettivi coniugi, e CP_2 Persona_2 quella di soci accomandanti;
iii) che, successivamente alla morte di Persona_2 CP_1
e avevano costituito un'ulteriore società denominata, Persona_1 CP_2 [...]
all'interno della quale i due fratelli ricoprivano sempre la carica di soci Controparte_4 accomandatari mentre la sig.ra quella di socia accomandante;
iv) che, con scrittura privata del CP_2
12.10.2010, in quanto creditrice della somma di € 456.000,00 Controparte_3
a titolo di canoni di locazione nei confronti della (in seguito fallita), aveva deciso di Controparte_5 cedere il proprio credito ai suoi soci, per metà a e per metà agli odierni opposti;
v) che, Persona_1 sempre in data 12.10.2010, aveva assunto con atto di accollo, senza liberazione del Persona_1 debitore originario, il debito di sino alla concorrenza dell'importo di € 228.000,00, Controparte_5 oltre ad € 20.000,00, dovuti a titolo di restituzione di una somma data a mutuo dagli odierni opposti a
(cfr. all. 2); vi) che, in data 05.07.2014, era deceduta, lasciando quali Controparte_5 Persona_1
pagina 2 di 6 eredi a titolo universale i due figli e vii) che, dunque, alla morte della Parte_1 Parte_2 madre le relative quote delle due società erano pervenute ai due eredi per trasmissione mortis causa, facendo sorgere per essi i diritti di credito alla liquidazione delle stesse;
viii) che i fratelli Pt_1 erano addivenuti tra loro ad un atto di divisione delle proprie quote di partecipazione sociale, attraverso il quale tutti i diritti correlati alla partecipazione della società erano stati assegnati all'odierno CP_4 opponente (cfr. all.6); ix) che, in seguito, con atto di cessione del credito, aveva altresì Parte_2 ceduto la propria quota di partecipazione sociale nella a Controparte_3
(cfr. all.7), il quale era, dunque, divenuto unico titolare dei diritti di credito relativi Parte_1 alle quote di partecipazione nelle suddette società; x) che né la società Controparte_3 né la società avevano mai liquidato quanto di
[...] Controparte_4 spettanza a xi) che quest'ultimo si era, quindi, visto costretto a tutelare le proprie Parte_1 ragioni dinanzi al Tribunale di Brescia mediante l'instaurazione di un giudizio volto ad ottenere la liquidazione delle quote;
xii) che, per anni, e mai avevano chiesto CP_1 CP_2 all'odierno opponente, quale erede di le somme oggetto dell'atto di accollo sopra Persona_1 specificate;
xiii) che solo con sollecito inviato in data 29.06.2019 (cfr. all. 3) e, quindi, decorsi quasi dieci anni dalla sottoscrizione della scrittura privata, gli odierni opposti avevano formulato espressa richiesta di pagamento delle somme, a loro dire, ancora dovute a titolo di canoni di locazione e di prestito;
xiv) che il sollecito gli era stato inviato in riscontro a due precedenti diffide (cfr. all. 4) con le quali l'odierno opponente aveva rappresentato a controparte la sussistenza del proprio credito avente ad oggetto la liquidazione delle quote sociali appartenute alla madre deceduta;
xv) che, peraltro, le somme pretese da controparte a titolo di canoni di locazione erano ormai prescritte, essendo decorsi ben più di cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accollo (12.10.2010); xvi) che l'atto di accollo del
12.10.2010 costituiva un accollo interno, privo dell'accettazione dei creditori, e cumulativo, ossia non liberatorio nei confronti del debitore principale;
xvii) che tale circostanza consentiva di escludere sia la sussistenza di un diritto azionabile dai creditori nei confronti dell'accollante, sia la natura novativa dell'accollo rispetto all'obbligazione originaria.
Con comparsa depositata in data 13 luglio 2021, si costituivano in giudizio i convenuti e CP_1
contestando le ragioni di fatto e di diritto dedotte dal a sostegno della propria CP_2 Pt_1 opposizione e chiedendo i) in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, eventualmente anche parziale;
nonché ii) nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, ovvero in ogni caso iii) la condanna del al pagamento della Pt_1 somma di € 124.000,00, oltre interessi legali. Nello specifico, ribadite le deduzioni già svolte nel ricorso monitorio, parte opposta esponeva i) che l'atto di accollo di era stato da loro Persona_1 accettato e che, quindi, produceva effetti anche nei loro confronti;
ii) che la somma di € 20.000,00 non si riferiva a canoni di locazione, bensì ad un prestito che e avevano erogato CP_1 CP_2 in favore della iii) che tale somma era soggetta a prescrizione decennale, ritualmente CP_5 interrotta;
iv) che, inoltre, sebbene l'originario credito vantato da verso CP_5 CP_3 fosse riferito a canoni di locazione, l'accollo si era inserito in un più ampio accordo transattivo
[...] avente natura novativa;
v) che, pertanto, ad esso non poteva che applicarsi la prescrizione decennale ordinaria prevista dall'art. 2946 c.c., parimenti ritualmente interrotta;
vi) che il fatto che il Pt_1 avesse intentato una causa contro la e la Controparte_3 Controparte_6
pagina 3 di 6 delle quote societarie non faceva venir meno l'obbligo ingiunto, per i debiti contratti dalla sua dante causa.
Con ordinanza del 19.07.2023, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e autorizzava la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di € 10.000,00 oltre interessi. Alla successiva udienza del 01.02.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281- sexies c.p.c. in data 30.01.2025, con termine sino a 7 giorni prima per deposito di memorie difensive.
A seguito di breve discussione veniva pronunciata la presente sentenza.
* * *
e in sede monitoria hanno chiesto al Tribunale di Brescia di ingiungere a CP_1 CP_2
e a il pagamento della somma complessiva di € 248.000,00 - ciascuno Parte_1 Parte_2 in proporzione delle rispettive quote ereditarie e, quindi, € 124.000 cadauno - di cui € 228.000,00 a titolo di pagamento di canoni di locazione scaduti (debito maturato dalla società nei Controparte_5 confronti della società ceduto agli Controparte_3 Parte_3 ingiungenti e, infine, accollato da madre e dante causa degli ingiunti) ed € 20.000,00, a Persona_1 titolo di restituzione di una somma data a mutuo dagli ingiungenti alla medesima società CP_5
(debito parimenti accollato da ).
[...] Persona_1
Nel presente giudizio parte opponente è il solo che, pertanto, agisce in opposizione Parte_1 limitatamente alla propria quota ereditaria, vale a dire per l'importo di € 124.000,00, di cui €
114.000,00 pretesi a titolo di pagamento di canoni di locazione scaduti ed € 10.000,00 a titolo di restituzione di somma data a mutuo.
Parte opponente ha, innanzitutto, eccepito la prescrizione delle somme richieste da controparte a titolo di canoni di locazione (dunque per l'importo di € 114.000,00), deducendo il decorso di oltre cinque anni - quale termine di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 3 c.c. con riferimento a “pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni” - dalla data di sottoscrizione da parte di dell'atto di accollo, avvenuta in data 11-12 ottobre 2010. Al contrario, parte opposta Persona_1 ha rilevato come, sebbene l'originario credito vantato da verso fosse CP_5 Controparte_3 riferito a canoni di locazione, l'accollo si fosse inserito nel contesto di un più ampio accordo transattivo avente natura novativa e come, pertanto, ad esso dovesse applicarsi l'ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c., nella specie ritualmente interrotta.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti per pagamento di canoni, in assenza di prova di fatti interruttivi, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
In primo luogo, si evidenzia che l'accordo del'11-12 ottobre 2010 è stato definito con espressa accettazione della proposta di da parte dei destinatari e (cfr. Persona_1 CP_1 CP_2 doc. 2 parte opposta), sicché lo stesso non può essere qualificato alla stregua di un accollo c.d. interno e, dunque, inidoneo a produrre effetti giuridici nei confronti del creditore. D'altro canto, si osserva altresì che il terzo assuntore dell'obbligazione altrui, subentrando nel medesimo debito, è legittimato ad opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto sottostante tra debitore e creditore.
pagina 4 di 6 Ciò premesso, - madre e dante causa dell'odierno opponente - in data 11-12 ottobre Persona_1
2010 si è pacificamente accollata, senza liberazione del debitore originario, il debito dovuto da
[...]
a e (a seguito di cessione del credito da parte della società CP_5 CP_1 CP_2
per canoni di locazione scaduti in forza del contratto di Controparte_3 locazione stipulato in data 1° gennaio 2001 tra e (cfr. doc. 2 di parte Controparte_3 CP_5 opponente).
Ebbene, in assenza di esplicite previsioni in tal senso, il contratto in esame non può ritenersi né di natura liberatoria, né dotato di carattere novativo e, dunque, costitutivo di nuova e autonoma obbligazione rispetto ai rapporti in esso richiamati, dai quali traggono origine le obbligazioni assunte.
D'altro canto, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza, richiamata da parte opposta, secondo cui l'accollo di tale debito si inserì all'interno di un più complesso accordo avente carattere transattivo, trattandosi di elemento inidoneo a conferire, per ciò solo, carattere novativo all'accordo di accollo. A tal fine, infatti, ai sensi dell'art. 1230 c.c., occorre che sia manifestamente espressa la volontà dalle parti di estinguere il precedente rapporto al fine di sostituirlo con uno nuovo, mentre nella fattispecie siffatto animus non è emerso. Ne consegue che il credito di € 114.000,00 vantato dagli odierni opposti mantiene la sua natura originaria di obbligazione riferita a canoni di locazione, in relazione alla quale il termine di prescrizione è pari a cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 3 c.c.
Tanto rilevato, atteso che tra la data di stipulazione del contratto di accollo da parte di Persona_1
(11-12 ottobre 2010) e la data in cui è stato richiesto il pagamento da parte degli odierni opposti (29 giugno 2019) sono decorsi più di cinque anni, il credito a detto titolo vantato da e CP_1 [...] deve considerarsi prescritto. CP_2
Quanto, invece, al residuo credito vantato dagli opposti nei confronti di di importo Parte_1 pari ad € 10.000,00, si afferma la fondatezza della pretesa dagli stessi azionata.
Infatti, e hanno fornito prova del titolo posto a fondamento del credito, il CP_1 CP_2 quale non ha formato oggetto di contestazione, e hanno altresì prodotto l'atto di accettazione dell'accordo di accollo del credito di € 20.000,00 da parte di (cfr. doc. 2 parte opposta). I Persona_1 creditori, pertanto, avendo aderito al predetto contratto di accollo sono legittimati ad agire per l'adempimento dello stesso anche nei confronti degli aventi causa dell'accollante.
Ciò posto, trattandosi di un'obbligazione derivante da contratto di mutuo, il termine di prescrizione non può che essere quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.; termine che, nella specie, non risulta maturato. Invero, l'atto di accollo del debito venne stipulato in data 11-12 ottobre 2010, mentre la richiesta di pagamento del predetto credito da parte degli odierni opposti avvenne in data 29 giugno
2019.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo n. 151/2021 emesso in data 18 gennaio 2021 dal Tribunale di Brescia in favore di e deve essere revocato e CP_1 CP_2 deve essere condannata al pagamento in favore degli opposti del minore importo di € Parte_1
10.000,00, oltre interessi legali dalla data del 29.6.19 sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione proposta da si ritengono nella specie sussistenti le condizioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. Parte_1 per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e per porre i restanti pagina 5 di 6 due terzi a carico di parte opposta. Le spese di lite, alla luce dei parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, si liquidano per l'intero in € 379,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 151/2021 emesso in data 18 gennaio 2021 dal Tribunale di Brescia in favore di e CP_1 CP_2
condanna al pagamento in favore di e della minor somma Parte_1 CP_1 CP_2 di € 10.000,00, oltre interessi come indicati in motivazione, dispone la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite in misura pari a un terzo e condanna e alla rifusione in favore di dei restanti due terzi come CP_1 CP_2 Parte_1 liquidati in motivazione.
Brescia, 30.01.2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot in tirocinio generico dott.ssa Chiara Bedoni.
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