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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3486 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA ANDREA e dall'avvocato SOLA CHIARA LAURA;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato ROSA ANDREA e dall'avvocato SOLA CHIARA LAURA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in MA TI in via Capitello di Sopra n. 38 rimane assegnata alla sig.ra
CP_1
3) Il sig. sta già trasferendo la propria residenza presso l'immobile di Asiago, via Zocchi n. 88, Pt_1
di sua esclusiva proprietà.
4) Nulla sull'affidamento delle figlie, entrambe maggiorenni.
5) La residenza delle figlie e resterà fissata presso l'abitazione già familiare a MA Per_1 Per_2
TI, via Capitello di Sopra n. 38, con libertà per le stesse di trasferirla ove le stesse riterranno più
pagina 1 di 3 opportuno.
6) Nessun contributo al mantenimento delle figlie, provvedendovi ciascun genitore in via diretta.
7) Le spese straordinarie relative alle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, sono per il
50% a carico del padre e per il 50% a carico della madre.
8) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per l'espatrio.
9) Nulla reciprocamente a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MA TI (VI) in data 28/09/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Ciò posto, le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere in via diretta al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, mentre le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in MA TI in via Capitello di Sopra n. 38, in favore di quale genitore convivente con le figlie Controparte_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio; pagina 2 di 3 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
MA TI (VI) in data 28/09/1996 con atto trascritto al n. 31, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA TI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3486 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA ANDREA e dall'avvocato SOLA CHIARA LAURA;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato ROSA ANDREA e dall'avvocato SOLA CHIARA LAURA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in MA TI in via Capitello di Sopra n. 38 rimane assegnata alla sig.ra
CP_1
3) Il sig. sta già trasferendo la propria residenza presso l'immobile di Asiago, via Zocchi n. 88, Pt_1
di sua esclusiva proprietà.
4) Nulla sull'affidamento delle figlie, entrambe maggiorenni.
5) La residenza delle figlie e resterà fissata presso l'abitazione già familiare a MA Per_1 Per_2
TI, via Capitello di Sopra n. 38, con libertà per le stesse di trasferirla ove le stesse riterranno più
pagina 1 di 3 opportuno.
6) Nessun contributo al mantenimento delle figlie, provvedendovi ciascun genitore in via diretta.
7) Le spese straordinarie relative alle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, sono per il
50% a carico del padre e per il 50% a carico della madre.
8) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per l'espatrio.
9) Nulla reciprocamente a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MA TI (VI) in data 28/09/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Ciò posto, le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere in via diretta al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, mentre le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in MA TI in via Capitello di Sopra n. 38, in favore di quale genitore convivente con le figlie Controparte_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio; pagina 2 di 3 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
MA TI (VI) in data 28/09/1996 con atto trascritto al n. 31, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA TI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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