Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 2267/2023
TRA
, in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te p.t. dom.to per la carica presso Parte_1
la sede legale in via Marconi n. 66 in Torre del Greco, rapp.to e difeso dagli avv.ti Anna Ambra e
Tiziana Tecce, congiuntamente e disgiuntamente con le quali elettivamente domicilia presso la sede dell in Torre Annunziata alla piazza Cesaro n. 27. OPPONENTE Controparte_1
E
Controparte_2
, in persona del Presidente p. t., rapp.ta e difesa daglia vv.ti Gianfranco de
[...]
Robertis, Fabrizio Ciampa e Zaccaria Facchino, tutti elett.te dom.ti presso lo studio Ciampa in Napoli alla via Carducci n. 61 OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 cpc.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L' ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 21.01.2023 con il Parte_1 quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 1.100,00 sulla base della sentenza n.
331/2012 resa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Cast/re di Stabia – che Part confermava il decreto giuntivo n. 867/2009 per omessa indicazione della data di notifica all del decreto ingiuntivo esecutivo.
Il 28-7-2023 si costituiva l' la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere CP_3
poiché il titolo esecutivo rapp.to dal decreto ingiuntivo si era smarrito e per impossibilità giuridica di procedere ad esecuzione forzata.
L' ha successivamente eccepito la tardività della costituzione dell' e la Parte_1 CP_3
declaratoria di estinzione del credito vantato.
La domanda è fondata e va accolta:
va preliminarmente rilevato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dalla opposta non può essere accolta tenuto conto che tutte le parti sono ferme nelle rispettive posizioni.
Esaminando il merito della domanda si rileva che anche la sentenza 24078/2010, tra le altre, chiaramente afferma la necessità che se si deve procedere esecutivamente nei confronti di una pubblica amministrazione è necessario procedere alla (seconda) notifica del titolo esecutivo, anche se questo fosse costituito da un decreto ingiuntivo, in quanto a norma del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, e sue successive modifiche, là dove, nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, dispone che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto, dev'essere interpretata nel senso che ha imposto al creditore di detti soggetti, quando debba procedere sulla base di un titolo esecutivo per il quale l'esecuzione è consentita da una norma speciale (verso il debitore in genere) - come l'art. 654
c.p.c., comma 2 in tema di decreto ingiuntivo - senza previa notificazione del titolo, l'obbligo di provvedervi, in deroga a tale norma speciale, di modo che solo da essa decorre il termine dilatorio previsto per iniziare l'esecuzione e comunque per il precetto.
Pertanto, l'atto di precetto notificato il 21.1.2023 è decisamente nullo per omessa rinotifica del decreto ingiuntivo n. 867/2009 divenuto esecutivo a seguito della sent. n. 331/20212 che ne rigettava l'opposizione.
le spese processuali seguono la soccombenza e si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nullo l'atto di precetto notificato all' Parte_1
il 21-1-2023
- condanna la opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell CP_3 Pt_1 Pt_1
che si liquidano in complessivi euro 350,00, oltre esborsi, oltre accessori di legge se dovuti.
Torre Annunziata 4-4-25 il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora