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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2539/2020 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrara Parte_1 C.F._1
Alfonso, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), già , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Tafuri, giusta procura in atti, domiciliato come in atti;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge(art.132 c.p.c.). È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Nola n.
3892/2019, depositata in data 18.12.2019, con cui la domanda azionata in primo grado dall'odierna parte appellante, - al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti il giorno 30/08/2010 alle ore
21:00 in Pozzuoli alla Via Solfatara, allorquando il veicolo Daimlerchrysler targato BW 680 ZL, di sua proprietà, condotto nell'occasione dalla SI.ra , veniva investito e danneggiato dal CP_3
veicolo Fiat 600 targato CR 765 ZF, di proprietà del SI. , assicurato per la RC con la CP_3
-, veniva dichiarata inammissibile per difetto di procura. Controparte_2
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che l'inammissibilità della domanda sarebbe derivata dall'erroneo presupposto per cui la procura fosse inesistente, e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici ed insuscettibile di sanatoria.
Si costituiva in giudizio , già , impugnando e contestando i motivi Controparte_1 Controparte_2
di appello, e avanzando appello incidentale in ordine alle spese di lite, compensate in primo grado.
Non si costituivano in giudizio e nonostante la regolarità della notifica nei CP_3 CP_3
loro confronti, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
In via preliminare, verificata la tempestività e procedibilità dell'appello va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata. L'atto di citazione in appello, invero, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate in maniera esaustiva le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame delle censure mosse dall'appellante contro la sentenza impugnata, si conviene in ordine alla richiesta modifica della statuizione circa la mera irregolarità della procura in atti;
il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che l'espletamento dell'incarico da parte del difensore che aveva firmato l'atto e la procura non fosse sufficiente a sanare il difetto di rappresentanza processuale derivante dalla mancata corrispondenza fra legale indicato nel mandato ed effettivo difensore. Ebbene, sul punto il Tribunale rileva che la procura era affetta esclusivamente da un errore materiale che non impediva l'esatta individuazione del difensore munito di ius postulandi.
Ed invero, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Giudicante ritiene di dover aderire, il rilascio della procura alle liti non esige formule sacramentali, richiedendosi esclusivamente che dalla stessa sia possibile desumere la volontà di attribuire al difensore i poteri e le facoltà connessi necessari all'espletamento del mandato professionale (Cass. 4 agosto 2005, n. 16732). Ove emerga tale volontà, l'errore materiale nell'individuazione nominativa del difensore nel corpo della procura non sarebbe idoneo a provocarne la nullità.
Inoltre, le Sezioni Unite, intervenute in un caso analogo, di procura autenticata da un difensore indicato in epigrafe e che aveva sottoscritto gli atti processuali, sebbene nel testo della procura medesima fosse stato erroneamente indicato il nome di un diverso avvocato, hanno precisato che l'atto di conferimento della procura alle liti ha natura processuale. Come tale, esso soggiace all'art. 156, 3° comma, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto processuale non può essere pronunciata ove l'atto abbia raggiunto il proprio scopo, vale a dire quello di consentire il controllo della certezza, provenienza del potere di rappresentanza ad opera della parte e tempestività della procura in relazione al giudizio per la quale è stata rilasciata (ex multis, v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21216).
Verificato, analizzando gli atti processuali, che l'erronea indicazione del difensore consente di individuare con certezza quale sia il legale indicato dalla parte, l'errore nell'indicazione del nome del difensore nel testo della procura si traduce in un mero errore materiale, inidoneo a far venir meno la riferibilità del mandato al legale che in concreto ha agito in giudizio in forza di tale procura.
Va, inoltre, precisato, in ordine alla eccezione di prescrizione formulata dalla compagnia convenuta anche nel giudizio di prime cure, che risultano prodotti idonei atti interruttivi, ossia la richiamata citazione in primo grado innanzi al G.d.P. di Barra, notificata il 25.07.11, nonché la messa in mora del 23.07.13.
In relazione alla richiesta risarcitoria, tuttavia, l'appello è infondato e va rigettato in quanto parte appellante -attrice in primo grado- non ha fornito adeguata prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Come è noto, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi. Ebbene, da un esame critico e comparato delle risultanze processuali, non può ritenersi che l'attuale appellante abbia fornito una prova convincente del fatto storico e del danno patito.
Orbene, l'unico testimone escusso (vedasi il verbale di assunzione prova del Testimone_1
18.06.18 dinanzi al giudice di prime cure) non è, infatti, a parere dello scrivente, esaustivo nella prova del fatto per il quale si richiede il risarcimento, risultando la testimonianza del tutto generica in ordine alla dinamica, nonché sulle conseguenze assunte derivate dall'evento. Emergono, infatti, diversi passaggi nei quali il teste forniva risposte del tutto generiche, omettendo di dare conto di alcuni particolari rilevanti idonei a dimostrare una reale padronanza e conoscenza piena e diretta dell'evento di cui si era affermato testimone oculare (il teste non ha indicato quale fosse la sua posizione – visuale – rispetto ai fatti, non ha descritto lo stato dei luoghi, la manovra posta in essere dal veicolo investitore) riportando, invece, elementi di dettaglio quali i punti d'impatto. La testimonianza di colui che ha affermato di aver assistito all'incidente senza precisare esattamente dove si trovasse è senz'altro inattendibile in ragione non solo della sua esiguità, ma anche della scarsa coerenza estrinseca: è vero che egli ha riferito di trovarsi “sul ciglio della strada” indicata, ma non ha circoscritto l'evento, omettendo di indicare il luogo esatto del sinistro (peraltro non specificato nemmeno nell'atto introduttivo: il che, data l'estensione della località ove si assume avvenuto l'incidente, non è di secondaria importanza).
E' appena il caso di ricordare come l'attendibilità e la veridicità di una deposizione testimoniale deve essere discrezionalmente valutata dal Giudice sulla scorta di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che la valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori ritenuti di particolare rilevanza, può condurre ad una valutazione di inattendibilità relativamente alle deposizioni testimoniali rese in giudizio (cfr.
Cass. civ., sez. III, sent. n. 7763 del 30-10-2010 in Red. Giust. civ. Mass. 2010, 3).
Tale dichiarazione, dunque, risulta evidentemente inidonea a confermare il sinistro dedotto dall' appellante e le modalità di accadimento dello stesso, con la conseguente mancanza di una rassicurante conferma della narrativa dei fatti dedotti in giudizio. Inoltre, la testimonianza non risulta adeguatamente riscontrata da risultanze di natura documentale e comunque più obiettive, non avendo l'attore prodotto elementi rassicuranti di riscontro dell'avvenuto sinistro, rappresentati da foto attestanti lo stato dei luoghi al momento del sinistro nonchè da foto comparative tra le due vetture atte a raffrontare i danni subiti onde appurarne la compatibilità.
Va, infine, rilevato che l'individuazione dei danni come emersa dall'istruttoria (“il paraurti si era graffiato e scheggiato e ricordo che il portellone posteriore non si apriva facilmente”) e dalla documentazione fotografica depositata in atti, che denota dei danni non ingenti, non appare idonea a giustificare la quantificazione del danno richiesta, non risultando provata la necessità della sostituzione dei pezzi corrispondenti alle parti del veicolo graffiate.
In definitiva la valutazione del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a ritenere che non sia stata raggiunta adeguata dimostrazione processuale della pretesa attorea.
In relazione all'appello incidentale proposto da , lo stesso è inammissibile in quanto Controparte_1
tardivo, poichè la richiesta corresponsione delle spese relative al primo grado di giudizio, invece compensate, risponde a un interesse del tutto autonomo e originario, rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi di accertare la formazione del giudicato interno.
L'art. 334 cpc, al primo comma, prevede: “le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art.
334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli” (v. Cass. ord. 25285/2020) e “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato” (v. Cass. sent. 14596/2020) e “l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale” (v. Cass. ord 27616/ 2019; Cass. sent.
6156/2018).
Ove non si rientri nelle ipotesi delineate dall'art. 334 cpc e chiarite dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, non potendo consentirsi di recuperare, mediante impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza
(Cassazione ordinanza 21 ottobre 2022 n. 31135).
La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 18.12.2019 e non è stata notificata;
pertanto,
l'appello avrebbe dovuto essere proposto, ai sensi dell'art. 327 cpc entro il 21.09.2020 – tenuto conto della sospensione feriale dei termini, nonché della sospensione straordinaria per l'emergenza coronavirus;
la invece, ha proposto appello costituendosi in giudizio il 20.01.2021. Non Parte_2 avendo esercitato nei tempi previsti tale potere, ha “implicitamente” inteso accettare il rischio del passaggio in giudicato della sentenza.
La reciproca soccombenza delle parti costituite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello principale e incidentale;
- compensa le spese.
Così deciso in Nola, 18.06.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2539/2020 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrara Parte_1 C.F._1
Alfonso, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), già , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Tafuri, giusta procura in atti, domiciliato come in atti;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge(art.132 c.p.c.). È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Nola n.
3892/2019, depositata in data 18.12.2019, con cui la domanda azionata in primo grado dall'odierna parte appellante, - al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti il giorno 30/08/2010 alle ore
21:00 in Pozzuoli alla Via Solfatara, allorquando il veicolo Daimlerchrysler targato BW 680 ZL, di sua proprietà, condotto nell'occasione dalla SI.ra , veniva investito e danneggiato dal CP_3
veicolo Fiat 600 targato CR 765 ZF, di proprietà del SI. , assicurato per la RC con la CP_3
-, veniva dichiarata inammissibile per difetto di procura. Controparte_2
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che l'inammissibilità della domanda sarebbe derivata dall'erroneo presupposto per cui la procura fosse inesistente, e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici ed insuscettibile di sanatoria.
Si costituiva in giudizio , già , impugnando e contestando i motivi Controparte_1 Controparte_2
di appello, e avanzando appello incidentale in ordine alle spese di lite, compensate in primo grado.
Non si costituivano in giudizio e nonostante la regolarità della notifica nei CP_3 CP_3
loro confronti, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
In via preliminare, verificata la tempestività e procedibilità dell'appello va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata. L'atto di citazione in appello, invero, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate in maniera esaustiva le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame delle censure mosse dall'appellante contro la sentenza impugnata, si conviene in ordine alla richiesta modifica della statuizione circa la mera irregolarità della procura in atti;
il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che l'espletamento dell'incarico da parte del difensore che aveva firmato l'atto e la procura non fosse sufficiente a sanare il difetto di rappresentanza processuale derivante dalla mancata corrispondenza fra legale indicato nel mandato ed effettivo difensore. Ebbene, sul punto il Tribunale rileva che la procura era affetta esclusivamente da un errore materiale che non impediva l'esatta individuazione del difensore munito di ius postulandi.
Ed invero, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Giudicante ritiene di dover aderire, il rilascio della procura alle liti non esige formule sacramentali, richiedendosi esclusivamente che dalla stessa sia possibile desumere la volontà di attribuire al difensore i poteri e le facoltà connessi necessari all'espletamento del mandato professionale (Cass. 4 agosto 2005, n. 16732). Ove emerga tale volontà, l'errore materiale nell'individuazione nominativa del difensore nel corpo della procura non sarebbe idoneo a provocarne la nullità.
Inoltre, le Sezioni Unite, intervenute in un caso analogo, di procura autenticata da un difensore indicato in epigrafe e che aveva sottoscritto gli atti processuali, sebbene nel testo della procura medesima fosse stato erroneamente indicato il nome di un diverso avvocato, hanno precisato che l'atto di conferimento della procura alle liti ha natura processuale. Come tale, esso soggiace all'art. 156, 3° comma, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto processuale non può essere pronunciata ove l'atto abbia raggiunto il proprio scopo, vale a dire quello di consentire il controllo della certezza, provenienza del potere di rappresentanza ad opera della parte e tempestività della procura in relazione al giudizio per la quale è stata rilasciata (ex multis, v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21216).
Verificato, analizzando gli atti processuali, che l'erronea indicazione del difensore consente di individuare con certezza quale sia il legale indicato dalla parte, l'errore nell'indicazione del nome del difensore nel testo della procura si traduce in un mero errore materiale, inidoneo a far venir meno la riferibilità del mandato al legale che in concreto ha agito in giudizio in forza di tale procura.
Va, inoltre, precisato, in ordine alla eccezione di prescrizione formulata dalla compagnia convenuta anche nel giudizio di prime cure, che risultano prodotti idonei atti interruttivi, ossia la richiamata citazione in primo grado innanzi al G.d.P. di Barra, notificata il 25.07.11, nonché la messa in mora del 23.07.13.
In relazione alla richiesta risarcitoria, tuttavia, l'appello è infondato e va rigettato in quanto parte appellante -attrice in primo grado- non ha fornito adeguata prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Come è noto, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi. Ebbene, da un esame critico e comparato delle risultanze processuali, non può ritenersi che l'attuale appellante abbia fornito una prova convincente del fatto storico e del danno patito.
Orbene, l'unico testimone escusso (vedasi il verbale di assunzione prova del Testimone_1
18.06.18 dinanzi al giudice di prime cure) non è, infatti, a parere dello scrivente, esaustivo nella prova del fatto per il quale si richiede il risarcimento, risultando la testimonianza del tutto generica in ordine alla dinamica, nonché sulle conseguenze assunte derivate dall'evento. Emergono, infatti, diversi passaggi nei quali il teste forniva risposte del tutto generiche, omettendo di dare conto di alcuni particolari rilevanti idonei a dimostrare una reale padronanza e conoscenza piena e diretta dell'evento di cui si era affermato testimone oculare (il teste non ha indicato quale fosse la sua posizione – visuale – rispetto ai fatti, non ha descritto lo stato dei luoghi, la manovra posta in essere dal veicolo investitore) riportando, invece, elementi di dettaglio quali i punti d'impatto. La testimonianza di colui che ha affermato di aver assistito all'incidente senza precisare esattamente dove si trovasse è senz'altro inattendibile in ragione non solo della sua esiguità, ma anche della scarsa coerenza estrinseca: è vero che egli ha riferito di trovarsi “sul ciglio della strada” indicata, ma non ha circoscritto l'evento, omettendo di indicare il luogo esatto del sinistro (peraltro non specificato nemmeno nell'atto introduttivo: il che, data l'estensione della località ove si assume avvenuto l'incidente, non è di secondaria importanza).
E' appena il caso di ricordare come l'attendibilità e la veridicità di una deposizione testimoniale deve essere discrezionalmente valutata dal Giudice sulla scorta di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che la valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori ritenuti di particolare rilevanza, può condurre ad una valutazione di inattendibilità relativamente alle deposizioni testimoniali rese in giudizio (cfr.
Cass. civ., sez. III, sent. n. 7763 del 30-10-2010 in Red. Giust. civ. Mass. 2010, 3).
Tale dichiarazione, dunque, risulta evidentemente inidonea a confermare il sinistro dedotto dall' appellante e le modalità di accadimento dello stesso, con la conseguente mancanza di una rassicurante conferma della narrativa dei fatti dedotti in giudizio. Inoltre, la testimonianza non risulta adeguatamente riscontrata da risultanze di natura documentale e comunque più obiettive, non avendo l'attore prodotto elementi rassicuranti di riscontro dell'avvenuto sinistro, rappresentati da foto attestanti lo stato dei luoghi al momento del sinistro nonchè da foto comparative tra le due vetture atte a raffrontare i danni subiti onde appurarne la compatibilità.
Va, infine, rilevato che l'individuazione dei danni come emersa dall'istruttoria (“il paraurti si era graffiato e scheggiato e ricordo che il portellone posteriore non si apriva facilmente”) e dalla documentazione fotografica depositata in atti, che denota dei danni non ingenti, non appare idonea a giustificare la quantificazione del danno richiesta, non risultando provata la necessità della sostituzione dei pezzi corrispondenti alle parti del veicolo graffiate.
In definitiva la valutazione del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a ritenere che non sia stata raggiunta adeguata dimostrazione processuale della pretesa attorea.
In relazione all'appello incidentale proposto da , lo stesso è inammissibile in quanto Controparte_1
tardivo, poichè la richiesta corresponsione delle spese relative al primo grado di giudizio, invece compensate, risponde a un interesse del tutto autonomo e originario, rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi di accertare la formazione del giudicato interno.
L'art. 334 cpc, al primo comma, prevede: “le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art.
334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli” (v. Cass. ord. 25285/2020) e “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato” (v. Cass. sent. 14596/2020) e “l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale” (v. Cass. ord 27616/ 2019; Cass. sent.
6156/2018).
Ove non si rientri nelle ipotesi delineate dall'art. 334 cpc e chiarite dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, non potendo consentirsi di recuperare, mediante impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza
(Cassazione ordinanza 21 ottobre 2022 n. 31135).
La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 18.12.2019 e non è stata notificata;
pertanto,
l'appello avrebbe dovuto essere proposto, ai sensi dell'art. 327 cpc entro il 21.09.2020 – tenuto conto della sospensione feriale dei termini, nonché della sospensione straordinaria per l'emergenza coronavirus;
la invece, ha proposto appello costituendosi in giudizio il 20.01.2021. Non Parte_2 avendo esercitato nei tempi previsti tale potere, ha “implicitamente” inteso accettare il rischio del passaggio in giudicato della sentenza.
La reciproca soccombenza delle parti costituite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello principale e incidentale;
- compensa le spese.
Così deciso in Nola, 18.06.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura