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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 370/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PREITI ROBERTO Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE - SEDE LEGALE rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 19 febbraio 2018, la signora ha proposto ricorso avverso la ripetizione di indebito Parte_2
relativa alla corresponsione di assegni familiari non dovuti.
2. Si costituiva l' sostenendo che l'indebito oggetto del ricorso n. 7274, in data CP_1
23/06/2017 è stato abbandonato, e che non era stata effettuata alcuna trattenuta,
l'abbandono è stato operato sull'intera somma richiesta, proponendo così la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, atteso che il procedimento per la ripetizione delle somme è stato abbandonato in data antecedente alla notifica del ricorso
3. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente aderiva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma chiedeva comunque che l' fosse condannato al CP_1
pagamento delle spese processuali.
1 4. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'1.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
5. Il Tribunale ritiene che, pur avendo la parte ricorrente manifestato la propria adesione alla cessazione della materia del contendere, occorra comunque stabilire la questione relativa alla condanna alle spese processuali.
6. In primo luogo, va considerato che l'abbandono da parte dell' alla ripetizione CP_1
dell'indebito è avvenuta prima dell'instaurazione del giudizio. Pertanto, considerato che l' ha volontariamente abbandonato la ripetizione delle somme prima CP_1 dell'inizio del giudizio, non sussistono i presupposti per la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese processuali.
7. In applicazione dei principi di equità e della consolidata giurisprudenza in materia, il
Tribunale ritiene che le spese del giudizio debbano essere compensate, in quanto la causa si è conclusa per effetto dell'abbandono anticipato dell' , e la parte CP_1 ricorrente non ha subito un danno economico derivante dall'azione dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarato cessato il processo per intervenuto adempimento, compensa le spese del giudizio.
Così deciso, 08/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 370/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PREITI ROBERTO Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE - SEDE LEGALE rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 19 febbraio 2018, la signora ha proposto ricorso avverso la ripetizione di indebito Parte_2
relativa alla corresponsione di assegni familiari non dovuti.
2. Si costituiva l' sostenendo che l'indebito oggetto del ricorso n. 7274, in data CP_1
23/06/2017 è stato abbandonato, e che non era stata effettuata alcuna trattenuta,
l'abbandono è stato operato sull'intera somma richiesta, proponendo così la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, atteso che il procedimento per la ripetizione delle somme è stato abbandonato in data antecedente alla notifica del ricorso
3. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente aderiva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma chiedeva comunque che l' fosse condannato al CP_1
pagamento delle spese processuali.
1 4. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'1.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
5. Il Tribunale ritiene che, pur avendo la parte ricorrente manifestato la propria adesione alla cessazione della materia del contendere, occorra comunque stabilire la questione relativa alla condanna alle spese processuali.
6. In primo luogo, va considerato che l'abbandono da parte dell' alla ripetizione CP_1
dell'indebito è avvenuta prima dell'instaurazione del giudizio. Pertanto, considerato che l' ha volontariamente abbandonato la ripetizione delle somme prima CP_1 dell'inizio del giudizio, non sussistono i presupposti per la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese processuali.
7. In applicazione dei principi di equità e della consolidata giurisprudenza in materia, il
Tribunale ritiene che le spese del giudizio debbano essere compensate, in quanto la causa si è conclusa per effetto dell'abbandono anticipato dell' , e la parte CP_1 ricorrente non ha subito un danno economico derivante dall'azione dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarato cessato il processo per intervenuto adempimento, compensa le spese del giudizio.
Così deciso, 08/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2