Articolo 4 della Legge 5 giugno 2020, n. 65
Articolo 3Articolo 5
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26 giugno 2020
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, paragrafo 1, lettera b, 8 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 26 giugno 2020