Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, paragrafo 1, lettera b, 8 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, paragrafo 1, lettera b, 8 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.