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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6825/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acri - Ufficio Tributi 87041 Acri CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240016062559000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 03420240016062559000, notificata il 1^ luglio 2024, concernente omessi pagamenti TARI per l'annualità
2014, per una somma complessiva di € 596,88.
A sostegno dell'impugnativa, il ricorrente deduce tre motivi principali:
La nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n.
S2014/12660/0, contestando che la raccomandata n. 614630162368 contenesse non l'atto impositivo ma un sollecito di pagamento.
L'illegittimità della pretesa per grave disservizio nella raccolta rifiuti nel corso del 2014, con richiesta di riduzione tariffaria ex art. 1 comma 656 L. 147/2013.
L'erronea determinazione delle tariffe per incertezza sulla base imponibile.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, il Comune di Acri, sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento e la regolarità del servizio di raccolta, producendo formulari di smaltimento.
Con memoria illustrativa del 08.01.2026, il ricorrente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Comune di Acri (gestione ordinaria) rispetto alla gestione OSL e ribadiva che il sollecito ricevuto non poteva considerarsi equipollente alla notifica dell'avviso di accertamento.
All'udienza del 21/01/2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia verte primariamente sulla legittimità della cartella di pagamento in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento n. S2014/12660/0 del 24/09/2019, indicato come atto prodromico nel ruolo. È principio consolidato che l'omessa o irregolare notificazione dell'atto presupposto vizia di nullità derivata l'atto consequenziale.
A fronte della specifica contestazione del contribuente, che ha asserito di aver ricevuto tramite la raccomandata n. 614630162368 un mero sollecito di pagamento e non l'avviso di accertamento, incombe sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto impositivo.
Il Comune di Acri si è limitato a produrre la prova dell'avvenuta consegna della predetta raccomandata, senza tuttavia depositare copia dell'atto impositivo asseritamente notificato o un referto di notifica che ne certifichi inequivocabilmente il contenuto.
Al riguardo, questa Corte richiama i propri precedenti (Sentenze n. 6455/2025 e n. 7244/2025) relativi a fattispecie identiche riguardanti l'annualità TARI 2014 nel medesimo Comune. In tali pronunce è stato stabilito che la produzione di una ricevuta di ritorno relativa a una raccomandata che il contribuente riconosce come sollecito non integra la prova della notifica dell'avviso di accertamento. L'avviso di accertamento è un atto recettizio che acquista efficacia solo con la regolare notifica;
la mancata prova di tale adempimento impedisce alla pretesa tributaria di divenire definitiva. la distinzione tra sollecito e accertamento non è meramente formale, atteso che solo il secondo è idoneo a provocare la decadenza dal diritto di impugnazione e a costituire titolo per la riscossione coattiva.
Pertanto, la cartella di pagamento impugnata deve essere dichiarata nulla per omessa notifica dell'atto presupposto.
Resta assorbita ogni altra censura.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite, le quali vengono liquidate, come da dispositivo, in conformità al principio della soccombenza, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
03420240016062559000. Condanna il Comune di Acri e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 350,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Cosenza, lì 21 gennaio 2026.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6825/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acri - Ufficio Tributi 87041 Acri CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240016062559000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 03420240016062559000, notificata il 1^ luglio 2024, concernente omessi pagamenti TARI per l'annualità
2014, per una somma complessiva di € 596,88.
A sostegno dell'impugnativa, il ricorrente deduce tre motivi principali:
La nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n.
S2014/12660/0, contestando che la raccomandata n. 614630162368 contenesse non l'atto impositivo ma un sollecito di pagamento.
L'illegittimità della pretesa per grave disservizio nella raccolta rifiuti nel corso del 2014, con richiesta di riduzione tariffaria ex art. 1 comma 656 L. 147/2013.
L'erronea determinazione delle tariffe per incertezza sulla base imponibile.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, il Comune di Acri, sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento e la regolarità del servizio di raccolta, producendo formulari di smaltimento.
Con memoria illustrativa del 08.01.2026, il ricorrente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Comune di Acri (gestione ordinaria) rispetto alla gestione OSL e ribadiva che il sollecito ricevuto non poteva considerarsi equipollente alla notifica dell'avviso di accertamento.
All'udienza del 21/01/2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia verte primariamente sulla legittimità della cartella di pagamento in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento n. S2014/12660/0 del 24/09/2019, indicato come atto prodromico nel ruolo. È principio consolidato che l'omessa o irregolare notificazione dell'atto presupposto vizia di nullità derivata l'atto consequenziale.
A fronte della specifica contestazione del contribuente, che ha asserito di aver ricevuto tramite la raccomandata n. 614630162368 un mero sollecito di pagamento e non l'avviso di accertamento, incombe sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto impositivo.
Il Comune di Acri si è limitato a produrre la prova dell'avvenuta consegna della predetta raccomandata, senza tuttavia depositare copia dell'atto impositivo asseritamente notificato o un referto di notifica che ne certifichi inequivocabilmente il contenuto.
Al riguardo, questa Corte richiama i propri precedenti (Sentenze n. 6455/2025 e n. 7244/2025) relativi a fattispecie identiche riguardanti l'annualità TARI 2014 nel medesimo Comune. In tali pronunce è stato stabilito che la produzione di una ricevuta di ritorno relativa a una raccomandata che il contribuente riconosce come sollecito non integra la prova della notifica dell'avviso di accertamento. L'avviso di accertamento è un atto recettizio che acquista efficacia solo con la regolare notifica;
la mancata prova di tale adempimento impedisce alla pretesa tributaria di divenire definitiva. la distinzione tra sollecito e accertamento non è meramente formale, atteso che solo il secondo è idoneo a provocare la decadenza dal diritto di impugnazione e a costituire titolo per la riscossione coattiva.
Pertanto, la cartella di pagamento impugnata deve essere dichiarata nulla per omessa notifica dell'atto presupposto.
Resta assorbita ogni altra censura.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite, le quali vengono liquidate, come da dispositivo, in conformità al principio della soccombenza, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
03420240016062559000. Condanna il Comune di Acri e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 350,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Cosenza, lì 21 gennaio 2026.