Articolo 10 della Legge 28 febbraio 1967, n. 131
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 aprile 1967
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Versione
11 giugno 1977
Art. 10.
Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 5, il mancato pagamento va riferito: a) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanziamento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, i titoli obbligazionari; b) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli, purche' il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato.
Per le garanzie di cui al precedente articolo 8, il Comitato di cui all'articolo 24 potra' autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Entrata in vigore il 11 giugno 1977