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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/11/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3190/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
IA AT Presidente relatrice LE Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3190/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE Parte_1 C.F._1 BATINI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico (PEC: , Email_1 presso il difensore avv. SIMONE BATINI
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «come da ricorso introduttivo».
Conclusioni del pubblico ministero: «esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso».
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 8.7.2022, conveniva in giudizio il coniuge, Parte_1 esponendo: di aver contratto con lui matrimonio il 28.4.2003 a Velletri e che dall'unione era nato (in data 29.9.2003) il figlio che con sentenza n. 530/2021 del 24.05.2021, il tribunale di Perugia Per_1 aveva pronunciato la separazione personale di essi coniugi, prevedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa della tendenza a delinquere del marito, nei cui confronti, nel 2013, pendevano tre procedimenti penali dinnanzi al Tribunale di Terni, e ancor prima, nel 2010 e nel 2013, erano state emesse due condanne penali;
che dal 2013 il resistente era tornato a vivere nel proprio Paese di origine;
di aver sempre provveduto in via esclusiva alle esigenze del figlio;
che tra i coniugi non vi era stata più riconciliazione.
La ricorrente deduceva inoltre: di vivere insieme al figlio e alla propria madre in un immobile condotto in locazione;
di essere disoccupata;
che il figlio frequentava il quarto anno dell'Istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Chianciano Terme (SI).
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio), con collocazione del figlio presso la madre e conferma del contributo paterno al suo mantenimento già previsto in sede di separazione (€ 200,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie), nonché ordinarsi il pagamento delle somme mai corrisposte a titolo di mantenimento.
All'esito dell'udienza presidenziale del 16.04.2024, ove compariva la sola ricorrente, la presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.04.2024, confermava i provvedimenti provvisori e urgenti adottati in sede di separazione, rimettendo la causa dinanzi all'istruttore.
Nel corso della successiva fase, svoltasi nella contumacia del sig. , nessuna attività CP_1 istruttoria veniva richiesta.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 4.06.2025, sulle conclusioni sopra riportate, veniva rimessa alla decisione del collegio, con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
*****
In via preliminare, appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003
“Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale.
Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto (e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli pagina 2 di 5 sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza» (cfr. causa C-68/07 . Solo in CP_2 via residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che la ricorrente risiede abitualmente in Italia (a Città della Pieve) e vi ha risieduto per oltre per un anno immediatamente prima della domanda, sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003.
Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge italiana, ai sensi dell'art. 8 lett. d) del regolamento comunitario n. 1259/2010: invero nel caso di specie non possono trovare applicazione i criteri di cui alle lett. a), b) e c) della medesima norma, atteso che al momento della presentazione del ricorso il marito si era allontanato da tempo (dal 2012) dalla casa coniugale e che i coniugi non hanno una cittadinanza comune;
deve pertanto trovare applicazione il criterio residuale della lex fori.
Nel merito, la domanda volta a ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta;
ed invero, appare evidente come l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando la separazione dichiarata con sentenza passata in giudicato si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Venendo alle questioni accessorie, stante la maggiore età del figlio, nulla deve statuirsi in ordine al suo affidamento e alla sua collocazione.
Passando all'esame degli aspetti economici, deve essere confermato il contributo paterno di mantenimento in favore del figlio Per_1
In via generale, si osserva che per giurisprudenza uniforme, “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli … non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica” (Cass. 7168/2016).
In questo senso è stato osservato che “il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (cfr. Cass. 5088/2018).
pagina 3 di 5 Deve poi darsi conto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17183/2020) che, nell'esaminare funditus la questione dei criteri di accertamento della persistenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ha preso le mosse dalla diversità di modalità dell'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio minore d'età (art. 337 ter c.c.) e verso il figlio maggiorenne (art. 337 septies c.c.) e ha ricostruito la correlazione tra il diritto al mantenimento e il diritto-dovere all'istruzione e all'educazione.
Si è giunti così ad affermare che la legge «fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età» e che la persistenza del diritto oltre il compimento del diciottesimo anno è subordinata alla «esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica».
Nel caso di specie, (di appena 25 anni), che al momento dell'introduzione del presente giudizio Per_1 frequentava il quarto anno dell'Istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Chianciano Terme (SI), ha poi proseguito gli studi presso l'istituto ITS di Firenze, come dichiarato dalla ricorrente in occasione dell'udienza del 4.06.2025 («mio figlio frequenta l'istituto ITS di Firenze che si occupa di studi Per_1 in materia di agricoltura e precisamente dei collegamenti dell'attività agricola con l'industria. Sta frequentando il secondo e ultimo anno di questa scuola ITS. È diplomato all'istituto alberghiero. Non lavora ancora, salvo piccoli lavoretti saltuari: ogni tanto ha fatto il cameriere nel fine settimana in un ristorante»).
Deve dunque concludersi che il ragazzo non ha ancora terminato il proprio percorso di studi e che persiste pertanto l'obbligazione di mantenimento dei genitori.
Venendo alla determinazione dell'assegno, con riguardo alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha dichiarato, in occasione dell'udienza presidenziale, di lavorare come badante presso una famiglia a Chiusi e di percepire un guadagno mensile di circa € 1.200,00, oltre al TFR corrisposto mese per mese. Il resistente si è trasferito in Marocco e, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, non ha mai corrisposto il contributo di mantenimento in favore del figlio.
In difetto di attività istruttoria, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del resistente – che non ha offerto elementi tali da rendere necessaria o opportuna una rivisitazione – ritiene il collegio di dover confermare, nella presente sede, il contenuto dell'ordinanza presidenziale, con la quale è stata confermata l'entità del contributo mensile a carico del sig. per il mantenimento del CP_3 figlio, già stabilita con la sentenza di separazione, in quanto la predetta somma appare tuttora congrua e idonea al soddisfacimento delle esigenze di vita del figlio.
Va dunque disposto che il sig. provveda a versare a titolo di mantenimento del figlio, CP_3 l'importo di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori.
Infine, con riguardo alla domanda di pagamento degli arretrati è sufficiente osservare che sussiste già il titolo giudiziale per la loro riscossione (costituito dalla sentenza di separazione).
Quanto alle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio del resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dalla ricorrente. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Velletri il 28.4.2003 tra , Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], CP_1 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Velletri al n. 11, parte I, Ufficio 1, anno 2003, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Conferma in capo a l'obbligo di versare entro il giorno dieci di ogni mese, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, già Per_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate sostenute nel suo interesse;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Perugia, 6 novembre 2025
La presidente relatrice
IA AT
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