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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 820/2018 r.g., vertente tra
, c.f. , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Polifrone
[...]
APPELLANTI
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Moscato CP_1 C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 1296/2018, pubblicata il
3/9/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio i coniugi CP_1
e esponendo di aver acquistato dai predetti un villino Parte_1 Parte_2 residenziale unifamiliare a tre piani fuori terra, sito in Reggio Calabria alla via Calamizzi n. 9, mediante atto di compravendita dell'1.12.2003, per notar Persona_1
Essendo in corso la pratica di concessione edilizia in sanatoria, con il menzionato atto notarile, i venditori si obbligavano a farsi carico di ogni esborso per la presentazione della medesima.
L'attore, rappresentando di aver sostenuto, a detto fine, la complessiva spesa di euro 5.917,07 ne
1 lamentava il mancato pagamento da parte dei convenuti, benché sollecitati. Chiedeva, pertanto, la condanna dei sigg. e al pagamento della menzionata somma Parte_1 Parte_2 oltre interessi legali. CP_ Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda attrice e sostenendo che il sig. , contrariamente a quanto dedotto con l'atto di citazione, non si era limitato a completare l'iter del rilascio della concessione in sanatoria per come previsto dell'atto di compravendita, ma aveva apportato delle modifiche sostanziali all'immobile e per tali motivi aveva sborsato la somma di cui chiedeva il pagamento.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e documentale, con la sentenza1296/18, pubblicata il
3/9/18, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva le domande di parte attrice con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponevano appello Parte_1
e , eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel Parte_3
detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'appello, avanzata dall'appellato, in quanto notificato dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile.
1.1) l'eccezione è infondata, infatti, con la sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 2019, n. 75, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.l. n. 179/12, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si intenda perfezionata per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché in riferimento al momento di generazione della predetta ricevuta.
Pertanto, tempestiva deve ritenersi la notifica dell'atto di appello del 15/10/18, la cui ricevuta di consegna è delle ore 22,50.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto fondata la domanda proposta da basandosi, esclusivamente, sulle fatture CP_1 prodotte in atti da quest'ultimo e sulle dichiarazioni dei testi escussi, in violazione dell'art 2697 c.c., non avendo dato modo agli appellanti di fornire prova dell'inesistenza del diritto al pagamento delle CP_ somme richieste dal .
2 2.1) Il gravame è infondato.
La Suprema Corte sull'argomento ha ritenuto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( Cass.3996/20).
Nel caso in esame, l'odierno appellato ha provato la propria fonte negoziale (atto di compravendita dell'1/12/03), nonché l'obbligo degli appellanti al pagamento delle spese sostenute per la concessione edilizia in sanatoria dell'immobile da loro venduto al Vita.
Giova osservare che dalla prova per testi espletata in primo grado è risultato che le somme richieste dall'appellato riguardavano, esclusivamente, spese relative alla concessione edilizia di cui alla pratica di condono n. 445/86 e non all'ampliamento o modifica dell'immobile.
Infatti, i professionisti che si sono occupati della concessione in sanatoria, sentiti come testi, hanno confermato che le somme richieste dal Vita, di cui alle fatture in atti emesse dagli stessi professionisti, riguardavano, esclusivamente, il completamento della pratica di condono n. 445/86.
Alla luce di quanto sopra, ultronea si rappresentano i mezzi istruttori richiesti dagli appellanti.
Infatti, la prova per testi articolata è volta a provare il deposito del progetto per il rilascio del nulla osta paesaggistico ambientale nonché l'inoltro della pratica di condono edilizio n. 445/86, circostanze non contestate e, comunque documentali.
La documentazione di cui si chiede l'acquisizione ben poteva essere reperita e prodotta in atti dagli odierni appellanti con una semplice richiesta di accesso agli atti, atteso, anche, che la pratica n. 445/86 era stata presentata dagli stessi.
In mancanza della suddetta documentazione, esplorativa e, comunque, inconducente, ed alla luce di CP_ quanto emerso dalla prova testimoniale, può ritenersi confermato che le somme richieste dal riguardassero, esclusivamente, la pratica di condono n. 445/86.
Sarebbe stato onere degli appellanti, provare di avere pagato le somme relative all'ottenimento della concessione in sanatoria di cui alla suddetta pratica, ma tale prova non è stata fornita.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e l'appello deve essere rigettato.
3) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
5.201,00 a 26.000,00, parametri minimi data la semplicità della questione, pertanto, €. 567,00 fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 956,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
3 Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Reggio Calabria n. 1296/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 1296/2018; condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
4 Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 820/2018 r.g., vertente tra
, c.f. , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Polifrone
[...]
APPELLANTI
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Moscato CP_1 C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 1296/2018, pubblicata il
3/9/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio i coniugi CP_1
e esponendo di aver acquistato dai predetti un villino Parte_1 Parte_2 residenziale unifamiliare a tre piani fuori terra, sito in Reggio Calabria alla via Calamizzi n. 9, mediante atto di compravendita dell'1.12.2003, per notar Persona_1
Essendo in corso la pratica di concessione edilizia in sanatoria, con il menzionato atto notarile, i venditori si obbligavano a farsi carico di ogni esborso per la presentazione della medesima.
L'attore, rappresentando di aver sostenuto, a detto fine, la complessiva spesa di euro 5.917,07 ne
1 lamentava il mancato pagamento da parte dei convenuti, benché sollecitati. Chiedeva, pertanto, la condanna dei sigg. e al pagamento della menzionata somma Parte_1 Parte_2 oltre interessi legali. CP_ Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda attrice e sostenendo che il sig. , contrariamente a quanto dedotto con l'atto di citazione, non si era limitato a completare l'iter del rilascio della concessione in sanatoria per come previsto dell'atto di compravendita, ma aveva apportato delle modifiche sostanziali all'immobile e per tali motivi aveva sborsato la somma di cui chiedeva il pagamento.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e documentale, con la sentenza1296/18, pubblicata il
3/9/18, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva le domande di parte attrice con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponevano appello Parte_1
e , eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel Parte_3
detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'appello, avanzata dall'appellato, in quanto notificato dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile.
1.1) l'eccezione è infondata, infatti, con la sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 2019, n. 75, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.l. n. 179/12, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si intenda perfezionata per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché in riferimento al momento di generazione della predetta ricevuta.
Pertanto, tempestiva deve ritenersi la notifica dell'atto di appello del 15/10/18, la cui ricevuta di consegna è delle ore 22,50.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto fondata la domanda proposta da basandosi, esclusivamente, sulle fatture CP_1 prodotte in atti da quest'ultimo e sulle dichiarazioni dei testi escussi, in violazione dell'art 2697 c.c., non avendo dato modo agli appellanti di fornire prova dell'inesistenza del diritto al pagamento delle CP_ somme richieste dal .
2 2.1) Il gravame è infondato.
La Suprema Corte sull'argomento ha ritenuto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( Cass.3996/20).
Nel caso in esame, l'odierno appellato ha provato la propria fonte negoziale (atto di compravendita dell'1/12/03), nonché l'obbligo degli appellanti al pagamento delle spese sostenute per la concessione edilizia in sanatoria dell'immobile da loro venduto al Vita.
Giova osservare che dalla prova per testi espletata in primo grado è risultato che le somme richieste dall'appellato riguardavano, esclusivamente, spese relative alla concessione edilizia di cui alla pratica di condono n. 445/86 e non all'ampliamento o modifica dell'immobile.
Infatti, i professionisti che si sono occupati della concessione in sanatoria, sentiti come testi, hanno confermato che le somme richieste dal Vita, di cui alle fatture in atti emesse dagli stessi professionisti, riguardavano, esclusivamente, il completamento della pratica di condono n. 445/86.
Alla luce di quanto sopra, ultronea si rappresentano i mezzi istruttori richiesti dagli appellanti.
Infatti, la prova per testi articolata è volta a provare il deposito del progetto per il rilascio del nulla osta paesaggistico ambientale nonché l'inoltro della pratica di condono edilizio n. 445/86, circostanze non contestate e, comunque documentali.
La documentazione di cui si chiede l'acquisizione ben poteva essere reperita e prodotta in atti dagli odierni appellanti con una semplice richiesta di accesso agli atti, atteso, anche, che la pratica n. 445/86 era stata presentata dagli stessi.
In mancanza della suddetta documentazione, esplorativa e, comunque, inconducente, ed alla luce di CP_ quanto emerso dalla prova testimoniale, può ritenersi confermato che le somme richieste dal riguardassero, esclusivamente, la pratica di condono n. 445/86.
Sarebbe stato onere degli appellanti, provare di avere pagato le somme relative all'ottenimento della concessione in sanatoria di cui alla suddetta pratica, ma tale prova non è stata fornita.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e l'appello deve essere rigettato.
3) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
5.201,00 a 26.000,00, parametri minimi data la semplicità della questione, pertanto, €. 567,00 fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 956,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
3 Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Reggio Calabria n. 1296/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 1296/2018; condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
4 Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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