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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2398/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa AN GH, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2398/2023 R.G.
promossa da
CP
, in persona del legale rapp.te. con sede in Roma Parte_1 al Viale Giuseppe Grezar n. 14, P.IVA e CF , in virtù dei poteri conferiti P.IVA_1 giusto atto notarile, Rep. 177893 del 28/04/2022, Racc. 11776, in persona del Dott. Per_1
;
[...] rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Pasquale
Napolitano, C.F. , con studio in Napoli alla Via G. Rossini n.22, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata. ( ; Email_1
- ATTRICE - APPELLANTE
contro
, (C.F. ) rappresentata e difesa ed elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliata in primo grado presso gli Avv. Antonetta Russo e Avv. Paolo Notomista con studio in Gragnano (NA) alla Piazza Aubry n. 4, pec. pec. Email_2
Email_3
- CONVENUTA -APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 116/2023 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano in data 15/12/2021 e pubblicata il 21/01/2023; Conclusioni delle parti:
PER : Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito così provvedere: 1) in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art.283 c.p.c. stante l'evidente infondatezza della stessa, per i motivi sopra-esposti, nonché l'esistenza di gravi motivi legati alla possibile insolvenza della parte vittoriosa in primo grado;
2) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 116/2023 del Giudice di
Pace di Gragnano ed accogliere l'opposizione e conseguentemente annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2021 emesso dal Giudice di Pace di Gragnano, con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. a favore del Giudice
Amministrativo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 53/2021, l'
[...]
adiva il Giudice di Pace Gragnano al fine di chiedere la revoca del Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 53/2021, depositato il 6/9/2021 e notificato il 16/02/2021, con il quale le veniva ingiunto di consegnare a odierna appellata, la copia integrale Controparte_2 dell'estratto di ruolo alla stessa riferito. A sostegno dell'opposizione eccepiva: (i) il CP_4 difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. in favore della giustizia amministrativa, in quanto il diritto di accesso nei confronti degli atti degli enti pubblici, quale l' Parte_1
, rientrava nelle materie di competenza del giudice amministrativo ex art. 22
[...]
Legge n. 241/1990, oltre ad essere materia, il diritto d'accesso, rientrante tra quelle di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
(ii) la violazione dei termini richiesti per l'accesso agli atti amministrativi;
(iii) la violazione dei principi di correttezza e buona fede, stante l'avvenuto tempestivo adempimento della prestazione richiesta in data
26/02/2021. Chiedeva pertanto, in via preliminare, che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e, nel merito, l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
2. Si costituiva in giudizio eccependo la carenza di interesse ad agire Controparte_2 dell' avendo ella ricevuto, in data 26.02.2020, ovvero prima della data di iscrizione a CP_4 ruolo dell'opposizione, la documentazione oggetto dell'ingiunzione di consegna.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese e competenze di lite ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Con sentenza n. 116/2023, emessa il 15/1272021 e pubblicata il 21/01/2023, il Giudice di
Pace di Gragnano, ritenuta infondata l'opposizione proposta da Parte_1 e reputando valido l'ordine di esibizione ingiunto con il decreto ingiuntivo
[...] opposto, statuiva quanto segue: “l'art. 533 c.p.c. prevede che il giudice possa pronunciare ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata, e un documento è appunto una cosa mobile determinata. Si sostiene che l'estratto di ruolo non preesista all'ordine di esibizione, che l' debba formarlo estraendo i dati dai propri archivi, e che quindi l'ordine di Pt_1 consegnare gli estratti conto abbia ad oggetto un facere, il che sarebbe estraneo alla procedura monitoria. Tuttavia, in questo caso, l'aspetto del dare prevale su quello del facere: la formazione dell'estratto conto in forma cartacea, oggetto dell'ordine di consegna, richiede solo la trasposizione su carta dei dati presenti negli archivi informatici dell' il documento, cioè la registrazione del dato, preesiste all'ordine di Parte_1 consegna, e la formazione dell'estratto costituisce solo la modalità con la quale il documento …potrà essere consegnato dall' all'avente diritto, in Parte_1 esecuzione di un obbligo di dare. L'agenzia pertanto risulta inadempiente”. Il giudice di prime cure rigettava pertanto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 53/2021 e condannando l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al Parte_1 procuratore dell'opposta, dichiaratosi antistatario. 4. Con atto di citazione notificato in data 03/05/2023, l' Controparte_3 proponeva appello avverso tale sentenza, eccependo: (i) in via preliminare, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. a favore del giudice amministrativo, richiamando sul punto il
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 marzo 2022, n. 4; (ii) la violazione dei termini prescritti dalla legge per la richiesta di accesso. Chiedeva, quindi, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, accogliersi l'opposizione e conseguentemente annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2021, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
5. All'udienza del 03/10/2023, veniva dichiarata la contumacia di in Controparte_2 quanto non costituitasi nonostante la regolare citazione, e, dopo alcuni rinvii, il Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, co.
III; c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la sentenza n. 116/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano è fondato per le ragioni che seguono.
6. Si rileva, in primo luogo, che il Giudice di Pace, nella propria sentenza, non si è espresso sull'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall'opposta Controparte_2 nell'atto di costituzione e risposta, ritenendo la stessa implicitamente infondata, posto che ha proceduto a definire la domanda nel merito. Non avendo quindi l'odierna appellata presentato, sul punto, appello incidentale, si ritiene che la relativa questione sia oramai coperta da giudicato e non possa quindi essere esaminata in questa sede, nonostante la pacifica intervenuta ostensione dell'estratto ruolo per cui è causa. 7. Si può quindi passare ad analizzare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice amministrativo, formulata dall' in primo grado e CP_4 riproposta nell'atto di appello.
Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, poiché l'appello deriva da un giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta all'opposto
( che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di Controparte_2 opposizione) e quella di convenuto spetta, invece, all'ingiunto opponente (ovvero ad
. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario, autonomo CP_4 giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (attore sostanziale) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (convenuto sostanziale).
Tale chiarimento è utile al fine di evidenziare che il thema decidendum oggetto della domanda introduttiva è contenuto nel ricorso monitorio, non nell'atto di citazione in opposizione ed è quindi a tale ricorso che bisogna far riferimento ai fini della qualificazione giuridica della domanda introduttiva del giudizio e dell'individuazione della disciplina ad essa applicabile, che sono attività di esclusiva competenza del giudice adito, e vanno da quest'ultimo effettuate d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sul punto chiarito che “il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. Civ., ord. n. 7467/2020).
7.1 Tanto chiarito, va rilevato che, nel caso in esame, dalla lettura del ricorso monitorio in atti, si evince che la ricorrente benché abbia impropriamente utilizzato Controparte_2 lo strumento di cui agli artt. 633 e ss c.p.c., ha in realtà esperito un'azione in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 104/2010 (c.d. Codice del Processo Amministrativo) che, per l'appunto, disciplina le azioni avanzate “contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi” e consente al giudice amministrativo, “sussistendone i presupposti”, di ordinare “l'esibizione
e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità” (cfr. art. 116, co. 4.
CPA). La infatti, dolendosi di non aver ricevuto risposta all'istanza inviata CP_2 all' – sede di Castellammare di Stabia, volta ad ottenere Controparte_3 la consegna dell'estratto di ruolo esattoriale alla stessa riferibile, ha chiesto al Giudice di Pace di “ingiungere/ordinare…all' di consegnare…copia Parte_1 integrale dell'estratto di ruolo esattoriale”, con condanna di spese e competenze di giudizio.
L'applicabilità, al caso in esame, della disciplina di cui al citato art. 116 CPA, è d'altronde confermata dal fatto che l'estratto di ruolo esattoriale e la relativa cartella costituiscono documenti amministrativi (cfr., sul punto, ex multis, TAR Sicilia Catania, Sez. III, sentenza n. 2644/2025 e la stessa sentenza dell'Adunanza Plenaria del Coniglio di Statno n. 4/2022 citata dall'appellante).
Il Giudice di Pace adito ha quindi errato nel ritenere applicabile, al caso in esame, la disciplina di cui all'art. 633 c.p.c. In virtù del noto principio secondo il quale lex specialis derogat lex generalis, infatti, la disciplina speciale di cui all'art. 116 CPA prevale su quella generale di cui all'art. 633 e ss c.p.c.
7.2 Ne consegue che, alla luce dell'operata qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 116
CPA dell'azione esperita in primo grado dall'odierna appellata, Controparte_2
l'eccezione di difetto di giurisdizione tempestivamente sollevata dall con l'atto di CP_4 citazione in opposizione e ribadita nella presente sede, deve ritenersi fondata. Ai sensi dell'art. 133, co. I, n. 6), CPA, infatti, le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (come quella in esame), rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per cui il Giudice di Pace ha errato nel ritenere – implicitamente (non avendo sul punto motivato alcunché) – sussistente, nel caso in esame, il proprio potere di jus dicere.
7.3 L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza appellata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in primo grado in favore del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, potendosi ritenere assorbito ogni altro motivo di gravame.
8. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
8.1 Nel caso che ci occupa, in applicazione del principio della soccombenza (di cui all'art. 91 c.p.c.) ed in riforma della sentenza impugnata, si ritiene che, in base al principio della soccombenza, l'odierna appellata, debba essere condannata al Controparte_2 pagamento delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio.
Nello specifico, la liquidazione va effettuata applicando il D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile, applicando i parametri medi (non ravvisandosi motivi per discostarsi dagli stessi) con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale della causa. Va altresì disposto il rimborso dell'importo di € 21,50 per CU in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN GH, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Pt_1 Controparte_3 riforma dell'impugnata sentenza n. 116/2023, emessa dal Giudice di Pace di Gragnano in data 15/12/2021 e pubblicata il 21/01/2023:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania;
- condanna a pagare, in favore dell' Controparte_2 Parte_1
, le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 21,50 per esborsi, €
[...]
265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge;
2. condanna a pagare, in favore dell' , Controparte_2 Controparte_3 le spese del presente grado d'appello, che liquida in € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 19/11/2025.
Il Giudice
AN GH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa AN GH, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2398/2023 R.G.
promossa da
CP
, in persona del legale rapp.te. con sede in Roma Parte_1 al Viale Giuseppe Grezar n. 14, P.IVA e CF , in virtù dei poteri conferiti P.IVA_1 giusto atto notarile, Rep. 177893 del 28/04/2022, Racc. 11776, in persona del Dott. Per_1
;
[...] rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Pasquale
Napolitano, C.F. , con studio in Napoli alla Via G. Rossini n.22, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata. ( ; Email_1
- ATTRICE - APPELLANTE
contro
, (C.F. ) rappresentata e difesa ed elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliata in primo grado presso gli Avv. Antonetta Russo e Avv. Paolo Notomista con studio in Gragnano (NA) alla Piazza Aubry n. 4, pec. pec. Email_2
Email_3
- CONVENUTA -APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 116/2023 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano in data 15/12/2021 e pubblicata il 21/01/2023; Conclusioni delle parti:
PER : Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito così provvedere: 1) in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art.283 c.p.c. stante l'evidente infondatezza della stessa, per i motivi sopra-esposti, nonché l'esistenza di gravi motivi legati alla possibile insolvenza della parte vittoriosa in primo grado;
2) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 116/2023 del Giudice di
Pace di Gragnano ed accogliere l'opposizione e conseguentemente annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2021 emesso dal Giudice di Pace di Gragnano, con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. a favore del Giudice
Amministrativo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 53/2021, l'
[...]
adiva il Giudice di Pace Gragnano al fine di chiedere la revoca del Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 53/2021, depositato il 6/9/2021 e notificato il 16/02/2021, con il quale le veniva ingiunto di consegnare a odierna appellata, la copia integrale Controparte_2 dell'estratto di ruolo alla stessa riferito. A sostegno dell'opposizione eccepiva: (i) il CP_4 difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. in favore della giustizia amministrativa, in quanto il diritto di accesso nei confronti degli atti degli enti pubblici, quale l' Parte_1
, rientrava nelle materie di competenza del giudice amministrativo ex art. 22
[...]
Legge n. 241/1990, oltre ad essere materia, il diritto d'accesso, rientrante tra quelle di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
(ii) la violazione dei termini richiesti per l'accesso agli atti amministrativi;
(iii) la violazione dei principi di correttezza e buona fede, stante l'avvenuto tempestivo adempimento della prestazione richiesta in data
26/02/2021. Chiedeva pertanto, in via preliminare, che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e, nel merito, l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
2. Si costituiva in giudizio eccependo la carenza di interesse ad agire Controparte_2 dell' avendo ella ricevuto, in data 26.02.2020, ovvero prima della data di iscrizione a CP_4 ruolo dell'opposizione, la documentazione oggetto dell'ingiunzione di consegna.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese e competenze di lite ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Con sentenza n. 116/2023, emessa il 15/1272021 e pubblicata il 21/01/2023, il Giudice di
Pace di Gragnano, ritenuta infondata l'opposizione proposta da Parte_1 e reputando valido l'ordine di esibizione ingiunto con il decreto ingiuntivo
[...] opposto, statuiva quanto segue: “l'art. 533 c.p.c. prevede che il giudice possa pronunciare ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata, e un documento è appunto una cosa mobile determinata. Si sostiene che l'estratto di ruolo non preesista all'ordine di esibizione, che l' debba formarlo estraendo i dati dai propri archivi, e che quindi l'ordine di Pt_1 consegnare gli estratti conto abbia ad oggetto un facere, il che sarebbe estraneo alla procedura monitoria. Tuttavia, in questo caso, l'aspetto del dare prevale su quello del facere: la formazione dell'estratto conto in forma cartacea, oggetto dell'ordine di consegna, richiede solo la trasposizione su carta dei dati presenti negli archivi informatici dell' il documento, cioè la registrazione del dato, preesiste all'ordine di Parte_1 consegna, e la formazione dell'estratto costituisce solo la modalità con la quale il documento …potrà essere consegnato dall' all'avente diritto, in Parte_1 esecuzione di un obbligo di dare. L'agenzia pertanto risulta inadempiente”. Il giudice di prime cure rigettava pertanto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 53/2021 e condannando l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al Parte_1 procuratore dell'opposta, dichiaratosi antistatario. 4. Con atto di citazione notificato in data 03/05/2023, l' Controparte_3 proponeva appello avverso tale sentenza, eccependo: (i) in via preliminare, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. a favore del giudice amministrativo, richiamando sul punto il
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 marzo 2022, n. 4; (ii) la violazione dei termini prescritti dalla legge per la richiesta di accesso. Chiedeva, quindi, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, accogliersi l'opposizione e conseguentemente annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2021, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
5. All'udienza del 03/10/2023, veniva dichiarata la contumacia di in Controparte_2 quanto non costituitasi nonostante la regolare citazione, e, dopo alcuni rinvii, il Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, co.
III; c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la sentenza n. 116/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano è fondato per le ragioni che seguono.
6. Si rileva, in primo luogo, che il Giudice di Pace, nella propria sentenza, non si è espresso sull'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall'opposta Controparte_2 nell'atto di costituzione e risposta, ritenendo la stessa implicitamente infondata, posto che ha proceduto a definire la domanda nel merito. Non avendo quindi l'odierna appellata presentato, sul punto, appello incidentale, si ritiene che la relativa questione sia oramai coperta da giudicato e non possa quindi essere esaminata in questa sede, nonostante la pacifica intervenuta ostensione dell'estratto ruolo per cui è causa. 7. Si può quindi passare ad analizzare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice amministrativo, formulata dall' in primo grado e CP_4 riproposta nell'atto di appello.
Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, poiché l'appello deriva da un giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta all'opposto
( che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di Controparte_2 opposizione) e quella di convenuto spetta, invece, all'ingiunto opponente (ovvero ad
. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario, autonomo CP_4 giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (attore sostanziale) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (convenuto sostanziale).
Tale chiarimento è utile al fine di evidenziare che il thema decidendum oggetto della domanda introduttiva è contenuto nel ricorso monitorio, non nell'atto di citazione in opposizione ed è quindi a tale ricorso che bisogna far riferimento ai fini della qualificazione giuridica della domanda introduttiva del giudizio e dell'individuazione della disciplina ad essa applicabile, che sono attività di esclusiva competenza del giudice adito, e vanno da quest'ultimo effettuate d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sul punto chiarito che “il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. Civ., ord. n. 7467/2020).
7.1 Tanto chiarito, va rilevato che, nel caso in esame, dalla lettura del ricorso monitorio in atti, si evince che la ricorrente benché abbia impropriamente utilizzato Controparte_2 lo strumento di cui agli artt. 633 e ss c.p.c., ha in realtà esperito un'azione in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 104/2010 (c.d. Codice del Processo Amministrativo) che, per l'appunto, disciplina le azioni avanzate “contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi” e consente al giudice amministrativo, “sussistendone i presupposti”, di ordinare “l'esibizione
e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità” (cfr. art. 116, co. 4.
CPA). La infatti, dolendosi di non aver ricevuto risposta all'istanza inviata CP_2 all' – sede di Castellammare di Stabia, volta ad ottenere Controparte_3 la consegna dell'estratto di ruolo esattoriale alla stessa riferibile, ha chiesto al Giudice di Pace di “ingiungere/ordinare…all' di consegnare…copia Parte_1 integrale dell'estratto di ruolo esattoriale”, con condanna di spese e competenze di giudizio.
L'applicabilità, al caso in esame, della disciplina di cui al citato art. 116 CPA, è d'altronde confermata dal fatto che l'estratto di ruolo esattoriale e la relativa cartella costituiscono documenti amministrativi (cfr., sul punto, ex multis, TAR Sicilia Catania, Sez. III, sentenza n. 2644/2025 e la stessa sentenza dell'Adunanza Plenaria del Coniglio di Statno n. 4/2022 citata dall'appellante).
Il Giudice di Pace adito ha quindi errato nel ritenere applicabile, al caso in esame, la disciplina di cui all'art. 633 c.p.c. In virtù del noto principio secondo il quale lex specialis derogat lex generalis, infatti, la disciplina speciale di cui all'art. 116 CPA prevale su quella generale di cui all'art. 633 e ss c.p.c.
7.2 Ne consegue che, alla luce dell'operata qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 116
CPA dell'azione esperita in primo grado dall'odierna appellata, Controparte_2
l'eccezione di difetto di giurisdizione tempestivamente sollevata dall con l'atto di CP_4 citazione in opposizione e ribadita nella presente sede, deve ritenersi fondata. Ai sensi dell'art. 133, co. I, n. 6), CPA, infatti, le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (come quella in esame), rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per cui il Giudice di Pace ha errato nel ritenere – implicitamente (non avendo sul punto motivato alcunché) – sussistente, nel caso in esame, il proprio potere di jus dicere.
7.3 L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza appellata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in primo grado in favore del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, potendosi ritenere assorbito ogni altro motivo di gravame.
8. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
8.1 Nel caso che ci occupa, in applicazione del principio della soccombenza (di cui all'art. 91 c.p.c.) ed in riforma della sentenza impugnata, si ritiene che, in base al principio della soccombenza, l'odierna appellata, debba essere condannata al Controparte_2 pagamento delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio.
Nello specifico, la liquidazione va effettuata applicando il D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile, applicando i parametri medi (non ravvisandosi motivi per discostarsi dagli stessi) con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale della causa. Va altresì disposto il rimborso dell'importo di € 21,50 per CU in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN GH, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Pt_1 Controparte_3 riforma dell'impugnata sentenza n. 116/2023, emessa dal Giudice di Pace di Gragnano in data 15/12/2021 e pubblicata il 21/01/2023:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania;
- condanna a pagare, in favore dell' Controparte_2 Parte_1
, le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 21,50 per esborsi, €
[...]
265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge;
2. condanna a pagare, in favore dell' , Controparte_2 Controparte_3 le spese del presente grado d'appello, che liquida in € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 19/11/2025.
Il Giudice
AN GH