TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14045/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Egidio PERITORE, presso il cui studio in Bologna, Via Dè Griffoni n. 9, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025. Il P.M. ha così concluso: “conclude per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 14 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 16 luglio 2016. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
pagina 1 di 4 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 12 ottobre 2023 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 2073/2023 pubblicata il 18 ottobre 2023. La domanda di scioglimento del matrimonio è procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il 5 Parte_1 agosto 1982, e , (C.F.) nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Bologna il 10 luglio 2016, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 327, Parte I, anno 2016; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_1 decisioni di maggiore importanza per le minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre;
pagina 2 di 4 3) dispone che il padre -dandone preavviso alla madre e sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche, educative e di salute della figlia- potrà vedere la minore quando vorrà, recandosi periodicamente a Bologna, come di fatto accade ormai pacificamente da Part tempo. Il signor potrà andare in vacanza con la figlia in accordo con la madre e in tal caso la terrà informata circa il luogo in cui si troverà e avrà cura di rendere entrambi costantemente raggiungibili;
Part
4) tenuto conto che il signor è in Francia con un permesso di soggiorno per motivi di studio che non gli consente di lavorare full-time, con decorrenza dalla data di deposito della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della minore versando a mezzo bonifico bancario alla signora entro Pt_1 il giorno 15 di ogni mese, la somma di 50,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); Part
5) dispone che il signor e la signora si facciano carico rispettivamente del Pt_1
25% e del 75% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore come determinate sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno dichiarato di avere già separatamente proceduto a regolare ogni questione economica e di nulla avere reciprocamente a pretendere dal punto di vista patrimoniale, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti;
7) prende atto che i ricorrenti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
D) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 31 gennaio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Egidio PERITORE, presso il cui studio in Bologna, Via Dè Griffoni n. 9, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025. Il P.M. ha così concluso: “conclude per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 14 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 16 luglio 2016. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
pagina 1 di 4 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 12 ottobre 2023 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 2073/2023 pubblicata il 18 ottobre 2023. La domanda di scioglimento del matrimonio è procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il 5 Parte_1 agosto 1982, e , (C.F.) nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Bologna il 10 luglio 2016, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 327, Parte I, anno 2016; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_1 decisioni di maggiore importanza per le minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre;
pagina 2 di 4 3) dispone che il padre -dandone preavviso alla madre e sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche, educative e di salute della figlia- potrà vedere la minore quando vorrà, recandosi periodicamente a Bologna, come di fatto accade ormai pacificamente da Part tempo. Il signor potrà andare in vacanza con la figlia in accordo con la madre e in tal caso la terrà informata circa il luogo in cui si troverà e avrà cura di rendere entrambi costantemente raggiungibili;
Part
4) tenuto conto che il signor è in Francia con un permesso di soggiorno per motivi di studio che non gli consente di lavorare full-time, con decorrenza dalla data di deposito della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della minore versando a mezzo bonifico bancario alla signora entro Pt_1 il giorno 15 di ogni mese, la somma di 50,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); Part
5) dispone che il signor e la signora si facciano carico rispettivamente del Pt_1
25% e del 75% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore come determinate sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno dichiarato di avere già separatamente proceduto a regolare ogni questione economica e di nulla avere reciprocamente a pretendere dal punto di vista patrimoniale, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti;
7) prende atto che i ricorrenti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
D) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 31 gennaio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4