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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8237/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8237/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 29 ottobre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. VINATTIERI LI Parte_1
Per l'avv. CARUSO TERESA CP_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8237/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINATTIERI Parte_1 C.F._1 LI, elettivamente domiciliato in via NAZARIO SAURO 20 51100 MONTECATINI TERME ITALIA presso il difensore avv. VINATTIERI LI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO TERESA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 50129 FIRENZE presso il difensore avv. CARUSO TERESA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 5 SVOLGLIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso dell'11 luglio 2024, conveniva in giudizio , lamentando di aver Parte_1 CP_1 indebitamente corrisposto l'assegno di mantenimento per i figli e , nonostante gli stessi Per_1 Per_2 risultassero già economicamente indipendenti, rispettivamente a far data dal 2018 e dal 22 giugno
2020.
In forza di tali censure, ha chiesto al Tribunale di “accertate le circostanze di cui alle Parte_1 premesse dichiarare che la somma indebitamente percepita dalla sig.ra a titolo di CP_1 mantenimento per i due figli maggiorenni e economicamente indipendenti Per_1 Persona_3 ammonta a €.40.165,19 o somma maggiore o minore come verrà accertato nella espletanda istruttoria
e conseguentemente condannare la sig. a restituire al sig. le somme CP_1 Parte_1 indebitamente trattenute e percepite a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni e economicamente autosufficienti, somma la €.40.165,19 comprensiva di interessi legali o somma maggiore o minore come di giustizia.”
Si costituiva , chiedendo il rigetto integrale della domanda avversa in quanto CP_1 inammissibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, comma quarto, c.p.c., la causa veniva rinviata ex art.281 sexies cpc al 21 ottobre 2025, successivamente rinviata all'udienza odierna per esigenze di ruolo dell'attuale giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è fondata per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto è doveroso rilevare che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.” (Cass. n. 3659/2020).
Ed invero, la pronuncia appena richiamata si inserisce nel solco già delineato con la pronuncia n. 11489 del 23 maggio 2014, nella quale la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di mantenimento della prole, l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato a quello beneficiario, nel periodo intercorrente tra la data della domanda di revisione delle condizioni di divorzio e quella del suo accoglimento, in ragione della sopravvenuta indipendenza economica dei figli maggiorenni, si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non pagina 3 di 5 ricorre ove ne abbiano beneficiato soggetti autosufficienti in un periodo, in cui, stante la pendenza della controversia, era noto il rischio restitutorio.”.
Venendo al caso concreto, a fronte della documentazione versata in atti, si ritiene provato che Per_3
è stato assunto presso a far data dal 22 giugno 2020.
[...] Controparte_2
Tale circostanza emerge chiaramente dalla busta paga versata in atti quale doc. sub 6 da parte ricorrente.
Parimenti non vi sono dubbi circa il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di Per_4 sin dal 2018.
[...]
La prospettazione offerta da appare sicuramente corroborata dal contratto di muto Parte_1 sottoscritto dal di lui figlio in data 24 aprile 2019. Per_1
Oltre a ciò, dalla lettura della sentenza n. 654/2024 del Tribunale di Firenze, emerge che “risulta documentato che (n. 16/01/1991) lavora dal 2018 a tempo indeterminato presso il Persona_4
Comune di Milano, percependo una retribuzione mensile di circa e. 1.491,00 netti” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
Ed invero, quanto sinora delineato è stato posto a fondamento del provvedimento collegiale sopra citato, con il quale questo Tribunale ha disposto la revoca dell'obbligo di di corrispondere Parte_1
l'assegno di mantenimento in favore dei figli e , originariamente previsto nella sentenza Per_1 Per_2
n. 2460/2003 del Tribunale di Firenze (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Ciò posto, considerato che i figli del ricorrente hanno conseguito l'indipendenza economica nel 2018, per quanto riguarda e nel 2020, per quanto riguarda invece è di tutta Persona_4 Persona_3 evidenza che le somme incassate da posteriormente a tali date non possono aver assunto CP_1 una concreta funzione alimentare e, di conseguenza, non se ne può escludere la ripetibilità alla luce della già richiamata giurisprudenza.
Infine, è rimasta del tutto indimostrata la sussistenza di un accordo tra gli ex coniugi volto a consentire la prosecuzione delle corresponsioni da parte del ricorrente anche in assenza dei relativi presupposi.
D'altronde, la missiva relativa alla rettifica dei dati della dichiarazione dei redditi 2021, pervenuta a solamente nel maggio del 2023, non può che far desumere la mancata conoscenza, da Parte_1 parte di quest'ultimo, dell'indipendenza economica dei figli (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Di contro, risulta incontestato e pacifico il fatto che la resistente era a conoscenza degli impieghi dei figli.
Pertanto, mutuando le parole della Suprema Corte, a era sicuramente “noto il rischio CP_1 restitutorio”.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto sinora esposto, parte resistente è tenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di mantenimento dei figli, pari all'importo non contestato di euro 40.165,19.
A detto importo dovranno essere aggiunti gli interessi al tasso legale maturati a decorrere dall'11 aprile
2024, data in cui l'odierna resistente ha ricevuto l'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15895 del 21 maggio 2019, ha infatti precisato che “ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine
“domanda” di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”
In ultimo, per quanto riguarda i provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte ricorrente vengono poste a carico della resistente, in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, attesa la semplicità delle difese ed il mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto condanna al Parte_1 CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 40.165,19, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita;
2) condanna a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Parte_1
2.906,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e
CPA come per Legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8237/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 29 ottobre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. VINATTIERI LI Parte_1
Per l'avv. CARUSO TERESA CP_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8237/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINATTIERI Parte_1 C.F._1 LI, elettivamente domiciliato in via NAZARIO SAURO 20 51100 MONTECATINI TERME ITALIA presso il difensore avv. VINATTIERI LI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO TERESA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 50129 FIRENZE presso il difensore avv. CARUSO TERESA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 5 SVOLGLIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso dell'11 luglio 2024, conveniva in giudizio , lamentando di aver Parte_1 CP_1 indebitamente corrisposto l'assegno di mantenimento per i figli e , nonostante gli stessi Per_1 Per_2 risultassero già economicamente indipendenti, rispettivamente a far data dal 2018 e dal 22 giugno
2020.
In forza di tali censure, ha chiesto al Tribunale di “accertate le circostanze di cui alle Parte_1 premesse dichiarare che la somma indebitamente percepita dalla sig.ra a titolo di CP_1 mantenimento per i due figli maggiorenni e economicamente indipendenti Per_1 Persona_3 ammonta a €.40.165,19 o somma maggiore o minore come verrà accertato nella espletanda istruttoria
e conseguentemente condannare la sig. a restituire al sig. le somme CP_1 Parte_1 indebitamente trattenute e percepite a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni e economicamente autosufficienti, somma la €.40.165,19 comprensiva di interessi legali o somma maggiore o minore come di giustizia.”
Si costituiva , chiedendo il rigetto integrale della domanda avversa in quanto CP_1 inammissibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, comma quarto, c.p.c., la causa veniva rinviata ex art.281 sexies cpc al 21 ottobre 2025, successivamente rinviata all'udienza odierna per esigenze di ruolo dell'attuale giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è fondata per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto è doveroso rilevare che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.” (Cass. n. 3659/2020).
Ed invero, la pronuncia appena richiamata si inserisce nel solco già delineato con la pronuncia n. 11489 del 23 maggio 2014, nella quale la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di mantenimento della prole, l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato a quello beneficiario, nel periodo intercorrente tra la data della domanda di revisione delle condizioni di divorzio e quella del suo accoglimento, in ragione della sopravvenuta indipendenza economica dei figli maggiorenni, si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non pagina 3 di 5 ricorre ove ne abbiano beneficiato soggetti autosufficienti in un periodo, in cui, stante la pendenza della controversia, era noto il rischio restitutorio.”.
Venendo al caso concreto, a fronte della documentazione versata in atti, si ritiene provato che Per_3
è stato assunto presso a far data dal 22 giugno 2020.
[...] Controparte_2
Tale circostanza emerge chiaramente dalla busta paga versata in atti quale doc. sub 6 da parte ricorrente.
Parimenti non vi sono dubbi circa il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di Per_4 sin dal 2018.
[...]
La prospettazione offerta da appare sicuramente corroborata dal contratto di muto Parte_1 sottoscritto dal di lui figlio in data 24 aprile 2019. Per_1
Oltre a ciò, dalla lettura della sentenza n. 654/2024 del Tribunale di Firenze, emerge che “risulta documentato che (n. 16/01/1991) lavora dal 2018 a tempo indeterminato presso il Persona_4
Comune di Milano, percependo una retribuzione mensile di circa e. 1.491,00 netti” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
Ed invero, quanto sinora delineato è stato posto a fondamento del provvedimento collegiale sopra citato, con il quale questo Tribunale ha disposto la revoca dell'obbligo di di corrispondere Parte_1
l'assegno di mantenimento in favore dei figli e , originariamente previsto nella sentenza Per_1 Per_2
n. 2460/2003 del Tribunale di Firenze (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Ciò posto, considerato che i figli del ricorrente hanno conseguito l'indipendenza economica nel 2018, per quanto riguarda e nel 2020, per quanto riguarda invece è di tutta Persona_4 Persona_3 evidenza che le somme incassate da posteriormente a tali date non possono aver assunto CP_1 una concreta funzione alimentare e, di conseguenza, non se ne può escludere la ripetibilità alla luce della già richiamata giurisprudenza.
Infine, è rimasta del tutto indimostrata la sussistenza di un accordo tra gli ex coniugi volto a consentire la prosecuzione delle corresponsioni da parte del ricorrente anche in assenza dei relativi presupposi.
D'altronde, la missiva relativa alla rettifica dei dati della dichiarazione dei redditi 2021, pervenuta a solamente nel maggio del 2023, non può che far desumere la mancata conoscenza, da Parte_1 parte di quest'ultimo, dell'indipendenza economica dei figli (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Di contro, risulta incontestato e pacifico il fatto che la resistente era a conoscenza degli impieghi dei figli.
Pertanto, mutuando le parole della Suprema Corte, a era sicuramente “noto il rischio CP_1 restitutorio”.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto sinora esposto, parte resistente è tenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di mantenimento dei figli, pari all'importo non contestato di euro 40.165,19.
A detto importo dovranno essere aggiunti gli interessi al tasso legale maturati a decorrere dall'11 aprile
2024, data in cui l'odierna resistente ha ricevuto l'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15895 del 21 maggio 2019, ha infatti precisato che “ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine
“domanda” di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”
In ultimo, per quanto riguarda i provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte ricorrente vengono poste a carico della resistente, in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, attesa la semplicità delle difese ed il mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto condanna al Parte_1 CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 40.165,19, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita;
2) condanna a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Parte_1
2.906,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e
CPA come per Legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
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