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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9242 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., pronunciando nella causa n. 24222/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. CARBONARO MARIA CARMELA) Parte_1 contro in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappr.to e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alla parte convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi la nullità\illegittimità\inefficacia\inesistenza dell'atto di recesso disposto dalla convenuta, in quanto non assistito da giusta causa e/o giustificato motivo e, per l'effetto, condannarsi la medesima parte alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e nelle mansioni precedentemente svolte, oltre al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di licenziamento a quella della effettiva reintegra, sulla base della retribuzione mensile di € 12.590,72 (oltre incrementi), oltre al versamento contributivo;
in subordine, chiedeva di ordinare alla convenuta la riassegnazione delle mansioni svolte e del posto di lavoro occupato (o ad altro equivalente), dichiarandosi la prosecuzione e/o attuale sussistenza del rapporto di lavoro sino alla data del 13.7.2026, o all'altra individuata di giustizia, condannando il
[...] al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1.1.2024, sulla Controparte_1 base della retribuzione mensile di € 12.590,72, oltre al versamento contributivo, interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari del giudizio, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, di essere dipendente di ruolo del
[...]
con qualifica di dirigente di prima fascia;
di essere stato Controparte_1 licenziato, il 9.7.2020 per asserita giusta causa, a seguito di procedimento disciplinare avviato con nota 1273/UD del 21.11.2019,e quindi reintegrato all'esito di giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, in esecuzione della sentenza 3920/2022; di essere stato, quindi, effettivamente reintegrato sul posto di lavoro, con decorrenza 18.7.2022 e ripristino dell'erogazione della retribuzione;
che con DPCM 24.3.2023, gli era stato conferito l'incarico di Presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con effettiva immissione in servizio il 13.07.2023, e previsione testuale di cessazione dal servizio il 31.8.2023, al compimento di 67 anni di età pari al limite per la pensione di vecchiaia;
che, tuttavia, in applicazione della l. 137/2023, a mente della quale (“Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”), aveva chiesto la prosecuzione dell'incarico in essere sino alla sua “naturale scadenza”, coincidente con il 13 luglio 2026. Lamentava che, illegittimamente, la convenuta aveva disposto la proroga dell'incarico solo fino al 31 dicembre 2023, con provvedimento appreso solo casualmente, avendo la amministrazione provveduto alla comunicazione ad indirizzo pec di cui egli non era titolare, avverso la quale aveva proposto inutilmente istanza di annullamento in autotutela (il 15.1.2024) del DPCM 1.9.2023; che, soltanto il 9.2.2024 (data fino alla quale era proseguito il rapporto di lavoro) era venuto del tutto casualmente a conoscenza della effettiva cessazione del rapporto di lavoro (e, quindi, implicitamente del rigetto delle istanze in autotutela) alla data del 31.12.2023; di aver comunque formalmente impugnato il recesso con pec 15.3.2024. Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con concessione di termine per note scritte, e trattata con le modalità della trattazione scritta, ex art.127ter c.p.c. Verificato il rituale deposito delle note sostitutive di udienza, veniva quindi decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivi della decisione, ex articolo 429 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata e, pertanto, non merita di essere accolta, per le argomentazioni di seguito esposte. La documentazione versata agli atti di causa dalla convenuta e non posta in contestazione dalla parte ricorrente, consente di non qualificare in termini di licenziamento il provvedimento impugnato nel presente giudizio, bensì in termini di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. In tal senso, difatti, rileva la piana lettura dei documenti prodotti, da cui emerge che l'incarico dirigenziale conferito ex art.19, comma 2, del D.lgs. 165/2001, aveva la durata di tre anni, decorrenti dal 1 febbraio 2023, “fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente relativamente al collocamento a riposo dei dipendenti pubblici”; tale incarico, pertanto, cessava automaticamente al 31 agosto 2023, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile del ricorrente, secondo i requisiti di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (67 anni alla data del 11 agosto 2023). pagina 2 di 6 In tal senso, la nota della Direzione generale del personale della amministrazione convneuta (prot. 19781 del 27.04.2023 e prot. 786 del 09.08.2023; doc. 2 e 3 allegato alla memoria), con cui veniva comunicato il collocamento in quiescenza del dirigente, a decorrere dal 1 settembre 2023. Solo in conseguenza della proposizione di successiva istanza del ricorrente, presentata in data 24 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.L. 105/2023, la convenuta ha manifestato la volontà di disporre il trattenimento in servizio del ricorrente fino al 31 dicembre 2023, formalizzata nella nota del 30 agosto 2023, alle condizioni previste dalla normativa vigente, sussistendo l'esigenza di garantire un efficiente avanzamento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi P.N.R.R., in fase di conclusione e approvazione presso la I sezione del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, a cui era assegnato il ricorrente (cfr. docc. 9 e 10). Conseguentemente, in data 31 agosto 2023, sopravveniva il decreto direttoriale n. 16 che disponeva la revoca del precedente decreto n. 786 del 9/8/2023, con il trattenimento in servizio del dirigente fino al 31 dicembre 2023; il 01 settembre 2023, con nuovo D.P.C.M. gli veniva conferito incarico di Presidente della I sezione del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, conforme alla richiesta di trattenimento in servizio, per lo specifico arco temporale compreso fra 1 settembre e il 31 dicembre 2023. Alla data di cessazione dell'incarico, con il decreto n.1487 del 29/12/2023 (in atti), automaticamente, il ricorrente è stato collocato a riposo per limiti di età, non persistendo più i presupposti per l'ulteriore trattenimento in servizio. Tutte le predette determinazioni della amministrazione datrice di lavoro seguivano regolarmente l'iter amministrativo previsto, per la registrazione e controllo dagli organi competenti (cfr. docc. allegati alla memoria, non contestati). Ebbene, giova ricordare in punto di diritto, che in materia di proroga oltre età pensionabile, l'incarico dirigenziale ed il rapporto di servizio operano su piani contrattuali e normativi diversi (cfr. Corte Cost. nn. 313/1996, 275/2001, 11/2002, 193/2002), e in particolare, il rapporto di servizio risulta disciplinato, quanto alla sua cessazione, direttamente dalla legge (cfr. Cass.10668\22), rimanendo l'incarico sottoposto alla facoltà discrezionale della amministrazione datrice di lavoro. Pertanto, dal conferimento di un incarico dirigenziale non può ricavarsi anche, per implicito, la volontà dell'amministrazione di far proseguire il rapporto di servizio oltre il superamento dell'età pensionabile(cfr. Cass. 9 giugno 2020, n. 11008), a meno che non sia direttamente la legge a consentire espressamente specifiche ipotesi di proroga. E, conformemente, nel caso di specie, il ricorrente aveva ricevuto incarico dirigenziale della durata di tre anni che faceva salve le disposizioni normative in materia di età pensionabile, cosicché la durata di tale incarico non poteva non essere influenzata nel limite massimo pagina 3 di 6 dalla concreta applicazione della normativa sul collocamento a riposo del personale della pubblica amministrazione. La prosecuzione dell'incarico, in via eccezionale ed espressa, è stata quindi giustificata esclusivamente dall'esigenza organizzativa e funzionale della amministrazione di realizzazione degli scopi di cui al decreto legge 105\2023 art.11 co.
1. Tale disciplina normativa nel caso di specie, ha consentito in via eccezionale la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, che altrimenti sarebbe cessato per raggiungimento dei limiti di età. Difatti, l'art. 11 d.l.105\2023 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, in materia di “Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione”, vigente al momento della presentazione dell'istanza di trattenimento in servizio del ricorrente in data 24 agosto 2023. testualmente prevede che “Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.” La norma abrogata (citata nel comma 2 predetto), vale a dire l'art.1 comma 4 bis del D.L. n. 44 del 2023 individuava una facoltà della pubblica amministrazione di trattenere in servizio il personale titolare di incarichi dirigenziali, che avesse raggiunto i limiti anagrafici per il collocamento a riposo, in deroga all'art.5 co.9 D.L. n. 95/2012, che sanciva il divieto di trattenere in servizio il personale che avesse raggiunto l'età pensionabile, in un'ottica di riduzione della spesa pubblica(testualmente prevedendo che le pubbliche amministrazioni, ex art. 1 comma 2 del d.lgs.165/2001, non potessero“attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”). La norma abrogata, nel ristretto lasso temporale di vigenza, testualmente prevedeva che “Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31 dicembre 2026.” Ebbene, tutto ciò rappresentato ai fini dell'inquadramento normativo, deve ritenersi nel caso di specie, che il ricorrente abbia potuto prorogare il suo rapporto di lavoro con pagina 4 di 6 l'amministrazione convenuta, in deroga al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, solo in ragione della qualifica di attuatore di interventi previsti nel Piano nazionale di resilienza, come da incarico conferitogli con il decreto 16\2023, e per la durata discrezionalmente attribuita dall'amministrazione per esigenze funzionali e organizzative finalizzate a tale scopo. In tal senso, depone la lettera della norma testualmente citata, che individua la discrezionalità della pubblica amministrazione nella attribuzione di tali incarichi e pone quale limite massimo dell'incarico (non necessariamente da intendersi in termini di sinonimo di durata obbligatoria), la data del 31 dicembre 2026. Né, in difetto di prova in senso contrario, può ritenersi applicabile il secondo comma della predetta norma, che prevede la prosecuzione fino alla naturale scadenza di un incarico già conferito, al momento dell'entrata in vigore dell'art.11 co,1 d.l. 105\2023; ciò in quanto l'incarico originariamente assegnato al ricorrente faceva salva l'applicazione dei limiti connessi al raggiungimento dell'età pensionabile. Cosicché, atteso che sin dal mese di Aprile 2023 veniva comunicato il collocamento in quiescenza del dirigente, a decorrere dal 1 settembre 2023 (cfr. la nota della Direzione generale del personale della amministrazione convenuta (prot. 19781 del 27.04.2023, in atti), l'incarico non era stato confermato. Pertanto, al momento della entrata in vigore della norma predetta, il ricorrente non risultava titolare di alcun incarico che avrebbe potuto consentire una astratta prosecuzione fino alla naturale scadenza, ma è stato destinatario di nuovo incarico di attuatore del PNRR, attribuito a seguito dell'istanza del 24 agosto 2023. Si applicano, quindi, al caso di specie, i principi generali in materia di prolungamento dell'età pensionabile per il personale della pubblica amministrazione, con necessità di richiesta del dipendente del consenso discrezionale dell'amministrazione (Cass.civ. sez. lav., 01/04/2022, n.10668). Pertanto, in materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego, la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, prevista per il lavoro pubblico sulla base di disposizioni di legge, non derogabili dalla contrattazione collettiva, avviene in via automatica, non avendo la comunicazione di risoluzione del rapporto natura provvedimentale o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell'effetto ricollegato dalla legge all'evento; ne consegue che, trattandosi di una causa di risoluzione diversa e distinta dal licenziamento, ad essa non è applicabile la disciplina della decadenza dettata dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, che il legislatore, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 183 del 2010, ha circoscritto a specifiche ipotesi normative non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez.
6-L, 05/05/2022, n. 14236; Cass. Civ. sez. lav., n.30305\2024).
pagina 5 di 6 Né può ritenersi, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente nell'atto introduttivo, che egli non abbia avuto conoscenza delle comunicazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui egli deduce di non essere titolare. Email_1
Tuttavia, non viene contestato minimamente il compendio documentale depositato da parte convenuta da cui emerge che tale indirizzo di posta elettronica certificata fosse abitualmente utilizzato da parte del ricorrente, nell'arco temporale oggetto del giudizio, cosicché deve darsi per pacifico quanto asserito da parte convenuta sulla concreta conoscenza e riferibilità al dirigente ricorrente del predetto indirizzo di posta elettronica certificata. In particolare, risulta che il ricorrente abbia utilizzato in maniera non contestabile, tale recapito per inviare istanze e comunicazioni afferenti al rapporto di lavoro per cui è causa, per esempio in data 10 agosto 2023, con istanza all'Ufficio Pensioni del Ministero, per richiedere l'avvio del procedimento di riscatto degli anni universitari, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita (cfr. doc 19 allegato alla memoria); né viene contestato l'utilizzo e la riferibilità al ricorrente delle istanze e comunicazioni tutte riferibili al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, prodotte nel fascicolo della parte convenuta (cfr. docc.21-23). La domanda pertanto deve essere rigettata perché non fondata con conseguente assorbimento di tutte le questioni non espressamente trattate, in applicazione del principio della ragione più liquida. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
-condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€2500,00, oltre iva e cpa come per legge. Cosi deciso in Roma, 18 settembre 2025. Il giudice Antonianna Colli
pagina 6 di 6
(Avv. CARBONARO MARIA CARMELA) Parte_1 contro in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappr.to e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alla parte convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi la nullità\illegittimità\inefficacia\inesistenza dell'atto di recesso disposto dalla convenuta, in quanto non assistito da giusta causa e/o giustificato motivo e, per l'effetto, condannarsi la medesima parte alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e nelle mansioni precedentemente svolte, oltre al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di licenziamento a quella della effettiva reintegra, sulla base della retribuzione mensile di € 12.590,72 (oltre incrementi), oltre al versamento contributivo;
in subordine, chiedeva di ordinare alla convenuta la riassegnazione delle mansioni svolte e del posto di lavoro occupato (o ad altro equivalente), dichiarandosi la prosecuzione e/o attuale sussistenza del rapporto di lavoro sino alla data del 13.7.2026, o all'altra individuata di giustizia, condannando il
[...] al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1.1.2024, sulla Controparte_1 base della retribuzione mensile di € 12.590,72, oltre al versamento contributivo, interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari del giudizio, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, di essere dipendente di ruolo del
[...]
con qualifica di dirigente di prima fascia;
di essere stato Controparte_1 licenziato, il 9.7.2020 per asserita giusta causa, a seguito di procedimento disciplinare avviato con nota 1273/UD del 21.11.2019,e quindi reintegrato all'esito di giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, in esecuzione della sentenza 3920/2022; di essere stato, quindi, effettivamente reintegrato sul posto di lavoro, con decorrenza 18.7.2022 e ripristino dell'erogazione della retribuzione;
che con DPCM 24.3.2023, gli era stato conferito l'incarico di Presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con effettiva immissione in servizio il 13.07.2023, e previsione testuale di cessazione dal servizio il 31.8.2023, al compimento di 67 anni di età pari al limite per la pensione di vecchiaia;
che, tuttavia, in applicazione della l. 137/2023, a mente della quale (“Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”), aveva chiesto la prosecuzione dell'incarico in essere sino alla sua “naturale scadenza”, coincidente con il 13 luglio 2026. Lamentava che, illegittimamente, la convenuta aveva disposto la proroga dell'incarico solo fino al 31 dicembre 2023, con provvedimento appreso solo casualmente, avendo la amministrazione provveduto alla comunicazione ad indirizzo pec di cui egli non era titolare, avverso la quale aveva proposto inutilmente istanza di annullamento in autotutela (il 15.1.2024) del DPCM 1.9.2023; che, soltanto il 9.2.2024 (data fino alla quale era proseguito il rapporto di lavoro) era venuto del tutto casualmente a conoscenza della effettiva cessazione del rapporto di lavoro (e, quindi, implicitamente del rigetto delle istanze in autotutela) alla data del 31.12.2023; di aver comunque formalmente impugnato il recesso con pec 15.3.2024. Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con concessione di termine per note scritte, e trattata con le modalità della trattazione scritta, ex art.127ter c.p.c. Verificato il rituale deposito delle note sostitutive di udienza, veniva quindi decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivi della decisione, ex articolo 429 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata e, pertanto, non merita di essere accolta, per le argomentazioni di seguito esposte. La documentazione versata agli atti di causa dalla convenuta e non posta in contestazione dalla parte ricorrente, consente di non qualificare in termini di licenziamento il provvedimento impugnato nel presente giudizio, bensì in termini di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. In tal senso, difatti, rileva la piana lettura dei documenti prodotti, da cui emerge che l'incarico dirigenziale conferito ex art.19, comma 2, del D.lgs. 165/2001, aveva la durata di tre anni, decorrenti dal 1 febbraio 2023, “fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente relativamente al collocamento a riposo dei dipendenti pubblici”; tale incarico, pertanto, cessava automaticamente al 31 agosto 2023, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile del ricorrente, secondo i requisiti di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (67 anni alla data del 11 agosto 2023). pagina 2 di 6 In tal senso, la nota della Direzione generale del personale della amministrazione convneuta (prot. 19781 del 27.04.2023 e prot. 786 del 09.08.2023; doc. 2 e 3 allegato alla memoria), con cui veniva comunicato il collocamento in quiescenza del dirigente, a decorrere dal 1 settembre 2023. Solo in conseguenza della proposizione di successiva istanza del ricorrente, presentata in data 24 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.L. 105/2023, la convenuta ha manifestato la volontà di disporre il trattenimento in servizio del ricorrente fino al 31 dicembre 2023, formalizzata nella nota del 30 agosto 2023, alle condizioni previste dalla normativa vigente, sussistendo l'esigenza di garantire un efficiente avanzamento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi P.N.R.R., in fase di conclusione e approvazione presso la I sezione del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, a cui era assegnato il ricorrente (cfr. docc. 9 e 10). Conseguentemente, in data 31 agosto 2023, sopravveniva il decreto direttoriale n. 16 che disponeva la revoca del precedente decreto n. 786 del 9/8/2023, con il trattenimento in servizio del dirigente fino al 31 dicembre 2023; il 01 settembre 2023, con nuovo D.P.C.M. gli veniva conferito incarico di Presidente della I sezione del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, conforme alla richiesta di trattenimento in servizio, per lo specifico arco temporale compreso fra 1 settembre e il 31 dicembre 2023. Alla data di cessazione dell'incarico, con il decreto n.1487 del 29/12/2023 (in atti), automaticamente, il ricorrente è stato collocato a riposo per limiti di età, non persistendo più i presupposti per l'ulteriore trattenimento in servizio. Tutte le predette determinazioni della amministrazione datrice di lavoro seguivano regolarmente l'iter amministrativo previsto, per la registrazione e controllo dagli organi competenti (cfr. docc. allegati alla memoria, non contestati). Ebbene, giova ricordare in punto di diritto, che in materia di proroga oltre età pensionabile, l'incarico dirigenziale ed il rapporto di servizio operano su piani contrattuali e normativi diversi (cfr. Corte Cost. nn. 313/1996, 275/2001, 11/2002, 193/2002), e in particolare, il rapporto di servizio risulta disciplinato, quanto alla sua cessazione, direttamente dalla legge (cfr. Cass.10668\22), rimanendo l'incarico sottoposto alla facoltà discrezionale della amministrazione datrice di lavoro. Pertanto, dal conferimento di un incarico dirigenziale non può ricavarsi anche, per implicito, la volontà dell'amministrazione di far proseguire il rapporto di servizio oltre il superamento dell'età pensionabile(cfr. Cass. 9 giugno 2020, n. 11008), a meno che non sia direttamente la legge a consentire espressamente specifiche ipotesi di proroga. E, conformemente, nel caso di specie, il ricorrente aveva ricevuto incarico dirigenziale della durata di tre anni che faceva salve le disposizioni normative in materia di età pensionabile, cosicché la durata di tale incarico non poteva non essere influenzata nel limite massimo pagina 3 di 6 dalla concreta applicazione della normativa sul collocamento a riposo del personale della pubblica amministrazione. La prosecuzione dell'incarico, in via eccezionale ed espressa, è stata quindi giustificata esclusivamente dall'esigenza organizzativa e funzionale della amministrazione di realizzazione degli scopi di cui al decreto legge 105\2023 art.11 co.
1. Tale disciplina normativa nel caso di specie, ha consentito in via eccezionale la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, che altrimenti sarebbe cessato per raggiungimento dei limiti di età. Difatti, l'art. 11 d.l.105\2023 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, in materia di “Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione”, vigente al momento della presentazione dell'istanza di trattenimento in servizio del ricorrente in data 24 agosto 2023. testualmente prevede che “Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.” La norma abrogata (citata nel comma 2 predetto), vale a dire l'art.1 comma 4 bis del D.L. n. 44 del 2023 individuava una facoltà della pubblica amministrazione di trattenere in servizio il personale titolare di incarichi dirigenziali, che avesse raggiunto i limiti anagrafici per il collocamento a riposo, in deroga all'art.5 co.9 D.L. n. 95/2012, che sanciva il divieto di trattenere in servizio il personale che avesse raggiunto l'età pensionabile, in un'ottica di riduzione della spesa pubblica(testualmente prevedendo che le pubbliche amministrazioni, ex art. 1 comma 2 del d.lgs.165/2001, non potessero“attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”). La norma abrogata, nel ristretto lasso temporale di vigenza, testualmente prevedeva che “Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31 dicembre 2026.” Ebbene, tutto ciò rappresentato ai fini dell'inquadramento normativo, deve ritenersi nel caso di specie, che il ricorrente abbia potuto prorogare il suo rapporto di lavoro con pagina 4 di 6 l'amministrazione convenuta, in deroga al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, solo in ragione della qualifica di attuatore di interventi previsti nel Piano nazionale di resilienza, come da incarico conferitogli con il decreto 16\2023, e per la durata discrezionalmente attribuita dall'amministrazione per esigenze funzionali e organizzative finalizzate a tale scopo. In tal senso, depone la lettera della norma testualmente citata, che individua la discrezionalità della pubblica amministrazione nella attribuzione di tali incarichi e pone quale limite massimo dell'incarico (non necessariamente da intendersi in termini di sinonimo di durata obbligatoria), la data del 31 dicembre 2026. Né, in difetto di prova in senso contrario, può ritenersi applicabile il secondo comma della predetta norma, che prevede la prosecuzione fino alla naturale scadenza di un incarico già conferito, al momento dell'entrata in vigore dell'art.11 co,1 d.l. 105\2023; ciò in quanto l'incarico originariamente assegnato al ricorrente faceva salva l'applicazione dei limiti connessi al raggiungimento dell'età pensionabile. Cosicché, atteso che sin dal mese di Aprile 2023 veniva comunicato il collocamento in quiescenza del dirigente, a decorrere dal 1 settembre 2023 (cfr. la nota della Direzione generale del personale della amministrazione convenuta (prot. 19781 del 27.04.2023, in atti), l'incarico non era stato confermato. Pertanto, al momento della entrata in vigore della norma predetta, il ricorrente non risultava titolare di alcun incarico che avrebbe potuto consentire una astratta prosecuzione fino alla naturale scadenza, ma è stato destinatario di nuovo incarico di attuatore del PNRR, attribuito a seguito dell'istanza del 24 agosto 2023. Si applicano, quindi, al caso di specie, i principi generali in materia di prolungamento dell'età pensionabile per il personale della pubblica amministrazione, con necessità di richiesta del dipendente del consenso discrezionale dell'amministrazione (Cass.civ. sez. lav., 01/04/2022, n.10668). Pertanto, in materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego, la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, prevista per il lavoro pubblico sulla base di disposizioni di legge, non derogabili dalla contrattazione collettiva, avviene in via automatica, non avendo la comunicazione di risoluzione del rapporto natura provvedimentale o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell'effetto ricollegato dalla legge all'evento; ne consegue che, trattandosi di una causa di risoluzione diversa e distinta dal licenziamento, ad essa non è applicabile la disciplina della decadenza dettata dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, che il legislatore, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 183 del 2010, ha circoscritto a specifiche ipotesi normative non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez.
6-L, 05/05/2022, n. 14236; Cass. Civ. sez. lav., n.30305\2024).
pagina 5 di 6 Né può ritenersi, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente nell'atto introduttivo, che egli non abbia avuto conoscenza delle comunicazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui egli deduce di non essere titolare. Email_1
Tuttavia, non viene contestato minimamente il compendio documentale depositato da parte convenuta da cui emerge che tale indirizzo di posta elettronica certificata fosse abitualmente utilizzato da parte del ricorrente, nell'arco temporale oggetto del giudizio, cosicché deve darsi per pacifico quanto asserito da parte convenuta sulla concreta conoscenza e riferibilità al dirigente ricorrente del predetto indirizzo di posta elettronica certificata. In particolare, risulta che il ricorrente abbia utilizzato in maniera non contestabile, tale recapito per inviare istanze e comunicazioni afferenti al rapporto di lavoro per cui è causa, per esempio in data 10 agosto 2023, con istanza all'Ufficio Pensioni del Ministero, per richiedere l'avvio del procedimento di riscatto degli anni universitari, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita (cfr. doc 19 allegato alla memoria); né viene contestato l'utilizzo e la riferibilità al ricorrente delle istanze e comunicazioni tutte riferibili al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, prodotte nel fascicolo della parte convenuta (cfr. docc.21-23). La domanda pertanto deve essere rigettata perché non fondata con conseguente assorbimento di tutte le questioni non espressamente trattate, in applicazione del principio della ragione più liquida. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
-condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€2500,00, oltre iva e cpa come per legge. Cosi deciso in Roma, 18 settembre 2025. Il giudice Antonianna Colli
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