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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Luisa Vasile Giudice Dott. Luca Giani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 840/2024 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata DA Parte_1 (C.F.: .IVA: ),
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
[...]
[...] NEI CONFRONTI DI
[C.F. ], con sede legale in , via Cino del Duca n. 5, C.F. CP_1 P.IVA_3 Pt_1
, in persona del suo legale rappresentante legale sig.ra , nata ad [...], il P.IVA_3 CP_2
.F. , rappresentata e difes cura depositata C.F._1 telematicamente in atti, dal nuovo difensore avv. Maurizio Branchicella (C.F.
), del Foro di Roma, con elezione domicilio presso lo studio dello stesso C.F._2 in Roma V.le Mazzini n. 134
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• I ricorrenti in epigrafe indicati e la locale hanno chiesto Parte_1 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa , per plurimi crediti ed CP_1 importi e, quanto alla stante la esposizione debitori Pt_1 Controparte_3 di oltre 11milioni emersa nell'ambito del p.p.7979/22/21;
• Fissata udienza, la Società si è costituita con avv. (che ha poi rinunciato al CP_4 mandato, così come il successivo avv. , sostitui .Carmine Ruggiero, il quale CP_5 pure ha a sua volta rinunciato, sostituito dall'attuale avv.Maurizio Branchicella), negando di versare in stato di insolvenza, il che sarebbe dimostrato: sotto il profilo patrimoniale, da quanto depositato in atti, tra cui bilanci in utile (ultimo del 2022) e situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.23; sotto il profilo finanziario, da godimento di credito bancario fino ad euro 15.000.000, avendo la Società presentato in data 9.7.2024, nell'ambito della composizione negoziata avviata dalla società controllata Metanprogetti s.r.l., una garanzia fideiussoria rilasciata da un istituto di credito iscritto nell'albo banche estere. La resistente ha infine dedotto di aver presentato domanda di rateazione del debito erariale ed ha chiesto rinvio per consentire all'Ente riscossore di definire il procedimento azionato da essa . CP_1 • In considerazione del documentato deposito di istanza di rateizzazione dell'esposizione tributaria in base a piano straordinario in forza dell'art. 19 D.P.R. n. 602/1972, il procedimento è stato rinviato in attesa della definizione della richiesta di rateizzazione. La società precisava a verbale della successiva udienza: “vi è istanza di rateizzazione alla Agenzia Entrate del debito fiscale (doc. 1) istanza collegata a contratto autonomo di garanzia a prima richiesta in favore di in cui il garante è CP_3 società cinese iscritta all'Albo di Banca di Italia. Sono stati prodotti tutti i documenti e bilanci dell'ultimo triennio con le note integrative, oltre a bilancino al 30-9-24 con utili di oltre un milione e mezzo”;
• Nel corso del procedimento e successivamente, la Società precisava di aver depositato, oltre alla Istanza di rateizzazione ex art. 19 comma 1.1 del d.P.R. n. 602/1973 per l'importo di
€.11.970.478,75 quale importo non rientrante nella cd. rottamazione quater (istanza del 19-5-25), anche adesione di riammissione alla rottamazione quater, in data 19.3.25 (con pagamento prima rata entro il 30.7.25) per importo di 1.965.911,47. Di conseguenza, la resistente, considerato che con le istanze riguardavano l'intero importo del debito erariale (€13.936.390,22) e considerato che la CP_3 risp sulla rateizzazioen arriverà nell'arco circa di un mese (termine minimo), chiedeva Controparte_3 ulteriore differimento per verificarne l'esito, ivi compreso il pagamento della prima rata scadente luglio.
• Nelle more, i creditori , depositavano via via atti Pt_1 Parte_2 Parte_2 di desistenza e di rinuncia al ricorso.
• All'udienza del 10.9.25 ha presenziato il PM (il giudice aveva mandato la notifica del precedente verbale alla Procura, al fine di acquisire eventuali determinazioni e conclusioni in relazione alle iniziative di trattamento del debito erariale assunte dalla Società) il quale ha così dedotto: “…l'aggiornamento dei ruoli di in atti e recente riporta al 16-5-2025 un importo di 14milioni CP_6 e 300mila (di cui esigibile oltre 12M) ma si tratta di prospetto ancora provvisorio rispetto a quello acquisito d'ufficio dal PM al 9-9-25 (debito non sospeso pari a 13Me900k); infine si è già pronunciata Controparte_3 nel senso del rigetto della richiesta di rateizzazione (su istanza dell'agosto 25): infatti con competenza CP_3 regionale ha dato preavviso di rigetto del 22.8.2025 con allegata pec;
in data 8- tre Agenzia ha formalizzato il RIGETTO dell'istanza di rateizzazione come da provvedimento che si esibisce e che sarà depositato in PCT, unitamente a tutti gli altri documenti richiamati, entro la data odierna. IL PM fa presente di aver acquisito d'ufficio tale documentazione ricevendola solo in data di ieri. L'istanza di rateizzazione è stata rigettata per motivi non sanabili, inoltre la società operativa è in dunque per la apertura della LG CP_7 facendo presente che la situazione di insolvenza si è aggravata.”
• Il PM ha quindi insistito per la apertura della LG, invece i legali della resistente, che non avevano potuto esaminare prima la documentazione, hanno chiesto un rinvio per poter replicare alle produzioni del PM e, deducendo che la posizione debitoria verso RI avrebbe potuto essere regolata con accesso alla rottamazione quinquies, al fine di verificare con la CP_3 possibilità di ripresentare una rateizzazione o altrimenti saldare il debito integralmente, arrivando così ad una definizione e tacitazione della intera pretesa.
• Autorizzato il deposito di memorie difensive finali, il procedimento è stato posto alla decisione del Collegio. Osservato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in , via Cino Del Duca 5 e non ricorrono elementi per localizzare una Pt_1 eventuale sede diversa.
• Quanto alla legittimazione del PM, essa discende dalla previsione di cui all'art.38 CCII e dalla circostanza, emergente dal ricorso, per cui la notizia sia stata legalmente acquisita nell'esercizio delle sue funzioni (sia che gli provengano da un procedimento, da un processo o da attività di indagini). L'Ufficio della Procura ha assunto conoscenza dello stato di insolvenza in ambito procedimentale, come esposto in ricorso, nell'ambito della propria attività istituzionale a tutela dell'interesse pubblico.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non
Pagina nr. 2 dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta, l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila)
• Nella specie, la ricorrenza di tali parametri non è contestata dalla resistente, oltre che resa evidente dai bilanci prodotti dalla stessa resistente (bilanci 2020,2021,2022 -doc.1 all.costituzione) così come dall'ultimo bilancio che risulta approvato e depositato (2023), depositato dalla società quale all.2 alla memoria costitutiva del nuovo difensore acquisito dalla Cancelleria.
• La Procura ricorrente ha fornito un prospetto aggiornato circa l'esposizione debitoria della Società nei confronti dell'RI e che, al netto dell'importo sospeso, risulta di €. 13.897.750,31 alla data del 22.9.2025 (doc.13 allegato alla memoria dep.22-9-25).
• In relazione a tale ingente importo, la Società ha ottenuto plurimi rinvii, tutti volti a verificare l'esito delle plurime istanze succedutesi nel tempo e depositate per il trattamento del debito erariale nella sua interezza e, segnatamente, da quanto si apprezza dai documenti versati:
1- istanza di rateizzazione secondo un piano straordinario per €.11.075.422,43 depositata il 22.7.24 (doc.8 allegato alla comparsa);
2- richiesta o proroga di rateizzazione secondo un piano straordinario debiti, dep.31.10.2024 per 12.350.211,67 EURO (all.1 a memoria costitutiva di avv. );
3-istanza di rateizzazione (in sostituzione della precedente) depositata il 18.8.25 per CP_5 totali €14.497.041,15 (doc. all.memoria 8-9-25);
4-nuova istanza di rateizzazione per importo totale di € 11.810.628.00, depositata il 19-9-25 (istanza allegata alla memoria del 20.9.25). La società stessa riferisce che “in data 18 agosto 2025, la ha rinunciato alla rottamazione CP_1 quater ed ha presentato Richiesta di rateizzazione (Allegato ta sulla base di una situazione provvisoria infrannuale al 30.06.2025”.
• Ebbene, da quanto dedotto e documentato dalla Procura (in particolare, memoria 10.9.25) risulta, invece, che per detta istanza del 18.08.2025 sia intervenuto da parte di un Preavviso CP_6 di rigetto dell'istanza di rateizzazione con identificativo A75420 del 18/08/2025 presentata dal C.F.
notificato in data 22/08/2025, per documentazione non conforme e parametri non idonei alla P.IVA_3 ella rateazione ex art. 19, seguito da rigetto dell'istanza, notificato in data 08/09/2025. Risulta, inoltre, che abbia evidenziato il mancato deposito della necessaria fideiussione (“Si CP_6 comunica, inoltre, che press te Agente della riscossione non risulta depositata alcuna fideiussione a garanzia del pagamento del debito erariale. Nella memoria difensiva la società cita l'Agenzia delle Entrate, ente diverso dallo scrivente. A tal proposito, non siamo a conoscenza di eventuali fideiussioni depositate direttamente presso l'ente impositore Agenzia delle Entrate”).
• Quanto alla (nuova) istanza di rateizzazione da ultimo depositata dalla resistente per importo totale di € 11.810.628.00 (depositata il 19.9.25), si rileva in primis che il debito erariale non sospeso che risulta dall'ultima informativa dell'agenzia delle Entrate, è ad oggi pari a oltre 13 milioni e non a 11 milioni (doc.13 del PM, in cui al netto dell'importo sospeso, risulta debito erariale di €. 13.897.750,31 alla data del 22.9.2025). La resistente deduce di aver corredato la nuova istanza di rateizzazione con polizza fideiussoria (avente natura di contratto autonomo di garanzia) di € 13.000.000,00 a garanzia del pagamento del debito erariale/tributario. Tale fideiussione (allegata alla memoria 20.9.25 e che proviene dalla stessa banca cinese che ha rilasciato lettera di patronage in favore della controllata Metanprogetti, ora in LG, con debito erariale pari a oltre 54 milioni), reca la data 6-11-24, appare rilasciata da Banca cinese CHINA MERCHANT BANK avente sede in 20 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, che, in base alle verifiche , non Parte_3 risulta essere iscritta tra gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico
[...]
fideiussorie del pubblic Parte_4 Parte_5 le banche estere cinesi autorizzate ad operare in Italia verificabili nell'albo delle banche pubblicato
Pagina nr. 3 sul sito web di Banca d'Italia; non risulta avere filiali in Italia;
l'ente regolatore lussemburghese
“Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)”, competente a vigilare sulla banca ha emesso in data 13.11.2024 un Controparte_8
, il documento fideiussorio, per come prodotto in giudizio, non reca alcuna sottoscrizione.
• Egualmente privo di sottoscrizione e dunque di alcun valore giuridico è il documento relativo ad un (asserito) finanziamento (o pratica di finanziamento) accordato o da accordarsi da parte di istituto inglese (London Financial Guarantees PLC), documento che la società resistente ha depositato con la memoria 17.9.25 al fine di dimostrare di avere comunque ancora sufficiente credito presso le banche ed essere, quindi, in grado di ottenere fondi necessari per pagare i suoi debiti.
• Le criticità circa la fideiussione (evidentemente già emerse all'Agenzia, che ha rigettato la rateizzazione dep.18.8.25) e l'assoluta inadeguatezza probatoria circa una pretesa “pratica di finanziamento” in corso, lasciano ritenere del tutto indimostrato l'affermato godimento di credito bancario. A ciò si aggiunga che la resistente risulterebbe già decaduta dal beneficio di dilazione o dai piani di rateazione non rispettati, per elevato importo di cartelle non più dilazionabili (per oltre 6milioni), alla stessa già note fin dal 22-7-25, giusta comunicazione ricevuta dai suoi professionisti (v.all.3 sub all.6 alla comparsa costitutiva:
• In definitiva, nulla dimostra che l'ingente debito verso di Controparte_3 oltre 13milioni, peraltro temporalmente risalente, discenda da una solo momentanea crisi di liquidità e possa rientrare in un indebitamento ordinario, o che comunque la società avrebbe una generale capacità di ripianarlo attraverso la normale attività di impresa (anziché, eventualmente, mediante ulteriore indebitamento). L'elevata entità del debito ed i plurimi infruttuosi tentativi di definire la posizione mediante rottamazione o rateizzazione rende più che conclamato il definitivo inadempimento del debito erariale (e difatti non è documentato il pagamento di alcuna rata di invocate rateizzazioni), versando la società in evidente e manifesto stato d'insolvenza.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale;
pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile proprio dalla pesante situazione debitoria complessiva, dall'elevato importo del debito erariale cartellizzato e dalla impossibilità di avviare un accordato piano di rateizzazione con il creditore pubblico per l'intero importo, o di pagare subito per l'intero l' ingente importo non più rateizzabile, altresì risultando in ogni caso indimostrata la capacità di far fronte a regolari pagamenti in base a piani di rientro.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
Pagina nr. 4 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di [C.F. ], CP_1 P.IVA_3 con sede legale in , via Cino del Duca n. 5, C.F. e proce e Pt_1 P.IVA_3 di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile
3) NOMINA Curatore avv.Manuela Cochetti , CF;
C.F._3
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 11 marzo 2026 ore 12:00 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e al Registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 25/09/2025.
Pagina nr. 5 Il giudice rel.est. Dott.Luisa Vasile
Il Presidente Dott. Laura De Simone
Pagina nr. 6
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Luisa Vasile Giudice Dott. Luca Giani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 840/2024 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata DA Parte_1 (C.F.: .IVA: ),
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
[...]
[...] NEI CONFRONTI DI
[C.F. ], con sede legale in , via Cino del Duca n. 5, C.F. CP_1 P.IVA_3 Pt_1
, in persona del suo legale rappresentante legale sig.ra , nata ad [...], il P.IVA_3 CP_2
.F. , rappresentata e difes cura depositata C.F._1 telematicamente in atti, dal nuovo difensore avv. Maurizio Branchicella (C.F.
), del Foro di Roma, con elezione domicilio presso lo studio dello stesso C.F._2 in Roma V.le Mazzini n. 134
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• I ricorrenti in epigrafe indicati e la locale hanno chiesto Parte_1 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa , per plurimi crediti ed CP_1 importi e, quanto alla stante la esposizione debitori Pt_1 Controparte_3 di oltre 11milioni emersa nell'ambito del p.p.7979/22/21;
• Fissata udienza, la Società si è costituita con avv. (che ha poi rinunciato al CP_4 mandato, così come il successivo avv. , sostitui .Carmine Ruggiero, il quale CP_5 pure ha a sua volta rinunciato, sostituito dall'attuale avv.Maurizio Branchicella), negando di versare in stato di insolvenza, il che sarebbe dimostrato: sotto il profilo patrimoniale, da quanto depositato in atti, tra cui bilanci in utile (ultimo del 2022) e situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.23; sotto il profilo finanziario, da godimento di credito bancario fino ad euro 15.000.000, avendo la Società presentato in data 9.7.2024, nell'ambito della composizione negoziata avviata dalla società controllata Metanprogetti s.r.l., una garanzia fideiussoria rilasciata da un istituto di credito iscritto nell'albo banche estere. La resistente ha infine dedotto di aver presentato domanda di rateazione del debito erariale ed ha chiesto rinvio per consentire all'Ente riscossore di definire il procedimento azionato da essa . CP_1 • In considerazione del documentato deposito di istanza di rateizzazione dell'esposizione tributaria in base a piano straordinario in forza dell'art. 19 D.P.R. n. 602/1972, il procedimento è stato rinviato in attesa della definizione della richiesta di rateizzazione. La società precisava a verbale della successiva udienza: “vi è istanza di rateizzazione alla Agenzia Entrate del debito fiscale (doc. 1) istanza collegata a contratto autonomo di garanzia a prima richiesta in favore di in cui il garante è CP_3 società cinese iscritta all'Albo di Banca di Italia. Sono stati prodotti tutti i documenti e bilanci dell'ultimo triennio con le note integrative, oltre a bilancino al 30-9-24 con utili di oltre un milione e mezzo”;
• Nel corso del procedimento e successivamente, la Società precisava di aver depositato, oltre alla Istanza di rateizzazione ex art. 19 comma 1.1 del d.P.R. n. 602/1973 per l'importo di
€.11.970.478,75 quale importo non rientrante nella cd. rottamazione quater (istanza del 19-5-25), anche adesione di riammissione alla rottamazione quater, in data 19.3.25 (con pagamento prima rata entro il 30.7.25) per importo di 1.965.911,47. Di conseguenza, la resistente, considerato che con le istanze riguardavano l'intero importo del debito erariale (€13.936.390,22) e considerato che la CP_3 risp sulla rateizzazioen arriverà nell'arco circa di un mese (termine minimo), chiedeva Controparte_3 ulteriore differimento per verificarne l'esito, ivi compreso il pagamento della prima rata scadente luglio.
• Nelle more, i creditori , depositavano via via atti Pt_1 Parte_2 Parte_2 di desistenza e di rinuncia al ricorso.
• All'udienza del 10.9.25 ha presenziato il PM (il giudice aveva mandato la notifica del precedente verbale alla Procura, al fine di acquisire eventuali determinazioni e conclusioni in relazione alle iniziative di trattamento del debito erariale assunte dalla Società) il quale ha così dedotto: “…l'aggiornamento dei ruoli di in atti e recente riporta al 16-5-2025 un importo di 14milioni CP_6 e 300mila (di cui esigibile oltre 12M) ma si tratta di prospetto ancora provvisorio rispetto a quello acquisito d'ufficio dal PM al 9-9-25 (debito non sospeso pari a 13Me900k); infine si è già pronunciata Controparte_3 nel senso del rigetto della richiesta di rateizzazione (su istanza dell'agosto 25): infatti con competenza CP_3 regionale ha dato preavviso di rigetto del 22.8.2025 con allegata pec;
in data 8- tre Agenzia ha formalizzato il RIGETTO dell'istanza di rateizzazione come da provvedimento che si esibisce e che sarà depositato in PCT, unitamente a tutti gli altri documenti richiamati, entro la data odierna. IL PM fa presente di aver acquisito d'ufficio tale documentazione ricevendola solo in data di ieri. L'istanza di rateizzazione è stata rigettata per motivi non sanabili, inoltre la società operativa è in dunque per la apertura della LG CP_7 facendo presente che la situazione di insolvenza si è aggravata.”
• Il PM ha quindi insistito per la apertura della LG, invece i legali della resistente, che non avevano potuto esaminare prima la documentazione, hanno chiesto un rinvio per poter replicare alle produzioni del PM e, deducendo che la posizione debitoria verso RI avrebbe potuto essere regolata con accesso alla rottamazione quinquies, al fine di verificare con la CP_3 possibilità di ripresentare una rateizzazione o altrimenti saldare il debito integralmente, arrivando così ad una definizione e tacitazione della intera pretesa.
• Autorizzato il deposito di memorie difensive finali, il procedimento è stato posto alla decisione del Collegio. Osservato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in , via Cino Del Duca 5 e non ricorrono elementi per localizzare una Pt_1 eventuale sede diversa.
• Quanto alla legittimazione del PM, essa discende dalla previsione di cui all'art.38 CCII e dalla circostanza, emergente dal ricorso, per cui la notizia sia stata legalmente acquisita nell'esercizio delle sue funzioni (sia che gli provengano da un procedimento, da un processo o da attività di indagini). L'Ufficio della Procura ha assunto conoscenza dello stato di insolvenza in ambito procedimentale, come esposto in ricorso, nell'ambito della propria attività istituzionale a tutela dell'interesse pubblico.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non
Pagina nr. 2 dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta, l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila)
• Nella specie, la ricorrenza di tali parametri non è contestata dalla resistente, oltre che resa evidente dai bilanci prodotti dalla stessa resistente (bilanci 2020,2021,2022 -doc.1 all.costituzione) così come dall'ultimo bilancio che risulta approvato e depositato (2023), depositato dalla società quale all.2 alla memoria costitutiva del nuovo difensore acquisito dalla Cancelleria.
• La Procura ricorrente ha fornito un prospetto aggiornato circa l'esposizione debitoria della Società nei confronti dell'RI e che, al netto dell'importo sospeso, risulta di €. 13.897.750,31 alla data del 22.9.2025 (doc.13 allegato alla memoria dep.22-9-25).
• In relazione a tale ingente importo, la Società ha ottenuto plurimi rinvii, tutti volti a verificare l'esito delle plurime istanze succedutesi nel tempo e depositate per il trattamento del debito erariale nella sua interezza e, segnatamente, da quanto si apprezza dai documenti versati:
1- istanza di rateizzazione secondo un piano straordinario per €.11.075.422,43 depositata il 22.7.24 (doc.8 allegato alla comparsa);
2- richiesta o proroga di rateizzazione secondo un piano straordinario debiti, dep.31.10.2024 per 12.350.211,67 EURO (all.1 a memoria costitutiva di avv. );
3-istanza di rateizzazione (in sostituzione della precedente) depositata il 18.8.25 per CP_5 totali €14.497.041,15 (doc. all.memoria 8-9-25);
4-nuova istanza di rateizzazione per importo totale di € 11.810.628.00, depositata il 19-9-25 (istanza allegata alla memoria del 20.9.25). La società stessa riferisce che “in data 18 agosto 2025, la ha rinunciato alla rottamazione CP_1 quater ed ha presentato Richiesta di rateizzazione (Allegato ta sulla base di una situazione provvisoria infrannuale al 30.06.2025”.
• Ebbene, da quanto dedotto e documentato dalla Procura (in particolare, memoria 10.9.25) risulta, invece, che per detta istanza del 18.08.2025 sia intervenuto da parte di un Preavviso CP_6 di rigetto dell'istanza di rateizzazione con identificativo A75420 del 18/08/2025 presentata dal C.F.
notificato in data 22/08/2025, per documentazione non conforme e parametri non idonei alla P.IVA_3 ella rateazione ex art. 19, seguito da rigetto dell'istanza, notificato in data 08/09/2025. Risulta, inoltre, che abbia evidenziato il mancato deposito della necessaria fideiussione (“Si CP_6 comunica, inoltre, che press te Agente della riscossione non risulta depositata alcuna fideiussione a garanzia del pagamento del debito erariale. Nella memoria difensiva la società cita l'Agenzia delle Entrate, ente diverso dallo scrivente. A tal proposito, non siamo a conoscenza di eventuali fideiussioni depositate direttamente presso l'ente impositore Agenzia delle Entrate”).
• Quanto alla (nuova) istanza di rateizzazione da ultimo depositata dalla resistente per importo totale di € 11.810.628.00 (depositata il 19.9.25), si rileva in primis che il debito erariale non sospeso che risulta dall'ultima informativa dell'agenzia delle Entrate, è ad oggi pari a oltre 13 milioni e non a 11 milioni (doc.13 del PM, in cui al netto dell'importo sospeso, risulta debito erariale di €. 13.897.750,31 alla data del 22.9.2025). La resistente deduce di aver corredato la nuova istanza di rateizzazione con polizza fideiussoria (avente natura di contratto autonomo di garanzia) di € 13.000.000,00 a garanzia del pagamento del debito erariale/tributario. Tale fideiussione (allegata alla memoria 20.9.25 e che proviene dalla stessa banca cinese che ha rilasciato lettera di patronage in favore della controllata Metanprogetti, ora in LG, con debito erariale pari a oltre 54 milioni), reca la data 6-11-24, appare rilasciata da Banca cinese CHINA MERCHANT BANK avente sede in 20 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, che, in base alle verifiche , non Parte_3 risulta essere iscritta tra gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico
[...]
fideiussorie del pubblic Parte_4 Parte_5 le banche estere cinesi autorizzate ad operare in Italia verificabili nell'albo delle banche pubblicato
Pagina nr. 3 sul sito web di Banca d'Italia; non risulta avere filiali in Italia;
l'ente regolatore lussemburghese
“Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)”, competente a vigilare sulla banca ha emesso in data 13.11.2024 un Controparte_8
, il documento fideiussorio, per come prodotto in giudizio, non reca alcuna sottoscrizione.
• Egualmente privo di sottoscrizione e dunque di alcun valore giuridico è il documento relativo ad un (asserito) finanziamento (o pratica di finanziamento) accordato o da accordarsi da parte di istituto inglese (London Financial Guarantees PLC), documento che la società resistente ha depositato con la memoria 17.9.25 al fine di dimostrare di avere comunque ancora sufficiente credito presso le banche ed essere, quindi, in grado di ottenere fondi necessari per pagare i suoi debiti.
• Le criticità circa la fideiussione (evidentemente già emerse all'Agenzia, che ha rigettato la rateizzazione dep.18.8.25) e l'assoluta inadeguatezza probatoria circa una pretesa “pratica di finanziamento” in corso, lasciano ritenere del tutto indimostrato l'affermato godimento di credito bancario. A ciò si aggiunga che la resistente risulterebbe già decaduta dal beneficio di dilazione o dai piani di rateazione non rispettati, per elevato importo di cartelle non più dilazionabili (per oltre 6milioni), alla stessa già note fin dal 22-7-25, giusta comunicazione ricevuta dai suoi professionisti (v.all.3 sub all.6 alla comparsa costitutiva:
• In definitiva, nulla dimostra che l'ingente debito verso di Controparte_3 oltre 13milioni, peraltro temporalmente risalente, discenda da una solo momentanea crisi di liquidità e possa rientrare in un indebitamento ordinario, o che comunque la società avrebbe una generale capacità di ripianarlo attraverso la normale attività di impresa (anziché, eventualmente, mediante ulteriore indebitamento). L'elevata entità del debito ed i plurimi infruttuosi tentativi di definire la posizione mediante rottamazione o rateizzazione rende più che conclamato il definitivo inadempimento del debito erariale (e difatti non è documentato il pagamento di alcuna rata di invocate rateizzazioni), versando la società in evidente e manifesto stato d'insolvenza.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale;
pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile proprio dalla pesante situazione debitoria complessiva, dall'elevato importo del debito erariale cartellizzato e dalla impossibilità di avviare un accordato piano di rateizzazione con il creditore pubblico per l'intero importo, o di pagare subito per l'intero l' ingente importo non più rateizzabile, altresì risultando in ogni caso indimostrata la capacità di far fronte a regolari pagamenti in base a piani di rientro.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
Pagina nr. 4 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di [C.F. ], CP_1 P.IVA_3 con sede legale in , via Cino del Duca n. 5, C.F. e proce e Pt_1 P.IVA_3 di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile
3) NOMINA Curatore avv.Manuela Cochetti , CF;
C.F._3
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 11 marzo 2026 ore 12:00 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e al Registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 25/09/2025.
Pagina nr. 5 Il giudice rel.est. Dott.Luisa Vasile
Il Presidente Dott. Laura De Simone
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