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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. avv. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3386 del Ruolo Generale dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza del 11.04.2025, tra
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Salvatore Nisi e Silvestro De Donno, in virtù Parte_1 di mandato alle liti in atti c o n t r o rappresentato e difeso dagli avv. ti Rocco Luigi Corvaglia e A. Maria Bono, Controparte_1 in virtù di mandato alle liti in atti oggetto: comodato
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti nella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a prcedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. L'attore ha convenuto in giudizio chiedendo il rilascio di un Parte_1 Controparte_1 appartamento sito in LI alla via C. Battisti n.54, che aveva concesso in comodato al convenuto con contratto 18/4/2017 registrato a LI il 19/04/2017, della durata di sei mesi dall'1/5/2017 fino al 31 ottobre 2017. Ha aggiunto che il contratto conteneva la clausola di cui all'art.3 , che stabiliva che alla sua scadenza naturale il contratto “”si intenderà automaticamente scaduto senza possibilità di tacito rinnovo”; che , nonostante la scadenza del termine contrattuale, il convenuto non riconsegnava l'appartamento nella disponibilità dell'attore, continuando a detenerlo senza titolo;
chiedeva quindi al Tribunale la condanna del convenuto anche al pagamento della somma mensile di €.500,00 dal 17/4/2023 e sino al rilascio dell'abitazione. Si è costituito in giudizio ed ha dedotto che il contratto avente ad oggetto l'abitazione di via Battisti n.54 a Controparte_1
LI dissimulava un contratto di locazione stipulato in forma verbale, quindi nullo;
ha chiesto pertanto la sanatoria, ai sensi dell'art.13 c.5 della L.431/1998; a sostegno, ha allegato delle quietanze relative dedotti pagamenti di canoni relativi a mensilità del 2017, di cui l'attore ha disconosciuto la sottoscrizione. La causa è stata istruita documentalmente. Precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e viene decisa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. Così sintetizzata la vicenda, si osserva che il punto nodale della controversia è costituito dalla prova della simulazione del contratto di comodato, sostenuta da parte convenuta. Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che parte convenuta ha allegato la sussistenza della simulazione c.d. relativa, che si configura quando le parti fingono di porre in essere un determinato contratto e in realtà ne vogliono un altro (art. 1414 c.c.: “Effetti della simulazione tra le parti - Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”). Ciò posto, si pone il problema, come già accennato, della prova del contratto c.d. “dissimulato”: la giurisprudenza di legittimità ha affrontato i limiti di prova, testimoniale e per presunzioni, con riguardo all'ipotesi in cui una parte voglia dimostrare la simulazione relativa e in presenza di contratto scritto di comodato, e quindi di un rapporto di godimento di un bene a titolo gratuito, osservando che l'affermazione , opposta dalla convenuta, dell'esistenza di un coevo separato accordo tra le parti, circa l'obbligo di versare un canone, equivale in sostanza all'affermazione di una simulazione relativa del contratto scritto di comodato, con dissimulazione di una locazione, che costituisce un rapporto a titolo oneroso, e ne impone pertanto la prova nel rispetto dei limiti dettati dagli artt. 1414 ss. e 2722 c.c. In tema di prova della simulazione nei rapporti tra le parti, se il negozio è stato redatto per iscritto vale la regola generale della limitazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali (e dunque anche di quella per presunzioni, giusta il disposto dell'art. 2729 comma 2 c.c.), onde, sia per la simulazione assoluta che per quella relativa, la prova può essere data
- ove, come nella specie, si assuma che si tratti di patto coevo -soltanto in base a controdichiarazioni
(art. 2722 c.c.), che sono il documento scritto che contiene l'accordo simulatorio. In ordine alla dedotta simulazione relativa, i generali limiti alla prova testimoniale per i contratti scritti (quale quello di specie) valgono anche nei procedimenti disciplinati dagli artt. 447 bis e segg. c.p.c. Nella fattispecie specie, dunque, la simulazione avrebbe dovuto e dovrebbe essere provata con la controdichiarazione, in quanto tende all'accertamento di un negozio dissimulato non illecito, quale è la locazione, e incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui se il contratto simulato sia stato redatto per iscritto, la prova per testi non è ammessa contro il contenuto del documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un patto contrario contestuale alla conclusione del contratto simulato (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9525/2022 del 26-10-2022). Orbene, parte convenuta non ha prodotto (ed, a monte, non ha allegato l'esistenza) alcuna controdichiarazione;
quanto alle “quietanze” (che rappresenterebbero al più un elemento di natura indiziaria), a fronte del disconoscimento della sottoscrizione, parte convenuta non ne ha chiesto la verificazione, in guisa che la firma non può ritenersi appartenente all' attore. La mancata istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale a rinunciare a utilizzarla come mezzo di prova;
in questo caso, la scrittura privata non ha efficacia probatoria (la giurisprudenza ha più volte statuito che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova” (così tra le tante Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 08/02/2024, n. 3602). Né il contenuto dei messaggi sms prova il contrario, stante il contenuto del tutto generico degli stessi. Ragion per cui la domanda riconvenzionale deve ritenersi infondata. Quanto alla domanda risarcitoria, soccorrono i principi affermati da Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza del 15/11/2022, n. 33645, secondo cui “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Fatta applicazione dei citati principi, appare in linea con i parametri di mercato la somma mensile di Euro 500,00, che deve essere computata dal mese di aprile 2023 al mese di aprile 2025
(data di pubblicazione della presente sentenza), per complessivi 48 mesi, e così in totale Euro 24.000,00 (salvo il maggior danno per il periodo che va dalla pubblicazione fino all' effettivo rilascio).
Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. ordina a l'immediato rilascio dell'immobile sito in LI alla via C. Controparte_1
Battisti n.54, oggetto del contratto di comodato del 18/4/2017 registrato a LI il 19/04/2017; 2. condanna al risarcimento del danno in favore dell'attore, quantificato in Controparte_1
Euro 24.000,00, oltre alla rivalutazione su tale cifra secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati dal mese di aprile 2023 fino alla data di deposito della presente sentenza;
3. condanna alla refusione delle spese di lite che liquida, applicato il D.M. n. Controparte_1
147 del 13/08/2022, in Euro 5.077,00 quale compenso tabellare, Euro 237,00 per spese borsuali, oltre rfsg, IVA e CPA.
Lecce, 11.04.2025
Il Giudice Onorario