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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1233/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via De Cardona n. 9, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente;
retribuzione professionale docenti.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di
percepire per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 indicati in narrativa ed allegati al presente atto,
ovvero per i periodi ritenuti idonei, la linea di credito pari ad euro 500 annuali di cui alla Carta
Elettronica del docente, ex art 1, comma 121, L.107/2015 ; - Per l'effetto condannare il
[...]
, in p.M.p.t., ad accreditare alla ricorrente, la somma corrispondente alla linea di Controparte_1
credito della Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa e pari ad €
1.500,00 ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa. -
Accertare e dichiarare il diritto della docente a percepire per l'a.s. 2018/19 la Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti;
- Per l'effetto condannare il Controparte_2
[..
[...] in p.M.p.t., a pagare alla ricorrente, la somma corrispondente alla RPD per l'a.s. 2018/19,
[...]
pari ad euro 643,8, come da conteggi allegati ovvero da calcolarsi secondo i parametri di cui in
narrativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, ovvero la maggiore o minor somma da
accertarsi in corso di causa, tenuto conto anche del contratto in corso, a mezzo disponenda CTU,
oltre interessi e rivalutazione monetaria. - Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda avversaria relativa alla
RPD ed alla carta elettronica per le annualità 2018/2019 e 2020/2021; - Si aderisce alla domanda
relativa all'a.s. 2021/2022 e 2022/2023 con compensazione delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 25.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Per un primo aspetto, la parte ricorrente ha affermato di aver prestato servizio presso il resistente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, CP_1
2021/2022 e 2022/2023 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1,
comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che l'art. 64
CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo
2 determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva
1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il
D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del
18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che, dunque,
spettava la carta elettronica per gli anni scolastici indicati.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, mentre, per l'anno scolastico, ha affermato che la domanda era infondata per impossibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio ex art. 6, comma 7, DPCM 28.11.2016.
In merito, deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente,
che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
Ciò posto, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del (che non contestato le circostanze in fatto CP_1
3 affermate da parte ricorrente) e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023,
intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1
di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
Per l'anno scolastico 2020/2021, la Suprema Corte, con la sentenza già indicata, ha affermato: “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui
parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del
creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della
Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e
viene poi accertato dal giudice”, in modo tale che l'eccezione della parte resistente è
infondata.
La domanda, dunque, sulla premessa per cui non vi sono altre contestazioni in punto di fatto da parte del resistente, deve essere accolta anche in riferimento all'anno CP_1
scolastico 2020/2021.
4 3. Per un secondo aspetto, la parte ricorrente ha affermato che aveva svolto supplenze brevi e saltuarie per l'anno scolastico 2018/2019; che non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL biennio 2000/2001; che la mancata erogazione della prestazione costituiva violazione al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva 1999/70/CE; che spettava dunque la prestazione chiesta.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni CP_1
ed affermando in particolare che la domanda era infondata poiché si trattava di trattamento accessorio finalizzato a valorizzare la continuità professionale, che non spettava dunque in caso di supplenze brevi e saltuarie;
che non vi era violazione del principio di non discriminazione, attesa la diversità delle posizioni lavorative.
In merito, la Suprema Corte, con la sentenza n. 20015/2018, ha affermato il principio per cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro
allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli
assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124
del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25
del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di
personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Su tale premessa, in assenza di contestazione specifica della parte resistente in ordine ai periodi di supplenza indicati ed alla quantificazione della somma spettante in €. 643,80, la domanda deve essere accolta, con condanna del convenuto al pagamento della CP_1
somma indicata, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della CP_1
somma di €. 643,80 per retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2018/2019,
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 28.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1233/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via De Cardona n. 9, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente;
retribuzione professionale docenti.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di
percepire per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 indicati in narrativa ed allegati al presente atto,
ovvero per i periodi ritenuti idonei, la linea di credito pari ad euro 500 annuali di cui alla Carta
Elettronica del docente, ex art 1, comma 121, L.107/2015 ; - Per l'effetto condannare il
[...]
, in p.M.p.t., ad accreditare alla ricorrente, la somma corrispondente alla linea di Controparte_1
credito della Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa e pari ad €
1.500,00 ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa. -
Accertare e dichiarare il diritto della docente a percepire per l'a.s. 2018/19 la Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti;
- Per l'effetto condannare il Controparte_2
[..
[...] in p.M.p.t., a pagare alla ricorrente, la somma corrispondente alla RPD per l'a.s. 2018/19,
[...]
pari ad euro 643,8, come da conteggi allegati ovvero da calcolarsi secondo i parametri di cui in
narrativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, ovvero la maggiore o minor somma da
accertarsi in corso di causa, tenuto conto anche del contratto in corso, a mezzo disponenda CTU,
oltre interessi e rivalutazione monetaria. - Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda avversaria relativa alla
RPD ed alla carta elettronica per le annualità 2018/2019 e 2020/2021; - Si aderisce alla domanda
relativa all'a.s. 2021/2022 e 2022/2023 con compensazione delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 25.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Per un primo aspetto, la parte ricorrente ha affermato di aver prestato servizio presso il resistente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, CP_1
2021/2022 e 2022/2023 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1,
comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che l'art. 64
CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo
2 determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva
1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il
D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del
18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che, dunque,
spettava la carta elettronica per gli anni scolastici indicati.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, mentre, per l'anno scolastico, ha affermato che la domanda era infondata per impossibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio ex art. 6, comma 7, DPCM 28.11.2016.
In merito, deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente,
che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
Ciò posto, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del (che non contestato le circostanze in fatto CP_1
3 affermate da parte ricorrente) e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023,
intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1
di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
Per l'anno scolastico 2020/2021, la Suprema Corte, con la sentenza già indicata, ha affermato: “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui
parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del
creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della
Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e
viene poi accertato dal giudice”, in modo tale che l'eccezione della parte resistente è
infondata.
La domanda, dunque, sulla premessa per cui non vi sono altre contestazioni in punto di fatto da parte del resistente, deve essere accolta anche in riferimento all'anno CP_1
scolastico 2020/2021.
4 3. Per un secondo aspetto, la parte ricorrente ha affermato che aveva svolto supplenze brevi e saltuarie per l'anno scolastico 2018/2019; che non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL biennio 2000/2001; che la mancata erogazione della prestazione costituiva violazione al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva 1999/70/CE; che spettava dunque la prestazione chiesta.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni CP_1
ed affermando in particolare che la domanda era infondata poiché si trattava di trattamento accessorio finalizzato a valorizzare la continuità professionale, che non spettava dunque in caso di supplenze brevi e saltuarie;
che non vi era violazione del principio di non discriminazione, attesa la diversità delle posizioni lavorative.
In merito, la Suprema Corte, con la sentenza n. 20015/2018, ha affermato il principio per cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro
allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli
assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124
del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25
del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di
personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Su tale premessa, in assenza di contestazione specifica della parte resistente in ordine ai periodi di supplenza indicati ed alla quantificazione della somma spettante in €. 643,80, la domanda deve essere accolta, con condanna del convenuto al pagamento della CP_1
somma indicata, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della CP_1
somma di €. 643,80 per retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2018/2019,
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 28.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6