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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 24/11/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 23086/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CAFFETTO METILDE e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VICINI GIANLUCA e IL NT RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c. )
Visto il ricorso depositato il 14/11/2025, con cui e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni di mantenimento della prole;
Letto l'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c., ai sensi del quale è possibile procedere senza fissazione di udienza;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 18.11.25;
Premesso che con decreto di questo Tribunale n. 206/2018 venivano stabilite in sintesi le seguenti condizioni, concordate tra le parti: affidamento condiviso della figlia con residenza presso la madre;
diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia, in forma libera, in conformità all'accordo di mediazione sottoscritto in data 19.2.18 presso il consultorio di Villanuova;
due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo e festività alternate;
assegno periodico per la figlia di € 400 a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie;
su ricorso del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 333 c.c. veniva successivamente aperto un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, che con decreto n. 1064/2024 disponeva l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, con residenza presso il padre;
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con reclamo ex art. 739 c.p.c., la madre impugnava tale decreto, le cui statuizioni venivano tuttavia confermate dalla Corte d'Appello di Brescia con decreto del 12.9.24 (e restano ferme, disponendosi in questa sede del solo mantenimento);
Considerato che le parti oggi propongono congiuntamente le seguenti nuove condizioni sul mantenimento della figlia Per_1
«a) La signora contribuirà all'ordinario mantenimento della figlia corrispondendo al signor CP_1 Per_1
l'importo mensile di euro 200,00 (duecento) da versare entro la fine di ciascun mese a partire dal Parte_1 mese di settembre 2025, oltre a rivalutazione annuale Istat;
b) Al signor spetterà per intero l'assegno unico a decorrere dalla mensilità di ottobre compreso ammontante ad Parte_1 oggi ad euro 212,00 (pari a Euro 106,00 per ciascun genitore). La sig.ra ha provveduto a formalizzare la CP_1 rinuncia all'assegno unico e pertanto da novembre non le verrà più accreditato;
in caso contrario, qualora la rinuncia non venisse recepita con immediatezza dall'Inps e dovesse ricevere altri accrediti a titolo di Assegno Unico, la stessa provvederà a girocontarli al sig. , il quale di contro si attiverà per l'accredito in suo favore. Cessa pertanto ogni onere a Parte_2 carico della on riferimento all'Assegno Unico dal momento in cui, formalizzata la rinuncia per l'effetto cessa ogni CP_1 accredito in suo favore;
c) Le detrazioni fiscali saranno divise al 50% fra i due genitori;
d) Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% fra i genitori e disciplinate come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Brescia sottoscritto in data 14 luglio 2016 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare»;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciare la modifica in conformità alle condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni: dispone in conformità alle conclusioni riportate in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 24/11/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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