TAR Milano, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 4221
TAR
Ordinanza collegiale 30 giugno 2025
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Altro
    Violazione artt. 7 e 8 l. 241/90; eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che la fondatezza della censura di incompetenza proposta dalla ricorrente SAL determina l'assorbimento degli ulteriori motivi formulati.

  • Accolto
    Incompetenza

    Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato sottoscritto dal Segretario Generale della Provincia di Lodi. Ai sensi dello statuto provinciale, il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Provincia, ma non ha poteri gestionali diretti. L'art. 107 del d.lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti le funzioni gestionali. La Provincia di Lodi non ha indicato norme regolamentari che attribuissero al Segretario generale compiti dirigenziali in materia di controlli sulle società partecipate. Pertanto, il Segretario Generale ha illegittimamente adottato un provvedimento di gestione riservato ai dirigenti.

  • Altro
    Eccesso di potere per travisamento, erroneità ed insussistenza dei presupposti, sviamento, carenza e contraddittorietà istruttoria, difetto di motivazione (art. 3 l. 241/90, illogicità manifesta ed irrazionalità, perplessità, violazione del principio di proporzionalità; violazione art. 1 l. 241/90 in tema di legalità dell’azione amministrativa

    Il Collegio ritiene che la fondatezza della censura di incompetenza proposta dalla ricorrente SAL determina l'assorbimento degli ulteriori motivi formulati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 4221
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 4221
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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