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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Trento, nella persona del Giudice dott. Alessandro Sigillo pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2125/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GALVAGNI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA VICENZA N. 8 38122 TRENTO presso il difensore avv. GALVAGNI PATRIZIA;
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORANI MIRCO, Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 14 38100 TRENTO presso il difensore avv. MORANI
MIRCO;
Parte convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IG.ra ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 505/23 del 23.6.23 sub Controparte_2
R.G. 1484/23 e notificato in data 27.6.23 con cui il Tribunale di Trento ha ingiunto alla
[...]
di pagare alla parte ricorrente: a) la somma di € 1.162,53; b) gli interessi e Controparte_3 le spese della procedura di ingiunzione oltre spese generali e accessori come per legge.
pagina 1 di 11 A fronte del predetto D.I., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 645 e seguenti c.p.c., la
[...]
depositava atto di citazione in opposizione eccependo la non sussistenza Controparte_3 dei presupposti di legge per l'emissione del decreto.
Con il predetto atto la attrice conveniva in giudizio la IG.ra opponendosi al rilasciato D.I. e CP_2 chiedendo a contrario il risarcimento dei danni subiti (dalla parte attrice) in ordine al contratto di locazione intercorso tra le parti.
Istruita la causa ed espletata la CTU, in data 24.04.2025, questo giudice concedeva alle parti termine sino al
07.06.2025 per depositare propria memoria di precisazione delle conclusioni;
In data 09.06.2025, il giudice - lette le note conclusive delle parti, e all'esito della camera di conIGlio - depositava il dispositivo della sentenza.
PREMESSE
Preliminarmente deve osservarsi come la sottesa eccezione sulla eventuale non veridicità del contenuto del verbale d'udienza di data 31.12.2024, avanzata da parte convenuta, oltre a risultare palesemente tardiva risulta per tabulas infondata in fatto.
A parere di questo giudicante, l'eccezione de qua costituisce un ultimo maldestro tentativo, della parte convenuta, per screditare l'operato del giudicante e invalidare ex post le risultanze della depositata CTU in quanto alla stessa sfavorevole.
Con il fine, quindi, di demolire le risultanze della CTU il procuratore della parte convenuta tenta, con le depositate osservazioni e, da ultimo, con le note difensive autorizzate di data 06.06.2025, di screditare ora la correttezza di questo giudicante (paventando sinanche la violazione del contraddittorio), ora la correttezza e la legittimità della disposta CTU e dell'operato dello stesso ctu.
Sebbene il predetto tentativo appaia ictu oculi grossolano e grottesco, preme a questo giudice evidenziare:
a) che all'udienza del 29.11.2024 alle ore 09.00 innanzi al GOP dott. Alessandro Sigillo, nessuno compariva;
b) che nella predetta udienza questo giudice, preso atto che le parti avevano rappresentato la possibilità di definire stragiudizialmente il presente procedimento (e per gli effetti avevano chiesto la sospensione delle attività peritali, già disposte da questo giudice), in accoglimento della richiesta formulata dalle parti, disponeva la sospensione delle attività peritali con l'auspicio che le parti addivenissero ad un bonario componimento in via stragiudiziale;
c) che all'udienza del 26.09.2024, questo giudice aveva fissato l'udienza di data 29.11.2024, a trattazione scritta, per la verifica del raggiunto accordo conciliativo con facoltà delle Parti di depositare – entro il
28.11.2024 – eventuali note scritte d'udienza; pagina 2 di 11 d) che in data 25.11.2024 il procuratore della parte attrice, con le proprie note d'udienza, nel rappresentare il fallimento dei tentativi di definire stragiudizialmente il presente procedimento, insisteva per l'accoglimento delle domande già formulate in atti;
e) che, a fronte delle predette depositate note d'udienza della parte attrice opponente, parte convenuta opposta nulla depositava, nulla eccepiva, nulla rappresentava;
f) che, a fronte della reiterata richiesta della parte attrice di (ri)disporre la (già disposta) CTU, questo giudice provvedeva a confermare l'incarico al ctu già (in precedenza, allo stesso) conferito;
g) che, se è vero che all'udienza di data 31.12.2024 i procuratori delle parti si sono personalmente presentati presso la Cancelleria di questo Tribunale per la celebrazione della udienza, è altrettanto vero che questo giudice, nella immediatezza dell'orario fissato per l'udienza, contattava telefonicamente entrambi i procuratori delle parti e, scusandosi del disguido, rappresentava loro come la predetta udienza fosse stata fissata unicamente per la comparizione e il giuramento del ctu avendo concesso in precedenza termine alle parti per depositare note d'udienza (ed implicitamente per l'indicazione di eventuali ctp e/o estensioni del capitolo di indagine richiesto dalla parte opponente);
h) che, è da evidenziare, con provvedimento di data 29.11.2024 (emesso in udienza) questo giudice: α) prendeva atto che parte attrice, con le depositate note d'udienza, indicava il nominativo di un proprio ctp
(ing. ; β) prendeva atto che parte convenuta: β.1) non depositava proprie note scritte Persona_1
d'udienza; β.2) non indicava il nominativo di un proprio ctp.
È evidente che se, nel rispetto del principio del contraddittorio, parte convenuta opposta avesse voluto, interfacciarsi con questo giudice avrebbe potuto (e dovuto) o con le autorizzate note d'udienza o alla udienza del 31.12.2024 depositando presso la Cancelleria eventuali note d'udienza: a) chiedere la fissazione di una nuova udienza di comparizione parti per potere controdedurre sui quesiti da porre al ctu;
b) eccepire la (poi contestata) violazione del principio del contradditorio;
c) chiedere un termine per indicare, entro la data di inizio delle operazioni peritali, il nominativo di un proprio ctp.
Alla luce di quanto sopra, è evidente come l'acquiescenza (o meglio, la inerzia) della parte convenuta opposta confermi, ipso facto, da un lato la correttezza dell'operato di questo giudice e dall'altro la mala fede della parte convenuta.
Inoltre, ribadendo quanto già espresso all'udienza di data 29.11.2024, è opinione di questo giudice che l'eccezione formulata dalla parte convenuta opposta circa la natura esplorativa della CTU sia infondata in quanto la stessa è stata disposta al fine di accertare la realtà tecnica dei fatti e, in particolare, lo stato dei luoghi. pagina 3 di 11 Atteso il profilo prettamente tecnico dell'accertamento, pertanto, corretta deve ritenersi la disposizione della CTU al fine di fornire a questo giudice elementi tecnici utili per la decisione.
Si ribadisce, come sopra accennato, che (anche alla luce del comportamento complessivamente tenuto dalle parti) con provvedimento di data 29.11.2024 veniva fissata l'udienza del 31.12.2024 unicamente per la comparizione del ctu e per il giuramento dello stesso e non anche per la comparizione delle parti.
Di lapalissiana evidenza è il contenuto del provvedimento di data 29.11.2024: la udienza del 31.12.2024 veniva fissata unicamente per il giuramento del ctu e non anche per la comparizione delle parti, ritenuta da questo giudice a quella data superflua avendo già in precedenza questo giudice concesso alle Parti: a) la possibilità di esprimersi sulla opportunità di disporre la CTU;
b) la possibilità di indicare eventuali quesiti da sottoporre al nominando ctu o eccezioni ai quesiti formulati ex adverso; c) la possibilità di nominare propri cc.tt.pp.
Si ribadisce che, alla data del 31.12.2024 il conferimento dell'incarico al ctu risultava essere già stato disposto (con altro precedente provvedimento, mai e tempestivamente impugnato).
Ad ogni buon conto, per garantire comunque il contraddittorio delle parti, questo giudice - con il precitato provvedimento - concedeva alla parte convenuta termine sino al 30.12.2024 per comunicare l'eventuale nominativo di proprio ctp.
Emerge dagli atti di questo procedimento che parte convenuta: a) nulla ha opposto sul contenuto del provvedimento di data 29.11.2024 (se non tardivamente e al solo scopo di delegittimare ex post le risultanze della CTU); b) non ha provveduto a comunicare il nominativo del proprio ctp;
c) ha, solo tardivamente e con le sopra dette osservazioni e alla luce chiaramente delle risultanze della depositata CTU, tentato maldestramente di delegittimare l'operato di questo giudice e del ctu.
Nel merito delle osservazioni (irrituali) depositate dalla difesa della parte convenuta opposta deve evidenziarsi che, come sostenuto correttamente dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.C. n. 9921/1994;
C.C. 8297/2005), il giudice non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni redatte dal difensore della parte laddove lo stesso non dimostri di possedere competenze tecniche specifiche tali da potersi ritenere un organo tecnico in grado di muovere censure tecniche con crisma di attendibilità.
Nel caso in esame il difensore: a) da un lato ha, con le predette osservazioni, mosso osservazioni giuridiche sulle quali il ctu non potrebbe e non può controdedurre;
b) dall'altro, ha mosso osservazioni tecniche senza tuttavia documentare il possesso di personali competenze tecniche atte a controdedurre tecnicamente alle risultanze tecniche della perizia.
Ad ogni buon conto dalla lettura della versione definitiva della depositata CTU emerge che il ctu abbia pagina 4 di 11 spontaneamente risposto alle contestazioni/osservazioni formulate dal procuratore della parte convenuta.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le domande formulate dalla parte attrice opponente devono ritenersi fondate e, a contrario, le pretese fatte valere dalla parte convenuta devono ritenersi infondate in fatto ed in diritto e come tali da rigettare.
Come noto, secondo il consolidato principio affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento deve provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (si veda, ex plurimis, Cass. 20.01.2015 n. 826).
Alla luce del superiore orientamento è evidente come parte opponente abbia compiutamente assolto il proprio onere probatorio. Risulta infatti lapalissiano che parte attrice opponente: a) abbia fornito prova dell'inadempimento di una obbligazione da parte della parte convenuta opposta (id est: mancata restituzione dell'immobile, all'atto della riconsegna, nelle stesse medesime condizioni esistenti al momento della presa in possesso); b) abbia allegato prova della fonte negoziale del proprio diritto al risarcimento (id est: produzione del contratto di locazione); c) abbia fornito prova dell'inadempimento della controparte (id est: restituzione dell'immobile in condizioni diverse rispetto a quelle esistenti al momento della presa in possesso).
È poi opinione di questo giudice: i) che parte attrice opponente abbia operato in assoluta buona fede;
ii) che il comportamento complessivamente tenuto dalla IG.ra , sia nella fase pregiudiziale che nella CP_2 fase giudiziale, sia stato mosso dall'unico fine di ottenere un indebito vantaggio a danno della parte attrice.
Da quanto sopra emerge, a parere del decidente, la evidente fondatezza delle pretese della parte attrice opponente.
La ricostruzione dei fatti operata dalla parte convenuta opposta è stata, astutamente, studiata e organizzata
(in mala fede) per trarre in inganno questo giudicante.
Emerge dagli atti del procedimento:
- che in data 29.5.2018 la convenuta IG.ra prendeva in locazione un immobile di proprietà della CP_2 attrice opponente Controparte_3
pagina 5 di 11 - che al momento della presa possesso dell'immobile da parte della conduttrice (odierna convenuta)
l'immobile locato fosse in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante (cfr. verbale di consegna, sub doc. 2);
- che parte conduttrice, all'atto della presa possesso del bene de quo, nulla eccepiva in ordine alla presenza di vizi e/o difetti, con ciò attestando scripta il buono stato di conservazione e di funzionalità dell'immobile locato;
- che in data 25.7.22 la IG.ra manifestava l'intenzione di recedere dal contratto anticipatamente, CP_2 chiedendo l'autorizzazione a non corrispondere le mensilità dovute a titolo di preavviso (cfr. comunicazione pec, IG.ra , sub doc. 3); CP_2
- che la dichiarava la disponibilità a rinunciare a quanto alla stessa spettante per il mancato CP_3 preavviso, a condizione che la conduttrice rilasciasse l'immobile de quo entro il 30.09.22 nelle medesime condizioni in cui era stato consegnato (cfr. comunicazione del 26.07.22 della sub doc. Controparte_3
4);
- che all'atto della riconsegna delle chiavi dell'immobile (occorsa in data 30.09.22) venivano riscontrati danni all'immobile;
- che, come risultante dal verbale di riconsegna (cfr. doc. 5), all'atto della riconsegna dell'immobile risultavano: a) danni alle pareti (“muri …solo tinteggiati” con “una mano” di pittura); b) danni ai pavimenti
(“pavimenti non …. in stato di buona conservazione”);
- che, a fronte dei danni riscontrati, in data 25.03.23 parte attrice inviava lettera raccomandata alla odierna convenuta, IG.ra , chiedendo la rifusione delle spese (quantomeno) per i lavori di sistemazione CP_2 della pavimentazione, pari ad € 1.809,19 (cf. raccomandata dd. 25.03.23, sub doc. 6);
- che, già con la risposta del procuratore della odierna parte convenuta (cfr. documento 7) venivano addotte giustificazioni pretestuose volte, unicamente, a non ottemperare a quanto dalla stessa dovuto a fronte dei danni riscontrati nell'immobile locato e riconducibili ad una cattiva gestione e manutenzione imputabile alla IG.ra . CP_2
Da ultimo, anche la opposizione alle risultanze della CTU (mediante deposito di irrituali e anomale osservazioni) conferma lo spirito non collaborativo della parte convenuta, la quale - anche durante la fase di svolgimento delle operazioni peritali - invece di adoperarsi in supporto al ctu per l'accertamento della verità ha frapposto un comportamento ostruttivo, oppositivo e contestativo.
Come noto, la funzione della CTU è quella di fornire al giudice tutti gli elementi e le valutazioni tecniche per il migliore accertamento della verità fattuale. pagina 6 di 11 Oggetto di accertamento, quindi, di questo giudice era, nel caso in esame, quello di accertare lo stato dei pavimenti e dei muri alla data di consegna dell'immobile e lo stato degli stessi alla data di riconsegna e ciò al solo fine di determinare (eventualmente) se e quanto potesse ritenersi imputabile alla conduttrice
(convenuta).
Una volta determinata la imputabilità dei danni alla conduttrice (odierna convenuta) ulteriore accertamento di questo giudice era quello di accertare, mediante CTU, l'an (dei lavori eseguiti per le riparazioni effettuate)
e il quantum (della somma necessaria per la riparazione dei danni).
Erra pertanto il procuratore della parte convenuta nella parte in cui “denuncia” che oggetto di accertamento delegato al ctu era “se” i lavori fossero stati necessari per riparare i danni prodotti dalla IG.ra
. CP_2
Tale passaggio, infatti, era già stato preso, compiutamente ed esaustivamente, in esame da questo giudice che, seppur riservando decisione all'esito del completamento della istruttoria, aveva già raccolto sul punto sufficienti elementi a supporto della ritenuta responsabilità inadempiente della convenuta.
Infatti, prova del buono stato di manutenzione di muri e pavimenti - all'atto della presa in possesso dell'immobile locato da parte della conduttrice - è attestato e non contestato: a) dalla sottoscrizione del verbale di consegna;
b) dalla mancanza di qualsiasi voglia formale contestazione sullo stato dei luoghi oggetto del contratto di locazione da parte della conduttrice prima della instaurazione del presente contenzioso.
Va da sé che qualsiasi successiva contestazione, specie in questo giudizio, deve ormai ritenersi tardiva e dunque pretestuosa.
Quanto alla prova del cattivo stato di manutenzione di muri e pavimenti - all'atto della riconsegna dell'immobile locato da parte della conduttrice - lo stesso è attestato dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna.
Alla luce di quanto sopra legittima doveva ritenersi (come deve ritenersi) la richiesta di rimborso delle spese per la riparazione dei danni (arrecati dalla IG.ra ) formulata dalla attrice Parte_1 Controparte_3
È opinione di questo giudice che l'ammaloramento di pavimenti e muri fosse e sia da attribuire esclusivamente alla conduttrice la quale: a) ha utilizzato l'immobile de quo per ben 4 anni;
b) non ha, durante la vigenza del contratto locatizio, mai avanzato formali contestazioni sullo stato dei predetti beni;
c) nulla ha opposto all'atto del rilascio dell'immobile e riconsegna delle chiavi.
Alla luce di quanto sopra e delle risultanze della esperita CTU, legittima deve ritenersi l'incameramento della cauzione da parte della essendo, come noto, la funzione del predetto deposito quella di CP_3 pagina 7 di 11 garantire la parte locatrice da eventuali inadempimenti della parte conduttrice. Il deposito cauzionale, indubitabilmente, costituisce una forma di garanzia anticipata a fronte di eventuali danni arrecati alla parte locatrice dalla parte conduttrice.
Va inoltre evidenziato che, nel caso in esame, il predetto deposito copriva anche l'ulteriore danno arrecato alla odierna attrice (parte locatrice) dalla odierna convenuta (parte conduttrice) per il danno da lucro cessante riconducibile al mancato rispetto da parte della conduttrice del preavviso di risoluzione anticipata del contratto.
Le risultanze della CTU inducono a ritenere che il danno arrecato alla parte opponente può essere determinato nella somma di € 2.187,25 (IVA compresa), pari al costo complessivo della sostituzione del precedente ammalorato pavimento, decurtato del coefficiente di deprezzamento del 15%.
È opinione di questo giudice, pertanto, che parte convenuta (conduttrice, IG.ra ) abbia perso il CP_2 diritto ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale: a) da un lato per non avere rispettato il termine di preavviso e per gli effetti che la stessa debba essere condannata al pagamento della somma di € 1.560,48
(pari a quattro mensilità); b) dall'altro per essere risultata inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali avendo restituito il bene locato in condizioni differenti rispetto a quelle esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di locazione e per gli effetti che la stessa debba essere condannata al pagamento della somma necessaria per la riparazione dei danni arrecati.
È dunque opinione di questo giudice che la convenuta sia da ritenere inadempiente:
i) non avendo rispettato il termine di preavviso per la risoluzione anticipata del contratto, così come prescritto dal contratto di locazione sottoscritto dalle parti (cfr. articolo 11 del cit. contratto);
ii) avendo prodotto danni all'immobile locatole, essendo l'ammaloramento dei muri e delle pavimentazioni riconducibile in via esclusiva alla stessa (la quale, per 4 anni, ha utilizzato - in modo verosimilmente non consono - il già menzionato immobile).
È poi da ribadire come la firma della IG.ra sul verbale di riconsegna dell'immobile costituisca CP_2 chiara ed inequivoca ammissione di responsabilità in ordine ai danni arrecati (an debeatur) all'immobile della parte locatrice opponente.
Sul quantum debeatur è da evidenziare come i conteggi effettuati dalla risultano - a parere di CP_3 questo Giudicante - corretti, posto che derivano da fatture delle imprese che si sono occupate del ripristino del locale e la cui correttezza è stata posta al vaglio del nominato ctu.
Parte attrice, come già intimato con raccomandata, ha al riguardo richiesto un rimborso per € 1.809,19.
Riassumendo, a parere di questo giudicante: pagina 8 di 11 i) dall'istruttoria emerge che alla conduttrice opposta possa e debba essere imputata la responsabilità (e quindi la colpa) per una non corretta gestione e manutenzione dell'immobile dalla stessa condotto in locazione;
ii) dall'istruttoria emerge che l'immobile locato, al momento del rilascio, non è stato riconsegnato alla parte locatrice nelle stesse buone condizioni accertate al momento della instaurazione del rapporto contrattuale;
iii) dall'istruttoria emerge che parte opposta non è riuscita a dimostrare che l'asserito deperimento d'uso del pavimento (e delle pareti) fosse da ricondurre a paventate, ma non dimostrate, condizioni di grave umidità dell'appartamento; iv) dall'istruttoria è emerso: a) che la pavimentazione, danneggiata dalla conduttrice, necessitava al momento della riconsegna di sostituzione a ragione delle pessime condizioni di manutenzione riscontrate;
b) che parte opposta, nel palese maldestro tentativo di liberarsi da qualsiasi responsabilità risarcitoria, abbia dapprima tentato di addossare il deperimento dell'immobile alla presenza di umidità, per poi addossare il predetto deperimento al connaturale uso del bene locato, per infine addossare alla parte locatrice la insussistenza di alcuna propria responsabilità a fronte di un asserito indimostrato valore del pavimento prima della instaurazione del rapporto negoziale tra le odierne parti;
v) dalla lettura combinata di tutti gli atti processuali e alla luce del generale comportamento processuale assunto dalla parte opposta emerge, chiaramente e lapalissianamente, che il fine perseguito dalla IG.ra sia stato quello di evitare l'accertamento della verità ora stigmatizzando la condotta di questo CP_2
Giudice, ora delegittimando l'operato del ctu, infine arrivando persino a sostituirsi a questo Giudice in ordine alla valutazione dell'opportunità di ammettere o meno la C.T.U.; vi) l'istruttoria, già negli atti introduttivi e nei primi atti istruttori, era già sufficientemente chiara per ritenere fiondate le richieste della parte opponente. Ciò nonostante, al solo fine di escludere in modo tecnico e quindi per fugare qualsiasi dubbio sulla colpa dell'opposta IGnora , questo Giudice ammetteva la CP_2
C.T.U.; vii) dalle note conclusive depositate dal procuratore della parte opposta emerge chiaramente come il fine ultimo dell'opposta sia quello, unicamente, di bloccare l'ingresso nel processo di elementi alla stessa sfavorevoli con ciò impedendo quell'accertamento della verità processuale e sostanziale che, a contrario, dovrebbe muovere le parti in un'ottica di comune e corretta collaborazione;
viii) i documenti processuali e le prove istruttorie raccolte, al netto della CTU, erano (come sono) idonee, sufficienti, chiare ed inequivoche per ritenere fondate le richieste di parte opponente in ordine all'accertamento dell'inadempimento contrattuale della parte conduttrice opposta;
pagina 9 di 11 ix) illegittime e comunque tecnicamente infondate devono ritenersi le deduzioni tecniche del procuratore della parte opposta il quale: a) o ha tentato di introdurre nel processo valutazioni tecniche reperite da un non autorizzato proprio consulente tecnico veicolandole per proprie, in assenza di contraddittorio;
b) o ha tentato di introdurre nel processo valutazioni tecniche a fronte di non documentate proprie competenze tecniche. In entrambi i casi le deduzioni tecniche del procuratore devono ritenersi inconducenti ai fini della decisone alla luce del già esposto (parziale) convincimento di questo giudice in ordine alla responsabilità della parte opposta in ordine ai danni lamentati dalla parte opponente;
x) emerge dalla istruttoria, ed è confermato dallo stesso procuratore della parte opposta che, concluso il rapporto contrattuale tra le odierne parti processuali, l'immobile è stato sottoposto ad intervento di pulizia e sistemazione. Erra il procuratore della parte opposta nella parte in cui sostiene che tale intervento di sistemazione è da ricondurre, non alla cattiva gestione dello stesso immobile da parte della conduttrice opposta ma, ad una preesistente (mai dichiarata, opposta, contestata) cattiva condizione di insalubrità dell'immobile stesso. xi) Che il risarcimento dei danni sia, secondo questo giudice, dovuto è dato: a) dal fatto che certo è l'an sia con riferimento allo stato di buona manutenzione iniziale che allo stato di cattiva manutenzione finale;
b) dal fatto che il quantum risulta corretto alla luce delle valutazioni tecniche del ctu.
Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, ritenuto ed accertato, fondate devono ritenersi le domande formulate dalla parte attrice opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice Unico, dott. Alessandro Sigillo, letti gli atti del procedimento n. 2125/2023; definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione, domanda respinta;
visti gli artt.
1-11 del D.M. 55/2014 in tema di liquidazione giudiziale del compenso avvocati in ambito civile;
vista l'istanza di liquidazione presentata dal ctu di data 07.04.2025; così provvede:
1) accerta e dichiara nullo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento n. 505/23 del 23.6.23 sub
R.G. 1484/23, notificato in data 27.6.23, opposto con il presente giudizio;
pagina 10 di 11 2) accerta e dichiara che i danni occorsi alle pareti e ai pavimenti dell'immobile locato sono direttamente attribuibili alla IG.ra e conseguentemente condanna la stessa alla rifusione dei danni patiti Controparte_2 dalla locatrice/parte opponente, quantificati in € 1.809,19;
3) condanna la parte opposta, IG.ra al versamento di € 1.560,48 (pari a quattro mensilità Controparte_2 del canone di locazione a suo tempo dalle parti concordato) a ragione del mancato preavviso di recesso;
4) rilevata la totale soccombenza della parte opposta, condanna quest'ultima (IG.ra ) al Controparte_2 pagamento dei compensi di causa liquidati in € 1.591,00 oltre al rimborso delle anticipazioni e al pagamento degli oneri accessori come per legge dovuti;
5) condanna la convenuta IG.ra , altresì, al pagamento dei compensi del ctu liquidati in € Controparte_2
557,77 oltre oneri accessori, come per legge.
Trento, 23.06.2025
Il Giudice dr. Alessandro Sigillo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Trento, nella persona del Giudice dott. Alessandro Sigillo pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2125/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GALVAGNI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA VICENZA N. 8 38122 TRENTO presso il difensore avv. GALVAGNI PATRIZIA;
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORANI MIRCO, Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 14 38100 TRENTO presso il difensore avv. MORANI
MIRCO;
Parte convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IG.ra ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 505/23 del 23.6.23 sub Controparte_2
R.G. 1484/23 e notificato in data 27.6.23 con cui il Tribunale di Trento ha ingiunto alla
[...]
di pagare alla parte ricorrente: a) la somma di € 1.162,53; b) gli interessi e Controparte_3 le spese della procedura di ingiunzione oltre spese generali e accessori come per legge.
pagina 1 di 11 A fronte del predetto D.I., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 645 e seguenti c.p.c., la
[...]
depositava atto di citazione in opposizione eccependo la non sussistenza Controparte_3 dei presupposti di legge per l'emissione del decreto.
Con il predetto atto la attrice conveniva in giudizio la IG.ra opponendosi al rilasciato D.I. e CP_2 chiedendo a contrario il risarcimento dei danni subiti (dalla parte attrice) in ordine al contratto di locazione intercorso tra le parti.
Istruita la causa ed espletata la CTU, in data 24.04.2025, questo giudice concedeva alle parti termine sino al
07.06.2025 per depositare propria memoria di precisazione delle conclusioni;
In data 09.06.2025, il giudice - lette le note conclusive delle parti, e all'esito della camera di conIGlio - depositava il dispositivo della sentenza.
PREMESSE
Preliminarmente deve osservarsi come la sottesa eccezione sulla eventuale non veridicità del contenuto del verbale d'udienza di data 31.12.2024, avanzata da parte convenuta, oltre a risultare palesemente tardiva risulta per tabulas infondata in fatto.
A parere di questo giudicante, l'eccezione de qua costituisce un ultimo maldestro tentativo, della parte convenuta, per screditare l'operato del giudicante e invalidare ex post le risultanze della depositata CTU in quanto alla stessa sfavorevole.
Con il fine, quindi, di demolire le risultanze della CTU il procuratore della parte convenuta tenta, con le depositate osservazioni e, da ultimo, con le note difensive autorizzate di data 06.06.2025, di screditare ora la correttezza di questo giudicante (paventando sinanche la violazione del contraddittorio), ora la correttezza e la legittimità della disposta CTU e dell'operato dello stesso ctu.
Sebbene il predetto tentativo appaia ictu oculi grossolano e grottesco, preme a questo giudice evidenziare:
a) che all'udienza del 29.11.2024 alle ore 09.00 innanzi al GOP dott. Alessandro Sigillo, nessuno compariva;
b) che nella predetta udienza questo giudice, preso atto che le parti avevano rappresentato la possibilità di definire stragiudizialmente il presente procedimento (e per gli effetti avevano chiesto la sospensione delle attività peritali, già disposte da questo giudice), in accoglimento della richiesta formulata dalle parti, disponeva la sospensione delle attività peritali con l'auspicio che le parti addivenissero ad un bonario componimento in via stragiudiziale;
c) che all'udienza del 26.09.2024, questo giudice aveva fissato l'udienza di data 29.11.2024, a trattazione scritta, per la verifica del raggiunto accordo conciliativo con facoltà delle Parti di depositare – entro il
28.11.2024 – eventuali note scritte d'udienza; pagina 2 di 11 d) che in data 25.11.2024 il procuratore della parte attrice, con le proprie note d'udienza, nel rappresentare il fallimento dei tentativi di definire stragiudizialmente il presente procedimento, insisteva per l'accoglimento delle domande già formulate in atti;
e) che, a fronte delle predette depositate note d'udienza della parte attrice opponente, parte convenuta opposta nulla depositava, nulla eccepiva, nulla rappresentava;
f) che, a fronte della reiterata richiesta della parte attrice di (ri)disporre la (già disposta) CTU, questo giudice provvedeva a confermare l'incarico al ctu già (in precedenza, allo stesso) conferito;
g) che, se è vero che all'udienza di data 31.12.2024 i procuratori delle parti si sono personalmente presentati presso la Cancelleria di questo Tribunale per la celebrazione della udienza, è altrettanto vero che questo giudice, nella immediatezza dell'orario fissato per l'udienza, contattava telefonicamente entrambi i procuratori delle parti e, scusandosi del disguido, rappresentava loro come la predetta udienza fosse stata fissata unicamente per la comparizione e il giuramento del ctu avendo concesso in precedenza termine alle parti per depositare note d'udienza (ed implicitamente per l'indicazione di eventuali ctp e/o estensioni del capitolo di indagine richiesto dalla parte opponente);
h) che, è da evidenziare, con provvedimento di data 29.11.2024 (emesso in udienza) questo giudice: α) prendeva atto che parte attrice, con le depositate note d'udienza, indicava il nominativo di un proprio ctp
(ing. ; β) prendeva atto che parte convenuta: β.1) non depositava proprie note scritte Persona_1
d'udienza; β.2) non indicava il nominativo di un proprio ctp.
È evidente che se, nel rispetto del principio del contraddittorio, parte convenuta opposta avesse voluto, interfacciarsi con questo giudice avrebbe potuto (e dovuto) o con le autorizzate note d'udienza o alla udienza del 31.12.2024 depositando presso la Cancelleria eventuali note d'udienza: a) chiedere la fissazione di una nuova udienza di comparizione parti per potere controdedurre sui quesiti da porre al ctu;
b) eccepire la (poi contestata) violazione del principio del contradditorio;
c) chiedere un termine per indicare, entro la data di inizio delle operazioni peritali, il nominativo di un proprio ctp.
Alla luce di quanto sopra, è evidente come l'acquiescenza (o meglio, la inerzia) della parte convenuta opposta confermi, ipso facto, da un lato la correttezza dell'operato di questo giudice e dall'altro la mala fede della parte convenuta.
Inoltre, ribadendo quanto già espresso all'udienza di data 29.11.2024, è opinione di questo giudice che l'eccezione formulata dalla parte convenuta opposta circa la natura esplorativa della CTU sia infondata in quanto la stessa è stata disposta al fine di accertare la realtà tecnica dei fatti e, in particolare, lo stato dei luoghi. pagina 3 di 11 Atteso il profilo prettamente tecnico dell'accertamento, pertanto, corretta deve ritenersi la disposizione della CTU al fine di fornire a questo giudice elementi tecnici utili per la decisione.
Si ribadisce, come sopra accennato, che (anche alla luce del comportamento complessivamente tenuto dalle parti) con provvedimento di data 29.11.2024 veniva fissata l'udienza del 31.12.2024 unicamente per la comparizione del ctu e per il giuramento dello stesso e non anche per la comparizione delle parti.
Di lapalissiana evidenza è il contenuto del provvedimento di data 29.11.2024: la udienza del 31.12.2024 veniva fissata unicamente per il giuramento del ctu e non anche per la comparizione delle parti, ritenuta da questo giudice a quella data superflua avendo già in precedenza questo giudice concesso alle Parti: a) la possibilità di esprimersi sulla opportunità di disporre la CTU;
b) la possibilità di indicare eventuali quesiti da sottoporre al nominando ctu o eccezioni ai quesiti formulati ex adverso; c) la possibilità di nominare propri cc.tt.pp.
Si ribadisce che, alla data del 31.12.2024 il conferimento dell'incarico al ctu risultava essere già stato disposto (con altro precedente provvedimento, mai e tempestivamente impugnato).
Ad ogni buon conto, per garantire comunque il contraddittorio delle parti, questo giudice - con il precitato provvedimento - concedeva alla parte convenuta termine sino al 30.12.2024 per comunicare l'eventuale nominativo di proprio ctp.
Emerge dagli atti di questo procedimento che parte convenuta: a) nulla ha opposto sul contenuto del provvedimento di data 29.11.2024 (se non tardivamente e al solo scopo di delegittimare ex post le risultanze della CTU); b) non ha provveduto a comunicare il nominativo del proprio ctp;
c) ha, solo tardivamente e con le sopra dette osservazioni e alla luce chiaramente delle risultanze della depositata CTU, tentato maldestramente di delegittimare l'operato di questo giudice e del ctu.
Nel merito delle osservazioni (irrituali) depositate dalla difesa della parte convenuta opposta deve evidenziarsi che, come sostenuto correttamente dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.C. n. 9921/1994;
C.C. 8297/2005), il giudice non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni redatte dal difensore della parte laddove lo stesso non dimostri di possedere competenze tecniche specifiche tali da potersi ritenere un organo tecnico in grado di muovere censure tecniche con crisma di attendibilità.
Nel caso in esame il difensore: a) da un lato ha, con le predette osservazioni, mosso osservazioni giuridiche sulle quali il ctu non potrebbe e non può controdedurre;
b) dall'altro, ha mosso osservazioni tecniche senza tuttavia documentare il possesso di personali competenze tecniche atte a controdedurre tecnicamente alle risultanze tecniche della perizia.
Ad ogni buon conto dalla lettura della versione definitiva della depositata CTU emerge che il ctu abbia pagina 4 di 11 spontaneamente risposto alle contestazioni/osservazioni formulate dal procuratore della parte convenuta.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le domande formulate dalla parte attrice opponente devono ritenersi fondate e, a contrario, le pretese fatte valere dalla parte convenuta devono ritenersi infondate in fatto ed in diritto e come tali da rigettare.
Come noto, secondo il consolidato principio affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento deve provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (si veda, ex plurimis, Cass. 20.01.2015 n. 826).
Alla luce del superiore orientamento è evidente come parte opponente abbia compiutamente assolto il proprio onere probatorio. Risulta infatti lapalissiano che parte attrice opponente: a) abbia fornito prova dell'inadempimento di una obbligazione da parte della parte convenuta opposta (id est: mancata restituzione dell'immobile, all'atto della riconsegna, nelle stesse medesime condizioni esistenti al momento della presa in possesso); b) abbia allegato prova della fonte negoziale del proprio diritto al risarcimento (id est: produzione del contratto di locazione); c) abbia fornito prova dell'inadempimento della controparte (id est: restituzione dell'immobile in condizioni diverse rispetto a quelle esistenti al momento della presa in possesso).
È poi opinione di questo giudice: i) che parte attrice opponente abbia operato in assoluta buona fede;
ii) che il comportamento complessivamente tenuto dalla IG.ra , sia nella fase pregiudiziale che nella CP_2 fase giudiziale, sia stato mosso dall'unico fine di ottenere un indebito vantaggio a danno della parte attrice.
Da quanto sopra emerge, a parere del decidente, la evidente fondatezza delle pretese della parte attrice opponente.
La ricostruzione dei fatti operata dalla parte convenuta opposta è stata, astutamente, studiata e organizzata
(in mala fede) per trarre in inganno questo giudicante.
Emerge dagli atti del procedimento:
- che in data 29.5.2018 la convenuta IG.ra prendeva in locazione un immobile di proprietà della CP_2 attrice opponente Controparte_3
pagina 5 di 11 - che al momento della presa possesso dell'immobile da parte della conduttrice (odierna convenuta)
l'immobile locato fosse in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante (cfr. verbale di consegna, sub doc. 2);
- che parte conduttrice, all'atto della presa possesso del bene de quo, nulla eccepiva in ordine alla presenza di vizi e/o difetti, con ciò attestando scripta il buono stato di conservazione e di funzionalità dell'immobile locato;
- che in data 25.7.22 la IG.ra manifestava l'intenzione di recedere dal contratto anticipatamente, CP_2 chiedendo l'autorizzazione a non corrispondere le mensilità dovute a titolo di preavviso (cfr. comunicazione pec, IG.ra , sub doc. 3); CP_2
- che la dichiarava la disponibilità a rinunciare a quanto alla stessa spettante per il mancato CP_3 preavviso, a condizione che la conduttrice rilasciasse l'immobile de quo entro il 30.09.22 nelle medesime condizioni in cui era stato consegnato (cfr. comunicazione del 26.07.22 della sub doc. Controparte_3
4);
- che all'atto della riconsegna delle chiavi dell'immobile (occorsa in data 30.09.22) venivano riscontrati danni all'immobile;
- che, come risultante dal verbale di riconsegna (cfr. doc. 5), all'atto della riconsegna dell'immobile risultavano: a) danni alle pareti (“muri …solo tinteggiati” con “una mano” di pittura); b) danni ai pavimenti
(“pavimenti non …. in stato di buona conservazione”);
- che, a fronte dei danni riscontrati, in data 25.03.23 parte attrice inviava lettera raccomandata alla odierna convenuta, IG.ra , chiedendo la rifusione delle spese (quantomeno) per i lavori di sistemazione CP_2 della pavimentazione, pari ad € 1.809,19 (cf. raccomandata dd. 25.03.23, sub doc. 6);
- che, già con la risposta del procuratore della odierna parte convenuta (cfr. documento 7) venivano addotte giustificazioni pretestuose volte, unicamente, a non ottemperare a quanto dalla stessa dovuto a fronte dei danni riscontrati nell'immobile locato e riconducibili ad una cattiva gestione e manutenzione imputabile alla IG.ra . CP_2
Da ultimo, anche la opposizione alle risultanze della CTU (mediante deposito di irrituali e anomale osservazioni) conferma lo spirito non collaborativo della parte convenuta, la quale - anche durante la fase di svolgimento delle operazioni peritali - invece di adoperarsi in supporto al ctu per l'accertamento della verità ha frapposto un comportamento ostruttivo, oppositivo e contestativo.
Come noto, la funzione della CTU è quella di fornire al giudice tutti gli elementi e le valutazioni tecniche per il migliore accertamento della verità fattuale. pagina 6 di 11 Oggetto di accertamento, quindi, di questo giudice era, nel caso in esame, quello di accertare lo stato dei pavimenti e dei muri alla data di consegna dell'immobile e lo stato degli stessi alla data di riconsegna e ciò al solo fine di determinare (eventualmente) se e quanto potesse ritenersi imputabile alla conduttrice
(convenuta).
Una volta determinata la imputabilità dei danni alla conduttrice (odierna convenuta) ulteriore accertamento di questo giudice era quello di accertare, mediante CTU, l'an (dei lavori eseguiti per le riparazioni effettuate)
e il quantum (della somma necessaria per la riparazione dei danni).
Erra pertanto il procuratore della parte convenuta nella parte in cui “denuncia” che oggetto di accertamento delegato al ctu era “se” i lavori fossero stati necessari per riparare i danni prodotti dalla IG.ra
. CP_2
Tale passaggio, infatti, era già stato preso, compiutamente ed esaustivamente, in esame da questo giudice che, seppur riservando decisione all'esito del completamento della istruttoria, aveva già raccolto sul punto sufficienti elementi a supporto della ritenuta responsabilità inadempiente della convenuta.
Infatti, prova del buono stato di manutenzione di muri e pavimenti - all'atto della presa in possesso dell'immobile locato da parte della conduttrice - è attestato e non contestato: a) dalla sottoscrizione del verbale di consegna;
b) dalla mancanza di qualsiasi voglia formale contestazione sullo stato dei luoghi oggetto del contratto di locazione da parte della conduttrice prima della instaurazione del presente contenzioso.
Va da sé che qualsiasi successiva contestazione, specie in questo giudizio, deve ormai ritenersi tardiva e dunque pretestuosa.
Quanto alla prova del cattivo stato di manutenzione di muri e pavimenti - all'atto della riconsegna dell'immobile locato da parte della conduttrice - lo stesso è attestato dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna.
Alla luce di quanto sopra legittima doveva ritenersi (come deve ritenersi) la richiesta di rimborso delle spese per la riparazione dei danni (arrecati dalla IG.ra ) formulata dalla attrice Parte_1 Controparte_3
È opinione di questo giudice che l'ammaloramento di pavimenti e muri fosse e sia da attribuire esclusivamente alla conduttrice la quale: a) ha utilizzato l'immobile de quo per ben 4 anni;
b) non ha, durante la vigenza del contratto locatizio, mai avanzato formali contestazioni sullo stato dei predetti beni;
c) nulla ha opposto all'atto del rilascio dell'immobile e riconsegna delle chiavi.
Alla luce di quanto sopra e delle risultanze della esperita CTU, legittima deve ritenersi l'incameramento della cauzione da parte della essendo, come noto, la funzione del predetto deposito quella di CP_3 pagina 7 di 11 garantire la parte locatrice da eventuali inadempimenti della parte conduttrice. Il deposito cauzionale, indubitabilmente, costituisce una forma di garanzia anticipata a fronte di eventuali danni arrecati alla parte locatrice dalla parte conduttrice.
Va inoltre evidenziato che, nel caso in esame, il predetto deposito copriva anche l'ulteriore danno arrecato alla odierna attrice (parte locatrice) dalla odierna convenuta (parte conduttrice) per il danno da lucro cessante riconducibile al mancato rispetto da parte della conduttrice del preavviso di risoluzione anticipata del contratto.
Le risultanze della CTU inducono a ritenere che il danno arrecato alla parte opponente può essere determinato nella somma di € 2.187,25 (IVA compresa), pari al costo complessivo della sostituzione del precedente ammalorato pavimento, decurtato del coefficiente di deprezzamento del 15%.
È opinione di questo giudice, pertanto, che parte convenuta (conduttrice, IG.ra ) abbia perso il CP_2 diritto ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale: a) da un lato per non avere rispettato il termine di preavviso e per gli effetti che la stessa debba essere condannata al pagamento della somma di € 1.560,48
(pari a quattro mensilità); b) dall'altro per essere risultata inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali avendo restituito il bene locato in condizioni differenti rispetto a quelle esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di locazione e per gli effetti che la stessa debba essere condannata al pagamento della somma necessaria per la riparazione dei danni arrecati.
È dunque opinione di questo giudice che la convenuta sia da ritenere inadempiente:
i) non avendo rispettato il termine di preavviso per la risoluzione anticipata del contratto, così come prescritto dal contratto di locazione sottoscritto dalle parti (cfr. articolo 11 del cit. contratto);
ii) avendo prodotto danni all'immobile locatole, essendo l'ammaloramento dei muri e delle pavimentazioni riconducibile in via esclusiva alla stessa (la quale, per 4 anni, ha utilizzato - in modo verosimilmente non consono - il già menzionato immobile).
È poi da ribadire come la firma della IG.ra sul verbale di riconsegna dell'immobile costituisca CP_2 chiara ed inequivoca ammissione di responsabilità in ordine ai danni arrecati (an debeatur) all'immobile della parte locatrice opponente.
Sul quantum debeatur è da evidenziare come i conteggi effettuati dalla risultano - a parere di CP_3 questo Giudicante - corretti, posto che derivano da fatture delle imprese che si sono occupate del ripristino del locale e la cui correttezza è stata posta al vaglio del nominato ctu.
Parte attrice, come già intimato con raccomandata, ha al riguardo richiesto un rimborso per € 1.809,19.
Riassumendo, a parere di questo giudicante: pagina 8 di 11 i) dall'istruttoria emerge che alla conduttrice opposta possa e debba essere imputata la responsabilità (e quindi la colpa) per una non corretta gestione e manutenzione dell'immobile dalla stessa condotto in locazione;
ii) dall'istruttoria emerge che l'immobile locato, al momento del rilascio, non è stato riconsegnato alla parte locatrice nelle stesse buone condizioni accertate al momento della instaurazione del rapporto contrattuale;
iii) dall'istruttoria emerge che parte opposta non è riuscita a dimostrare che l'asserito deperimento d'uso del pavimento (e delle pareti) fosse da ricondurre a paventate, ma non dimostrate, condizioni di grave umidità dell'appartamento; iv) dall'istruttoria è emerso: a) che la pavimentazione, danneggiata dalla conduttrice, necessitava al momento della riconsegna di sostituzione a ragione delle pessime condizioni di manutenzione riscontrate;
b) che parte opposta, nel palese maldestro tentativo di liberarsi da qualsiasi responsabilità risarcitoria, abbia dapprima tentato di addossare il deperimento dell'immobile alla presenza di umidità, per poi addossare il predetto deperimento al connaturale uso del bene locato, per infine addossare alla parte locatrice la insussistenza di alcuna propria responsabilità a fronte di un asserito indimostrato valore del pavimento prima della instaurazione del rapporto negoziale tra le odierne parti;
v) dalla lettura combinata di tutti gli atti processuali e alla luce del generale comportamento processuale assunto dalla parte opposta emerge, chiaramente e lapalissianamente, che il fine perseguito dalla IG.ra sia stato quello di evitare l'accertamento della verità ora stigmatizzando la condotta di questo CP_2
Giudice, ora delegittimando l'operato del ctu, infine arrivando persino a sostituirsi a questo Giudice in ordine alla valutazione dell'opportunità di ammettere o meno la C.T.U.; vi) l'istruttoria, già negli atti introduttivi e nei primi atti istruttori, era già sufficientemente chiara per ritenere fiondate le richieste della parte opponente. Ciò nonostante, al solo fine di escludere in modo tecnico e quindi per fugare qualsiasi dubbio sulla colpa dell'opposta IGnora , questo Giudice ammetteva la CP_2
C.T.U.; vii) dalle note conclusive depositate dal procuratore della parte opposta emerge chiaramente come il fine ultimo dell'opposta sia quello, unicamente, di bloccare l'ingresso nel processo di elementi alla stessa sfavorevoli con ciò impedendo quell'accertamento della verità processuale e sostanziale che, a contrario, dovrebbe muovere le parti in un'ottica di comune e corretta collaborazione;
viii) i documenti processuali e le prove istruttorie raccolte, al netto della CTU, erano (come sono) idonee, sufficienti, chiare ed inequivoche per ritenere fondate le richieste di parte opponente in ordine all'accertamento dell'inadempimento contrattuale della parte conduttrice opposta;
pagina 9 di 11 ix) illegittime e comunque tecnicamente infondate devono ritenersi le deduzioni tecniche del procuratore della parte opposta il quale: a) o ha tentato di introdurre nel processo valutazioni tecniche reperite da un non autorizzato proprio consulente tecnico veicolandole per proprie, in assenza di contraddittorio;
b) o ha tentato di introdurre nel processo valutazioni tecniche a fronte di non documentate proprie competenze tecniche. In entrambi i casi le deduzioni tecniche del procuratore devono ritenersi inconducenti ai fini della decisone alla luce del già esposto (parziale) convincimento di questo giudice in ordine alla responsabilità della parte opposta in ordine ai danni lamentati dalla parte opponente;
x) emerge dalla istruttoria, ed è confermato dallo stesso procuratore della parte opposta che, concluso il rapporto contrattuale tra le odierne parti processuali, l'immobile è stato sottoposto ad intervento di pulizia e sistemazione. Erra il procuratore della parte opposta nella parte in cui sostiene che tale intervento di sistemazione è da ricondurre, non alla cattiva gestione dello stesso immobile da parte della conduttrice opposta ma, ad una preesistente (mai dichiarata, opposta, contestata) cattiva condizione di insalubrità dell'immobile stesso. xi) Che il risarcimento dei danni sia, secondo questo giudice, dovuto è dato: a) dal fatto che certo è l'an sia con riferimento allo stato di buona manutenzione iniziale che allo stato di cattiva manutenzione finale;
b) dal fatto che il quantum risulta corretto alla luce delle valutazioni tecniche del ctu.
Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, ritenuto ed accertato, fondate devono ritenersi le domande formulate dalla parte attrice opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice Unico, dott. Alessandro Sigillo, letti gli atti del procedimento n. 2125/2023; definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione, domanda respinta;
visti gli artt.
1-11 del D.M. 55/2014 in tema di liquidazione giudiziale del compenso avvocati in ambito civile;
vista l'istanza di liquidazione presentata dal ctu di data 07.04.2025; così provvede:
1) accerta e dichiara nullo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento n. 505/23 del 23.6.23 sub
R.G. 1484/23, notificato in data 27.6.23, opposto con il presente giudizio;
pagina 10 di 11 2) accerta e dichiara che i danni occorsi alle pareti e ai pavimenti dell'immobile locato sono direttamente attribuibili alla IG.ra e conseguentemente condanna la stessa alla rifusione dei danni patiti Controparte_2 dalla locatrice/parte opponente, quantificati in € 1.809,19;
3) condanna la parte opposta, IG.ra al versamento di € 1.560,48 (pari a quattro mensilità Controparte_2 del canone di locazione a suo tempo dalle parti concordato) a ragione del mancato preavviso di recesso;
4) rilevata la totale soccombenza della parte opposta, condanna quest'ultima (IG.ra ) al Controparte_2 pagamento dei compensi di causa liquidati in € 1.591,00 oltre al rimborso delle anticipazioni e al pagamento degli oneri accessori come per legge dovuti;
5) condanna la convenuta IG.ra , altresì, al pagamento dei compensi del ctu liquidati in € Controparte_2
557,77 oltre oneri accessori, come per legge.
Trento, 23.06.2025
Il Giudice dr. Alessandro Sigillo
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