TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 12153 2024 R.G.
Oggi 6 maggio 2025 h. 14.10 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. GIULIO RISSO in sost avv. BREVI CARLO PAOLO per parte convenuta: avv. STORNELLO in sost avv. CACCIATO INSILLA
ELISA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti.
Le parti discutono la causa: parte opponente ribadisce che le pretese economiche sono oggetto di esdebitazione perché sono sanzioni accessorie ad un credito concorsuale e controparte si oppone poiché sono sanzioni e la documentazione prodotta fa riferimento ad alcuni assegni firmati personalmente dall'opponente a differenza di altri, con conseguente presunzione che solo alcuni si riferiscano a debiti d'impresa. Parte opponente replica che il conto corrente è della società.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies e terdecies ss c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 12153/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino alla via Caprie n. 12 Parte_1
presso lo studio dell'avv. Carlo Paolo Brevi che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Roma al Viale Controparte_1
Angelico n. 70 presso lo studio dell'avv. Elisa Cacciato Insilla che la rappresenta e difende come da procura speciale liti in atti;
Parte resistente
* * * Oggetto: impugnazione di preavviso di fermo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “accogliere la presente opposizione;
annullare il provvedimento di preavviso di ferro amministrativo descritto in epigrafe in parte qua;
dichiarare non dovuto il pagamento della seguente cartella di pagamento essendo intervenuto il decreto di esdebitazione del soggetto faLIto emesso da
Tribunale di Torino: Cartella n. 11020220042639291000, notificata il
25/10/2022 [anno di riferimento del debito 2018] € 24.793,96. Con il favore delle spese di lite a favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
* * *
Per parte resistente: “accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
In via principale e nel merito, rigettare, per tutti i motivi esposti, il ricorso e tutte le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto e/o in subordine accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' Controparte_1
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione preliminare di “stralcio delle memorie depositate eccependo l'errore procedurale”. A differenza di quanto allegato dalla difesa di parte resistente, questo giudice con l'ordinanza del 6 dicembre 2024 non aveva dichiarato la chiusura dell'attività istruttoria e la fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 terdecies c.p.c., ma aveva fissato una nuova prima udienza al solo fine di
“valutare i documenti di cui parte opponente aveva già chiesto l'esibizione alla
Prefettura di Torino”, e quindi la successiva concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. non pare errata e non viene pertanto revocata.
2. Eccezione preliminare di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma secondo c.p.c.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI, 4 luglio 2019, n. 18041).
Del resto, il preavviso di fermo amministrativo non è un atto esecutivo ma un atto di natura cautelare, con la conseguenza che il richiamato al disposto di cui all'art. 617, comma secondo, c.p.c. non pare corretto.
3. Eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva e/o passiva.
L'ente che ha emesso l'atto impugnato è l , con la conseguenza che CP_2
sussiste la legittimazione passiva del convenuto (Cfr: Cass. civ., Sez. VI-II, 9 marzo 2022, n. 7716, secondo cui “nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali sussiste la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore). Controparte_1
4. Considerazioni in fatto ed in diritto.
La difesa di parte ricorrente ha allegato e provato le seguenti circostanze:
- il sig. è stato dichiarato faLIto con sentenza del Tribunale di Parte_1
Torino del 3.12.2013 in qualità di socio iLImitatamente responsabile della S.n.c.
F.LLI RA DI RA MM E F.LLI (faLImento n. 433/2013);
- con decreto depositato in data 21/7/2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato la chiusura della procedura faLImentare;
- su istanza del ricorrente, il Tribunale di Torino, con decreto del 13.01.2022, ha concesso il beneficio dell'esdebitazione a favore di Parte_1
dichiarando “inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali Parte_1
non soddisfatti integralmente, ad eccezione di queLI indicati nell'art. 142, co 3,
l.f. e con salvezza dei diritti dei soggetti indicati dall'art. 142, co 4, l.f.;
- il preavviso di iscrizione fermo amministrativo impugnato è stato posto anche a garanzia del pagamento della cartella esattoriale parimenti impugnata emessa per “sanzioni amministrative conseguenti a violazione della Legge 689/81 art. 27 in comunato disposto con la Legge 386/1990”, ossia per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista, e precisamente:
1. Assegno n. 03069302308222402485 di € 7.000,00 : emesso Parte_2
ad Osasio il 4 ottobre 2012 da F.LI RA S.n.c. di RA TO e F.LI (cfr. sub doc 1);
2. Assegno n. 0202972609-08 di € 11.528,00 - Banca CRS: emesso ad Osasio il
18 dicembre 2012 da F.LI RA di RA TO e F.LI S.n.c. (cfr. sub doc
2);
3. Assegno n. 0202971883-10 di € 52.742,26 - Banca CRS: emesso a Carignano il 6 novembre 2012 dal sig. racca in favore di DU S.r.l., società Pt_1
che ha il seguente oggetto sociale: «Il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di calce, cementi, materiale da costruzioni nonché macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'edilizia» (cfr. sub doc 3 e Visura CCIAA che si allega sub doc 8);
4. Assegno n. 0202973296-06 di € 1.850,00 Banca CRS: emesso a Torino il 7 dicembre 2012 da F.LI RA di RA TO e F.LI (cfr. sub doc 4);
5. Assegno n. 8222402489 di € 12.689,58 Banca Intesa SanPaolo: emesso ad
Osasio il 29 ottobre 2012 da F.LI RA di RA TO e F.LI (cfr. sub doc
5);
6. Assegno n. 0202972023-07 di € 12.000,00 Banca CRS: emesso a Carignano il
23 aprile 2013 da F.LI RA di RA TO e F.LI (cfr. doc 6);
7. Assegno n. 8222402481 di € 5.008,93 Banca Intesa SanPaolo: emesso ad Contro Osasio il 26 ottobre 2012 da in favore della I. MA. Parte_1
società che ha per oggetto sociale: «Attività Controparte_4
imprenditoriale nel settore della costruzioni, fornitura ed installazione di impianti, acquisizione di appalti da enti pubblici e privati» (cfr. sub doc 7 e
Visura CCIAA che si allega sub doc 9).
A fronte di tale produzione, la difesa di si è limitata a ritenere che CP_2
“l'esdebitazione non possa estendersi i debiti che siano il risultato di condotte illecite, o siano sanzioni penali o amministrative” ovvero alle “sanzioni amministrative ex L 689/81 art. 27 e legge 386/1990 che in quanto tali non rientrano della esdebitazione”.
Questo giudice non condivide tale ragionamento. In merito, pare dirimente ricordare il ragionamento espresso dalla Corte di
Cassazione nel ritenere compresi i debiti Iva inclusi nella disciplina di cui all'art. 142 comma terzo l.fall., ossia il fatto che “l'esdebitazione risponde proprio alla rilevante esigenza, avvertita in misura crescente in ambito unionale, di consentire al debitore, svincolato dai debiti pregressi (c.d. discharge), di ripartire e riproporsi nella società (c.d. fresh restart), senza dover scontare vita natural durante un'insormontabile limitazione nel reinserimento nel circuito sociale ed economico in ragione di debiti” (Cass. civ., Sez. V, 6 giugno 2022, n.
18124, nonché Corte Appello di Milano, Sez. Lavoro, 29 settembre 2023, n.
802; Tribunale di Asti, 16 dicembre 2024, n. 493).
Nella fattispecie, la quasi totalità degli assegni è stata emessa dal ricorrente utilizzando il conto corrente intestato alla società ed è pertanto irrilevante l'assenza della spendita della qualità di legale rappresentante e ciò a maggior ragione se si considera che la società faLIta era una società di persone ed il ricorrente è stato dichiarato faLIto in proprio, con la conseguenza che anche l'emissione di assegni senza provvista da parte della persona fisica deve ritenersi rientrare – salvo prova contraria – nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Non solo.
Risulta dirimente l'arco temporale nel quale sono stati emessi gli assegni, ossia principalmente tra il mese di ottobre 2012 e quello di dicembre 2012 (oltre ad uno emesso in data 23 aprile 2013) (circostanze allegate dal ricorrente e non contestate dalla controparte), ossia proprio in prossimità della dichiarazione di faLImento avvenuta in data 3 dicembre 2013, ed è quindi verosimile che il difetto di provvista fosse dovuto all'ormai stato di insolvenza dell'impresa, con la conseguenza che deve ritenersi che la sanzione amministrativa inflitta sia
“accessoria” ai debiti societari estinti.
5. Omessa impugnazione delle cartelle esattoriali.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “l'impugnazione del preavviso di fermo è un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, con la conseguenza che, anche ove sia stata ritenuta fondata, al momento della decisione, l'ulteriore domanda, contestualmente proposta, di accertamento dell'insussistenza o dell'illegittimità delle ragioni di credito sulle quali tale preavviso era fondato, permane l'interesse dell'attore ad ottenere la declaratoria d'inibizione all'iscrizione del detto fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del menzionato preavviso” (Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2020, n.
7756, nonché Cass. civ., Sez. VI-III, 30 settembre 2022, n. 28509).
Da ciò consegue l'irrilevanza dell'omessa impugnazione della cartella esattoriale poiché il ricorrente ha diritto di ottenere la declaratoria d'inibizione all'iscrizione del preavviso di fermo.
Non può invece essere accolta la domanda di “dichiarare non dovuto il pagamento della cartella esattoriale n. 11020220042639291000” notificata il 25 ottobre 2022” poiché l'unico motivo di doglianza è quello relativo all'intervenuta esdebitazione e quindi avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione nel termine di legge visto che l'istanza era stata accolta in data precedente alla notificazione della cartella, ossia il 13 gennaio 2022.
6. Spese di lite.
Atteso l'esito della lite, nonché avuto riguardo alla sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in tema di interpretazione dell'esclusione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 142, comma terzo, della legge faLImentare
e considerato che sussistono gravi ed eccezionali ragioni dovute all'esibizione soltanto in corso di causa di dei protesti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
visto l'art. 281 sexies e terdecies c.p.c.
- annulla parzialmente il preavviso di fermo amministrativo nella parte relativa alla cartella esattoriale n. 11020220042639291000 notificata il 25 ottobre 2022;
- rigetta le altre domande di parte ricorrente;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 6 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 12153 2024 R.G.
Oggi 6 maggio 2025 h. 14.10 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. GIULIO RISSO in sost avv. BREVI CARLO PAOLO per parte convenuta: avv. STORNELLO in sost avv. CACCIATO INSILLA
ELISA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti.
Le parti discutono la causa: parte opponente ribadisce che le pretese economiche sono oggetto di esdebitazione perché sono sanzioni accessorie ad un credito concorsuale e controparte si oppone poiché sono sanzioni e la documentazione prodotta fa riferimento ad alcuni assegni firmati personalmente dall'opponente a differenza di altri, con conseguente presunzione che solo alcuni si riferiscano a debiti d'impresa. Parte opponente replica che il conto corrente è della società.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies e terdecies ss c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 12153/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino alla via Caprie n. 12 Parte_1
presso lo studio dell'avv. Carlo Paolo Brevi che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Roma al Viale Controparte_1
Angelico n. 70 presso lo studio dell'avv. Elisa Cacciato Insilla che la rappresenta e difende come da procura speciale liti in atti;
Parte resistente
* * * Oggetto: impugnazione di preavviso di fermo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “accogliere la presente opposizione;
annullare il provvedimento di preavviso di ferro amministrativo descritto in epigrafe in parte qua;
dichiarare non dovuto il pagamento della seguente cartella di pagamento essendo intervenuto il decreto di esdebitazione del soggetto faLIto emesso da
Tribunale di Torino: Cartella n. 11020220042639291000, notificata il
25/10/2022 [anno di riferimento del debito 2018] € 24.793,96. Con il favore delle spese di lite a favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
* * *
Per parte resistente: “accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
In via principale e nel merito, rigettare, per tutti i motivi esposti, il ricorso e tutte le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto e/o in subordine accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' Controparte_1
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione preliminare di “stralcio delle memorie depositate eccependo l'errore procedurale”. A differenza di quanto allegato dalla difesa di parte resistente, questo giudice con l'ordinanza del 6 dicembre 2024 non aveva dichiarato la chiusura dell'attività istruttoria e la fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 terdecies c.p.c., ma aveva fissato una nuova prima udienza al solo fine di
“valutare i documenti di cui parte opponente aveva già chiesto l'esibizione alla
Prefettura di Torino”, e quindi la successiva concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. non pare errata e non viene pertanto revocata.
2. Eccezione preliminare di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma secondo c.p.c.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI, 4 luglio 2019, n. 18041).
Del resto, il preavviso di fermo amministrativo non è un atto esecutivo ma un atto di natura cautelare, con la conseguenza che il richiamato al disposto di cui all'art. 617, comma secondo, c.p.c. non pare corretto.
3. Eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva e/o passiva.
L'ente che ha emesso l'atto impugnato è l , con la conseguenza che CP_2
sussiste la legittimazione passiva del convenuto (Cfr: Cass. civ., Sez. VI-II, 9 marzo 2022, n. 7716, secondo cui “nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali sussiste la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore). Controparte_1
4. Considerazioni in fatto ed in diritto.
La difesa di parte ricorrente ha allegato e provato le seguenti circostanze:
- il sig. è stato dichiarato faLIto con sentenza del Tribunale di Parte_1
Torino del 3.12.2013 in qualità di socio iLImitatamente responsabile della S.n.c.
F.LLI RA DI RA MM E F.LLI (faLImento n. 433/2013);
- con decreto depositato in data 21/7/2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato la chiusura della procedura faLImentare;
- su istanza del ricorrente, il Tribunale di Torino, con decreto del 13.01.2022, ha concesso il beneficio dell'esdebitazione a favore di Parte_1
dichiarando “inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali Parte_1
non soddisfatti integralmente, ad eccezione di queLI indicati nell'art. 142, co 3,
l.f. e con salvezza dei diritti dei soggetti indicati dall'art. 142, co 4, l.f.;
- il preavviso di iscrizione fermo amministrativo impugnato è stato posto anche a garanzia del pagamento della cartella esattoriale parimenti impugnata emessa per “sanzioni amministrative conseguenti a violazione della Legge 689/81 art. 27 in comunato disposto con la Legge 386/1990”, ossia per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista, e precisamente:
1. Assegno n. 03069302308222402485 di € 7.000,00 : emesso Parte_2
ad Osasio il 4 ottobre 2012 da F.LI RA S.n.c. di RA TO e F.LI (cfr. sub doc 1);
2. Assegno n. 0202972609-08 di € 11.528,00 - Banca CRS: emesso ad Osasio il
18 dicembre 2012 da F.LI RA di RA TO e F.LI S.n.c. (cfr. sub doc
2);
3. Assegno n. 0202971883-10 di € 52.742,26 - Banca CRS: emesso a Carignano il 6 novembre 2012 dal sig. racca in favore di DU S.r.l., società Pt_1
che ha il seguente oggetto sociale: «Il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di calce, cementi, materiale da costruzioni nonché macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'edilizia» (cfr. sub doc 3 e Visura CCIAA che si allega sub doc 8);
4. Assegno n. 0202973296-06 di € 1.850,00 Banca CRS: emesso a Torino il 7 dicembre 2012 da F.LI RA di RA TO e F.LI (cfr. sub doc 4);
5. Assegno n. 8222402489 di € 12.689,58 Banca Intesa SanPaolo: emesso ad
Osasio il 29 ottobre 2012 da F.LI RA di RA TO e F.LI (cfr. sub doc
5);
6. Assegno n. 0202972023-07 di € 12.000,00 Banca CRS: emesso a Carignano il
23 aprile 2013 da F.LI RA di RA TO e F.LI (cfr. doc 6);
7. Assegno n. 8222402481 di € 5.008,93 Banca Intesa SanPaolo: emesso ad Contro Osasio il 26 ottobre 2012 da in favore della I. MA. Parte_1
società che ha per oggetto sociale: «Attività Controparte_4
imprenditoriale nel settore della costruzioni, fornitura ed installazione di impianti, acquisizione di appalti da enti pubblici e privati» (cfr. sub doc 7 e
Visura CCIAA che si allega sub doc 9).
A fronte di tale produzione, la difesa di si è limitata a ritenere che CP_2
“l'esdebitazione non possa estendersi i debiti che siano il risultato di condotte illecite, o siano sanzioni penali o amministrative” ovvero alle “sanzioni amministrative ex L 689/81 art. 27 e legge 386/1990 che in quanto tali non rientrano della esdebitazione”.
Questo giudice non condivide tale ragionamento. In merito, pare dirimente ricordare il ragionamento espresso dalla Corte di
Cassazione nel ritenere compresi i debiti Iva inclusi nella disciplina di cui all'art. 142 comma terzo l.fall., ossia il fatto che “l'esdebitazione risponde proprio alla rilevante esigenza, avvertita in misura crescente in ambito unionale, di consentire al debitore, svincolato dai debiti pregressi (c.d. discharge), di ripartire e riproporsi nella società (c.d. fresh restart), senza dover scontare vita natural durante un'insormontabile limitazione nel reinserimento nel circuito sociale ed economico in ragione di debiti” (Cass. civ., Sez. V, 6 giugno 2022, n.
18124, nonché Corte Appello di Milano, Sez. Lavoro, 29 settembre 2023, n.
802; Tribunale di Asti, 16 dicembre 2024, n. 493).
Nella fattispecie, la quasi totalità degli assegni è stata emessa dal ricorrente utilizzando il conto corrente intestato alla società ed è pertanto irrilevante l'assenza della spendita della qualità di legale rappresentante e ciò a maggior ragione se si considera che la società faLIta era una società di persone ed il ricorrente è stato dichiarato faLIto in proprio, con la conseguenza che anche l'emissione di assegni senza provvista da parte della persona fisica deve ritenersi rientrare – salvo prova contraria – nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Non solo.
Risulta dirimente l'arco temporale nel quale sono stati emessi gli assegni, ossia principalmente tra il mese di ottobre 2012 e quello di dicembre 2012 (oltre ad uno emesso in data 23 aprile 2013) (circostanze allegate dal ricorrente e non contestate dalla controparte), ossia proprio in prossimità della dichiarazione di faLImento avvenuta in data 3 dicembre 2013, ed è quindi verosimile che il difetto di provvista fosse dovuto all'ormai stato di insolvenza dell'impresa, con la conseguenza che deve ritenersi che la sanzione amministrativa inflitta sia
“accessoria” ai debiti societari estinti.
5. Omessa impugnazione delle cartelle esattoriali.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “l'impugnazione del preavviso di fermo è un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, con la conseguenza che, anche ove sia stata ritenuta fondata, al momento della decisione, l'ulteriore domanda, contestualmente proposta, di accertamento dell'insussistenza o dell'illegittimità delle ragioni di credito sulle quali tale preavviso era fondato, permane l'interesse dell'attore ad ottenere la declaratoria d'inibizione all'iscrizione del detto fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del menzionato preavviso” (Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2020, n.
7756, nonché Cass. civ., Sez. VI-III, 30 settembre 2022, n. 28509).
Da ciò consegue l'irrilevanza dell'omessa impugnazione della cartella esattoriale poiché il ricorrente ha diritto di ottenere la declaratoria d'inibizione all'iscrizione del preavviso di fermo.
Non può invece essere accolta la domanda di “dichiarare non dovuto il pagamento della cartella esattoriale n. 11020220042639291000” notificata il 25 ottobre 2022” poiché l'unico motivo di doglianza è quello relativo all'intervenuta esdebitazione e quindi avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione nel termine di legge visto che l'istanza era stata accolta in data precedente alla notificazione della cartella, ossia il 13 gennaio 2022.
6. Spese di lite.
Atteso l'esito della lite, nonché avuto riguardo alla sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in tema di interpretazione dell'esclusione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 142, comma terzo, della legge faLImentare
e considerato che sussistono gravi ed eccezionali ragioni dovute all'esibizione soltanto in corso di causa di dei protesti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
visto l'art. 281 sexies e terdecies c.p.c.
- annulla parzialmente il preavviso di fermo amministrativo nella parte relativa alla cartella esattoriale n. 11020220042639291000 notificata il 25 ottobre 2022;
- rigetta le altre domande di parte ricorrente;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 6 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila