Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 353
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Tardività notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini di decadenza per 85 giorni, come previsto dal D.L. n. 18/2020, con conseguente spostamento in avanti del termine di decadenza e rigetto dell'eccezione di tardività.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento e violazione onere probatorio

    La Corte ha confermato l'orientamento consolidato che, in caso di società a ristretta base azionaria, gli utili extracontabili accertati nei confronti della società si presumono distribuiti pro quota ai soci, salvo prova contraria da parte del contribuente. Poiché il contribuente deteneva il 100% della società e rivestiva il ruolo di legale rappresentante, la presunzione è particolarmente aderente alla realtà. Non essendo stata fornita la prova contraria, la domanda è stata rigettata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 353
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 353
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo