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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4284/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16675/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501MD00914 2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7682/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 20.5.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. TF501MD00914/2024 dell'importo di € 53.006,40, notificatogli il 21.3.2024, relativo a un maggior reddito anno 2017 per € 134.206,00, derivante dalla ripartizione di utili extracontabili prodotti da società a ristretta base partecipativa, di cui egli era socio, tassato anche ai fini IRPEF con le relative addizionali regionale e comunale.
Nel ricorso introduttivo il contribuente ha rilevato il decorso del termine decadenziale per l'anno d'imposta
2017 e dunque l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
In particolare, trattandosi di redditi afferenti alla dichiarazione presentata nell'anno 2018, ad avviso del ricorrente l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 2 gennaio 2024 (così prorogata la scadenza del 31 dicembre 2023, cadente di domenica). Non sarebbe corretto il richiamo alla proroga di giorni 85 connessa all'emergenza covid, in quanto tale proroga, come affermato da numerose pronunce di giudici tributari, sarebbe limitata ai termini con scadenza al 31.12.2020, senza riflettersi sulle annualità successive.
Ha anche rilevato l'infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento e la violazione dell'onere probatorio, per la mancanza di prova dell'ente impositore in ordine ai presupposti della pretesa. Più specificamente, secondo il ricorrente, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto fornire la prova certa, anche presuntiva, ma rafforzata da elementi dotati di gravità, precisione e concordanza della concreta ed “effettiva” percezione degli utili occulti rispetto al dato indiziario della “ristrettezza” della compagine societaria e del “vincolo di solidarietà e di reciproco controllo” che legava i soci, per concretizzare la logica e verosimile deduzione che i maggiori utili extracontabili, non dichiarati, fossero entrati nella effettiva disponibilità e, quindi, nel possesso dei beneficiari di ricchezza sottratta ad imposizione, salva prova contraria.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
In punto di fatto ha rilevato che il ricorrente Ricorrente_1 era socio unico della Società_1 s.r.l. nei cui confronti, per l'anno d'imposta 2017, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza di Napoli in data 12.4.2018, era stato emesso l'invito al contraddittorio n. TF5I1MD0065/2023. Tale invito era stato definito in adesione dalla società in data 12.10.23 con atto TF5A3MD00424/2023, con il quale era stato determinato un reddito d'impresa per la detta annualità, pari ad € 641.880,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 411.047,00, con accertamento - quindi - di un maggior reddito di € 230.833,00, discendente da cessioni di beni senza regolare fattura. All'Ricorrente_1 titolare del 100% del capitale sociale, era stata imputata una quota di € 134.206,00.
Ha osservato che l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020, tramite il richiamo ai commi 1 e 3 art. 12 d.lgs. n. 159/2015 ha determinato la proroga di tutti i termini di decadenza e prescrizione, pendenti alla data dell'8 marzo 2020, in corrispondenza ai giorni 85 di sospensione dell'attività degli uffici (8 marzo - 31 maggio 2020), di tal che il termine di decadenza invocato sarebbe venuto a maturare il 26 marzo 2021.
Ha inoltre ribadito che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di società a ristretta base di partecipazione era perfettamente legittima la presunzione di ripartizione tra essi degli accertati utili extra- bilancio, restando a carico dei soci stessi la prova di una diversa destinazione di tali utili. § 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 16675 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidandole in 3.800,00 € per compensi e 570,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre c.p. ed IVA se dovuti.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in corrispondenza alla sospensione, per giorni 85, dei termini per il compimento delle attività degli uffici deve intendersi applicabile a tutti i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020.
Per altro verso ha osservato che il contribuente non ha contestato l'esistenza degli utili societari fuori bilancio, ma ha rilevato piuttosto che l'Agenzia non avrebbe assolto all'onere della prova, limitandosi ad addurre una astratta presunzione, imponendogli una prova giuridicamente e tecnicamente impossibile, relativa a una diversa destinazione data a tali utili da un altro soggetto, cioè, in questo caso, la società di cui egli era l'unico socio e l'amministratore.
Tuttavia, a parere del giudice di primo grado, in ragione della particolare posizione del ricorrente, socio unico della società per la quale risultano accertati gli utili in premessa indicati, la lamentata impossibilità di fornire la prova liberatoria di una diversa destinazione degli utili extra bilancio, si tradurrebbe nella ammissione implicita, da parte dell'Ricorrente_1, di averli a sé medesimo devoluti.
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente Ricorrente_1.
L'appellante ha ribadito la tardività della comunicazione dell'avviso di accertamento, censurando il punto di motivazione ad esso relativo della sentenza di primo grado, in particolare in riferimento all'interpretazione della sospensione per COVID-19
Con il secondo motivo di ricorso ha osservato che è stato invertito l'onere probatorio, a svantaggio del contribuente, al quale – nelle ipotesi di ristretta base azionaria – sarebbe richiesta una prova impossibile.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha richiesto la conferma integrale della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è infondato.
Occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Cass. Sez.
1. n. 960 del 15/01/2025).
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso di specie, i termini non siano scaduti.
Deve – per altro verso - ritenersi valido, a differenza di quanto osservato dall'appellante, l'orientamento consolidato in tema di partecipazione dei soci ad una società a ristretta base azionaria.
Per ragioni logiche, tuttavia, appare prioritaria la valutazione della rilevanza, nei confronti dei soci di una società a ristretta base azionaria, dell'accertamento concluso con la società cui essi partecipano. Va infatti precisato che l'atto impugnato è stato emesso a seguito dei rilievi effettuati nei confronti della società
Società_1 s.r.l. nei cui confronti a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Napoli in data 12.4.2018, era stato emesso l'invito al contraddittorio n. TF5I1MD0065/2023.
L'invito appena indicato è stato definito in adesione dalla società in data 12.10.23 con atto
TF5A3MD00424/2023, con il quale è stato determinato un reddito d'impresa per la detta annualità, pari ad
€ 641.880,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 411.047,00, con accertamento - quindi - di un maggior reddito di € 230.833,00, discendente da cessioni di beni senza regolare fattura. Al contribuente Ricorrente_1
, odierno appellante, titolare del 100% del capitale sociale, conseguentemente è stata imputata una quota di € 134.206,00.
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato (Cass. Sez. V n. 29412 del 2017) che l'imputazione ai soci del reddito della società ha origine dalla partecipazione e, quindi, prescinde dall'eventuale natura anche adesiva dell'accertamento nei confronti dell'ente (si veda in senso conforme Cass, 14418/2005; Cass. 2783/2009).
In effetti, quando il maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa sia stato accertato, con adesione o in altro modo, esso si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell'assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci
(cfr. ancora Cass. 9519/2009; Cass, 29605/2011; Cass. 25271/2014; Cass, 15824/2016; cfr. “l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, anche nell'ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti”, Cass. Sez. 6-5, n. 1947 del 24/01/2019; si veda anche Cass. n. 32959 del 20/12/2018 in CED Cass. - Rv. 652116 - 01).
Si può dunque concludere che, se l'accertamento nei confronti della società è divenuto definitivo, il verosimile maggior reddito accertato con questa modalità possa rappresentare - specie in mancanza di evidenze in senso opposto - un elemento per dimostrare il conseguimento da parte della società di redditi non dichiarati, da cui consegue la presunzione di distribuzione al socio, il quale, tuttavia, potrà fornire la più ampia prova contraria.
Poiché, come già detto, è giurisprudenza costante della Suprema Corte l'affermazione del principio per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. (Sez. V, n. 24534 del 2017, Rv. 645914 - 01), deve ritenersi che tale principio sia applicabile in ipotesi di mancata impugnazione dell'atto compiuto nei confronti della società.
Quanto alla legittimità della presunzione di distribuzione del reddito sulla base della natura ristretta della partecipazione azionaria, è noto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti;
con l'ulteriore specificazione che tale presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, salva in ogni caso la prova contraria, gravante sul contribuente, del mancato conseguimento o della diversa destinazione degli utili (tra le innumerevoli sentenze, cfr. Cass. 11/08/2020, n. 16913; Cass. 02/07/2020, n. 13550; Cass.
19/12/2019, n. 33976; Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 22/11/2017, n. 27778;
Cass. 18/10/2017, n. 24534).
Del resto, come si accennava, la definizione dell'atto impositivo per adesione assume significato anche in ordine allo spazio motivazionale residuo per quanto attiene alla fondatezza degli accertamenti derivati a carico dei soci della società a ristretta base azionaria.
Sul fondamento della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati alla società a ristretta base partecipativa, la Suprema Corte (Sez. V, n. 15824 del 2016) ha ribadito il principio secondo il quale, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società.
La ristrettezza dell'assetto societario implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonché un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali.
Nel caso di specie l'appellante deteneva il 100% della società per la quale fu accertato in origine il maggior reddito rivestendo peraltro il ruolo di rappresentante legale;
dunque, tale presunzione è particolarmente aderente alla realtà.
Come si anticipava, resta evidentemente salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008, 5076 del 2011, 18032 del 2013, 24572 del 2014).
Tale prova, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita.
§ 7. - Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.500,00.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4284/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16675/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501MD00914 2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7682/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 20.5.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. TF501MD00914/2024 dell'importo di € 53.006,40, notificatogli il 21.3.2024, relativo a un maggior reddito anno 2017 per € 134.206,00, derivante dalla ripartizione di utili extracontabili prodotti da società a ristretta base partecipativa, di cui egli era socio, tassato anche ai fini IRPEF con le relative addizionali regionale e comunale.
Nel ricorso introduttivo il contribuente ha rilevato il decorso del termine decadenziale per l'anno d'imposta
2017 e dunque l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
In particolare, trattandosi di redditi afferenti alla dichiarazione presentata nell'anno 2018, ad avviso del ricorrente l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 2 gennaio 2024 (così prorogata la scadenza del 31 dicembre 2023, cadente di domenica). Non sarebbe corretto il richiamo alla proroga di giorni 85 connessa all'emergenza covid, in quanto tale proroga, come affermato da numerose pronunce di giudici tributari, sarebbe limitata ai termini con scadenza al 31.12.2020, senza riflettersi sulle annualità successive.
Ha anche rilevato l'infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento e la violazione dell'onere probatorio, per la mancanza di prova dell'ente impositore in ordine ai presupposti della pretesa. Più specificamente, secondo il ricorrente, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto fornire la prova certa, anche presuntiva, ma rafforzata da elementi dotati di gravità, precisione e concordanza della concreta ed “effettiva” percezione degli utili occulti rispetto al dato indiziario della “ristrettezza” della compagine societaria e del “vincolo di solidarietà e di reciproco controllo” che legava i soci, per concretizzare la logica e verosimile deduzione che i maggiori utili extracontabili, non dichiarati, fossero entrati nella effettiva disponibilità e, quindi, nel possesso dei beneficiari di ricchezza sottratta ad imposizione, salva prova contraria.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
In punto di fatto ha rilevato che il ricorrente Ricorrente_1 era socio unico della Società_1 s.r.l. nei cui confronti, per l'anno d'imposta 2017, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza di Napoli in data 12.4.2018, era stato emesso l'invito al contraddittorio n. TF5I1MD0065/2023. Tale invito era stato definito in adesione dalla società in data 12.10.23 con atto TF5A3MD00424/2023, con il quale era stato determinato un reddito d'impresa per la detta annualità, pari ad € 641.880,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 411.047,00, con accertamento - quindi - di un maggior reddito di € 230.833,00, discendente da cessioni di beni senza regolare fattura. All'Ricorrente_1 titolare del 100% del capitale sociale, era stata imputata una quota di € 134.206,00.
Ha osservato che l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020, tramite il richiamo ai commi 1 e 3 art. 12 d.lgs. n. 159/2015 ha determinato la proroga di tutti i termini di decadenza e prescrizione, pendenti alla data dell'8 marzo 2020, in corrispondenza ai giorni 85 di sospensione dell'attività degli uffici (8 marzo - 31 maggio 2020), di tal che il termine di decadenza invocato sarebbe venuto a maturare il 26 marzo 2021.
Ha inoltre ribadito che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di società a ristretta base di partecipazione era perfettamente legittima la presunzione di ripartizione tra essi degli accertati utili extra- bilancio, restando a carico dei soci stessi la prova di una diversa destinazione di tali utili. § 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 16675 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidandole in 3.800,00 € per compensi e 570,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre c.p. ed IVA se dovuti.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in corrispondenza alla sospensione, per giorni 85, dei termini per il compimento delle attività degli uffici deve intendersi applicabile a tutti i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020.
Per altro verso ha osservato che il contribuente non ha contestato l'esistenza degli utili societari fuori bilancio, ma ha rilevato piuttosto che l'Agenzia non avrebbe assolto all'onere della prova, limitandosi ad addurre una astratta presunzione, imponendogli una prova giuridicamente e tecnicamente impossibile, relativa a una diversa destinazione data a tali utili da un altro soggetto, cioè, in questo caso, la società di cui egli era l'unico socio e l'amministratore.
Tuttavia, a parere del giudice di primo grado, in ragione della particolare posizione del ricorrente, socio unico della società per la quale risultano accertati gli utili in premessa indicati, la lamentata impossibilità di fornire la prova liberatoria di una diversa destinazione degli utili extra bilancio, si tradurrebbe nella ammissione implicita, da parte dell'Ricorrente_1, di averli a sé medesimo devoluti.
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente Ricorrente_1.
L'appellante ha ribadito la tardività della comunicazione dell'avviso di accertamento, censurando il punto di motivazione ad esso relativo della sentenza di primo grado, in particolare in riferimento all'interpretazione della sospensione per COVID-19
Con il secondo motivo di ricorso ha osservato che è stato invertito l'onere probatorio, a svantaggio del contribuente, al quale – nelle ipotesi di ristretta base azionaria – sarebbe richiesta una prova impossibile.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha richiesto la conferma integrale della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è infondato.
Occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Cass. Sez.
1. n. 960 del 15/01/2025).
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso di specie, i termini non siano scaduti.
Deve – per altro verso - ritenersi valido, a differenza di quanto osservato dall'appellante, l'orientamento consolidato in tema di partecipazione dei soci ad una società a ristretta base azionaria.
Per ragioni logiche, tuttavia, appare prioritaria la valutazione della rilevanza, nei confronti dei soci di una società a ristretta base azionaria, dell'accertamento concluso con la società cui essi partecipano. Va infatti precisato che l'atto impugnato è stato emesso a seguito dei rilievi effettuati nei confronti della società
Società_1 s.r.l. nei cui confronti a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Napoli in data 12.4.2018, era stato emesso l'invito al contraddittorio n. TF5I1MD0065/2023.
L'invito appena indicato è stato definito in adesione dalla società in data 12.10.23 con atto
TF5A3MD00424/2023, con il quale è stato determinato un reddito d'impresa per la detta annualità, pari ad
€ 641.880,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 411.047,00, con accertamento - quindi - di un maggior reddito di € 230.833,00, discendente da cessioni di beni senza regolare fattura. Al contribuente Ricorrente_1
, odierno appellante, titolare del 100% del capitale sociale, conseguentemente è stata imputata una quota di € 134.206,00.
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato (Cass. Sez. V n. 29412 del 2017) che l'imputazione ai soci del reddito della società ha origine dalla partecipazione e, quindi, prescinde dall'eventuale natura anche adesiva dell'accertamento nei confronti dell'ente (si veda in senso conforme Cass, 14418/2005; Cass. 2783/2009).
In effetti, quando il maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa sia stato accertato, con adesione o in altro modo, esso si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell'assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci
(cfr. ancora Cass. 9519/2009; Cass, 29605/2011; Cass. 25271/2014; Cass, 15824/2016; cfr. “l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, anche nell'ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti”, Cass. Sez. 6-5, n. 1947 del 24/01/2019; si veda anche Cass. n. 32959 del 20/12/2018 in CED Cass. - Rv. 652116 - 01).
Si può dunque concludere che, se l'accertamento nei confronti della società è divenuto definitivo, il verosimile maggior reddito accertato con questa modalità possa rappresentare - specie in mancanza di evidenze in senso opposto - un elemento per dimostrare il conseguimento da parte della società di redditi non dichiarati, da cui consegue la presunzione di distribuzione al socio, il quale, tuttavia, potrà fornire la più ampia prova contraria.
Poiché, come già detto, è giurisprudenza costante della Suprema Corte l'affermazione del principio per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. (Sez. V, n. 24534 del 2017, Rv. 645914 - 01), deve ritenersi che tale principio sia applicabile in ipotesi di mancata impugnazione dell'atto compiuto nei confronti della società.
Quanto alla legittimità della presunzione di distribuzione del reddito sulla base della natura ristretta della partecipazione azionaria, è noto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti;
con l'ulteriore specificazione che tale presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, salva in ogni caso la prova contraria, gravante sul contribuente, del mancato conseguimento o della diversa destinazione degli utili (tra le innumerevoli sentenze, cfr. Cass. 11/08/2020, n. 16913; Cass. 02/07/2020, n. 13550; Cass.
19/12/2019, n. 33976; Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 22/11/2017, n. 27778;
Cass. 18/10/2017, n. 24534).
Del resto, come si accennava, la definizione dell'atto impositivo per adesione assume significato anche in ordine allo spazio motivazionale residuo per quanto attiene alla fondatezza degli accertamenti derivati a carico dei soci della società a ristretta base azionaria.
Sul fondamento della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati alla società a ristretta base partecipativa, la Suprema Corte (Sez. V, n. 15824 del 2016) ha ribadito il principio secondo il quale, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società.
La ristrettezza dell'assetto societario implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonché un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali.
Nel caso di specie l'appellante deteneva il 100% della società per la quale fu accertato in origine il maggior reddito rivestendo peraltro il ruolo di rappresentante legale;
dunque, tale presunzione è particolarmente aderente alla realtà.
Come si anticipava, resta evidentemente salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008, 5076 del 2011, 18032 del 2013, 24572 del 2014).
Tale prova, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita.
§ 7. - Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.500,00.