Ordinanza cautelare 8 marzo 2019
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 15/09/2023, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2023
N. 02728/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2019, proposto dalla società -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Margherita Mariella Barraco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Trapani, Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Vito Scalisi in Palermo, via Catania 15;
per l’annullamento
- della nota pervenuta a mezzo pec in data 21.12.2018 avente ad oggetto l’informativa interdittiva resa dalla Prefettura di Trapani nei confronti della società ricorrente;
- del provvedimento n. 12 dell’11 gennaio 2019 con il quale il Comune di Castelvetrano, a seguito di comunicazione della superiore informativa interdittiva, ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA telematica presentata dall’odierno ricorrente il 9 ottobre 2017;
- del parere espresso dalle forze di polizia il 28 novembre 2018 richiamato nel provvedimento interdittivo;
- della nota prot. n. 7624 del 31 gennaio 2019 con la quale l’ANAC ha comunicato l’avvenuta segnalazione e l’inserimento nel casellario dell’annotazione relativa all’informativa interdittiva resa nei confronti dell’impresa ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Trapani, dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di Castelvetrano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Francesco Mulieri, nessuno presente per i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 7 febbraio 2019 e depositato il 15 febbraio successivo, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento previa sospensiva della nota pervenuta a mezzo pec in data 21.12.2018 avente ad oggetto l’informativa interdittiva resa dalla Prefettura di Trapani nei sui confronti, del provvedimento n. 12 dell’11.01.2019 con cui il Comune di Castelvetrano ha conseguentemente disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA telematica presentata dalla ricorrente in data 9.10.2017, del parere espresso dalle forze di polizia in data 28.11.2018 richiamato del provvedimento interdittivo e della nota prot. n. 0007624 del 31.01.2019 con cui l’ANAC ha comunicato l’avvenuta segnalazione e l’inserimento nel casellario dell’annotazione relativa alla predetta interdittiva.
Ha articolato le seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 84 comma 4 del d.lvo n. 159/201 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 89 bis e 91 del d.lvo 159/11. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 34 bis del codice antimafia - nonché dell’art. 32 del 90/2014. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, motivazione insufficiente - illogica, ingiustizia manifesta e difetto d’istruttoria. Violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dell’Interno 18 novembre 1998, n. 559. Violazione e falsa applicazione dell’art.24 della l.n.241/90 e dell’art.3 d.m n.415/94” .
La società ricorrente deduce che la Prefettura avrebbe proposto una ricostruzione fattuale incompleta ed errata oltre che non aggiornata rispetto ai fatti sopravvenuti, accertati peraltro in sede penale. Risulterebbe infatti definitivamente accertata l’estraneità del Sig. -OMISSIS-, socio accomandatario e amministratore della società, rispetto alle attività attribuite al socio Sig. -OMISSIS- nonché la provenienza lecita dei proventi utilizzati dal Sig. -OMISSIS-per l’acquisto del ramo d’azienda della società-OMISSIS- sas. Né tanto meno, dalla presenza nella pizzeria dei Sigg.ri -OMISSIS- - presunti soggetti controindicati - potrebbe inferirsi il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa, posto che, non solo trattasi di rapporto di lavoro stagionale e come tale occasionale e non continuativo, ma, per di più, gli stessi non lavorano più alle dipendenze della società ed hanno altresì avviato un contenzioso innanzi al giudice del lavoro per differenze retributive. La Prefettura avrebbe dovuto considerare, oltre all’intervenuto sequestro delle quote di proprietà del Sig. -OMISSIS- e la contestuale nomina di un custode con funzioni di amministratore giudiziario, che il socio in ipotesi contiguo ad ambienti criminali risulterebbe ad oggi estromesso dalla società. Nel caso in esame peraltro, l’informativa interdittiva riporta gli esiti dei procedimenti penali e degli accertamenti condotti sul socio Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, omettendo tuttavia di fornire elementi indiziari concreti da cui poter inferire la sua capacità attuale di controllare l’attività economica condotta dall’altro socio o di influenzarne le scelte imprenditoriali.
2) “Sull’applicazione dell’art. 89 bis del d.lvo n. 159/2011” .
La ricorrente - dopo avere evidenziato che il Tribunale civile di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 92 co. 3^ e 4^ e 89 bis del d.lgs. n. 159/2011 in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non escludono dai divieti e dalle decadenze conseguenti all’informazione interdittiva antimafia i provvedimenti previsti dall’art. 67 del medesimo decreto che siano mero presupposto dell’esercizio del diritto di iniziativa economica privata - ha chiesto che la decisione del presente ricorso rimanga anch’essa sospesa nelle more della definizione del predetto giudizio, costituendo senz’altro questione pregiudiziale alla decisione della presente controversia.
3) “ Violazione dell'art. 93 d.lgs. 159/2011 - Violazione degli artt. 7-10 e 22 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Eccesso di potere” .
La partecipazione al procedimento degli interessati avrebbe consentito loro di fornire tutte le indicazioni necessarie ed i chiarimenti sui fatti e alla Prefettura di avere un quadro completo della situazione effettiva.
Per esistere al ricorso si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Trapani, l’ANAC e il Comune di Castelvetrano.
Con ordinanza n. -OMISSIS- dell’08/03/2019, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza di merito, all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, il Collegio rileva l’infondatezza del secondo e del terzo motivo atteso che:
- la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo con l’ordinanza del 10 maggio 2018 (cfr. sentenza del 29/01/2020 n. 57).
- ai fini dell’adozione dell'interdittiva antimafia, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto poiché i procedimenti in materia di tutela antimafia sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza (Cons. Stato Sez. III, 20/06/2022, n. 5026).
Per il resto il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito in sede cautelare ed in particolare che:
- la nomina di un amministratore giudiziario non elide il problema della condizionabilità mafiosa, in quanto non può di per sé azzerare la situazione di possibile condizionamento e i pericoli di infiltrazioni malavitose, depurando così ex tunc la gestione aziendale (in termini Consiglio di Stato, III, 10 gennaio 2013, n. 96);
- la società ricorrente è composta da -OMISSIS- socio accomandatario e legale rappresentante, e -OMISSIS- -OMISSIS-, socio accomandante, i quali sono stati coinvolti nell’operazione di polizia “-OMISSIS-” e hanno subito il sequestro delle quote sociali; solo il signor -OMISSIS-ha ottenuto il dissequestro delle proprie quote, mentre il signor -OMISSIS- è attualmente agli arresti domiciliari;
- l’ordinanza del Tribunale di Palermo - sezione per il riesame del 4 giugno 2018, richiamata nel ricorso non riguarda il signor -OMISSIS-, il quale, dalle risultanze delle indagini compiute dalla DIA, sarebbe il dominus della società;
- l’interdittiva è motivata principalmente con riferimento alla vicinanza del signor -OMISSIS- (che si sospetta abbia acquistato la propria quota con fondi illeciti) ad ambienti mafiosi desunta da vari elementi, tra cui: disponibilità dei locali ubicati sopra la pizzeria gestita dalla società ricorrente, nella quale si sospetta svolgesse attività illecita di scommesse, oltre a incontri con mafiosi; rapporti personali molto stretti con -OMISSIS- -OMISSIS-, cognato di -OMISSIS-, i cui figli hanno prestato la propria attività lavorativa presso la società.
Trattasi di elementi adeguati a sorreggere, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, il giudizio prognostico circa la condizionabilità della società da parte dell’associazione mafiosa considerato che, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, “…la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre, da un lato, non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica, sicché, in definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso Legislatore - art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Applicando i suesposti consolidati principi al caso di specie, i suesposti elementi da vagliare, come detto, unitariamente, giustificano – a prescindere da quanto dedotto dalla difesa del Comune di Castelvetrano in ordine all’intervenuta la sentenza n. -OMISSIS- del 9.8.2022, resa dal Tribunale Penale di Marsala (a definizione del procedimento penale n 23685/2013 R.G.N.R. - DDA Palermo, menzionato nel provvedimento impugnato) di condanna dell’imputato -OMISSIS- -OMISSIS-, socio accomandate della -OMISSIS- s.a.s. alla pena detentiva di anni 16, con applicazione di tutte le misure accessorie di legge - l’adozione della misura interdittiva impugnata la quale, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico - presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata in relazione al quale rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento.
In conclusione, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell’ampia latitudine del potere discrezionale che la legge conferisce all’amministrazione nella materia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.