Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 9 aprile 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2120/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Parte_1 C.F._1
Alessandro Missineo;
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_3 pro tempore, resistenti rappresentati e difesi dalla dott.ssa Alessandra Meliadò;
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 contumace;
E NEI CONFRONTI
Di coloro che risultano inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, terza fascia, profilo di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e di
Collaboratore Scolastico Tecnico, provincia di controinteressati contumaci. CP_3
Oggetto: servizio civile
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.04.2024 esponeva di aver prestato servizio civile, non Parte_1 in costanza di nomina, tra il 03.11.2015 e il 02.11.2016, e di aver presentato istanza per essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di per il CP_3 triennio 2021 – 2024, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore
Scolastico e Collaboratore Scolastico Tecnico.
1
0,6 punti se svolto precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del resistente. CP_1
Rilevava che la disposizione di cui il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio fosse stato prestato in costanza di nomina aveva apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.
Chiedeva, pertanto, che l'amministrazione resistente venisse condannata a provvedere alla rettifica delle Graduatorie de quo dei profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,
Collaboratore Scolastico e Collaboratore Scolastico Tecnico, per la provincia di triennio CP_3
2021/22 – 2022/23 – 2023/24, riconoscendole integralmente il punteggio di 6 punti per i 12 mesi di servizio civile, con vittoria di spese e compensi.
Il resistente, costituitosi con memoria del 14.01.2025, rilevava la piena legittimità del CP_1
D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 e del successivo D.M. 89 del 2024 e concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse domande, con il favore delle spese.
All'udienza del 27.01.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati in epigrafe indicati.
In data odierna, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei controinteressati e dell' che, Controparte_4 sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
3. Nel merito va rilevato che la ricorrente con la domanda del 13.04.2021 di inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA concernenti la qualifica di Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Collaboratore Scolastico Tecnico per il triennio 2021/2024 ha dichiarato di aver effettuato il servizio civile, non in costanza di nomina, dal 03.11.2015 al 02.11.2016.
Afferma l'equiparazione tra il servizio militare di leva e il servizio civile e rileva che il , CP_1 ai sensi dell'allegato A del predetto DM n. 50/2021, sez. “Avvertenze”, lett. A, pag. 17, riconosce che: a) soltanto il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica,
e, in quanto tali, assoggettati al regime dell'attribuzione del punteggio di punti 6 per anno;
b) mentre, invece, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e, in quanto considerati tali, assoggettati all'applicazione, ai fini del
2 punteggio attribuibile, delle tabelle di calcolo di cui al punto 9) dell'Allegato A/1, per cui spettano,
a chi possieda tale specifico titolo di servizio, punti 0,05 per mese sino ad un massimo di punti
0,60.
La ricorrente contesta la legittimità di tale previsione.
Si richiama quindi ex art. 118 disp. Att. c.p.c. sentenza della Corte di Cassazione n. 22432 del 2024 che si condivide.
“Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del
3 rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento
Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
4 7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons.
Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma"
(art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento
(art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del
5 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.”
Alla luce dei superiori principi il ricorso va rigettato.
4. Attesa la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi vanno interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Sentiti il procuratore della parte e definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Messina, 09.04.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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