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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 339 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da:
(IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Nuoro (NU), nella Via Straullu 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Macciotta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, viale Armando Diaz 29,
in forza di procura speciale alle liti conferitagli il 22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio
Dott. , Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, Persona_1
appellante
CONTRO
Pagina 1 (C.F. ), residente in [...], già legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante della con sede in Olbia Via Monte Ladu 36 (C.F. e Controparte_2
P. Iva ) cancellata dal Registro Imprese in data 10.8.2018, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avv.ti Salvatore Rino Seu e Luca Lorenzo Fadda, presso i quali è elettivamente domiciliata in Olbia,
Corso Umberto I n. 46, giusta procura speciale da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellata
All'udienza del 13/12/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “…Voglia L'Ecc.ma Corte, respinta ogni avversa deduzione e
conclusione, ad integrale riforma della sentenza n. 1864/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Cagliari, in persona del Giudice Monocratico Dott. Paolo Corso, ritenere fondate le motivazioni
esposte con il presente gravame e per l'effetto, confermare la debenza delle somme portate
nell'ingiunzione fiscale n. 9962 del 24.08.2017, pari ad € 20.631,59 con vittoria di spese ed onorari di
giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa; - rigettare e respingere l'appello per cui è causa in quanto inammissibile infondato in
fatto e in diritto;
-con conferma della impugnata sentenza;
- con vittoria di competenze del
giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Il Tribunale di Cagliari, decidendo sull'opposizione proposta da Parte_2
ad ingiunzione di di pagamento dell'importo di euro 20.631,59 in
[...] Parte_1
relazione a 15 fatture emesse negli anni 2005/2009 per consumi idrici relativi all'utenza ubicata in
Località Monte Ladu snc.
2 - Olbia, con sentenza n. 1864/2022 disponeva nei seguenti termini:
Pagina 2 “…definitivamente pronunciando: 1) accoglie l'opposizione e revoca l'ingiunzione di pagamento;
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi
euro 1.882,00 (di cui euro 1.618,00 per competenze ed euro 264,00 per spese documentate) oltre
rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge ”.
Il Tribunale fondava la decisione sui seguenti argomenti:
-L'opponente aveva negato di avere mai stipulato alcun contratto di fornitura con nel Pt_1
l'utenza indicata nell'ingiunzione di pagamento (località Monte Ladu s.n.c.
2- Olbia), ma neppure presso la sua attività, svolta in un diverso immobile sito in località Monte Ladu n. 36 di Olbia, privo di allaccio idrico.
La Società, inoltre, aveva negato di avere mai ricevuto le fatture fondanti l'ingiunzione, relative ad importi da ritenere, quindi ed in ogni caso, prescritti.
- dal suo canto, essendo rimasta contumace, non aveva assolto l'onere probatorio su di Pt_1
sé gravante, di provare l'esistenza del credito azionato con l'ingiunzione, non costituendo le fatture, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, prova del contratto e dei consumi a fronte delle puntuali contestazioni dell'ingiunto, riguardanti, segnatamente, l' esistenza di un contratto riferito all'utenza indicata e la rilevazione dei consumi.
***
Ha proposto appello , notificandolo a , già socia unica e Parte_1 Controparte_1
amministratrice legale della società, cancellata dal registro delle imprese in data 10.8.2018, ed ha contestato la fondatezza della sentenza, sulla base di un'unica, articolata censura.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe:
1. erroneamente attribuito rilevanza alla sua contumacia, equiparandola ad una non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
2. travisato il contenuto delle prove documentali depositate dalla stessa opponente, in particolare la visura prodotta (doc.2) da cui emergerebbe che l' avrebbe Parte_2
esercitato la propria attività denominata Ristorante Terra Sarda in Olbia, viale Aldo Moro angolo
Pagina 3 via Londra (pg. 10), in un periodo coincidente con l'epoca della fatturazione. Tale sarebbe stato,
inoltre, il luogo presso il quale avrebbe inviato le fatture. Viceversa, l'immobile sito in via Pt_1
Monte Ladu 36 corrispondeva, in realtà, alla sede legale della società (come da visura) e per tale motivo sarebbe stato indicato nelle fatture;
3. assunto una decisione illogicamente fondata sull' inverosimile tesi dell'opponente, secondo cui l'attività di ristorazione svolta nell'immobile suindicato fosse esercitata senza alcuna fornitura d'acqua;
4. non considerato che il contratto di utenza è a forma libera e potrebbe anche instaurarsi per fatti concludenti;
5. non considerato che, del tutto genericamente, l'opponente aveva sostenuto di non avere mai ricevuto le fatture da parte del Gestore, circostanza oltretutto irrilevante, a fronte della previsione dell'art. B 16 del Regolamento per il Servizio Idrico Integrato secondo cui è cura dell'opponente comunicare variazioni di indirizzo, accertare la mancata ricezione della fattura e richiedere il duplicato. Né, poi, l'opponente aveva spiegato come fosse venuta a conoscenza dell'ingiunzione.
L'opposta si è costituita resistendo e insistendo nei propri assunti.
Pur condividendo il ragionamento del Tribunale, a sua corroborazione l'appellata ha richiamato l'attenzione della Corte sulle risultanze della prova testimoniale espletata nel primo grado di giudizio, non citate nella sentenza, che avrebbero attestato lo svolgimento di attività alberghiera in loc. Monte Ladu 36 e confermato che la struttura ricettiva della società era totalmente autonoma per l'approvvigionamento idrico, in quanto dotata di tre pozzi artesiani, nonché di una pozza Imhoff per la raccolta dei reflui. Peraltro nessuna prova era stata data sulla effettiva esecuzione della fornitura né sui consumi asseritamente registrati da un contatore mai trovato.
***
L'appello non può trovare accoglimento.
Va premesso che nel procedimento monitorio fiscale, apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori - nonché delle società per azioni a
Pagina 4 partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti- (r.d. 14 aprile
1910 n. 639), l'atto formale dall'ingiunzione cumula le caratteristiche dal titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (ex multis, Cass. Civ. n. 24552/2024; n. 2355/2019; n. 6487/2004; n. 9421/2003 e la più risalente S.U. n. 2339/1967). E poiché l'opposizione a ingiunzione fiscale si qualifica come esercizio di un'azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa dell'amministrazione
– o delle società per azioni a partecipazione pubblica – l'opponente, assume la veste sostanziale e formale di attore, tenuto a specifiche e puntuali allegazioni con l'atto introduttivo tali da delimitare il thema decidendi, in applicazione dei più generali principi del giudizio di cognizione.
Così correttamente impostata l'analisi delle questioni, deve anzitutto darsi atto che, nella specie,
sono stati contestati dall'opponente l'esistenza della utenza, della fornitura, del contatore e dei consumi.
Con riguardo alla attività svolta in loc. Monte Ladu cui è testualmente riferita l'utenza,
l'opponente ha chiarito che l'attività alberghiera era svolta in loc. Monte Ladu n. 36 non invece in loc. Monte Ladu snc come indicato, dimostrando che tale struttura, all'epoca denominata S'OR,
era servita da pozzi e fosse privati.
Ciò posto, gli argomenti posti da a supporto dell' appello non costituiscono mere Pt_1
difese, ma introducono temi di indagine del tutto nuovi: a fronte di un' utenza (indirizzo ubicazione
fornitura) collocata in loc. Monte Ladu secondo l'elenco fatture e lo stesso atto di ingiunzione
(quest'ultimo notificato c/o ristorante Terra Sarda in viale Aldo Moro ang. Via Londra s.n.c.,
Olbia) l'appellante sostiene che dai dati tratti dalla visura storica prodotta dalla società
[...]
può desumersi che l'utenza cui sono riferiti i consumi oggetto di Parte_2
ingiunzione non sarebbe in loc. Monte Ladu - Olbia, ma invece nel viale Aldo Moro ang. Via
Londra s.n.c. - Olbia ove è ubicato il suddetto ristorante e dove sarebbero - a suo dire, ma la
Pagina 5 circostanza, contestata, non è provata- state inviate le fatture. Ciò in quanto, sempre dalla visura,
l'immobile in loc. Monte Ladu 36 – Olbia corrisponderebbe, invece, alla sede legale della società.
L'appellata ha contestato gli assunti e richiamato le risultanze della prova testimoniale, non valorizzate dal Tribunale che le aveva, evidentemente, ritenute superflue ai fini della decisione.
Ebbene, i testi escussi ( , hanno confermato che l'esercizio di Tes_1 Testimone_2
ristorazione/albergo in loc. Monte Ladu 36 – Olbia - Porto Rotondo, denominato S'OR
(costituente ulteriore unità locale della come desunto dalla medesima visura, poi Parte_2
ceduta a terzi), era privo, all'epoca della fatturazione, di un'utenza idrica erogata dal servizio pubblico per essere esistenti 3 pozzi artesiani e relativa fossa autonoma per reflui Jmhoff, in assenza di allaccio e contatore per forniture idriche. Tale circostanza i testi hanno confermato per avere lavorato presso l'esercizio medesimo.
Che dunque la località in questione fosse anche sede della società è del tutto irrilevante.
Per contro, nessun elemento milita a sostegno degli assunti di parte appellante, che pretende di attribuire l'utenza ad un esercizio scollegato dalla fatturazione in questione (anche con riguardo all'epoca di emissione delle fatture, risalente all'anno 2005, a fronte della data di inizio attività,
collocata nel 2002), non provando, com'era suo onere stanti le specifiche contestazioni dell'opponente, l'esistenza di un contatore e di una somministrazione di acqua riferiti ad una specifica e ben individuata utenza.
E' evidente, pertanto, che la sintetica decisione di primo grado, che qui si conferma con le precisazioni esposte, non possa dirsi fondata su mere non contestazioni del Gestore desunte arbitrariamente dalla sua contumacia, quanto, piuttosto, sul mancato assolvimento degli oneri a carico di questi, a fronte delle puntuali allegazioni dell'opponente.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore fino a euro 26.000,00, applicando i valori medi ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria,
non espletata.
Pagina 6 Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1864/2022 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2) condanna in persona del suo legale rapp.te alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00
per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 339 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da:
(IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Nuoro (NU), nella Via Straullu 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Macciotta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, viale Armando Diaz 29,
in forza di procura speciale alle liti conferitagli il 22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio
Dott. , Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, Persona_1
appellante
CONTRO
Pagina 1 (C.F. ), residente in [...], già legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante della con sede in Olbia Via Monte Ladu 36 (C.F. e Controparte_2
P. Iva ) cancellata dal Registro Imprese in data 10.8.2018, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avv.ti Salvatore Rino Seu e Luca Lorenzo Fadda, presso i quali è elettivamente domiciliata in Olbia,
Corso Umberto I n. 46, giusta procura speciale da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellata
All'udienza del 13/12/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “…Voglia L'Ecc.ma Corte, respinta ogni avversa deduzione e
conclusione, ad integrale riforma della sentenza n. 1864/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Cagliari, in persona del Giudice Monocratico Dott. Paolo Corso, ritenere fondate le motivazioni
esposte con il presente gravame e per l'effetto, confermare la debenza delle somme portate
nell'ingiunzione fiscale n. 9962 del 24.08.2017, pari ad € 20.631,59 con vittoria di spese ed onorari di
giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa; - rigettare e respingere l'appello per cui è causa in quanto inammissibile infondato in
fatto e in diritto;
-con conferma della impugnata sentenza;
- con vittoria di competenze del
giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Il Tribunale di Cagliari, decidendo sull'opposizione proposta da Parte_2
ad ingiunzione di di pagamento dell'importo di euro 20.631,59 in
[...] Parte_1
relazione a 15 fatture emesse negli anni 2005/2009 per consumi idrici relativi all'utenza ubicata in
Località Monte Ladu snc.
2 - Olbia, con sentenza n. 1864/2022 disponeva nei seguenti termini:
Pagina 2 “…definitivamente pronunciando: 1) accoglie l'opposizione e revoca l'ingiunzione di pagamento;
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi
euro 1.882,00 (di cui euro 1.618,00 per competenze ed euro 264,00 per spese documentate) oltre
rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge ”.
Il Tribunale fondava la decisione sui seguenti argomenti:
-L'opponente aveva negato di avere mai stipulato alcun contratto di fornitura con nel Pt_1
l'utenza indicata nell'ingiunzione di pagamento (località Monte Ladu s.n.c.
2- Olbia), ma neppure presso la sua attività, svolta in un diverso immobile sito in località Monte Ladu n. 36 di Olbia, privo di allaccio idrico.
La Società, inoltre, aveva negato di avere mai ricevuto le fatture fondanti l'ingiunzione, relative ad importi da ritenere, quindi ed in ogni caso, prescritti.
- dal suo canto, essendo rimasta contumace, non aveva assolto l'onere probatorio su di Pt_1
sé gravante, di provare l'esistenza del credito azionato con l'ingiunzione, non costituendo le fatture, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, prova del contratto e dei consumi a fronte delle puntuali contestazioni dell'ingiunto, riguardanti, segnatamente, l' esistenza di un contratto riferito all'utenza indicata e la rilevazione dei consumi.
***
Ha proposto appello , notificandolo a , già socia unica e Parte_1 Controparte_1
amministratrice legale della società, cancellata dal registro delle imprese in data 10.8.2018, ed ha contestato la fondatezza della sentenza, sulla base di un'unica, articolata censura.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe:
1. erroneamente attribuito rilevanza alla sua contumacia, equiparandola ad una non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
2. travisato il contenuto delle prove documentali depositate dalla stessa opponente, in particolare la visura prodotta (doc.2) da cui emergerebbe che l' avrebbe Parte_2
esercitato la propria attività denominata Ristorante Terra Sarda in Olbia, viale Aldo Moro angolo
Pagina 3 via Londra (pg. 10), in un periodo coincidente con l'epoca della fatturazione. Tale sarebbe stato,
inoltre, il luogo presso il quale avrebbe inviato le fatture. Viceversa, l'immobile sito in via Pt_1
Monte Ladu 36 corrispondeva, in realtà, alla sede legale della società (come da visura) e per tale motivo sarebbe stato indicato nelle fatture;
3. assunto una decisione illogicamente fondata sull' inverosimile tesi dell'opponente, secondo cui l'attività di ristorazione svolta nell'immobile suindicato fosse esercitata senza alcuna fornitura d'acqua;
4. non considerato che il contratto di utenza è a forma libera e potrebbe anche instaurarsi per fatti concludenti;
5. non considerato che, del tutto genericamente, l'opponente aveva sostenuto di non avere mai ricevuto le fatture da parte del Gestore, circostanza oltretutto irrilevante, a fronte della previsione dell'art. B 16 del Regolamento per il Servizio Idrico Integrato secondo cui è cura dell'opponente comunicare variazioni di indirizzo, accertare la mancata ricezione della fattura e richiedere il duplicato. Né, poi, l'opponente aveva spiegato come fosse venuta a conoscenza dell'ingiunzione.
L'opposta si è costituita resistendo e insistendo nei propri assunti.
Pur condividendo il ragionamento del Tribunale, a sua corroborazione l'appellata ha richiamato l'attenzione della Corte sulle risultanze della prova testimoniale espletata nel primo grado di giudizio, non citate nella sentenza, che avrebbero attestato lo svolgimento di attività alberghiera in loc. Monte Ladu 36 e confermato che la struttura ricettiva della società era totalmente autonoma per l'approvvigionamento idrico, in quanto dotata di tre pozzi artesiani, nonché di una pozza Imhoff per la raccolta dei reflui. Peraltro nessuna prova era stata data sulla effettiva esecuzione della fornitura né sui consumi asseritamente registrati da un contatore mai trovato.
***
L'appello non può trovare accoglimento.
Va premesso che nel procedimento monitorio fiscale, apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori - nonché delle società per azioni a
Pagina 4 partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti- (r.d. 14 aprile
1910 n. 639), l'atto formale dall'ingiunzione cumula le caratteristiche dal titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (ex multis, Cass. Civ. n. 24552/2024; n. 2355/2019; n. 6487/2004; n. 9421/2003 e la più risalente S.U. n. 2339/1967). E poiché l'opposizione a ingiunzione fiscale si qualifica come esercizio di un'azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa dell'amministrazione
– o delle società per azioni a partecipazione pubblica – l'opponente, assume la veste sostanziale e formale di attore, tenuto a specifiche e puntuali allegazioni con l'atto introduttivo tali da delimitare il thema decidendi, in applicazione dei più generali principi del giudizio di cognizione.
Così correttamente impostata l'analisi delle questioni, deve anzitutto darsi atto che, nella specie,
sono stati contestati dall'opponente l'esistenza della utenza, della fornitura, del contatore e dei consumi.
Con riguardo alla attività svolta in loc. Monte Ladu cui è testualmente riferita l'utenza,
l'opponente ha chiarito che l'attività alberghiera era svolta in loc. Monte Ladu n. 36 non invece in loc. Monte Ladu snc come indicato, dimostrando che tale struttura, all'epoca denominata S'OR,
era servita da pozzi e fosse privati.
Ciò posto, gli argomenti posti da a supporto dell' appello non costituiscono mere Pt_1
difese, ma introducono temi di indagine del tutto nuovi: a fronte di un' utenza (indirizzo ubicazione
fornitura) collocata in loc. Monte Ladu secondo l'elenco fatture e lo stesso atto di ingiunzione
(quest'ultimo notificato c/o ristorante Terra Sarda in viale Aldo Moro ang. Via Londra s.n.c.,
Olbia) l'appellante sostiene che dai dati tratti dalla visura storica prodotta dalla società
[...]
può desumersi che l'utenza cui sono riferiti i consumi oggetto di Parte_2
ingiunzione non sarebbe in loc. Monte Ladu - Olbia, ma invece nel viale Aldo Moro ang. Via
Londra s.n.c. - Olbia ove è ubicato il suddetto ristorante e dove sarebbero - a suo dire, ma la
Pagina 5 circostanza, contestata, non è provata- state inviate le fatture. Ciò in quanto, sempre dalla visura,
l'immobile in loc. Monte Ladu 36 – Olbia corrisponderebbe, invece, alla sede legale della società.
L'appellata ha contestato gli assunti e richiamato le risultanze della prova testimoniale, non valorizzate dal Tribunale che le aveva, evidentemente, ritenute superflue ai fini della decisione.
Ebbene, i testi escussi ( , hanno confermato che l'esercizio di Tes_1 Testimone_2
ristorazione/albergo in loc. Monte Ladu 36 – Olbia - Porto Rotondo, denominato S'OR
(costituente ulteriore unità locale della come desunto dalla medesima visura, poi Parte_2
ceduta a terzi), era privo, all'epoca della fatturazione, di un'utenza idrica erogata dal servizio pubblico per essere esistenti 3 pozzi artesiani e relativa fossa autonoma per reflui Jmhoff, in assenza di allaccio e contatore per forniture idriche. Tale circostanza i testi hanno confermato per avere lavorato presso l'esercizio medesimo.
Che dunque la località in questione fosse anche sede della società è del tutto irrilevante.
Per contro, nessun elemento milita a sostegno degli assunti di parte appellante, che pretende di attribuire l'utenza ad un esercizio scollegato dalla fatturazione in questione (anche con riguardo all'epoca di emissione delle fatture, risalente all'anno 2005, a fronte della data di inizio attività,
collocata nel 2002), non provando, com'era suo onere stanti le specifiche contestazioni dell'opponente, l'esistenza di un contatore e di una somministrazione di acqua riferiti ad una specifica e ben individuata utenza.
E' evidente, pertanto, che la sintetica decisione di primo grado, che qui si conferma con le precisazioni esposte, non possa dirsi fondata su mere non contestazioni del Gestore desunte arbitrariamente dalla sua contumacia, quanto, piuttosto, sul mancato assolvimento degli oneri a carico di questi, a fronte delle puntuali allegazioni dell'opponente.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore fino a euro 26.000,00, applicando i valori medi ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria,
non espletata.
Pagina 6 Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1864/2022 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2) condanna in persona del suo legale rapp.te alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00
per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 7