Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore
- PresidenteDott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4953/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Maggiore, come da mandato in Parte 1
atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Ada Carolina Coluccello, come da mandato in atti;
Controparte 1
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 14.1.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt 1 e il CP_1, unitisi in matrimonio in data 5.9.1998, hanno generato un figlio nato in [...]
21.9.2000; la loro separazione è stata omologata dall'Ufficio epigrafato con decreto n. 103/2021 del
7.1.2021 R.G. n. 5158/2020.
All'udienza di prima comparizione del 14.1.2025 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la
Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate,
- sovrapponibili a quelle convenute in sede di separazione, con l'aggiunta del solo punto 5) - ed infra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
2) la casa coniugale resta assegnata alla dr.ssa Parte 1 ;
3) il figlio Per 1 attualmente studente, continuerà a vivere presso la casa coniugale sino a quando non raggiungerà
l'autonomia economica;
4) i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni personali e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio;
5) le parti, altresì, concordano che entro il 10 aprile il CP_1 utilizzerà lo spazio di un giorno per svuotare l'abitazione sita in Castrignano del Capo, alla via San Giuseppe da tutti i suoi effetti personali presenti in loco.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
5.9.1998 in Castrignano del Capo (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 55
Parte II Serie A Anno 1998, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 29.1.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)