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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/06/2024, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1221/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ESPOSITO LUIGIA C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”
Per le parti: come da note scritte depositate congiuntamente per l'udienza del 20.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.3.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di separazione come disposte dal decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 20.7.1999 come segue: “dichiararsi non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento a favore della , la quale ne fa espressa rinuncia per il venir meno Pt_2
dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Hanno dato atto che successivamente alla separazione, la sig.ra ha migliorato la propria Pt_2
Org situazione economica, beneficiando di una pensione di anzianità erogata dall'istituto ed essendo proprietaria di un immobile dove vive con il figlio che contribuisce alle spese di vita quotidiana.
All'udienza del 20.5.2024 le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. dispone in conformità all'accordo di cui al ricorso congiunto ritrascritto in parte motiva.
2. Spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.5.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1221/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ESPOSITO LUIGIA C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”
Per le parti: come da note scritte depositate congiuntamente per l'udienza del 20.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.3.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di separazione come disposte dal decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 20.7.1999 come segue: “dichiararsi non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento a favore della , la quale ne fa espressa rinuncia per il venir meno Pt_2
dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Hanno dato atto che successivamente alla separazione, la sig.ra ha migliorato la propria Pt_2
Org situazione economica, beneficiando di una pensione di anzianità erogata dall'istituto ed essendo proprietaria di un immobile dove vive con il figlio che contribuisce alle spese di vita quotidiana.
All'udienza del 20.5.2024 le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. dispone in conformità all'accordo di cui al ricorso congiunto ritrascritto in parte motiva.
2. Spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.5.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi