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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 66 /2025 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nel ricorso introduttivo Parte_1
e, anche alla luce delle risultanze peritali, nelle conclusioni già rassegnate, chiedendo che:
VOGLIA
l'Ill.mo Tribunale di Sciacca, Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) ritenere e dichiarare che ricorrono tutte le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento e/o riconoscere lo stesso portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104 del 5.2.1992 fin dal 01/02/2024, primo giorno del mese successivo a quello della visita di revisione, con adozione di tutti i provvedimenti di legge;
conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e/o del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.02.2024, nelle misure e modalità previste dalla legge, o in subordine con decorrenza successiva con ogni conseguenza di legge;
2) condannare l' al pagamento dei compensi professionali del procedimento da distrarsi CP_2 in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/01/2025, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e art.3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Neoplasia vescicale in trattamento con BCG;
vasculopatia cerebrale;
coxartrosi. Considerazioni medico legali
Analizziamo innanzitutto quali siano i principi legislativi sui quali si basa la concessione dell'indennità d'accompagnamento.
La legge 18/80 all'art. 1 stabilisce che: “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua, è concessa una indennità d'accompagnamento”.
La circolare n. 500.6/AG927/58-1449 del Min. Sanità del 04/12/81 precisa che: “…si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi civili che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici;
per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierlo bisognevole di assistenza…”.
Inoltre bisogna citare la modifica della normativa in tema di invalidità civile norme per la revisione delle categorie, delle minorazioni e delle malattie invalidanti e dei benefici previsti per tali categorie che così recita: “ …ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità
d'accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età…”.
Il Ministero della Sanità in un'ulteriore circolare del 28/09/92 ha specificato che per atti quotidiani della vita sono da intendere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e rendono il minorato bisognevole di assistenza”.
Di seguito ha specificato che tali azioni sono quelle “necessarie per consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana”.
Infine individua tali azioni in “vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio-TV.
--La patologia più significativa ai nostri fini, è la neoplasia vescicale, presente sin dal 2022, che ha determinato giudizi contrastanti tra colleghi e CTU. CP_2
Trattamento conservativo (chemioterapia e resezioni endoscopiche in più riprese per recidiva). Posta indicazione a cistectomia radicale, rifiutata, segue in atto trattamento immunoterapico con istallazioni endovescicali di bacillo di (BCG). Persona_2
Istologicamente carcinoma di alto grado pT1 (malattia a rischio elevato che richiede un trattamento aggressivo e un monitoraggio continuo).
La prognosi diventa ancora più infausta in caso di recidiva dopo trattamento con BCG che peraltro non può protrarsi per più di tre anni. Il monitoraggio continuo prevede cistoscopia ogni tre mesi.
--La presenza di severa coxartrosi, malattia degenerativa cronica, provoca dolore, rigidità e difficoltà deambulatorie che si evidenziano con evidente zoppia.
--Vasculopatia cerebrale: La vasculopatia cerebrale cronica è un quadro morboso ad evoluzione cronica e progressiva, caratterizzata da segni neurologici e mentali che esprimono una disfunzione diffusa o multifocale dell'encefalo.
Nel nostro caso si tratta di una encefalopatia cronica con decadimento mentale, fenomenologia depressiva verisimilmente reattiva, in assenza di chiari sintomi di deficit motori: il p collabora poco all'indagine clinica, è parzialmente disorientato, risponde con notevole difficoltà alle domande.
Presente anche una fenomenologia di tipo depressivo.
Verisimile una compromissione del sistema extrapiramidale che si manifesta con marcia a piccoli passi, disturbi dell'equilibrio, tremori.
Questa obiettività clinica mi porta a ritenere che il complesso di tali patologie provoca in atto ed ha provocato una notevole limitazione ad espletare le normali attività quotidiane, tali da giustificare l'indennità d'accompagnamento.
Di seguito L'art 3 della legge 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Comma 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Comma 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Comma 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei pro grammi e negli interventi dei servizi pubblici.
Le stesse patologie hanno promosso una situazione di handicap che ha ridotto notevolmente l'autonomia personale e rende impossibile la vita di relazione (comma 3 art 3 legge 104/92).
Conclusioni
In conclusione le patologie presentate dal signor danno diritto all'indennità Pt_1
d'accompagnamento.
La visita medica attuale, in effetti evidenzia un decadimento mentale che non consente e non ha consentito al signor di gestire in autonomia i bisogni elementari della quotidianità. Pt_1
Tale indennità va riconosciuta anche nel periodo che va 01/02/2024 al 01/09/2024.
Successivamente (ottobre 2024) la indennità è stata riconosciuta dall' che valuterà in revisione CP_2 le condizioni cliniche dopo trattamento con BCG.
Si riscontra anche handicap tale da essere giudicato grave secondo il comma 3 dell'art. 3.
Si è tenuto conto delle giuste osservazioni del legale di parte. “ (v. conclusioni della relazione tecnica). Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1/02/2024 ed anche l'art. 3 comma 3 della legge 104/1992
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1/02/2024 ed anche l'art. 3 comma 3 della legge 104/1992;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nel ricorso introduttivo Parte_1
e, anche alla luce delle risultanze peritali, nelle conclusioni già rassegnate, chiedendo che:
VOGLIA
l'Ill.mo Tribunale di Sciacca, Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) ritenere e dichiarare che ricorrono tutte le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento e/o riconoscere lo stesso portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104 del 5.2.1992 fin dal 01/02/2024, primo giorno del mese successivo a quello della visita di revisione, con adozione di tutti i provvedimenti di legge;
conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e/o del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.02.2024, nelle misure e modalità previste dalla legge, o in subordine con decorrenza successiva con ogni conseguenza di legge;
2) condannare l' al pagamento dei compensi professionali del procedimento da distrarsi CP_2 in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/01/2025, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e art.3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Neoplasia vescicale in trattamento con BCG;
vasculopatia cerebrale;
coxartrosi. Considerazioni medico legali
Analizziamo innanzitutto quali siano i principi legislativi sui quali si basa la concessione dell'indennità d'accompagnamento.
La legge 18/80 all'art. 1 stabilisce che: “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua, è concessa una indennità d'accompagnamento”.
La circolare n. 500.6/AG927/58-1449 del Min. Sanità del 04/12/81 precisa che: “…si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi civili che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici;
per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierlo bisognevole di assistenza…”.
Inoltre bisogna citare la modifica della normativa in tema di invalidità civile norme per la revisione delle categorie, delle minorazioni e delle malattie invalidanti e dei benefici previsti per tali categorie che così recita: “ …ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità
d'accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età…”.
Il Ministero della Sanità in un'ulteriore circolare del 28/09/92 ha specificato che per atti quotidiani della vita sono da intendere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e rendono il minorato bisognevole di assistenza”.
Di seguito ha specificato che tali azioni sono quelle “necessarie per consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana”.
Infine individua tali azioni in “vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio-TV.
--La patologia più significativa ai nostri fini, è la neoplasia vescicale, presente sin dal 2022, che ha determinato giudizi contrastanti tra colleghi e CTU. CP_2
Trattamento conservativo (chemioterapia e resezioni endoscopiche in più riprese per recidiva). Posta indicazione a cistectomia radicale, rifiutata, segue in atto trattamento immunoterapico con istallazioni endovescicali di bacillo di (BCG). Persona_2
Istologicamente carcinoma di alto grado pT1 (malattia a rischio elevato che richiede un trattamento aggressivo e un monitoraggio continuo).
La prognosi diventa ancora più infausta in caso di recidiva dopo trattamento con BCG che peraltro non può protrarsi per più di tre anni. Il monitoraggio continuo prevede cistoscopia ogni tre mesi.
--La presenza di severa coxartrosi, malattia degenerativa cronica, provoca dolore, rigidità e difficoltà deambulatorie che si evidenziano con evidente zoppia.
--Vasculopatia cerebrale: La vasculopatia cerebrale cronica è un quadro morboso ad evoluzione cronica e progressiva, caratterizzata da segni neurologici e mentali che esprimono una disfunzione diffusa o multifocale dell'encefalo.
Nel nostro caso si tratta di una encefalopatia cronica con decadimento mentale, fenomenologia depressiva verisimilmente reattiva, in assenza di chiari sintomi di deficit motori: il p collabora poco all'indagine clinica, è parzialmente disorientato, risponde con notevole difficoltà alle domande.
Presente anche una fenomenologia di tipo depressivo.
Verisimile una compromissione del sistema extrapiramidale che si manifesta con marcia a piccoli passi, disturbi dell'equilibrio, tremori.
Questa obiettività clinica mi porta a ritenere che il complesso di tali patologie provoca in atto ed ha provocato una notevole limitazione ad espletare le normali attività quotidiane, tali da giustificare l'indennità d'accompagnamento.
Di seguito L'art 3 della legge 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Comma 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Comma 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Comma 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei pro grammi e negli interventi dei servizi pubblici.
Le stesse patologie hanno promosso una situazione di handicap che ha ridotto notevolmente l'autonomia personale e rende impossibile la vita di relazione (comma 3 art 3 legge 104/92).
Conclusioni
In conclusione le patologie presentate dal signor danno diritto all'indennità Pt_1
d'accompagnamento.
La visita medica attuale, in effetti evidenzia un decadimento mentale che non consente e non ha consentito al signor di gestire in autonomia i bisogni elementari della quotidianità. Pt_1
Tale indennità va riconosciuta anche nel periodo che va 01/02/2024 al 01/09/2024.
Successivamente (ottobre 2024) la indennità è stata riconosciuta dall' che valuterà in revisione CP_2 le condizioni cliniche dopo trattamento con BCG.
Si riscontra anche handicap tale da essere giudicato grave secondo il comma 3 dell'art. 3.
Si è tenuto conto delle giuste osservazioni del legale di parte. “ (v. conclusioni della relazione tecnica). Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1/02/2024 ed anche l'art. 3 comma 3 della legge 104/1992
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1/02/2024 ed anche l'art. 3 comma 3 della legge 104/1992;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini