Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6233 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2165/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2165/2022 r.g.a.c. TRA
, ( CF-P.IVA ), con sede lega- Parte_1 P.IVA_1
Comunale 3/A, in persona Pt_1 del Generale Dott. Ing. , rappresentata e Parte_2 difesa congiuntamente e disgiunt v. LU des ed SA SE, tutti elettivamente domiciliati in Pt_1 alla Via Comunale rincipe 13/a, presso il Servizio Af gali della predetta rocura speciale alle liti del Parte
5.09.2019 per nota Rep. 8 Racc. 16316 Persona_1 registrata al n.3926 s te di in pari data Pt_1
OPPONENTE E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 ale in IA-Mestre, via Terraglio n.63, capitale sociale interamente versato €53.811.095,00, Codice Fi-
o di iscrizione al Registro delle Imprese di IA
, REA n. 0247118, aderente al Fondo Interbancario P.IVA_2 epositi, codice ABI 3205.2, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, quotata al Mercato Telematico Azionario -segmento STAR- gestito da “Bo ersona del proprio procuratore Dott.ssa nata a [...] il Controparte_2
19.02.1966, nella quali Pharma del Chief Commercial Officer della autorizzat Controparte_1 oteri con- feriti c dal Notaio
[...]
di Mestre in data 8.10.2014 (Rep. 35247, Racc. 1 Per_2 to a IA 2 in data 10.10.2014 al n. 9149 Serie 1T (all.A), poteri confermati con “ ei poteri di rap- presentanza al Personale di ancora per Controparte_1
1
Racc. 163 rato a IA 2 in data 04.11.2014 al n. 27284 Serie 1T, domiciliata per la carica presso la sede sociale e così, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. An- gelo e Alessandro Paletta, con domicilio eletto nel loro studio in Roma, Via Emilia, 88 OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 19/06/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. E DI DIRITTO La ha proposto opposizione av- Parte_1 verso il d ifica- to in pari data, chiesto ed ottenuto da con il Controparte_1 quale veniva intimato il pagamento d 51,38 a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Ha dedotto a sostegno della propria domanda che la ricor- rente, cessionaria, giusta contratt re 2006, di cre- diti originariamente vantati dalla aveva richiesto Controparte_3 il pagamento di prestazioni rese dalla cessione, così violando il disposto dell'art.3 legge 21/02/1991 n. 52. Ha aggiunto, per le annualità 2007, 2008 e 2009, che non vi era il contratto scritto necessario affinché le prestazioni sani- tarie erogate dalla te in regime di convenzione fossero re- munerabili da essa opponente. Parte
Ha inoltre e to la prescrizione del credito azionato e l'infondatezza della domanda, precisando, in particolare, che ta- lune fatture erano state già azionate con precedenti ricorsi moni- tori, seguiti dal relativo pagamento coattivo, e che per talune an- nualità si era verificato il superamento del tetto di spesa sanitaria. Ha contestato infine la debenza degli interessi ex d.lgs. 231/02, così concludendo:
“-in via preliminare ichiarare: la carenza di legittimazione attiva della , null CP_1 lità della cessione del 24/2 alla Controparte_4
; la prescrizione del diritto;
- dichiarare ed accertare non dovuta la somma ingiunta ovvero gli interessi r ichiesti in quanto la pretesa creditoria dell'opposta è inammissibile , infondata , prescritta e non prova- ta;
e, conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto
2 decreto ingiuntivo n. 9428/21 e, per l'effetto farne revoca”; con vittoria di spese. Si è costituita la che ha contestato le Controparte_1 avverse deduzioni, con dell'opposizione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ____________________________________________
Tra le eccezioni di parte opponente coglie nel segno quella inerente la mancata dimostrazione dell'esistenza del credito ce- duto, per mancanza di prova della stipula, per le annualità cui si riferiscono le fatture azionate, di contratto ex articolo 8 quinquies d.lgs. 502/92 disciplinante l'attività di erogazione di prestazioni sanitarie. Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa dell'opposta, infatti, la qualità di soggetto accreditato della ce- dente non consente di ritenere esistente il credito azionato in quanto, ai sensi dell'art. 8 quater del d.lgs. 502/92 (introdotto dal d.lgs. n. 229/99) "la qualità di soggetto accreditato non costitui- sce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazio- nale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quin- quies". L'art. 8 bis del d.lgs. n. 502/1992 (pure introdotto dal d.lgs. n. 229/99) ulteriormente precisa che l'esercizio di attività sani- tarie per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale è su- bordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura sanitaria ed al suo accreditamento isti- tuzionale, ma anche alla "stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies". Orbene, l'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 pone il rapporto di accreditamento su una base saldamente negoziale: al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione. L'acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'ammini- strazione presuppone la stipulazione dell'accordo contrattuale, in mancanza del quale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale. La struttura
3 sanitaria che vuole operare nell'ambito del servizio sanitario na- zionale ha quindi l'onere non solo di conseguire l'accreditamen- to, ma anche di stipulare l'accordo contrattuale. In difetto, alcun credito può dirsi insorto, né depone in sen- so contrario la mancata contestazione delle fatture, ovvero l'avvenuto pagamento di talune di esse, pure segnalata dalla dife- sa dell'opposta, non rappresentando essa valida prova dell'esi- stenza del contratto - della cui obbligatorietà si è già reso conto in precedenza – soggetto, trattandosi di attività negoziale della pubblica amministrazione, al formalismo dettato dalle regole di cd. evidenza pubblica (in tal senso ex pluribus v. da ultimo Cass. 8722/2024). Non resta, pertanto, che accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponen- te delle spese di lite che si liquidano in Euro Euro 10.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 19/06/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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