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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5269 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 1002/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons.
Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, residente in [...]E_ C.F._1
(Rm), Via Coriolano n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella
Proietti ) e presso di lei elettivamente dom.to CodiceFiscale_2 in LB LA (Rm), Via Vascarelle n. 112/d, giusta procura ad litem in atti;
pec: appellante Email_1
e
( ), residente in [...], Controparte_1 C.F._3
Via Coriolano n. 27, rappresentata e difesa in virtù di delega conferita su file telematico dall'avv. Fabio De Marco ), del C.F._4
Foro di Velletri, con studio in LB LA (RM), Piazza A. Gramsci
n. 22, PEC: appellato Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese in Comparsa di costituzione;
per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 09.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1045/2020 il Tribunale di Velletri nel procedimento
Rg. 9566/2014 ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda in quanto non fondata.
Accoglie la domanda ex art.96 c.p.c e per l'effetto condanna la parte soccombente a corrispondere la somma di euro 5000,00 determinata in via equitativa. Spese di lite come liquidate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico alle ore 15.10 del 10.07.2020”.
Il procedimento di primo grado aveva il seguente svolgimento : con atto di citazione del 17.12.2014, in riferimento ad un terreno ed un fabbricato ivi esistente, donato il 12.12.1990 dal genitore ai figli e , quest'ultimo chiedeva : “ di ordinare Controparte_1 Pt_1 alla SI.ra di procedere alla riduzione in pristino Controparte_1 degli abusi e delle difformità rispetto al progetto di sanatoria, ovvero alla rimozione della struttura in vetro e chiusura del portico antistante l'ingresso della porzione di immobile dalla stessa occupata, alla demolizione del solaio posto a copertura della grotta nella parte in cui
è sopraelevato rispetto al piano di campagna, con contestuale demolizione del gazebo ivi illegittimamente realizzato ed alla demolizione del solaio posto a copertura della cantina;
….. Il tutto con richiesta di risarcimento, sia con riferimento al mancato rilascio della concessione in sanatoria, sia riguardo alle emanande sanzioni amministrative per gli abusi edilizi operati dalla convenuta successivamente al 31.12.1993 o comunque alle domande di condono pag. 2/11 del 1995; di ordinare alla convenuta la restituzione della scala di collegamento tra il piano terra ed il piano preesistente, ….. … perché realizzata dagli originari proprietari, per destinazione del padre di famiglia, e conforme al progetto approvato dal geom. del CP_2
22.11.1980; la restituzione della superficie residenziale maggiore, in uso esclusivo alla stessa, pari a mq. 23,77; la restituzione della corte esterna al vano cucina della parte di immobile occupata dalla medesima convenuta, ripristinando, a sua cura e spese, lo stato di fatto preesistente, mediante demolizione, a sua cura e spese, del gazebo ivi realizzato;
accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta a contribuire alle spese per la scala interna dell'immobile occupato dal SI. e, per l'effetto, condannare la E_ stessa a rimborsare l'attore della quota del 50%, pari ad € 3.000,00 oltre Iva, secondo la quantificazione economica contenuta nel progetto di divisione redatto dal geom. nel giudizio di CP_3 divisione pendente tra le parti avanti al Tribunale di LB LA;
progetto e quantificazione ammessa e non contestata dalla convenuta;
condannare la convenuta a pagare i frutti civili per avere la stessa goduto in via esclusiva dal 1995 della maggiore superficie residenziale pari a mq. 39, per un importo che, ragguagliato al valore del canone di mercato della locazione per immobile similare, è pari ad
€ 70.200,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
ovvero condannare la convenuta ad un risarcimento pari quanto meno al valore dei frutti non percepiti. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1995 all'effettiva restituzione. Con vittoria di spese e compensi professionali onorari di lite”.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , a mezzo comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto della domanda attrice pag. 3/11 con condanna ex art. 96 c.p.c. , e preliminarmente la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello pendente avanti al Tribunale di Velletri, , Controparte_4 segnato al RGAC n. 1172/2008, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione, dedotta anche del presente procedimento, ed in cui si era costituito senza opporsi alla domanda. E_
Il regime di comunione sull'immobile è stato sciolto con sentenza n.
281/2015, pronunciata dal Tribunale di Velletri, Ufficio Periferico di
LB LA, depositata agli atti del giudizio di primo grado con nota del 05.07.2016. che scioglieva la comunione tra i germani e assegnando in proprietà Controparte_1 E_ esclusiva ad ognuno di essi una parte del bene comune nei limiti perfettamente corrispondenti ai rispettivi, individuali ed esclusivi pregressi possessori.
All'esito dei provvedimenti del 183 c.p.c. VI comma la causa veniva rinviata con ordinanza del 15.5.2017 all'udienza del 10.07.2020.
Seguiva sentenza gravata.
Con atto di appello notificato il 10.02.2021 E_ chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza: a) venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai dedotti abusi edilizi posti in essere dall'appellata; b) venisse ordinato alla odierna appellata la restituzione alla comunione della maggiore superficie residenziale da essa posseduta pari a mq 23,77 oltre alla scala di collegamento tra il piano terra ed il piano primo così ripristinando, a sua cura e spese, lo stato di fatto preesistente;
c) venisse accertato e dichiarato che l'odierna appellata è tenuta a concorrere alle spese per la realizzazione della scala interna dell'immobile occupato dall'appellato pari ad € 3.000,00 oltre iva;
d) venisse ordinato all'appellata di pagare i frutti civili per avere essa pag. 4/11 goduto, dall'anno 1995, di una maggior superficie residenziale di mq
39, quantificati in € 70.200,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
e) venisse, infine, condannata l'appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, oltre alle spese del doppio grado di giudizio ed alla restituzione delle somme corrisposte dal SI. E_
in esecuzione della sentenza impugnata.
[...]
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello perché inammissibile ed infondato con vittoria di spese.
All'udienza del 09.07.205, fissata ex art. 127 ter c.p.c., la causa sulle conclusioni come innanzi precisate, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini abbreviati di gg. 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§.1. - Erroneità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza;
§.
2. Omessa pronuncia della sentenza sulle domande di riduzione in pristino degli abusi e/o difformità edilizie;
§.
3. Erroneità e/o contraddittorietà e/o genericità della motivazione in riferimento alla scala comune;
§.
4. Infondatezza della condanna ex art. 96 c.p.c.;
§.
5. Omessa pronuncia della sentenza sulle domande di restituzione della superficie in uso esclusivo all'appellata, di contribuzione dell'appellata alle spese della scala interna dell'immobile occupato dal
SI. e sulla illegittimità 2 dell'occupazione in via E_ esclusiva della maggior superficie residenziale di mq 39;
§.
6. Richiesta condanna per responsabilità aggravata dell'appellata ex art. 96 c.p.c.
pag. 5/11 La Corte così ragiona.
In via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il
Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite del 16/11/2017, n.
27199.
Con il primo motivo d'appello, il SI. censurava E_ la sentenza impugnata nella parte in cui essa dichiarava che il giudizio proposto avanti al Tribunale di Velletri, sede circondariale, si sarebbe invece dovuto svolgere avanti al Tribunale di Velletri, Ufficio
Periferico di LB LA, per competenza territoriale .
Osserva il Collegio che l'eccezione di nullità va disattesa in quanto la costituzione di una sezione distaccata non comporta di per sé nullità, bensì si riferisce al corretto funzionamento e alla ripartizione delle competenze tra i diversi uffici giudiziari previsti dalla legge.
Sui restanti motivi osserva la Corte.
In fatto, come correttamente motivato dal Tribunale “ Dall'esame dei documenti allegati, emerge che i germani dopo aver E_ realizzato delle difformità rispetto al progetto autorizzato dal Comune di Ariccia con il titolo n. 12/92, tra le quali era da ricomprendere quella riguardante l'annessione alla parte della convenuta del piano terra del vano scala e la corrispondente annessione alla parte dell'attore del piano primo del medesimo vano scala, decidevano consapevolmente e con reciproca soddisfazione di chiedere al
Comune di Ariccia di rendere legittime e regolari le difformità realizzate ed a tal fine presentarono idonea domanda di sanatoria. In altri termini, con la domanda di sanatoria presentata, il SI.
pag. 6/11 manifestava il proprio consenso al diverso uso E_ dell'originario vano scala così come attualmente in essere.
L'attore dell'odierno giudizio, , si è costituito nel E_ giudizio di scioglimento della comunione iscritto al ruolo dell'anno
2008 del Tribunale di Velletri aderendo alla domanda svolta dalla odierna convenuta ) la quale, come già detto, Controparte_1 chiedeva la formazione di due quote di proprietà corrispondenti ai rispettivi possessi. Nell'anno 2014 con il presente Parte_2 giudizio, chiede la restituzione alla comunione di alcune parti del bene rispetto alle quali nel 2008 aveva acconsentito che venissero attribuite alla convenuta”.
Il proponeva domanda di restituzione alla E_ comunione dell'ex scala comune, utilizzata esclusivamente dalla
, al di fuori del giudizio di divisione, mentre la Controparte_1 giurisprudenza prevalente dispone che, nel giudizio di divisione ereditaria, la domanda di restituzione del bene , come la domanda di restituzione dei frutti civili per il mancato uso, rientra nell'ambito della domanda di scioglimento della comunione, volta a far cessare il possesso esclusivo del coerede e ottenere il godimento pro quota del bene (Cassazione sentenza n. 19420/2025).
Osserva la Corte che con sentenza n. 281/2015, pubblicata il
04.09.2015, il Tribunale di LB LA scioglieva la comunione tra i germani e assegnando in Controparte_1 E_ proprietà esclusiva ad ognuno di essi una parte del bene comune nei limiti perfettamente corrispondenti ai rispettivi, individuali ed esclusivi pregressi possessori, così come la scala , oggetto di lite, ad
[...]
CP_1
pag. 7/11 La sentenza gravata da appello, veniva confermata da Questa Corte con pronuncia n.2032/2022 del 10.03.2022 che rigettava l'appello e condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite.
Osserva l'appellante che tale pronuncia sarebbe ancora sub judice per essere stato formulato ricorso per Cassazione.
Ritiene la Corte di disattendere tale tesi riportandosi all'orientamento della Cassazione con Ordinanza n.21332 del 29.08.2018 che dispone:
“In materia di tutela possessoria e divisione ereditaria, il ricorso possessorio volto alla tutela del compossesso di un bene immobile risulta privo di interesse giuridicamente rilevante quando sia intervenuta sentenza di divisione della comunione ereditaria che abbia assegnato la proprietà esclusiva del bene ad uno dei condividenti. La pronuncia divisionale produce l'effetto di attribuire al soggetto assegnatario non soltanto la piena proprietà del bene, ma anche la potestà di esercitarne il godimento esclusivo nei confronti degli altri condividenti, i quali perdono ogni titolo giuridico per giustificare l'ulteriore detenzione del bene stesso. Il venir meno dello stato di compossesso pro indiviso conseguente alla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria determina la cessazione dell'interesse alla tutela possessoria in capo al condividente non assegnatario, il quale non può più invocare la protezione del proprio diritto al compossesso essendo venuto meno il presupposto sostanziale su cui tale diritto si fondava. L'efficacia esecutiva della sentenza che pronuncia la divisione opera immediatamente, indipendentemente dal passaggio in giudicato della stessa, producendo effetti costitutivi e traslativi della proprietà che modificano definitivamente la situazione giuridica soggettiva dei condividenti. Il principio trova applicazione anche quando la sentenza divisionale contenga l'obbligo di conguaglio nei confronti dei pag. 8/11 comproprietari non assegnatari, poiché tale circostanza non incide sulla perdita del titolo possessorio da parte di questi ultimi. La carenza sopravvenuta di interesse processuale comporta il rigetto del ricorso possessorio senza necessità di esame del merito delle questioni sollevate, configurandosi come difetto di una condizione dell'azione che impedisce l'accoglimento della domanda”.
Appare evidente quindi, stante l'efficacia esecutiva della sentenza di divisione e l'avvenuta attribuzione della quota di appartamento contenente l'ex scala comune, che non possa essere richiesta dal la restituzione dell'opera alla comunione che E_ risulta sciolta dal 2015.
Non può nemmeno disporsi in merito alla richiesta di pagamento dell'indennità di € 3.000,00, indicata dal c.t.u. nel giudizio di divisione, per la ricostruzione della scala a favore del E_
, essendo già stata oggetto di valutazione nel giudizio di
[...] divisione e di specifico motivo d'appello punto otto in quella sede (all.
5 fascicolo I grado ). Controparte_1
Si osserva inoltre che lo stesso c.t.u. della divisione, nella sua perizia del 10.02.2015, ebbe a rilevare che: “ Per tutto quanto sopra il fabbricato di cui sopra è stato diviso in due unità immobiliari come in uso alle parti in causa e come peraltro riprodotte nel grafico inoltrato all'U.T. del Comune di Ariccia a corredo della domanda di sanatoria, fatta eccezione di alcune modifiche come segue: a) onde dividere il vano scala comune dal I al II piano fu concordato di dividere il pianerottolo del primo piano attribuendone una parte all'int. A in uso a per accedere al suo appartamento, mentre l'altra Controparte_1 parte venne unita all'appartamento in uso a E_ unitamente alle rampe delle scale di accesso al piano secondo per raggiungere il vano cassoni ed il terrazzo a lui attribuiti. Mentre per pag. 9/11 l'accesso al piano secondo da parte di veniva Controparte_1 ipotizzata la realizzazione della scala posizionata all'interno dell'appartamento della stessa a collegamento con il vano cassoni ed il terrazzo sovrastanti”.
Risulta inoltre in fatto che la ha acquisito una Controparte_1 porzione di scala alla sua proprietà esclusiva cedendo, in compensazione tra le parti, al fratello porzione di fabbricato residenziale al piano terra e primo come rappresentato nei grafici della c.t.u. ed in quelle del perito di parte appellata (documento sei della produzione di primo grado).
I motivi d'appello da uno a cinque vanno respinti.
Va invece accolto il sesto motivo relativo alla condanna per responsabilità aggravata dell'appellata, ex art. 96 c.p.c., in virtù del conflitto sorto tra i germani creatasi all'esito della proposizione della domanda di divisione e delle situazioni di regolarizzazione (condoni) del fabbricato donato dal genitore laddove lo stesso Tribunale aveva considerato l'eventuale accoglimento della domanda d'indennità per la costruzione della scala a favore del , non E_ sussistono quindi i presupposti della mala fede o colpa grave.
Il motivo va quindi accolto con la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto.
Le spese di lite attesa il parziale accoglimento dell'appello, la particolare natura del processo, il rapporto familiare intercorrente tra le parti (fratello-sorella) al fine di eliminare la conflittualità stando i rapporti di vicinanza, la Corte ritiene di confermare le spese del primo grado e di compensare tra le parti quelle del secondo grado.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di E_ [...] avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. CP_1
1045/2020 così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza gravata ed in parziale accoglimento dell'appello condanna alla Controparte_1 restituzione delle somme ricevute per la condanna per lite temeraria.
2) Compensa tra le parti le spese del secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
19/09/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 1002/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons.
Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, residente in [...]E_ C.F._1
(Rm), Via Coriolano n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella
Proietti ) e presso di lei elettivamente dom.to CodiceFiscale_2 in LB LA (Rm), Via Vascarelle n. 112/d, giusta procura ad litem in atti;
pec: appellante Email_1
e
( ), residente in [...], Controparte_1 C.F._3
Via Coriolano n. 27, rappresentata e difesa in virtù di delega conferita su file telematico dall'avv. Fabio De Marco ), del C.F._4
Foro di Velletri, con studio in LB LA (RM), Piazza A. Gramsci
n. 22, PEC: appellato Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese in Comparsa di costituzione;
per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 09.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1045/2020 il Tribunale di Velletri nel procedimento
Rg. 9566/2014 ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda in quanto non fondata.
Accoglie la domanda ex art.96 c.p.c e per l'effetto condanna la parte soccombente a corrispondere la somma di euro 5000,00 determinata in via equitativa. Spese di lite come liquidate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico alle ore 15.10 del 10.07.2020”.
Il procedimento di primo grado aveva il seguente svolgimento : con atto di citazione del 17.12.2014, in riferimento ad un terreno ed un fabbricato ivi esistente, donato il 12.12.1990 dal genitore ai figli e , quest'ultimo chiedeva : “ di ordinare Controparte_1 Pt_1 alla SI.ra di procedere alla riduzione in pristino Controparte_1 degli abusi e delle difformità rispetto al progetto di sanatoria, ovvero alla rimozione della struttura in vetro e chiusura del portico antistante l'ingresso della porzione di immobile dalla stessa occupata, alla demolizione del solaio posto a copertura della grotta nella parte in cui
è sopraelevato rispetto al piano di campagna, con contestuale demolizione del gazebo ivi illegittimamente realizzato ed alla demolizione del solaio posto a copertura della cantina;
….. Il tutto con richiesta di risarcimento, sia con riferimento al mancato rilascio della concessione in sanatoria, sia riguardo alle emanande sanzioni amministrative per gli abusi edilizi operati dalla convenuta successivamente al 31.12.1993 o comunque alle domande di condono pag. 2/11 del 1995; di ordinare alla convenuta la restituzione della scala di collegamento tra il piano terra ed il piano preesistente, ….. … perché realizzata dagli originari proprietari, per destinazione del padre di famiglia, e conforme al progetto approvato dal geom. del CP_2
22.11.1980; la restituzione della superficie residenziale maggiore, in uso esclusivo alla stessa, pari a mq. 23,77; la restituzione della corte esterna al vano cucina della parte di immobile occupata dalla medesima convenuta, ripristinando, a sua cura e spese, lo stato di fatto preesistente, mediante demolizione, a sua cura e spese, del gazebo ivi realizzato;
accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta a contribuire alle spese per la scala interna dell'immobile occupato dal SI. e, per l'effetto, condannare la E_ stessa a rimborsare l'attore della quota del 50%, pari ad € 3.000,00 oltre Iva, secondo la quantificazione economica contenuta nel progetto di divisione redatto dal geom. nel giudizio di CP_3 divisione pendente tra le parti avanti al Tribunale di LB LA;
progetto e quantificazione ammessa e non contestata dalla convenuta;
condannare la convenuta a pagare i frutti civili per avere la stessa goduto in via esclusiva dal 1995 della maggiore superficie residenziale pari a mq. 39, per un importo che, ragguagliato al valore del canone di mercato della locazione per immobile similare, è pari ad
€ 70.200,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
ovvero condannare la convenuta ad un risarcimento pari quanto meno al valore dei frutti non percepiti. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1995 all'effettiva restituzione. Con vittoria di spese e compensi professionali onorari di lite”.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , a mezzo comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto della domanda attrice pag. 3/11 con condanna ex art. 96 c.p.c. , e preliminarmente la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello pendente avanti al Tribunale di Velletri, , Controparte_4 segnato al RGAC n. 1172/2008, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione, dedotta anche del presente procedimento, ed in cui si era costituito senza opporsi alla domanda. E_
Il regime di comunione sull'immobile è stato sciolto con sentenza n.
281/2015, pronunciata dal Tribunale di Velletri, Ufficio Periferico di
LB LA, depositata agli atti del giudizio di primo grado con nota del 05.07.2016. che scioglieva la comunione tra i germani e assegnando in proprietà Controparte_1 E_ esclusiva ad ognuno di essi una parte del bene comune nei limiti perfettamente corrispondenti ai rispettivi, individuali ed esclusivi pregressi possessori.
All'esito dei provvedimenti del 183 c.p.c. VI comma la causa veniva rinviata con ordinanza del 15.5.2017 all'udienza del 10.07.2020.
Seguiva sentenza gravata.
Con atto di appello notificato il 10.02.2021 E_ chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza: a) venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai dedotti abusi edilizi posti in essere dall'appellata; b) venisse ordinato alla odierna appellata la restituzione alla comunione della maggiore superficie residenziale da essa posseduta pari a mq 23,77 oltre alla scala di collegamento tra il piano terra ed il piano primo così ripristinando, a sua cura e spese, lo stato di fatto preesistente;
c) venisse accertato e dichiarato che l'odierna appellata è tenuta a concorrere alle spese per la realizzazione della scala interna dell'immobile occupato dall'appellato pari ad € 3.000,00 oltre iva;
d) venisse ordinato all'appellata di pagare i frutti civili per avere essa pag. 4/11 goduto, dall'anno 1995, di una maggior superficie residenziale di mq
39, quantificati in € 70.200,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
e) venisse, infine, condannata l'appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, oltre alle spese del doppio grado di giudizio ed alla restituzione delle somme corrisposte dal SI. E_
in esecuzione della sentenza impugnata.
[...]
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello perché inammissibile ed infondato con vittoria di spese.
All'udienza del 09.07.205, fissata ex art. 127 ter c.p.c., la causa sulle conclusioni come innanzi precisate, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini abbreviati di gg. 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§.1. - Erroneità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza;
§.
2. Omessa pronuncia della sentenza sulle domande di riduzione in pristino degli abusi e/o difformità edilizie;
§.
3. Erroneità e/o contraddittorietà e/o genericità della motivazione in riferimento alla scala comune;
§.
4. Infondatezza della condanna ex art. 96 c.p.c.;
§.
5. Omessa pronuncia della sentenza sulle domande di restituzione della superficie in uso esclusivo all'appellata, di contribuzione dell'appellata alle spese della scala interna dell'immobile occupato dal
SI. e sulla illegittimità 2 dell'occupazione in via E_ esclusiva della maggior superficie residenziale di mq 39;
§.
6. Richiesta condanna per responsabilità aggravata dell'appellata ex art. 96 c.p.c.
pag. 5/11 La Corte così ragiona.
In via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il
Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite del 16/11/2017, n.
27199.
Con il primo motivo d'appello, il SI. censurava E_ la sentenza impugnata nella parte in cui essa dichiarava che il giudizio proposto avanti al Tribunale di Velletri, sede circondariale, si sarebbe invece dovuto svolgere avanti al Tribunale di Velletri, Ufficio
Periferico di LB LA, per competenza territoriale .
Osserva il Collegio che l'eccezione di nullità va disattesa in quanto la costituzione di una sezione distaccata non comporta di per sé nullità, bensì si riferisce al corretto funzionamento e alla ripartizione delle competenze tra i diversi uffici giudiziari previsti dalla legge.
Sui restanti motivi osserva la Corte.
In fatto, come correttamente motivato dal Tribunale “ Dall'esame dei documenti allegati, emerge che i germani dopo aver E_ realizzato delle difformità rispetto al progetto autorizzato dal Comune di Ariccia con il titolo n. 12/92, tra le quali era da ricomprendere quella riguardante l'annessione alla parte della convenuta del piano terra del vano scala e la corrispondente annessione alla parte dell'attore del piano primo del medesimo vano scala, decidevano consapevolmente e con reciproca soddisfazione di chiedere al
Comune di Ariccia di rendere legittime e regolari le difformità realizzate ed a tal fine presentarono idonea domanda di sanatoria. In altri termini, con la domanda di sanatoria presentata, il SI.
pag. 6/11 manifestava il proprio consenso al diverso uso E_ dell'originario vano scala così come attualmente in essere.
L'attore dell'odierno giudizio, , si è costituito nel E_ giudizio di scioglimento della comunione iscritto al ruolo dell'anno
2008 del Tribunale di Velletri aderendo alla domanda svolta dalla odierna convenuta ) la quale, come già detto, Controparte_1 chiedeva la formazione di due quote di proprietà corrispondenti ai rispettivi possessi. Nell'anno 2014 con il presente Parte_2 giudizio, chiede la restituzione alla comunione di alcune parti del bene rispetto alle quali nel 2008 aveva acconsentito che venissero attribuite alla convenuta”.
Il proponeva domanda di restituzione alla E_ comunione dell'ex scala comune, utilizzata esclusivamente dalla
, al di fuori del giudizio di divisione, mentre la Controparte_1 giurisprudenza prevalente dispone che, nel giudizio di divisione ereditaria, la domanda di restituzione del bene , come la domanda di restituzione dei frutti civili per il mancato uso, rientra nell'ambito della domanda di scioglimento della comunione, volta a far cessare il possesso esclusivo del coerede e ottenere il godimento pro quota del bene (Cassazione sentenza n. 19420/2025).
Osserva la Corte che con sentenza n. 281/2015, pubblicata il
04.09.2015, il Tribunale di LB LA scioglieva la comunione tra i germani e assegnando in Controparte_1 E_ proprietà esclusiva ad ognuno di essi una parte del bene comune nei limiti perfettamente corrispondenti ai rispettivi, individuali ed esclusivi pregressi possessori, così come la scala , oggetto di lite, ad
[...]
CP_1
pag. 7/11 La sentenza gravata da appello, veniva confermata da Questa Corte con pronuncia n.2032/2022 del 10.03.2022 che rigettava l'appello e condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite.
Osserva l'appellante che tale pronuncia sarebbe ancora sub judice per essere stato formulato ricorso per Cassazione.
Ritiene la Corte di disattendere tale tesi riportandosi all'orientamento della Cassazione con Ordinanza n.21332 del 29.08.2018 che dispone:
“In materia di tutela possessoria e divisione ereditaria, il ricorso possessorio volto alla tutela del compossesso di un bene immobile risulta privo di interesse giuridicamente rilevante quando sia intervenuta sentenza di divisione della comunione ereditaria che abbia assegnato la proprietà esclusiva del bene ad uno dei condividenti. La pronuncia divisionale produce l'effetto di attribuire al soggetto assegnatario non soltanto la piena proprietà del bene, ma anche la potestà di esercitarne il godimento esclusivo nei confronti degli altri condividenti, i quali perdono ogni titolo giuridico per giustificare l'ulteriore detenzione del bene stesso. Il venir meno dello stato di compossesso pro indiviso conseguente alla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria determina la cessazione dell'interesse alla tutela possessoria in capo al condividente non assegnatario, il quale non può più invocare la protezione del proprio diritto al compossesso essendo venuto meno il presupposto sostanziale su cui tale diritto si fondava. L'efficacia esecutiva della sentenza che pronuncia la divisione opera immediatamente, indipendentemente dal passaggio in giudicato della stessa, producendo effetti costitutivi e traslativi della proprietà che modificano definitivamente la situazione giuridica soggettiva dei condividenti. Il principio trova applicazione anche quando la sentenza divisionale contenga l'obbligo di conguaglio nei confronti dei pag. 8/11 comproprietari non assegnatari, poiché tale circostanza non incide sulla perdita del titolo possessorio da parte di questi ultimi. La carenza sopravvenuta di interesse processuale comporta il rigetto del ricorso possessorio senza necessità di esame del merito delle questioni sollevate, configurandosi come difetto di una condizione dell'azione che impedisce l'accoglimento della domanda”.
Appare evidente quindi, stante l'efficacia esecutiva della sentenza di divisione e l'avvenuta attribuzione della quota di appartamento contenente l'ex scala comune, che non possa essere richiesta dal la restituzione dell'opera alla comunione che E_ risulta sciolta dal 2015.
Non può nemmeno disporsi in merito alla richiesta di pagamento dell'indennità di € 3.000,00, indicata dal c.t.u. nel giudizio di divisione, per la ricostruzione della scala a favore del E_
, essendo già stata oggetto di valutazione nel giudizio di
[...] divisione e di specifico motivo d'appello punto otto in quella sede (all.
5 fascicolo I grado ). Controparte_1
Si osserva inoltre che lo stesso c.t.u. della divisione, nella sua perizia del 10.02.2015, ebbe a rilevare che: “ Per tutto quanto sopra il fabbricato di cui sopra è stato diviso in due unità immobiliari come in uso alle parti in causa e come peraltro riprodotte nel grafico inoltrato all'U.T. del Comune di Ariccia a corredo della domanda di sanatoria, fatta eccezione di alcune modifiche come segue: a) onde dividere il vano scala comune dal I al II piano fu concordato di dividere il pianerottolo del primo piano attribuendone una parte all'int. A in uso a per accedere al suo appartamento, mentre l'altra Controparte_1 parte venne unita all'appartamento in uso a E_ unitamente alle rampe delle scale di accesso al piano secondo per raggiungere il vano cassoni ed il terrazzo a lui attribuiti. Mentre per pag. 9/11 l'accesso al piano secondo da parte di veniva Controparte_1 ipotizzata la realizzazione della scala posizionata all'interno dell'appartamento della stessa a collegamento con il vano cassoni ed il terrazzo sovrastanti”.
Risulta inoltre in fatto che la ha acquisito una Controparte_1 porzione di scala alla sua proprietà esclusiva cedendo, in compensazione tra le parti, al fratello porzione di fabbricato residenziale al piano terra e primo come rappresentato nei grafici della c.t.u. ed in quelle del perito di parte appellata (documento sei della produzione di primo grado).
I motivi d'appello da uno a cinque vanno respinti.
Va invece accolto il sesto motivo relativo alla condanna per responsabilità aggravata dell'appellata, ex art. 96 c.p.c., in virtù del conflitto sorto tra i germani creatasi all'esito della proposizione della domanda di divisione e delle situazioni di regolarizzazione (condoni) del fabbricato donato dal genitore laddove lo stesso Tribunale aveva considerato l'eventuale accoglimento della domanda d'indennità per la costruzione della scala a favore del , non E_ sussistono quindi i presupposti della mala fede o colpa grave.
Il motivo va quindi accolto con la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto.
Le spese di lite attesa il parziale accoglimento dell'appello, la particolare natura del processo, il rapporto familiare intercorrente tra le parti (fratello-sorella) al fine di eliminare la conflittualità stando i rapporti di vicinanza, la Corte ritiene di confermare le spese del primo grado e di compensare tra le parti quelle del secondo grado.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di E_ [...] avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. CP_1
1045/2020 così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza gravata ed in parziale accoglimento dell'appello condanna alla Controparte_1 restituzione delle somme ricevute per la condanna per lite temeraria.
2) Compensa tra le parti le spese del secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
19/09/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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