Sentenza 27 novembre 2025
Decreto collegiale 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Questura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Cosenza, avente protocollo nr. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in data -OMISSIS-, con il quale veniva respinta l'istanza volta alla revoca del provvedimento nr. -OMISSIS-, con cui veniva respinta la richiesta di rilascio di porto di fucile per uso caccia; nonché di ogni provvedimento propedeutico, presupposto, consequenziale e/o connesso. Con ogni onere ed effetto conseguente. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Cosenza e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 il dott. OV TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati i provvedimenti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare la controversia verte sul respingimento dell’istanza del ricorrente volta alla revoca del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui veniva respinta la richiesta di rilascio di porto di fucile per uso caccia.
2. Nel provvedimento impugnato si indicavano, quali fatti ostativi al rilascio dell’autorizzazione di polizia richiesta: “ 1) la circostanza che nei confronti del Sig. -OMISSIS- era stato instaurato, innanzi al Tribunale -OMISSIS-, un procedimento penale, per i reati di cui agli artt. 110 e 609 bis c.p. e per i reati di cui agli art. 61 n. 2 e 582 c.p., nonostante tale procedimento si fosse concluso nel 2013 con l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto;
2) la circostanza che, in data -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- veniva controllato dai Carabinieri di -OMISSIS-, unitamente ad una persona gravata da pregiudizi di polizia per danneggiamento seguito da incendio;
3) nota del -OMISSIS-, in cui il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- riferisce testualmente che il richiedente “non riunisce i requisiti previsti dalla normativa vigente ””.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto il respingimento del gravame, evidenziando il carattere meramente confermativo dei provvedimenti impugnati, l’ampia discrezionalità di cui gode e l’allarme sociale che le condotte contestate possono implicare.
4. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.
6. Ritiene il Collegio che gli elementi posti a base della istanza di revoca del ricorrente fossero già stati oggetto di scrutinio nell’ambito del precedente provvedimento del 2017, rimasto inoppugnato.
Quelli gravati nella presente sede, considerando anche il periodo di tempo non lungo rispetto alle precedenti determinazioni, sono dunque atti meramente confermativi.
In particolare, la chiusura definitiva in senso positivo del procedimento penale che ha interessato il ricorrente era già stata oggetto di valutazione comunque negativa nei precedenti provvedimenti, ed aveva condotto comunque ad un esito negativo alla luce della sentenza che concludeva detto procedimento.
Nessun elemento realmente nuovo, a parte la decorrenza di un periodo di tempo non particolarmente significativo (due anni), è stato evidenziato dal ricorrente.
Come notato in giurisprudenza “ l’atto meramente confermativo ricorre quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2018, n. 3867). In altre parole, esso si connota per la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, di cui si opera un integrale richiamo. Tale condizione, quale sostanziale diniego di esercizio del riesame dell’affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, lo rende privo di spessore provvedimentale, da cui, ordinariamente, la intrinseca insuscettibilità di una sua impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 3 giugno 2021, n. 4237; id. 29 marzo 2021, n. 2622).
Di contro, l’atto di conferma in senso proprio è quello adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, e pertanto connotato anche da una nuova motivazione (Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2020, n. 4525; id., sez. II, 24 giugno 2020, n. 4054; id., sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207; id., sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4214; id. 29 febbraio 2016, n. 812; id. 12 febbraio 2015, n. 758; id. 14 aprile 2014, n. 1805).
In particolare, non può considerarsi “meramente confermativo” di un precedente provvedimento l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fase considerata, può condurre a un atto “propriamente confermativo”, in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2021, n. 3579).
4. Tanto chiarito, occorre esaminare il contenuto dell’atto impugnato dinanzi al Tar Umbria.
Il Prefetto nel 2021 ha negato all’appellante la revoca del porto d’armi rilasciatogli limitandosi ad affermare che non sono sopravvenuti elementi nuovi dal diniego opposto nel 2019; non c’è stata dunque una nuova istruttoria volta a verificare se il decorso del tempo dall’episodio che aveva dato luogo al divieto potesse giustificare la richiesta revoca.
L’atto impugnato è, dunque, un atto meramente confermativo, con la conseguenza che è condivisibile la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di primo grado di inammissibilità del ricorso.” (Cons. Stato, 16 settembre 2024, n. 07581).
7. In ogni caso il ricorso è infondato.
Nella sentenza di assoluzione del ricorrente vengono infatti evidenziati elementi di superficialità e scarsa disciplina del medesimo che, insieme agli altri profili individuati dall’Amministrazione, possono supportare un provvedimento negativo in tema di autorizzazione al possesso delle armi, nell’ottica preventiva che tali atti presuppongono e considerando l’ampia discrezionalità che caratterizza la materia.
8. Deve però ritenersi fatta salva la presentazione da parte del ricorrente di nuova istanza che contenga, in uno alla segnalazione dell’ulteriore buona condotta successiva, effettivi elementi di meritevolezza dello stesso, come una condotta di vita assolutamente incensurabile ed eventuali profili pregnanti di inserimento e di impegno sociale.
9. Il ricorrente va ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, atteso che non si ravvisa una manifesta insussistenza dei presupposi dell’azione o della pretesa vantata. La liquidazione avverrà con separato decreto successivamente alla presentazione di apposita parcella e di dichiarazione del ricorrente sulla permanenza dei requisiti reddituali di legge.
10. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Accoglie l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nei sensi e con le modalità indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio da remoto del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
OV TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV TI | VO CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.