Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 44/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Udienza del 27 maggio 2025
All'udienza del 27/05/2025 alle ore 11.00 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Maria Chiara Zampogna nell'interesse dell'opponente avv. Davide Vigna la quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie Controparte_1 ed invitato in tal senso dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 44/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Davide Vigna (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria C.F._1
Chiara Zampogna
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/05/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 23/09/2022 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. imputato nell'ambito del Controparte_2 procedimento penale n. 1507/2021 R.G.N.R. DDA e n. 994/2022 R.G.T.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Davide Vigna.
Il giudizio di prime cure in fase dibattimentale si è concluso con la sentenza n. 254/2024 resa dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale e l'avv. Davide Vigna in data
15/08/2024 ha chiesto la liquidazione del compenso sia per la fase dibattimentale, sia per la fase cautelare (doc. 2 del fascicolo di parte); in particolare, il difensore:
- per la fase dibattimentale, ha chiesto il compenso di € 5.284,50 oltre accessori
(al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia) per le quattro fasi e con parametri medi ai sensi del D.M. n. 147/2022 ed aumento del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 1 per il particolare impegno, per il pregio dell'opera prestata, per i risultati ottenuti e per la gravità delle imputazioni;
- per la fase cautelare, ha chiesto il compenso di € 1.513,00 oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria con parametri minimi.
Con decreto depositato in data 27-29/11/2024 il Tribunale di Palmi in composizione collegiale ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 1.760,00 oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) per la fase dibattimentale e con esclusione della fase introduttiva (“che per il giudizio non risulta compiuta attività riconducibile alla “fase introduttiva””) e l'ulteriore importo di
€ 1.513,00 oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) per la fase cautelare.
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 l'avv. Davide Vigna ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011 e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui:
1. non ha riconosciuto anche la fase introduttiva dibattimentale, pur avendo il difensore redatto e depositato in data 7/09/2023 una memoria difensiva inerente alla dedotta questione di inutilizzabilità degli accertamenti esperiti sulla sostanza stupefacente, discussa nella successiva udienza del 19/09/2023;
2 2. sempre per la fase dibattimentale, non ha valorizzato adeguatamente il pregio dell'attività defensoriale non riconoscendo l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014 in ragione dell'importanza, della natura e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni e dei risultati ottenuti;
3. per la fase dibattimentale ed anche per la fase cautelare, non ha motivato il discostamento dei parametri medi.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata, seppur nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Si è detto che l'attività defensoriale prestata dall'avv. Davide Vigna è relativa sia alla fase dibattimentale collegiale, sia alla fase cautelare e che proprio rispetto a tale diversità lo stesso difensore ha strutturato la richiesta di compenso e poi anche il Collegio ha provveduto alla liquidazione.
La valutazione sui motivi di opposizione è opportuno sia operata con riferimento alle diverse fasi.
A) Per la fase della cautela il Tribunale ha riconosciuto al difensore l'importo di €
1.513,00 oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), indicando le attività di studio (€ 189,00), introduttiva (€ 615,00) e decisoria (€
709,00) con i parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022.
L'opponente in parte qua ha lamentato l'immotivato discostamento dei parametri minimi e la correlata sottovalutazione del pregio dell'attività professionale.
La doglianza è oggettivamente inammissibile per l'assorbente rilievo che la misura del compenso e le attività riconosciute sono esattamente quelle richieste dal difensore nell'istanza di liquidazione (doc. 2 del fascicolo di parte opponente).
Il pieno accoglimento nell'an e nel quantum della domanda di liquidazione – unitamente al pacifico principio per il quale il giudice non può liquidare al difensore un importo superiore a quello richiesto – rende di per sé inammissibile l'opposizione non potendo la parte lamentarsi dell'inadeguatezza di una liquidazione che lei stessa ha chiesto.
Il profilo è di tale evidenza che non necessita di ulteriore approfondimento.
B) L'attività defensoriale prestata dall'opponente nella fase dibattimentale è perimetrata a quanto espletato in funzione delle documentate 8 udienze celebrate tra l'8/11/2022 ed il 5/03/2024; in tali limiti egli ha diritto al compenso in ragione delle previsioni di cui al
D.M. 55/2014 ed al D.M. n. 147/2022.
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio,
3 ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lett c del D.M. n. 55/2014 dettaglia le attività che costituiscono la “fase istruttoria o dibattimentale”: “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Nell'ambito di tale fase rientrano, dunque, anche le sole istanze preliminari in funzione procedimentale/probatoria ed anche le sole richieste di prova ed il deposito della lista testi
(che, al contrario, non integrano attività della fase “introduttiva”).
Nel caso in esame è oggettiva la circostanza che il difensore dell'imputato ha articolato le richieste di prova ed ha partecipato alle udienze di escussione dei testi e di acquisizione documentale. E' pacifico, quindi, che debba essergli riconosciuto il compenso anche per la fase istruttoria.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
4 Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
Nel caso in esame l'opponente ha invocato il compenso per tale voce indicando quale specifica attività che può essere sussunta nel novero di quelle appena richiamate la redazione ed il deposito in data 7/09/2023 di una memoria difensiva inerente alla dedotta questione di inutilizzabilità degli accertamenti esperiti sulla sostanza stupefacente e della quale si è poi discusso all'udienza del 19/09/2023.
La verifica dei verbali di udienza e della sentenza consente di trarre riscontro dell'esistenza di tale memoria alla quale deve essere riconosciuta la natura di “istanze richieste dichiarazioni” di cui alla citata lett. b).
L'opposizione sullo specifico punto merita accoglimento.
C) Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili nella fase dibattimentale (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità
(come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M.
n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni
“ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente
5 impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come
è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al “minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
E' noto, altresì, che in seguito all'abolizione delle tariffe professionali la quantificazione del compenso spettante al difensore anche in fase di liquidazione giudiziale è regolata dal sistema dei c.d. parametri introdotto con D.M. n. 140/2012 e poi parzialmente modificato con il D.M. n. 55/2014 e con il D.M. n. 147/2022 (quest'ultimo applicabile alla fattispecie ratione temporis).
La nuova normativa correla il compenso del difensore per il giudizio dibattimentale all'attività svolta nell'ambito di quattro fasi omnicomprensive (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria e fase decisoria), in rapporto all'organo giudicante, con indicazione di un parametro c.d. medio di ordinario riferimento e la previsione di un meccanismo di aumenti o riduzioni rispettivamente sino al 50% in relazione alle diverse fasi (art. 12 “…Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.” – nell'attuale
6 formulazione dell'art. 12 la locuzione di regola è stata soppressa e le percentuali di riduzioni ed aumenti sono state unificate nel 50%).
Il c.d. parametro medio ha natura meramente orientativa per il giudice il quale, per un verso, non è vincolato al suo rispetto ben potendo liberamente determinare il compenso nell'ambito delle oscillazioni indicate dal D.M. e, per altro verso, è esentato da una specifica motivazione laddove applichi il parametro medio o non si discosti sensibilmente da esso.
La Suprema Corte al riguardo ha, anche di recente, confermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma
2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. n. 20183 del 31/07/2018).
Sulla base dei predetti principi – per quanto di specifico interesse ai fini del presente giudizio – nella liquidazione del compenso con il beneficio del c.d. gratuito patrocinio il giudice non può attribuire un aumento ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014 sul parametro medio poiché ciò determinerebbe il superamento della soglia di cui all'art. 82
TU spese di giustizia;
inoltre, il parametro medio del gratuito patrocinio deve ritenersi identificato nella media ponderata tra il “parametro medio” (che costituisce il massimo) ed il “parametro minimo” (che costituisce il minimo) sicchè proprio con riferimento a questa misura ponderata deve essere applicato il criterio della non necessità di specifica motivazione in caso di discostamento non significativo.
Ciò posto, nel caso in esame il Collegio penale proprio in applicazione dei predetti criteri ha riconosciuto al difensore dell'imputato il compenso senza disporre l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014.
La pretesa di aumento articolata in questa sede oppositiva è infondata.
Per altro verso, il Collegio ha riconosciuto al difensore il compenso prossimo ai parametri minimi del D.M. n. 147/2022.
L'esame degli atti di causa, dell'attività processuale espletata dal difensore, delle questioni giuridiche trattate (per come riportate anche nella sentenza) non giustificano nel caso in esame la valutazione minimi del compenso, risultando più adeguata al pregio ordinario dell'attività il riconoscimento del compenso c.d. medio ponderato.
7 Pertanto, per la fase dibattimentale il compenso deve essere così rimodulato:
- fase di studio € 354,75,
- fase introduttiva 567,00,
- fase istruttoria 1.063,50,
- fase decisoria € 1.063,50,
Il compenso complessivo per l'attività dibattimentale su indicata è di € 3.048,75, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR
115/2002 così risultando conclusivamente di € 2.032,50.
Pertanto, l'opposizione va accolta nella predetta misura.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (senza istruttoria), sul valore della causa (la differenza tra il dovuto ed il liquidato - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale Penale di Palmi in composizione monocratica in data 27-29/11/2024 (Liqu. GP n. 287/2024) liquida in favore dell'avvocato Davide Vigna, quale compenso per l'attività svolta nella fase dibattimentale di primo grado (compenso rimodulato in questa sede) e nella fase cautelare
(compenso liquidato dal Collegio e confermato in questa sede) in difesa del sig.
[...]
, imputato nell'ambito del procedimento penale n. 1507/2021 R.G.N.R. DDA e CP_2
n. 994/2022 R.G.T., l'importo complessivo di € 3.041,17, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Davide Vigna Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite ed al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
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