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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 31/07/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 525 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 10/01/2025 comunicata il 13/01/2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentate e
[...] C.F._2 difese, per procura in atti, dagli Avv.ti A. Elisabetta Sindoni e Roberto Gagliardi (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina in via B. Da Neocastro n. 26, sono elettivamente domiciliate
APPELLANTI
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e , Controparte_1 C.F._3 CP_2
nata a [...] il [...] (C.F.: , rappresentati e difesi, per procura in C.F._4
atti, dall'Avv. Mario Intilisano (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina in via S. Filippo
Bianchi n. 54, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI , nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_3 C.F._5
APPELLATO - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 902/2021 emessa dal Tribunale di Messina, in data 03/05/2021 nel procedimento R.G. 512/2017.
OGGETTO: azione a tutela di diritti reali.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 27/01/2017, e , convenivano in Controparte_1 CP_2 giudizio , e innanzi al Tribunale di Messina, Parte_1 CP_3 Parte_2 esponendo di essere comproprietari di un immobile, con annesso spezzone di terreno, sito nel Villaggio Castanea delle Furie, via S. Francesco di Paola, confinante con immobile di proprietà dei convenuti, quali eredi del sig. . Lamentavano Persona_1 che il defunto , aveva edificato illegittimamente una sopraelevazione sul Persona_1 fabbricato adiacente a quello di proprietà dei , aprendo, altresì, quattro Parte_3 finestre prospettanti sull'area di proprietà degli istanti, nonché realizzando un balcone, senza osservare, in alcun modo, le distanze legali previste dalle norme in materia, ed inoltre che lo stesso si era fatto, altresì, lecito convogliare lo scarico delle Persona_1 acque piovane nel cortile degli odierni attori, causando infiltrazioni di umido nel vano bagno. Chiedevano, pertanto: “1) Ritenere e dichiarare l'illegittimità del fabbricato sopraelevato dal defunto e di proprietà degli eredi convenuti, non Persona_1 sanato, nonché edificato in aperta violazione della distanza legale;
2) ritenere e dichiarare abusive, perché realizzate in violazione di legge le nn. 4 aperture realizzate ai danni degli esponenti;
3) ritenere e dichiarare abusivo, perché realizzato in aperta violazione di legge, lo scarico delle acque piovane come realizzato parte convenuta;
4) per l'effetto, condannare gli odierni convenuti al ripristino dello status quo ante, provvedendo alla chiusura delle finestre di cui a pag. 7 rigo 3, 4, 5 della CTU in atti, nonché all'eliminazione dello scarico delle acque piovane convogliate nel cortile di proprietà degli odierni attori;
5) per l'ulteriore effetto, condannare i convenuti al
pag. 2/8 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori a causa delle infiltrazioni di umido verificatesi nel vano bagno”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 512/2017 si costituivano e CP_3 Pt_1
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e
[...] contestando, nel merito, la domanda degli attori, di cui chiedevano il rigetto. In via riconvenzionale, chiedevano che fosse ritenuta e dichiarata l'intervenuta usucapione della servitù di veduta e del diritto di costruire a distanza inferiore a quella legale e la condanna degli attori alla demolizione di opere abusive realizzate ed alla eliminazione delle servitù abusivamente esercitate, con vittoria di spese e compensi di difesa.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 902/2021 pubblicata in data
04/05/2021, il Tribunale di Messina dichiarava la contumacia di , accoglieva Parte_2
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Parte_1 estromettendola dal giudizio, accoglieva parzialmente la domanda di Controparte_1
e , ordinando ai convenuti, e , l'eliminazione delle CP_2 CP_3 Parte_2
“vedute illegittime”, come rilevate dalla c.t.u., rigettava le domande riconvenzionali ed ogni altra domanda ed eccezione e compensava le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori e dei convenuti e CP_3 Pt_2
[...]
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_2 Parte_1 chiedendo: “… 2) Accogliere, in rito e merito, il presente appello;
3) Per l'effetto, dichiarare nulla la citazione introduttiva, l'intero giudizio di primo grado e
l'impugnata sentenza rimettendo gli atti al primo Giudice o, in subordine, rinnovando tutti gli atti nulli;
4) Sempre per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere, in quanto infondata in fatto e diritto, ogni domanda formulata da controparte;
5) Ritenere e dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di veduta e del diritto di costruire a distanza inferiore a quella legale, per le ragioni meglio spiegate in narrativa;
6) In ogni caso, condannare i sigg.ri e alla CP_1 CP_2 demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali, ed alla eliminazione delle servitù abusivamente esercitate, di cui alla narrativa del presente atto;
7) In via subordinata, per il caso di rigetto della richiesta di demolizione della chiusura del c.d. “pozzo luce” ordinare la regolarizzazione della luce irregolare ex pag. 3/8 adverso creata;
8) Condannare i sig.ri e al ripristino della servitù di CP_1 CP_2 scolo delle acque meteoriche mediante l'eliminazione della relativa ostruzione;
9)
Condannare gli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della sig.ra e del presente grado in favore della sig.ra Parte_1 Pt_2
”.
[...]
In particolare ha chiesto la declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza, Parte_2 così come l'intero giudizio di primo grado ex art.164 c.p.c., non essendo stati rispettati i termini a comparire in citazione originaria nei suo confronti.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità e infondatezza dell'appello spiegato, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna delle appellanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
Con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., depositata il 24/10/2023, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Con sentenza non definitiva n. 475/2024 del 03/05/2024 la Corte ha dichiarato la contumacia di ed cha così statuito: “Dichiara, nei confronti di Persona_1 Pt_2
, la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, nonché degli
[...] atti istruttori compiuti in carenza di contraddittorio, e della sentenza impugnata;
Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate nell'atto di appello;
Rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso, come da separata ordinanza;
Riserva alla sentenza definitiva ogni decisione in merito alle spese processuali”.
Con ordinanza in pari data la Corte ha ritenuto necessario disporre il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, con affidamento dell'incarico allo stesso CTU già nominato dal giudice di primo grado, con incarico di descrivere lo stato dei luoghi e degli immobili oggetto di causa, con particolare riferimento alla sopraelevazione realizzata da , alla presenza di vedute verso fondo di proprietà degli attori Persona_1
e alla distanza tra tale fondo e la facciata esteriore del muro in cui sono state aperte dette vedute;
il nominato CTU Arch. ha quindi depositato il proprio Persona_2 elaborato peritale, ivi rispondendo ai rilievi delle parti.
pag. 4/8 La causa era nuovamente rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 10/01/2025, comunicata il 13/01/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Stante il contenuto della sentenza non definitiva di questa Corte che ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte in atto di appello, si rende necessario procedere solamente con l'esame della domanda originaria introduttiva del giudizio di primo grado.
La Corte ha disposto il richiamo del CTU Arch. affinchè con riferimento alla Persona_2
sopraelevazione realizzata da , descrivesse i luoghi e individuasse la presenza di Persona_1 vedute verso il fondo degli originari attori con la relativa distanza.
Non si è reso necessario alcun intervento peritale in ordine alla doglianza riguardante il convogliamento delle acque piovane ed i presunti danni cagionati all'immobile attoreo;
tali fattispecie sono state escluse dallo stesso CTU nella relazione peritale redatta nel giudizio di prime cure ed il loro mancato accoglimento non ha formato oggetto di appello incidentale, così come le doglianze riguardanti la finestra lucifera posta all'altezza del piano di calpestio del cortile Parte_4
Esaminata la CTU, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia, salvo la precisazione di cui infra.
Il CTU Arch. ha rilevato che nell'immobile degli odierni appellanti vi sono Per_2 Parte_5
tre finestre, di cui una porta-finestra (dalla quale si accede ad un balcone) che si affacciano su proprietà ed inoltre due finestre si affacciano sul terrazzo sempre di questi Parte_4
ultimi; la distanza della facciata con balcone è di mt 2.48 dalla proprietà degli Parte_5
appellati, mentre invece le due finestre si affacciano direttamente sul terrazzo Parte_4
e si trovano realizzate da terra alla soglia della base della finestra hanno un'altezza di mt 2,04.
pag. 5/8 Va però precisato, per come si evince dalla stessa CTU ed in particolare dalla allegazione fotografica e planimetrica, che le finestre con affaccio diretto sono tre e non due ed indicate nei vani bagno, disimpegno e ingresso nella planimetria contenuta a pag 33 della CTU.
La fattispecie oggetto di causa va quindi esaminata e disciplinata ai sensi dell'art. 905 cod. civ. secondo il quale “Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere”.
Con riferimento al balcone al primo piano, stante la distanza di mt. 2,48 dalla facciata rispetto alla proprietà degli appellati ma inferiore di m. 1,50 rispetto allo sporto Parte_5
del balcone stesso, si concorda con la soluzione prospettata dal CTU ovvero quella di schermare il balcone stesso frontalmente per impedire l'affaccio diretto, prevedendo però la schermatura anche lateralmente sul lato prospiciente la proprietà degli appellati.
Con riferimento alle tre finestre ubicate nei vani indicati come bagno, disimpegno e ingresso nella planimetria contenuta a pag 33 della CTU, può affermarsi che le stesse sono in violazione del suddetto articolo 905 cod. civ. in quanto con affaccio diretto sul cortile degli appellati;
anche per tali finestre si concorda con la prima soluzione del CTU e cioè disponendone la trasformazione a vasistas applicando inoltre una pellicola opaca sull'intero vetro in maniera tale da consentire il ricambio d'aria e impedendo ogni possibilità di affaccio.
In conclusione l'appello va quindi parzialmente accolto e deve disporsi di conseguenza con la condanna degli appellanti ad adottare le superiori soluzioni tecniche. Parte_5
Va infine esaminata la domanda proposta da che contesta la decisione del Parte_1
Tribunale che ha regolato le spese di giudizio in maniera non conforme al disposto dell'art.91
c.p.c.; evidenzia l'appellante che fin dall'inizio della controversia, aveva richiesto di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva ed il Tribunale, in accoglimento della detta richiesta la estrometteva dal giudizio, ma tuttavia, riteneva di compensare anche nei suoi confronti le spese di lite.
pag. 6/8 Fin da subito ha chiesto di essere estromessa dal giudizio dimostrando di non Parte_1 avere legittimazione passiva rispetto alla domanda giudiziale in quanto mera usufruttuaria del bene;
purtuttavia, però, non si è poi limitata a proporre gravame solamente Parte_1
con riferimento al capo della sentenza afferente le spese di lite, ma piuttosto avverso l'intera sentenza in uno a , con ciò potendosi disciplinare le spese dell'intero giudizio fra Parte_2
tutte le parti senza alcuna particolare distinzione. Di conseguenza spese e compensi del giudizio di primo grado, nei soli rapporti residuati fra e da un Controparte_1 CP_2
alto e dall'altro rimangono per intero compensate, mentre invece stante il Parte_1 parziale accoglimento dell'appello, spese e compensi del giudizio di secondo grado vanno poste per metà a carico di e , compensandosi fra le parti la restante Parte_1 Parte_2
metà, mentre invece stante la fondatezza delle doglianze nel merito, le spese delle CTU vanno poste per intero a carico delle appellanti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 902/2021 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Messina, in data 03/05/2021 nel procedimento R.G. 512/2017, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna ad eliminare a Parte_2
schermare il balcone posto al primo piano sia frontalmente che lateralmente per impedire l'affaccio diretto e la veduta su ogni lato prospiciente la proprietà degli appellati;
condanna a trasformare a vasistas le tre finestre ubicate nei vani indicati come bagno, Parte_6
disimpegno e ingresso nella planimetria contenuta a pag 33 della CTU applicando inoltre una pellicola opaca sull'intero vetro in maniera tale da impedire ogni possibilità di affaccio e veduta sul cortile di proprietà degli appellati;
2) Compensa fra le parti spese e compensi del giudizio di primo grado, e condanna in solido fra esse e al rimborso in favore degli appellati e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
di metà spese e compensi del giudizio di secondo grado, che liquida, già ridotte a CP_2
metà, in complessivi Euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. e compensa per il resto l'altra metà. Pone le spese della CTU di entrambi i gradi del giudizio a carico per intero e in solido fra esse di e . Parte_1 Parte_2
Messina, camera di consiglio del 24/04/2025. pag. 7/8 Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Arturo Oliveri
Il Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 8/8