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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITA LIANO
TR IBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del giorno 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7729/2024 R.G.L., avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegrazione
PROMOSSA DA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Mascheroni, C.F._1 giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maria Giorgianni, dall'avv. Salvatore Neri e dell'avv. Giovanni Lotà, giusta procura in atti;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 2/08/2024, Parte_1
adiva l'Intestato Tribunale ed esponeva di avere lavorato alle dipendenze
[...] dell'avv. presso lo studio di quest'ultimo sito in Catania, via Controparte_1
Pasubio n. 18, quale segretaria, dal 20 marzo 2022 sino alla data del suo licenziamento verbale, avvenuto in data 5/01/2024, osservando un orario di lavoro che andava dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30, dal lunedì al venerdì; specificava che nel mese di marzo 2022 aveva reso la prestazione lavorativa solo di mattina, nei mesi di aprile e di maggio 2022, oltre che tutte le mattine, anche due pomeriggi la settimana, mentre dal mese di giugno 2022 e sino alla cessazione del rapporto lavorativo per l'intera giornata;
aggiungeva che, cionondimeno, soltanto in data 13/01/2023 il rapporto lavorativo veniva regolarizzato come rapporto a tempo determinato a part time orizzontale per tre ore giornaliere, venendo trasformato in rapporto a tempo indeterminato e full time a partire dal 17 novembre 2023; deduceva che in data 4/01/2024 era stata aspramente rimproverata dal figlio del convenuto, avv. a causa di un Controparte_2 banale errore relativo a una fattura, per cui, profondamente offesa dai toni usati, si sarebbe allontanava dallo studio legale in preda allo sconforto;
evidenziava che il giorno successivo all'accaduto e quelli seguenti aveva tentato più volte di contattare il titolare dello studio legale, chiedendo un colloquio chiarificatore e cercando di
1 avere notizie circa la possibilità di rientrare in servizio, ma che solamente dopo un ventina di giorni, nel corso di un colloquio telefonico, quest'ultimo le comunicava che si era rivelata inadatta al lavoro di studio, senza comunque fornirle alcuna informazione ulteriore o alcun invito circa la prosecuzione del rapporto e il suo rientro in servizio;
aggiungeva, quindi, che, attesa la situazione di perdurante incertezza ed essendo priva di stipendio dal mese di gennaio, siccome di concrete prospettive di lavoro, si era vista costretta a presentare in data 20/02/2024 le proprie dimissioni per giusta causa (in virtù delle ingiurie e dei maltrattamenti subiti), e ciò allo scopo di fruire almeno della NASPI (poi di fatto non percepita per problemi burocratici); aggiungeva, altresì, che, recatasi giorno 10 marzo 2024 presso il
Centro per l'Impiego di Acireale al fine di richiedere la documentazione necessaria per fruire della NASPI, apprendeva per la prima volta e con sorpresa, esaminando la comunicazione , di essere stata licenziata per giusta causa dall'avv. Pt_2
in data 5/01/2024, e questo pur senza avere mai ricevuto alcuna CP_1 comunicazione in tal senso (diversamente, la stessa si sarebbe certamente astenuta dal presentare le proprie inutili dimissioni).
Ciò premesso, ritenendo che il licenziamento, tempestivamente impugnato, violasse gli artt. 2, 3, 4 e 9 del d.lgs. n. 23/2015, l'art. 7 dello l'art. 2 della l. n. CP_3
604/66, l'art. 2119 c.c. e l'art. 157 CCNL della categoria, e che, comunque, le sue tardive dimissioni fossero nulle e inesistenti, la ricorrente concludeva chiedendo: “- volersi dichiarare l'inefficacia e la nullità del licenziamento orale comminato in data 05/01/2024 e per l'effetto ordinare all'avv. la reintegrazione Controparte_1 della ricorrente nel posto di lavoro;
- volersi condannare altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento stabilendo
a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in subordine, volersi dichiarare illegittimo il recesso per assenza di giusta causa (art. 2119 c.c.) e in ulteriore subordine per carenza di motivazione (art. 2, comma 2, l. 604/66) e/o per violazione della procedura di cui all'art. 7, l. 300/70, con gli effetti sostanziali e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno con le modalità e nella misura previste dall'art. 3, comma 1; art. 4, comma 1 e art. 9 del D. lgs n. 23/2015, occupando l'avv. meno di 16 dipendenti;
- volersi dichiarare in ogni caso la nullità e/o CP_1 inesistenza delle dimissioni per giusta causa presentate dalla lavoratrice in data
20.02.2024.”.
Instauratosi il contraddittorio, resisteva alle domande il convenuto, con memoria di costituzione depositata il 4/10/2024, con la quale ne chiedeva il rigetto, eccependo, innanzitutto, per una più corretta ricostruzione dei fatti di causa, che la ricorrente, coerentemente con le risultanze della documentazione in atti, aveva lavorato alle dipendenze del suo studio legale solo ed esclusivamente nel periodo e per l'orario ivi specificamente indicati, e che in data 4/01/2024, durante l'orario lavorativo, la suddetta aveva deliberatamente abbandonato il posto senza farvi più ritorno, e senza minimamente informare il titolare dello studio di tale sua risoluzione, cessando da
2 quel momento in poi l'erogazione della propria prestazione;
evidenziava che tale ultimo assunto, concernente la volontà abdicativa della dipendente dal posto di lavoro, era perfettamente in linea con le dimissioni per giusta causa rassegnate telematicamente dalla lavoratrice in data 20/02/2024, e mai contestate da quest'ultima prima della proposizione del presente giudizio, per cui, quand'anche, come nella fattispecie, vi fosse stato un precedente licenziamento comminato illegittimamente, il rapporto lavorativo intercorso tra le parti si sarebbe definitivamente interrotto a causa delle suddette dimissioni, divenute oramai non più revocabili, mancando gli elementi per poterle ritenere invalide;
subordinatamente, eccepiva la legittimità del licenziamento irrogato, avendo la comunicazione del 22/01/2024, prodotta dalla stessa ricorrente, integrato Pt_2 il necessario requisito della forma scritta, e la decadenza per la mancata impugnazione dello stesso ex art. 6 della l. n. 604/1966, evidenziando che, in ogni caso, tali circostanze escludevano la presunta natura orale del recesso e la tutela reale conseguentemente invocata ex adverso; contestava, infine, e quantunque la controparte non ne avesse formulato alcuna specifica richiesta nelle proprie conclusioni, ma si fosse limitata a farne accenno semplicemente ai fini della messa in mora e dell'interruzione della eventuale decorso della prescrizione, la debenza della somma quantificata a titolo di differenze retributive ritenute spettanti, negando, altresì, la veridicità dell'affermazione di un presunto periodo di lavoro non regolarizzato antecedentemente alla data di assunzione risultante dalla documentazione in atti.
Constatata l'infruttuosità del tentativo volto ad addivenire ad un bonario componimento della lite intrapresa, anche a seguito di proposta conciliativa espressamente formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice all'udienza del
17/12/2024 ed alla successiva udienza del 9/01/2025 all'uopo fissata disattesa dalla parte resistente per motivazioni che esulano dal thema decidendum della presente controversia e che riguardano la ventilata proposizione di altra azione nei confronti della medesima parte resistente, la causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della produzione documentale in atti. Quindi, autorizzato il deposito di memorie, l'udienza del 10/07/2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e, a seguito della stessa, la causa, ritenuta matura per la decisione, è decisa con la presente sentenza.
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Il ricorso appare fondato in parte e va accolto per quanto di ragione.
Deve preliminarmente rammentarsi che nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di licenziamento orale i fatti costituitivi della domanda sono l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l'estromissione dal rapporto intesa quale atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo, non essendo la mera cessazione dell'esecuzione delle prestazioni da parte del dipendente circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova.
Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione, “il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la
3 risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. Civ. sez. lav.,
07/09/2022, n. 26407 ed anche Cassazione civile, sez. lav., 01/04/2021, n. 9108).
Il principio è ribadito dalla giurisprudenza in maniera costante: "Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti" cfr. Corte appello Bari sez. lav., 09/07/2021, n. 956; "La mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale ad estromissione, parola che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo, per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di 'licenziamento' e quindi nel senso di allontanamento dell'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto
l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale "(cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
08/01/2021, n. 149).
Nella specie al vaglio, entrambi i fatti costitutivi della domanda principale appaiono dimostrati.
E' pacifico che sia intercorso tra le parti in causa un rapporto di lavoro subordinato nei termini risultanti dalla documentazione agli atti (cfr. doc.ti nn. 1 e 1 bis e 6 allegati al ricorso introduttivo), e, d'altro canto evidenziandosi da parte resistente che la ricorrente era stata assunta il 13 gennaio 2023 con mansioni di segretaria,
“con un orario di lavoro, assolutamente, coerente con il contratto stipulato con l'avvocato” che da part time era stato portato a full time “allorché il titolare aveva avuto bisogno di estendere la prestazione della segretaria oltre il tempo fino allora prestato” (cfr memoria difensiva)
Dal complesso delle risultanze di causa alla stregua delle rispettive allegazioni e della documentazione offerta, è emersa la prova - non rilevante ai fini della dimostrazione del rispetto degli oneri formali richiesti per il licenziamento, ma del contegno assunto dalle parti – di una interlocuzione intervenuta tra le stesse via
Whatsapp nei giorni 04, 05, 11 gennaio 2024 in relazione ai fatti che avevano dato luogo all'allontanamento della ricorrente e ad un loro chiarimento, emergendo altresì la circostanza che da tale episodio del 04 gennaio in poi la ricorrente non si era più recata presso il luogo di lavoro per rendere la prestazione.
4 Dal tenore della messaggistica intercorsa tra le parti sulla chat Whatsapp (cfr. documento n. 1 ter produzione ricorrente) si trae prova che in data 11/01/2025 era stata manifestata dal datore di lavoro la disponibilità a un dialogo telefonico, dando atto poi la ricorrente – con allegazione non specificamente contestata ex adverso - che in seno al colloquio telefonico avuto con il datore di lavoro quest'ultimo le aveva comunicato di essere inadatta al lavoro di studio, tuttavia, senza fornirle informazione o invito circa la prosecuzione del lavoro o il rientro in servizio.
Appare, plausibile pertanto sulla scorta degli elementi emersi che la ricorrente non fosse a conoscenza del licenziamento, fino alla riferita visione in data 10 marzo
2024 presso il centro per l'impiego di Acireale della comunicazione dalla Pt_2 quale “apprendeva di essere stata licenziata per giusta causa dall'avv. in data CP_1
05/01/2024 pur senza avere mai ricevuto alcuna comunicazione in tal senso…”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in atti (doc. 4 allegato al ricorso) il modello UNILAV del datore di lavoro dal quale risulta che l'avv.
[...] ha comunicato in data 22.01.2024 al centro per l'impiego la cessazione CP_1 del rapporto di lavoro per “giusta causa” con la dipendente con decorrenza dal
05.01.2024.
Tale documento dimostra, quantomeno in via presuntiva e per fatti concludenti, la volontà dell'Avv di risolvere il rapporto di lavoro con la sig.ra . CP_1 Parte_1
Sul tema si rammenta quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 604/1966 secondo cui:
“1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.”.
Nel caso di specie, tuttavia, il datore di lavoro non ha rispettato le disposizioni della suddetta norma. Infatti, non ha provato di aver mandato una comunicazione scritta alla ricorrente per informarla del licenziamento sussistente come da Pt_2 datato 22/01/2024, che pertanto non può che qualificarsi come verbale.
Gravava, infatti, sul datore di lavoro la prova del rispetto della forma scritta del licenziamento, siccome prescritta ex lege (cfr. C. Cass. 18087/2007).
Posto che il licenziamento costituisce la manifestazione di una volontà di recesso dal rapporto da parte del datore di lavoro, quale negozio giuridico ed esercizio di diritto potestativo al ricorrere di determinati presupposti, l'avere la ricorrente appreso aliunde della propria estromissione dal posto di lavoro, acquisendo copia cartacea del relativo modulo in data 10/03/2024 presso il Centro per Pt_2
l'Impiego di Acireale, non integra la forma scritta del licenziamento, né assume significativo valore probatorio dell'intimazione di un licenziamento scritto, in quanto il destinatario della comunicazione non è il lavoratore, bensì il Pt_2
Centro per l'impiego e difetta in atti la prova di qualsiasi comunicazione al lavoratore della volontà di cessare il rapporto di lavoro.
Ciò posto, “il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio
1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale,
5 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15106 del
10/09/2012, Rv. 624076 - 01).
La natura orale del licenziamento impugnato ne determina l'inefficacia per nullità dello stesso per violazione dell'art. 2 della L. n. 604/1966 con conseguente operatività dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015.
In presenza di un licenziamento inefficace, assorbito ogni altro motivo dal cui scrutinio non potrebbe derivare una tutela più ampia, con riguardo al regime di tutela applicabile si osserva poi che, incontestato tra le parti e documentato in atti che il rapporto di lavoro è sorto successivamente al 7/03/2015, trova nella specie applicazione il regime di tutela stabilito dal D.Lgs. n. 23/2015.
In particolare, l'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 stabilisce sul punto che “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali…..”.
Non appare tuttavia possibile riconoscere il diritto alla reintegra nel posto di lavoro, fermo restando l'inquadramento della presente fattispecie nella figura del licenziamento orale e ferma restando l'inefficacia di ogni comunicazione orale di licenziamento - e dunque la persistenza del rapporto - fino alla formalizzazione delle dimissioni con effetto dal 20/02/2024 (cfr modulo recesso rapporto di lavoro inviato dalla lavoratrice il 19/02/2024) Parte_1 essendo intervenuta, appunto con le dette dimissioni, autonoma causa di cessazione del rapporto di lavoro.
Sebbene non si ravvisi nella prima conversazione via Whatsapp intervenuta tra le parti un iniziale intento abdicativo pur a fronte della dedotta assenza da parte del datore di lavoro di una qualsiasi risposta in merito alle richieste sul suo futuro lavorativo, il successivo invio del relativo modello “Recesso Rapporto di lavoro”
6 del 20/02/2024, peraltro inoltrato dalla dipendente senza essere stata mai Pt_2 edotta della contrapposta volontà di disporre la sua estromissione dal lavoro, come dalla stessa affermato, appare espressiva della propria voluntas resolvendi, rappresentando - sebbene a fronte del contrapposto atteggiamento poco chiaro e verosimilmente da ciò indotta - la intenzione di abbandonare definitivamente il proprio posto di lavoro.
Le dimissioni intervenendo su un rapporto di lavoro in vigore, in quanto non inciso da un licenziamento inefficace, assumono utile effetto risolutivo del rapporto ad opera della lavoratrice. Tanto risolvendosi nel rigetto della domanda pure nella presente sede spiegata volta alla declaratoria della inesistenza e/o nullità delle dimissioni per giusta causa presentate dalla lavoratrice il 20/02/2024.
Non costituendo oggetto del presente giudizio eventuali vizi (eventualmente afferenti al processo formativo della volontà) di tale determinazione (le dimissioni); né, su di esse, sono stati dedotti specifici motivi (se non sotto il profilo della loro asserita nullità per essere prive di causa, siccome intervenute su un rapporto che si assume come già risolto). Esse comunque assumono autonoma efficacia risolutiva del rapporto.
Va poi soggiunto che non risulta che la lavoratrice abbia formalmente offerto le proprie energie lavorative durante il periodo di assenza dal lavoro e neanche successivamente alla appresa comunicazione al Centro per l'impiego del licenziamento (emergendo peraltro dalla lettera del 12/03/2024 di impugnazione stragiudiziale del licenziamento la richiesta delle spettanze di fine rapporto, che appare discordante con la volontà di proseguire - cfr doc. 4 allegato al ricorso).
Come detto, ai fini della tutela applicabile soccorre l'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 e tuttavia è allo stato inibita la adozione di una pronuncia di “condanna … alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro..”, mentre quanto all'indennità risarcitoria.. commisurata al periodo che va dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione, la stessa è dovuta dal licenziamento (05/01/2025) alla definitiva cessazione del rapporto avvenuta con le dimissioni del 20/02/2024 e pertanto nella misura minima stabilita dalla richiamata disposizione di “cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR” (art. 2 D.Lgs n.
23/2015 citato).
Alla stregua di quanto esposto, in definitiva, il licenziamento della dipendente del
5 gennaio 2024 va dichiarato inefficace, giacché intimato in forma orale, e la parte resistente, va condannata al risarcimento del danno mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello delle dimissioni (20/02/2024), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento a quello delle dimissioni, oltre interessi e rivalutazione;
7 In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate per la metà; per la restante metà, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente ed in favore di parte ricorrente.
Stante quanto sopra non si ravvisano i presupposti per la pronuncia ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa e/o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7729/2024 R.G. Lavoro, così statuisce: dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'inefficacia del licenziamento impugnato;
condanna parte resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello delle dimissioni (20/02/2024), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento a quello delle dimissioni, oltre interessi e rivalutazione;
rigetta la domanda volta alla declaratoria della inesistenza e/o nullità delle dimissioni per giusta causa presentate dalla lavoratrice il 20/02/2024; compensa tra le parti le spese processuali in ragione di metà; condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, in ragione della restante metà che liquida – in parte qua - in complessivi € 1.844,25 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania in data 11 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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