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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1707/2019 promossa da:
(C.F. ) in proprio ed in qualità di titolare del Bed & Parte_1 C.F._1 breakfast ”, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE POLITANO, presso CP_1 Parte_2 il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore delegato p.t. Dott. Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. GIULIO ERMINIO MORACA, presso il cui studio Controparte_3
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
(già chiedendo che venisse condannata al risarcimento dei danni
[...] Controparte_4
patrimoniali, subiti a causa di un forte sbalzo di tensione della corrente elettrica che causava guasti agli impianti elettrici, nonché alle apparecchiature elettriche e ai climatizzatori delle abitazioni dell'attore.
In particolare, parte attrice deduceva:
- di aver stipulato tre diversi contratti, di cui uno relativo all'erogazione del servizio distribuzione luce
(n. 3017666194) e uno relativo all'erogazione del servizio distribuzione gas (n. 3017624282), entrambi per l'utenza riferita alla propria abitazione sita in Crotone, alla via Discesa San Leonardo, 67; il terzo contratto relativo all'erogazione del servizio distribuzione luce (n. 3017595850) per l'utenza riferita al
Bed & Breakfast “Jolando Casa di San Leonardo” adiacente alla prima abitazione, al n. civico 69;
- che in data 5 giugno 2017, nella zona di residenza dell'attore, verso le 14.15 circa, per la causa suindicata, si verificavano guasti agli impianti elettrici interni alle abitazioni di sua proprietà che ne impedivano il corretto funzionamento, con conseguenti danni alle apparecchiature elettroniche e climatizzatori ivi presenti, per un importo complessivo pari ad euro 10.400,00;
- che i danni suindicati hanno determinato la chiusura dell'attività di Bed & Breakfast, esercitata dall'attore, per un periodo di quindici giorni e a ridosso della stagione estiva, causando danni economici da mancato guadagno pari ad euro 1.500,00;
- che a seguito del guasto suindicato si è reso necessario e celere l'intervento di personale tecnico specializzato per le riparazioni;
- che il SI provava a contattare telefonicamente al fine di chiedere Pt_1 Controparte_4
informazioni sulla procedura da attivare per ottenere il risarcimento dei danni, a seguito della quale seguivano più richieste e solleciti verbali, risultati privi di riscontro;
- che a fronte del disinteresse suindicato dalla suddetta società, al fine della riparazione dei guasti subiti si trovava costretto ad anticipare diverse spese, nonché a contattare un avvocato per la risoluzione bonaria della vicenda;
- che alla società convenuta da parte del legale di parte attrice venivano inviate due missive di diffida e messa in mora, la prima datata 14 dicembre 2017, la seconda a distanza di un anno circa;
pagina 2 di 9 - che in data 8 novembre 2018 la convenuta declinava qualsiasi responsabilità, evidenziando che “gli impianti che alimentavano la fornitura del SI , sono stati interessati da interruzioni Parte_1 del servizio a causa accidentale”;
- che a seguito della suindicata risposta veniva inviata ulteriore richiesta di risarcimento dei danni alla convenuta, in data 6 novembre 2018, nonché alla società che per conto della convenuta Parte_3 invia le bollette di servizio di fornitura all'attore;
- che la società in risposta alla missiva citata disconosceva la sua competenza e di Parte_3 conseguenza la sua responsabilità, evidenziando che l'evento “fosse riconducibile a problematiche riguardanti il Servizio di Distribuzione dell'Energia Elettrica”;
- che è stato esperito tentativo di mediazione in data 29 aprile 2019, con esito negativo.
Tanto premesso, parte attrice concludeva chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di custode degli impianti di erogazione della corrente elettrica;
- il risarcimento dei danni pari alla somma di euro 11.900,00, di cui 10.400,00 per le spese sostenute al fine della riparazione degli elettrodomestici – climatizzatori danneggiati dall'evento, nonché euro
1.500,00 per il risarcimento danni da mancato guadagno subiti dall'attore a causa della chiusura forzata del Bed & Breakfast, al fine di ultimare le riparazioni ai sensi dell'art. 1223 c.c.;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società suindicata ai sensi dell'art. 2043 c.c., per negligenza imprudenza, imperizia.
1).1 Con comparsa di costituzione del 10 ottobre 2019 si costituiva la convenuta.
Esponeva e deduceva:
- di essere una società distributrice di energia elettrica, escludendo di conseguenza qualsiasi rapporto contrattuale con la parte attrice;
- che l'erogazione dell'energia elettrica è una prestazione che non può essere esercitata con assoluta stabilità e continuità, in quanto sulla stessa incidono fisiologicamente elementi di carattere accidentale
(scariche atmosferiche, problemi temporanei sugli impianti interni dei clienti), come evidenziato anche nelle condizioni generali del contratto di somministrazione e nella normativa di settore;
aggiungeva che la protezione degli impianti è a carico del cliente, il quale se avesse predisposto dispositivi di sicurezza avrebbe scongiurato il verificarsi di anomalie di tensione, evitando i danni lamentati;
pagina 3 di 9 - di aver adottato tutte le misure tecniche per evitare qualsivoglia danno essendo pienamente conformi a quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento in materia di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Tanto premesso, invocava il limite del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.; rilevava che, qualora fosse invece ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2050 c.c., l'attività di trasporto e distribuzione di energia elettrica non può qualificarsi come attività pericolosa e, in ogni caso, opererebbe l'esimente ex art. 2050, comma 2, c.c., risultando gli impianti conformi a quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento in materia di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Contestava, infine, l'an della pretesa risarcitoria richiesta dall'attore, in quanto generica e priva di supporto probatorio. In particolare, per quanto concerne le spese sostenute per ripristinare le apparecchiature elettroniche e climatizzatori, evidenziava che parte attrice si è limitata ad allegare preventivi di spesa, senza che a ciò sia seguito l'emissione della relativa fattura, né parte attrice ha fornito prova della riparazione o sostituzione delle apparecchiature.
Contestava, infine, il quantum debeatur, in quanto sproporzionato rispetto agli eventi (interruzione fornitura/bassa tensione) e alla loro durata, oltre a non risultare compatibili con i danni lamentati.
1).2 All'udienza del 5 dicembre 2019, verificata la regolarità del contraddittorio, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. L'istruttoria veniva espletata mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, interrogatorio formale dell'attore ed escussione di testimoni. All'udienza del 20 aprile 2023 il Giudice subentrato nella causa (assegnatario in via definitiva a partire dal 30.11.2022) disponeva consulenza tecnica. Con successiva ordinanza del 11 aprile 2024 veniva disposta relazione tecnica integrativa. Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 12 settembre 2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 19 dicembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2) In relazione all'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta circa l'assenza di vincoli contrattuali, è opportuno ricordare che la Cassazione ha stabilito con orientamento costante che “in caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non
pagina 4 di 9 sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali” (v. ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1581 del 23/01/2018).
In adesione a tale orientamento, il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa del trasporto e della distribuzione dell'energia.
2).1 Una volta individuato nella società il legittimato passivo, va esaminata, nel Controparte_2
merito, la fondatezza della domanda risarcitoria.
Va preliminarmente ribadito che il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa,
a norma dell'artt. 2050 c.c., è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (v. ex multis, Cass. civ., sez. 3,
Sentenza n. 11193 del 2007). Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2050 c.c.
Questo Tribunale osserva, rifacendosi ai principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientra nelle figure di responsabilità oggettiva, vale a dire quelle forme di responsabilità che prescindono dalla colpa del responsabile. La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nell'affermare (invero con riferimento al danno cagionato da cose in custodia, ma secondo principi senz'altro applicabili anche alla fattispecie in esame) che all'attore compete provare il verificarsi dell'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico, mentre al convenuto, per liberarsi, dovrà provare un fattore esterno, estraneo alla sua sfera soggettiva, con caratteri d'imprevedibilità ed eccezionalità (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005; Cass. civ.
25/07/2008, n. 20427).
Orbene passando all'esame della odierna controversia, parte attrice ha provato che in data 5.06.2017 si verificava un malfunzionamento degli impianti elettrici e che, a seguito dell'interruzione del servizio, alcune apparecchiature presenti nella propria abitazione subivano dei guasti.
Tale circostanza emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese all'udienza del 13 maggio 2021 dal teste
, dipendente intervenuto personalmente a riparare il guasto, il quale ha affermato di Tes_1 CP_4
aver trovato che il filo neutro era interrotto e bruciato, precisando che quando si interrompe il neutro si verifica un aumento di tensione nelle case domestiche (v. verbale di udienza del 13.05.2021:
“personalmente ho trovato uno dei quattro fili che c'erano e precisamente il “neutro” era interrotto”;
“si, quando si interrompe il “neutro” c'è un aumento di tensione nelle case domestiche”; “Adr: il pagina 5 di 9 neutro era bruciato, e interrotto, l'interruzione può avvenire per tante causali tra le quali usura o agenti atmosferici”). Analogamente, l'altro teste , anch'egli intervenuto a riparare il Testimone_2
guasto, ha dichiarato di aver verificato che il guasto era dovuto a sbalzi della tensione della corrente elettrica, precisando che il guasto riscontrato riguardava i neutri che erano carbonizzati e non facevano contatti, ricordando inoltre che la linea appariva fatiscente (v. verbale di udienza del 7.10.2022:
“abbiamo verificato che il guasto era per sbalzi della tensione della corrente elettrica”; “il guasto riscontrato era dei neutri che erano carbonizzati e non facevano contatti”; “ricordo che la linea era fatiscente”).
Anche dall'esame della relazione tecnica d'ufficio espletata dal consulente incaricato emerge la fondatezza della responsabilità della convenuta per i danni lamentati dall'attore. In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio ha concluso che con assoluta certezza il giorno 5 giugno 2017 si verificava un guasto sull'impianto denominato “Cabina di Alimentazione MT/BT San Leonardo” che alimenta la linea elettrica delle abitazioni del signor guasto che ha portato agli sbalzi di tensione Pt_1 all'interno delle stesse e che tali fenomeni hanno verosimilmente causato danni alle apparecchiature di proprietà dell'attore. Tale circostanza è stata confermata anche nel supplemento di perizia depositato dallo stesso consulente in data 14 giugno 2024, nel quale è stato chiarito che il cavo di alimentazione si era completamente bruciato, determinando il contatto tra la fase e il neutro e generando così uno sbalzo di tensione all'interno dell'abitazione. Peraltro, che il cavo di alimentazione si fosse completamente bruciato è stato confermato dagli stessi dipendenti assegnati alla gestione e alla riparazione, i CP_4
quali nella “Relazione tecnica sintetica n. 40/2019 R.” di hanno affermato “Cavo Controparte_2
4×6 bruciato, riparato in via provvisoria, da sostituire” – v. all.4 fasc. parte convenuta.
L'attrice, quindi, ha proceduto a dare prova piena dell'evento dannoso;
di contro, la convenuta non è stata in grado di fornire la prova dell'eventuale sussistenza di elementi interruttivi del nesso eziologico tra l'evento e il danno, ossia del caso fortuito o della forza maggiore esimenti della sua responsabilità nell'esercizio di attività pericolosa.
Né può essere invocato il fattore accidentale individuato quali ad esempio le condizioni metereologiche del giorno in cui si è verificato l'evento.
Quanto all'ulteriore profilo lamentato dalla convenuta relativo alla predisposizione di dispositivi di sicurezza atti a scongiurare il verificarsi di anomalie di tensione, va osservato che il signor in Pt_1
sede di interrogatorio formale ha dichiarato che il proprio impianto elettrico era a norma (v. verbale di pagina 6 di 9 udienza del 13 maggio 2021). Risulta inoltre rilevante il fatto che, come emerso dalla testimonianza di
, intervenuto sul posto per le riparazioni, numerose erano state le segnalazioni di Testimone_2
guasti e danni subiti dagli utenti della zona interessata dal disservizio. Tale circostanza porta a ritenere che il guasto alla rete di distribuzione aveva una portata tale che, indipendentemente dalla presenza di dispositivi di protezione negli impianti dei singoli utenti, il danno derivante dall'anomalia della rete elettrica si sarebbe comunque verificato.
2).2 Quanto ai pregiudizi di carattere patrimoniale subiti da parte attrice, viene in rilievo la questione dell'idoneità del solo preventivo di spesa a dimostrare l'entità del pregiudizio economico patito.
Al riguardo si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti possano qualificarsi come effettivamente inferti al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso (v. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17670 del 26/06/2024).
Sicché ove manchi la prova positiva del pagamento eseguito dal danneggiato, la tutela può essere accordata in un importo corrispondente a quello preventivato dal venditore e/o installatore solo ove sia dimostrato che la sostituzione o la riparazione del bene siano state effettivamente eseguite, gravando sul danneggiante la prova che il costo economico del pregiudizio cagionato sia inferiore.
Tanto precisato, in relazione al quesito posto al consulente tecnico d'ufficio, il consulente ha confermato l'avvenuta riparazione dei beni danneggiati, affermando che a distanza di cinque anni dall'avvenimento dei fatti non si è potuto prendere visione delle apparecchiature elettriche e climatizzatori danneggiati, “in quanto gli stessi sono stati riparati a suo tempo”. Il consulente ha tuttavia basato la risposta al quesito sul preventivo fornito e sul fatto che le spese sono oggettivamente compatibili con le apparecchiature riscontrate durante il sopralluogo effettuato sul luogo oggetto di causa. Infine, la convenuta non ha fornito elementi probatori idonei a contestare la ragionevolezza dei costi preventivati.
Lo stesso c.t.u. ha quantificato le spese ai fini del ripristino dei danni subiti nella somma pari a euro
10.400,00. La domanda va pertanto accolta con riferimento al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 10.400,00.
pagina 7 di 9 2).3 Deve invece essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento danni da mancato guadagno subiti dall'attore a causa della chiusura forzata del Bed & Breakfast al fine di completare le riparazioni.
La parte attrice si è limitata a dedurre in modo generico la sussistenza del pregiudizio, senza tuttavia fornire alcuna prova specifica circa l'effettiva chiusura della struttura ricettiva né dimostrare una concreta contrazione dei profitti dell'attività. Non è infatti emersa alcuna documentazione idonea a comprovare la consistenza del danno patrimoniale asseritamente subito per il periodo di quindici giorni lamentato.
3) Deve, infine, dichiararsi infondata la domanda di parte convenuta di condannare parte attrice ex art
96 c.p.c. Invero, la condanna per lite temeraria non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c., che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Orbene, nel caso di specie, le domande di parte attrice non sono risultate prive di fondamento. In ogni caso, non si riscontra che la parte abbia agito con la consapevolezza di sostenere tesi infondate, né con negligenza, né tantomeno utilizzando il processo per scopi impropri o diversi da quelli a cui è destinato.
4) La pronuncia sulle spese segue il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.); spese calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità di per i danni subiti dall'attore, per l'effetto; Controparte_2
- condanna al pagamento in favore di della complessiva somma di Controparte_2 Parte_1
Euro 10.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno;
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
pagina 8 di 9 - condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate, in € 2.540,00 per Controparte_2 compensi, € 237,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u.
Crotone, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1707/2019 promossa da:
(C.F. ) in proprio ed in qualità di titolare del Bed & Parte_1 C.F._1 breakfast ”, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE POLITANO, presso CP_1 Parte_2 il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore delegato p.t. Dott. Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. GIULIO ERMINIO MORACA, presso il cui studio Controparte_3
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
(già chiedendo che venisse condannata al risarcimento dei danni
[...] Controparte_4
patrimoniali, subiti a causa di un forte sbalzo di tensione della corrente elettrica che causava guasti agli impianti elettrici, nonché alle apparecchiature elettriche e ai climatizzatori delle abitazioni dell'attore.
In particolare, parte attrice deduceva:
- di aver stipulato tre diversi contratti, di cui uno relativo all'erogazione del servizio distribuzione luce
(n. 3017666194) e uno relativo all'erogazione del servizio distribuzione gas (n. 3017624282), entrambi per l'utenza riferita alla propria abitazione sita in Crotone, alla via Discesa San Leonardo, 67; il terzo contratto relativo all'erogazione del servizio distribuzione luce (n. 3017595850) per l'utenza riferita al
Bed & Breakfast “Jolando Casa di San Leonardo” adiacente alla prima abitazione, al n. civico 69;
- che in data 5 giugno 2017, nella zona di residenza dell'attore, verso le 14.15 circa, per la causa suindicata, si verificavano guasti agli impianti elettrici interni alle abitazioni di sua proprietà che ne impedivano il corretto funzionamento, con conseguenti danni alle apparecchiature elettroniche e climatizzatori ivi presenti, per un importo complessivo pari ad euro 10.400,00;
- che i danni suindicati hanno determinato la chiusura dell'attività di Bed & Breakfast, esercitata dall'attore, per un periodo di quindici giorni e a ridosso della stagione estiva, causando danni economici da mancato guadagno pari ad euro 1.500,00;
- che a seguito del guasto suindicato si è reso necessario e celere l'intervento di personale tecnico specializzato per le riparazioni;
- che il SI provava a contattare telefonicamente al fine di chiedere Pt_1 Controparte_4
informazioni sulla procedura da attivare per ottenere il risarcimento dei danni, a seguito della quale seguivano più richieste e solleciti verbali, risultati privi di riscontro;
- che a fronte del disinteresse suindicato dalla suddetta società, al fine della riparazione dei guasti subiti si trovava costretto ad anticipare diverse spese, nonché a contattare un avvocato per la risoluzione bonaria della vicenda;
- che alla società convenuta da parte del legale di parte attrice venivano inviate due missive di diffida e messa in mora, la prima datata 14 dicembre 2017, la seconda a distanza di un anno circa;
pagina 2 di 9 - che in data 8 novembre 2018 la convenuta declinava qualsiasi responsabilità, evidenziando che “gli impianti che alimentavano la fornitura del SI , sono stati interessati da interruzioni Parte_1 del servizio a causa accidentale”;
- che a seguito della suindicata risposta veniva inviata ulteriore richiesta di risarcimento dei danni alla convenuta, in data 6 novembre 2018, nonché alla società che per conto della convenuta Parte_3 invia le bollette di servizio di fornitura all'attore;
- che la società in risposta alla missiva citata disconosceva la sua competenza e di Parte_3 conseguenza la sua responsabilità, evidenziando che l'evento “fosse riconducibile a problematiche riguardanti il Servizio di Distribuzione dell'Energia Elettrica”;
- che è stato esperito tentativo di mediazione in data 29 aprile 2019, con esito negativo.
Tanto premesso, parte attrice concludeva chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di custode degli impianti di erogazione della corrente elettrica;
- il risarcimento dei danni pari alla somma di euro 11.900,00, di cui 10.400,00 per le spese sostenute al fine della riparazione degli elettrodomestici – climatizzatori danneggiati dall'evento, nonché euro
1.500,00 per il risarcimento danni da mancato guadagno subiti dall'attore a causa della chiusura forzata del Bed & Breakfast, al fine di ultimare le riparazioni ai sensi dell'art. 1223 c.c.;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società suindicata ai sensi dell'art. 2043 c.c., per negligenza imprudenza, imperizia.
1).1 Con comparsa di costituzione del 10 ottobre 2019 si costituiva la convenuta.
Esponeva e deduceva:
- di essere una società distributrice di energia elettrica, escludendo di conseguenza qualsiasi rapporto contrattuale con la parte attrice;
- che l'erogazione dell'energia elettrica è una prestazione che non può essere esercitata con assoluta stabilità e continuità, in quanto sulla stessa incidono fisiologicamente elementi di carattere accidentale
(scariche atmosferiche, problemi temporanei sugli impianti interni dei clienti), come evidenziato anche nelle condizioni generali del contratto di somministrazione e nella normativa di settore;
aggiungeva che la protezione degli impianti è a carico del cliente, il quale se avesse predisposto dispositivi di sicurezza avrebbe scongiurato il verificarsi di anomalie di tensione, evitando i danni lamentati;
pagina 3 di 9 - di aver adottato tutte le misure tecniche per evitare qualsivoglia danno essendo pienamente conformi a quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento in materia di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Tanto premesso, invocava il limite del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.; rilevava che, qualora fosse invece ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2050 c.c., l'attività di trasporto e distribuzione di energia elettrica non può qualificarsi come attività pericolosa e, in ogni caso, opererebbe l'esimente ex art. 2050, comma 2, c.c., risultando gli impianti conformi a quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento in materia di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Contestava, infine, l'an della pretesa risarcitoria richiesta dall'attore, in quanto generica e priva di supporto probatorio. In particolare, per quanto concerne le spese sostenute per ripristinare le apparecchiature elettroniche e climatizzatori, evidenziava che parte attrice si è limitata ad allegare preventivi di spesa, senza che a ciò sia seguito l'emissione della relativa fattura, né parte attrice ha fornito prova della riparazione o sostituzione delle apparecchiature.
Contestava, infine, il quantum debeatur, in quanto sproporzionato rispetto agli eventi (interruzione fornitura/bassa tensione) e alla loro durata, oltre a non risultare compatibili con i danni lamentati.
1).2 All'udienza del 5 dicembre 2019, verificata la regolarità del contraddittorio, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. L'istruttoria veniva espletata mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, interrogatorio formale dell'attore ed escussione di testimoni. All'udienza del 20 aprile 2023 il Giudice subentrato nella causa (assegnatario in via definitiva a partire dal 30.11.2022) disponeva consulenza tecnica. Con successiva ordinanza del 11 aprile 2024 veniva disposta relazione tecnica integrativa. Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 12 settembre 2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 19 dicembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2) In relazione all'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta circa l'assenza di vincoli contrattuali, è opportuno ricordare che la Cassazione ha stabilito con orientamento costante che “in caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non
pagina 4 di 9 sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali” (v. ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1581 del 23/01/2018).
In adesione a tale orientamento, il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa del trasporto e della distribuzione dell'energia.
2).1 Una volta individuato nella società il legittimato passivo, va esaminata, nel Controparte_2
merito, la fondatezza della domanda risarcitoria.
Va preliminarmente ribadito che il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa,
a norma dell'artt. 2050 c.c., è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (v. ex multis, Cass. civ., sez. 3,
Sentenza n. 11193 del 2007). Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2050 c.c.
Questo Tribunale osserva, rifacendosi ai principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientra nelle figure di responsabilità oggettiva, vale a dire quelle forme di responsabilità che prescindono dalla colpa del responsabile. La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nell'affermare (invero con riferimento al danno cagionato da cose in custodia, ma secondo principi senz'altro applicabili anche alla fattispecie in esame) che all'attore compete provare il verificarsi dell'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico, mentre al convenuto, per liberarsi, dovrà provare un fattore esterno, estraneo alla sua sfera soggettiva, con caratteri d'imprevedibilità ed eccezionalità (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005; Cass. civ.
25/07/2008, n. 20427).
Orbene passando all'esame della odierna controversia, parte attrice ha provato che in data 5.06.2017 si verificava un malfunzionamento degli impianti elettrici e che, a seguito dell'interruzione del servizio, alcune apparecchiature presenti nella propria abitazione subivano dei guasti.
Tale circostanza emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese all'udienza del 13 maggio 2021 dal teste
, dipendente intervenuto personalmente a riparare il guasto, il quale ha affermato di Tes_1 CP_4
aver trovato che il filo neutro era interrotto e bruciato, precisando che quando si interrompe il neutro si verifica un aumento di tensione nelle case domestiche (v. verbale di udienza del 13.05.2021:
“personalmente ho trovato uno dei quattro fili che c'erano e precisamente il “neutro” era interrotto”;
“si, quando si interrompe il “neutro” c'è un aumento di tensione nelle case domestiche”; “Adr: il pagina 5 di 9 neutro era bruciato, e interrotto, l'interruzione può avvenire per tante causali tra le quali usura o agenti atmosferici”). Analogamente, l'altro teste , anch'egli intervenuto a riparare il Testimone_2
guasto, ha dichiarato di aver verificato che il guasto era dovuto a sbalzi della tensione della corrente elettrica, precisando che il guasto riscontrato riguardava i neutri che erano carbonizzati e non facevano contatti, ricordando inoltre che la linea appariva fatiscente (v. verbale di udienza del 7.10.2022:
“abbiamo verificato che il guasto era per sbalzi della tensione della corrente elettrica”; “il guasto riscontrato era dei neutri che erano carbonizzati e non facevano contatti”; “ricordo che la linea era fatiscente”).
Anche dall'esame della relazione tecnica d'ufficio espletata dal consulente incaricato emerge la fondatezza della responsabilità della convenuta per i danni lamentati dall'attore. In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio ha concluso che con assoluta certezza il giorno 5 giugno 2017 si verificava un guasto sull'impianto denominato “Cabina di Alimentazione MT/BT San Leonardo” che alimenta la linea elettrica delle abitazioni del signor guasto che ha portato agli sbalzi di tensione Pt_1 all'interno delle stesse e che tali fenomeni hanno verosimilmente causato danni alle apparecchiature di proprietà dell'attore. Tale circostanza è stata confermata anche nel supplemento di perizia depositato dallo stesso consulente in data 14 giugno 2024, nel quale è stato chiarito che il cavo di alimentazione si era completamente bruciato, determinando il contatto tra la fase e il neutro e generando così uno sbalzo di tensione all'interno dell'abitazione. Peraltro, che il cavo di alimentazione si fosse completamente bruciato è stato confermato dagli stessi dipendenti assegnati alla gestione e alla riparazione, i CP_4
quali nella “Relazione tecnica sintetica n. 40/2019 R.” di hanno affermato “Cavo Controparte_2
4×6 bruciato, riparato in via provvisoria, da sostituire” – v. all.4 fasc. parte convenuta.
L'attrice, quindi, ha proceduto a dare prova piena dell'evento dannoso;
di contro, la convenuta non è stata in grado di fornire la prova dell'eventuale sussistenza di elementi interruttivi del nesso eziologico tra l'evento e il danno, ossia del caso fortuito o della forza maggiore esimenti della sua responsabilità nell'esercizio di attività pericolosa.
Né può essere invocato il fattore accidentale individuato quali ad esempio le condizioni metereologiche del giorno in cui si è verificato l'evento.
Quanto all'ulteriore profilo lamentato dalla convenuta relativo alla predisposizione di dispositivi di sicurezza atti a scongiurare il verificarsi di anomalie di tensione, va osservato che il signor in Pt_1
sede di interrogatorio formale ha dichiarato che il proprio impianto elettrico era a norma (v. verbale di pagina 6 di 9 udienza del 13 maggio 2021). Risulta inoltre rilevante il fatto che, come emerso dalla testimonianza di
, intervenuto sul posto per le riparazioni, numerose erano state le segnalazioni di Testimone_2
guasti e danni subiti dagli utenti della zona interessata dal disservizio. Tale circostanza porta a ritenere che il guasto alla rete di distribuzione aveva una portata tale che, indipendentemente dalla presenza di dispositivi di protezione negli impianti dei singoli utenti, il danno derivante dall'anomalia della rete elettrica si sarebbe comunque verificato.
2).2 Quanto ai pregiudizi di carattere patrimoniale subiti da parte attrice, viene in rilievo la questione dell'idoneità del solo preventivo di spesa a dimostrare l'entità del pregiudizio economico patito.
Al riguardo si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti possano qualificarsi come effettivamente inferti al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso (v. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17670 del 26/06/2024).
Sicché ove manchi la prova positiva del pagamento eseguito dal danneggiato, la tutela può essere accordata in un importo corrispondente a quello preventivato dal venditore e/o installatore solo ove sia dimostrato che la sostituzione o la riparazione del bene siano state effettivamente eseguite, gravando sul danneggiante la prova che il costo economico del pregiudizio cagionato sia inferiore.
Tanto precisato, in relazione al quesito posto al consulente tecnico d'ufficio, il consulente ha confermato l'avvenuta riparazione dei beni danneggiati, affermando che a distanza di cinque anni dall'avvenimento dei fatti non si è potuto prendere visione delle apparecchiature elettriche e climatizzatori danneggiati, “in quanto gli stessi sono stati riparati a suo tempo”. Il consulente ha tuttavia basato la risposta al quesito sul preventivo fornito e sul fatto che le spese sono oggettivamente compatibili con le apparecchiature riscontrate durante il sopralluogo effettuato sul luogo oggetto di causa. Infine, la convenuta non ha fornito elementi probatori idonei a contestare la ragionevolezza dei costi preventivati.
Lo stesso c.t.u. ha quantificato le spese ai fini del ripristino dei danni subiti nella somma pari a euro
10.400,00. La domanda va pertanto accolta con riferimento al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 10.400,00.
pagina 7 di 9 2).3 Deve invece essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento danni da mancato guadagno subiti dall'attore a causa della chiusura forzata del Bed & Breakfast al fine di completare le riparazioni.
La parte attrice si è limitata a dedurre in modo generico la sussistenza del pregiudizio, senza tuttavia fornire alcuna prova specifica circa l'effettiva chiusura della struttura ricettiva né dimostrare una concreta contrazione dei profitti dell'attività. Non è infatti emersa alcuna documentazione idonea a comprovare la consistenza del danno patrimoniale asseritamente subito per il periodo di quindici giorni lamentato.
3) Deve, infine, dichiararsi infondata la domanda di parte convenuta di condannare parte attrice ex art
96 c.p.c. Invero, la condanna per lite temeraria non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c., che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Orbene, nel caso di specie, le domande di parte attrice non sono risultate prive di fondamento. In ogni caso, non si riscontra che la parte abbia agito con la consapevolezza di sostenere tesi infondate, né con negligenza, né tantomeno utilizzando il processo per scopi impropri o diversi da quelli a cui è destinato.
4) La pronuncia sulle spese segue il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.); spese calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità di per i danni subiti dall'attore, per l'effetto; Controparte_2
- condanna al pagamento in favore di della complessiva somma di Controparte_2 Parte_1
Euro 10.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno;
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
pagina 8 di 9 - condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate, in € 2.540,00 per Controparte_2 compensi, € 237,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u.
Crotone, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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