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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 4 aprile 2016 al numero 3435 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del
giudice di pace di Salerno contrassegnata da numero 5058 del 2015
pubblicata in data 9 dicembre 2015, nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2013 al numero 9050 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità da circolazione stradale)
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1
stesa a margine dell'atto di appello, dall'avv. Andrea Iorio, presso lo studio del quale, sito in Salerno al Viale Marconi n. 51, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
e Controparte_1 CP_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti stesa in calce
[...]
1 alle copie notificate degli atti di citazione dinanzi al giudice di pace, dall'avv.
Gianluca de Divitiis, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla piazza
Sedile del campo n. 10;
APPELLATI
NONCHÉ
; _3
APPELLATO- CONTUMACE
Lette le note sostitutive dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
il Tribunale ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di atto di citazione ha convenuto in giudizio, Parte_1
dinanzi al giudice di pace di Salerno, (atto notificato il 2 Controparte_2
agosto 2013), (atto notificato in rinnovazione il 13 maggio _3
2014 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) e Controparte_4
(atto notificato il 7 agosto 2013) per ottenerne, previa declaratoria di esclusiva responsabilità di , la condanna solidale al _3
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 5
ottobre 2009, alle ore 13,00 circa, nel comune di Salerno alla via Leucosia.
In particolare, l'attore ha dedotto che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, durante le operazioni di attraversamento pedonale lungo le strisce, direzione mare – monti, era stato investito da una vettura appartenente al modello Ford, recante la targa BZZ568PX, appartenente a e condotta, nell'occasione, da;
b) aveva Controparte_2 _3
riportato lesioni e, nonostante le richieste, l'impresa di assicurazione convenuta non aveva provveduto al ristoro del danno.
2 Dinanzi al giudice di pace, in data 8 gennaio 2014, hanno accettato il contraddittorio e Controparte_2 Controparte_1
eccependo, innanzitutto, l'improponibilità della domanda in ragione del rifiuto espresso dall'attore allo svolgimento della visita medico legale disposta dall'assicuratore, in violazione della disposizione normativa di cui al terzo comma dell'art. 148 d.lgs. n. 209 del 2005.
Nel merito, poi, i convenuti hanno evidenziato l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ponendo in dubbio la verificazione del dedotto sinistro e rappresentando l'incongruità delle somme pretese a titolo di ristoro del danno.
Rinnovata la notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di _3
, quest'ultimo non ha accettato il contraddittorio.
[...]
Svolta l'istruttoria, il giudice di pace, una volta disattesa l'eccezione d'improponibilità, ha accolto in parte la domanda, dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella determinazione dell'evento lesivo e _3
condannando sia che al Controparte_2 Controparte_1
pagamento dell'importo complessivo di euro 475,81, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno.
Più analiticamente, il giudice di prime cure, convinto della prova dei profili dinamici ed eziologici del sinistro, ma valorizzando, nel contempo, la scarsa entità delle lesioni patite dalla parte attrice - ricondotte, sulla scorta dell'esame della documentazione, a una mera “ferita da taglio” –, ha ristorato il (solo) danno non patrimoniale da invalidità temporanea parziale
(ITP) e il pregiudizio patrimoniale afferente agli esborsi sostenuti per le spese mediche.
3 Il giudice di pace ha, poi, compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 5058 del 2015 e pubblicata il 9 dicembre 2015 –, con atto notificato il 31 marzo 2016 Parte_1
(costituitosi il 4 aprile 2016) ha proposto tempestivo appello, affidando il gravame alla deduzione: a) dell'erronea quantificazione del danno, che avrebbe dovuto essere determinato sulla scorta delle condivisibili conclusioni del consulente della parte attrice;
b) della non corretta applicazione del principio di soccombenza.
In data 27 luglio 2016 hanno accettato il contraddittorio dinanzi a questo
Tribunale e eccependo Controparte_2 Controparte_1
l'inammissibilità del gravame in ragione della violazione della disposizione di cui all'art. 342 c.p.c. e difendendo l'impianto argomentativo costruito dal giudice di prime cure, pretendendo il rigetto dell'appello e la conferma delle statuizioni rese.
Ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti di , quest'ultimo neppure in grado di appello ha _3
accettato il contraddittorio.
Ritenuta sin da subito matura per la decisione, la causa è stata assegnata allo scrivente, che, in data 7 settembre 2024, ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In limine, va dichiarata la contumacia di , il quale, sebbene _3
evocato in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non ha accettato il contraddittorio.
Tanto chiarito, appare del tutto fuori fuoco l'eccezione d'inammissibilità
dell'appello per la dedotta violazione del precetto normativo di cui all'art. 4 342 c.p.c., che, nel testo formulato dal d.l n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che nel corpo dello scritto difensivo vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado, specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame,
consentendo, in tal guisa, alla controparte di dispiegare le proprie difese.
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, giova anche evidenziare che, costituendosi in data 27 luglio 2016, l'impresa di assicurazione ha nuovamente rappresentato l'improponibilità della domanda (si confrontino la terza, la quarta e la quinta pagina della comparsa), questione già
affrontata nel corpo della memoria di costituzione depositata dinanzi al giudice di pace.
5 Dalla lettura della sentenza qui in scrutinio emerge, però, che siffatta questione è stata espressamente esaminata dal giudice di pace, che si è
determinato per il rigetto dell'eccezione sollevata (si veda la terza pagina della sentenza).
Ne deriva che le doglianze svolte dagli appellati avrebbero dovuto essere veicolate attraverso un motivo di appello incidentale. È noto, infatti, che, nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio (tale
è la questione di proponibilità dell'azione risarcitoria nei confronti dell'assicuratore, in quanto presupposto processuale), stante il potere
(dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma secondo, quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse – come nel caso di specie - non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Cass. n.
9844 del 2022; Cass. n. 11799 del 2017).
In definitiva, alla stregua delle coordinate interpretative consegnateci dalla
Suprema Corte, la parte appellata, a fronte dell'espressa statuizione di rigetto dell'eccezione d'improponibilità della domanda (chiaro è il riferimento all'art. 145 cod. ass. fatto dal giudice di prime cure), avrebbe dovuto spiegare appello incidentale, non potendosi annettere rilevanza, i fini dell'attivazione dei poteri di cognizione e decisione del giudice dell'appello,
alla “mera” riproposizione della difesa già svolta in primo grado.
6 Nel corpo delle “conclusioni” della comparsa di costituzione CP_2
e hanno, invece, espressamente
[...] Controparte_1
chiesto la conferma della sentenza qui in scrutinio, prestando, dunque,
acquiescenza alla decisione assunta in ordine alla questione di improponibilità sollevata in primo grado.
Tanto puntualizzato, risulta altresì prestata acquiescenza: a)
all'accertamento del compiuto dal giudice di prime cure circa i profili eziologici del sinistro e all'affermazione della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, id est ; b) alla statuizione di _3
condanna di , proprietario della vettura, e di Controparte_2 [...]
al risarcimento del danno “da lesioni in favore di Controparte_1 [...]
”. Pt_1
Il presente giudizio d'impugnazione involge, a ben vedere, innanzitutto, la determinazione del “quantum debeatur”, con precipuo riferimento alla liquidazione equitativa compiuta dal giudice di pace e al percorso argomentativo che si staglia sullo sfondo della stessa.
Ora, come già accennato, il giudice di pace ha assunto la propria decisione discostandosi dalle conclusioni rassegnate dal consulente della parte attrice,
ravvisando, in particolare, l'incongruità della percentuale d'invalidità
riscontrata in relazione alla lesione da “ferita alla mano” riportata all'esito dell'investimento pedonale e “risultante dagli atti di causa”.
L'appellante ha censurato la valutazione espressa, evidenziando quanto indicato nei documenti medici, rappresentativi, invero, di una, più grave,
“lesione tendinea”, e dolendosi, quindi, del mancato riconoscimento del risarcimento del danno biologico da invalidità permanente in linea con la previsione tabellare indicata dal proprio consulente.
7 Ciò chiarito, ad avviso del Tribunale, sul motivo in scrutinio, il gravame non appare fondato
Ebbene, giova premettere che i danni di cui ha preteso il Parte_1
ristoro costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità
psicofisica del soggetto: ciò che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
8 Ora, se è vero, da un lato, come sostenuto dalla parte appellante, che il certificato medico del 10 novembre 2009, rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica in epoca prossima all'evento lesivo, dà atto del patimento, da parte dell'odierno appellante, di una lesione tendinea dell'estensore del III dito della mano sinistra (evenienza, peraltro, compatibile coi riscontri pregressi,
scilicet la ferita da taglio alla mano sinistra, il trauma contusivo e le escoriazioni), è pure vero, dall'altro lato, che le indicazioni contenute nella relazione di parte appaiono davvero scarne in relazione al profilo valutativo della lesione e della sua non emendabilità, apparendo anche disallineate rispetto ai pur invocati parametri del d.m. 3 luglio 2003 (“Tabella delle
menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di
invalidità”), richiamati, a sua volta, dall'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005 in tema di liquidazione delle lesioni cd. micropermanenti. A ben vedere, infatti,
il d.m. adottato dal Ministero della Salute non contiene un riferimento alla lesione tendinea del dito della mano (si veda il secondo allegato nella parte relativa alla “mano”) e la documentazione prodotta dall'attore, odierno appellante, non dà conto, in ogni caso, della perdita ovvero della significativa riduzione, in via permanente, della funzionalità del dito lesionato.
Del resto, dal fatto noto di una lesione di lieve entità, come una lesione tendinea a un solo dito della mano, non può inferirsi (artt. 2727 e 2729 c.c.)
un sicuro peggioramento perenne e irremissibile della qualità della vita del danneggiato.
A ciò si aggiunga che nella relazione allegata da non viene Parte_1
neppure dato atto dello svolgimento della (possibile) visita medico legale da parte del consulente di parte.
9 Pertanto, appare condivisibile la decisione espressa dal giudice di pace di risarcire (solo) il danno da invalidità temporanea e quello patrimoniale correlato agli esborsi economici.
Differentemente, non appare condivisibile la statuizione di compensazione delle spese processuali, pur oggetto di espressa e specifica impugnazione
(terza pagina dell'atto di appello), in ragione della violazione dell'art. 92
c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legge n. 132 del
2014 – applicabili al momento dell'adozione della decisione impugnata - e dalla (successiva) sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, ai sensi del quale la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi in cui vengano in rilievo questioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma secondo, c.p.c.; ipotesi tutte nella specie manifestamente non ricorrenti, considerato altresì come l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma secondo, c.p.c. (Cass. sez. un. 32061 del 2022).
Pertanto, le considerazioni che immediatamente precedono impongono la riforma della sentenza del giudice di pace nella parte relativa alla
10 regolamentazione delle spese processuali e l'applicazione, a governo delle stesse, della regola della soccombenza.
Ne deriva la condanna delle parti soccombenti , Controparte_2 [...]
e (la compensazione è stata Controparte_1 _3
disposta tra tutte le parti) alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da
[...]
, liquidati in euro 126,53 per esborsi ed euro 300,00, per competenze Pt_1
della difesa, oltre agli accessori di legge, tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività
difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione di valori compresi tra quelli minimi e quelli medi posti dalla disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (si veda Cass. n. 19989 del
2021). Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione,
sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità,
attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della
11 quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, le spese di lite di questo giudizio di appello, liquidate in dispositivo secondo i valori prossimi ai minimi per le stesse ragioni innanzi illustrate, seguono la soccombenza degli appellati nei confronti di
[...]
. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 5058 del 2015 pubblicata in data 9 dicembre 2015, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
a) dichiara la contumacia di;
_3
b) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna , e Controparte_2 _3 [...]
alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
in relazione al giudizio svolto dinanzi al giudice di pace, liquidate in Pt_1
euro 139,13 per esborsi documentati ed euro 300,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
d) condanna , e Controparte_2 _3 Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da in relazione
[...] Parte_1
al giudizio di appello, liquidate in euro 206,89 per esborsi documentati ed euro 500,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle
12 spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).