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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4559/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NOTARBARTOLO N. 38, presso lo studio dell'Avv. GRIMALDI MARIA CARLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Gaetano Abela n. 11, presso lo studio dell'Avv. GULLO ELISA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 1/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 02/03/2011 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere della coabitazione e da quello della mutua assistenza;
Art. 2) Casa coniugale. La casa coniugale, sita in Palermo via Spagna n. 19, di proprietà del sig. , sarà assegnata alla sig.ra che CP_1 Parte_2 vi abiterà insieme alle figlie , durante i suoi periodi di permanenza a Per_1
Palermo, e , e ciò fino a quando entrambe le figlie non acquisteranno Per_2
l'autosufficienza economica.
Art. 3) Affidamento della figlia minore . Tempi e frequentazioni Per_2 delle stessa con il padre . Figlia maggiorenne , non autosufficiente Per_1 economicamete. Assegno di mantenimento L'affidamento della figlia minore sarà condiviso, con domicilio prevalente presso la madre. Per_2
, che compirà 18 anni ad ottobre 2025 , potrà frequentare il padre Per_2
e pernottare con lui nel corso della settimana ogni qualvolta lo vorrà .
Parimenti è a dirsi per le vacanze estive e per le festività religiose e laiche che entrambe le figlie potranno , secondo le loro esigenze e volontà, trascorrere alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
Entrambi i genitori saranno tenuti ad istruire, mantenere ed educare i figli e ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti per la loro vita , la loro istruzione e per il miglior sviluppo psicofisico degli stessi.
Il sig. corrisponderà alla sigra , a mezzo bonifico bancario, CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento per l'importo mensile di Per_2
Euro 500,00, entro giorno 5 di ogni mese , da rivalutarsi secondo gli indici
Istati annualmente . Egli contribuirà al mantenimento della figlia , che Per_1 per ragioni di studio vive Milano, corrispondendole direttamente un assegno mensile di Euro 700,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario, e provvederà inoltre a pagare per intero ed in via esclusiva l'affitto e le utenze della casa di Torino
2 per una somma complessiva che non dovrà superare i 1.000,00 euro mensili
, oltre all'assegno di mantenimento sopra indicato.
4) Spese straordinarie e assegno unico
Entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie , come individuate nel Protocollo sottoscritto tra Tribunale di
Palermo e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo nell'anno 2019 , in ragione del 70% il sig. e per il restante 30% la sig.ra CP_1 Parte_1
, ad eccezione delle spese relative all'affitto ed alle utenze della casa di
[...]
Milano per IA che sono poste ad intero carico del sig. entro i CP_1
1.000,00 euro mensili , come previsto al punto n. 3 del presente atto.
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra le parti secondo quanto previsto nel Protocollo del tribunale di Palermo e il coniuge che le anticiperà per intero avrà diritto al rimborso da parte dell'altro, previa esibizione del documento giustificativo subito dopo la sua erogazione e comunque non oltre dieci giorni.
Quanto all'assegno unico, ove percepito, verrà incamerato per intero dalla sig.ra Parte_1
5) contributo al mantenimento per la moglie
Il sig. verserà alla moglie entro il 5 di ogni mese, a mezzo CP_1 bonifico bancario, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di
Euro 1.000,00 , rivalutabile annualmente Art. 6)Variazioni di residenza Le parti si obbligano a comunicarsi vicendevolmente ogni cambio di residenza e/o domicilio ed i relativi recapiti telefonici
Art. 7) Rilascio dell'appartamento coniugale, ripartizioni utenze e spese, decorrenza degli accordi economici
Il sig. si obbliga a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre il 5 CP_1 ottobre 2025. Entro e non oltre sette gg dal rilascio dell'appartamento da parte del sig. , la Sig.ra CP_1
si obbliga ad effettuare le volture di tutte le utenze afferenti la casa Parte_1 coniugale. A far data dal rilascio della casa coniugale da parte del marito, tutte le utenze nonchè gli oneri condominiali ordinari e la TARI saranno unicamente a carico della Sig.ra . Parte_1
Tutti gli accordi di carattere economico spiegheranno effetto dal 6 ottobre,
3 giorno successivo a quello in cui il sig. lascerà l'appartamento”. CP_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 6 P. 1, Anno 2011) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4559/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NOTARBARTOLO N. 38, presso lo studio dell'Avv. GRIMALDI MARIA CARLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Gaetano Abela n. 11, presso lo studio dell'Avv. GULLO ELISA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 1/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 02/03/2011 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere della coabitazione e da quello della mutua assistenza;
Art. 2) Casa coniugale. La casa coniugale, sita in Palermo via Spagna n. 19, di proprietà del sig. , sarà assegnata alla sig.ra che CP_1 Parte_2 vi abiterà insieme alle figlie , durante i suoi periodi di permanenza a Per_1
Palermo, e , e ciò fino a quando entrambe le figlie non acquisteranno Per_2
l'autosufficienza economica.
Art. 3) Affidamento della figlia minore . Tempi e frequentazioni Per_2 delle stessa con il padre . Figlia maggiorenne , non autosufficiente Per_1 economicamete. Assegno di mantenimento L'affidamento della figlia minore sarà condiviso, con domicilio prevalente presso la madre. Per_2
, che compirà 18 anni ad ottobre 2025 , potrà frequentare il padre Per_2
e pernottare con lui nel corso della settimana ogni qualvolta lo vorrà .
Parimenti è a dirsi per le vacanze estive e per le festività religiose e laiche che entrambe le figlie potranno , secondo le loro esigenze e volontà, trascorrere alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
Entrambi i genitori saranno tenuti ad istruire, mantenere ed educare i figli e ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti per la loro vita , la loro istruzione e per il miglior sviluppo psicofisico degli stessi.
Il sig. corrisponderà alla sigra , a mezzo bonifico bancario, CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento per l'importo mensile di Per_2
Euro 500,00, entro giorno 5 di ogni mese , da rivalutarsi secondo gli indici
Istati annualmente . Egli contribuirà al mantenimento della figlia , che Per_1 per ragioni di studio vive Milano, corrispondendole direttamente un assegno mensile di Euro 700,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario, e provvederà inoltre a pagare per intero ed in via esclusiva l'affitto e le utenze della casa di Torino
2 per una somma complessiva che non dovrà superare i 1.000,00 euro mensili
, oltre all'assegno di mantenimento sopra indicato.
4) Spese straordinarie e assegno unico
Entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie , come individuate nel Protocollo sottoscritto tra Tribunale di
Palermo e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo nell'anno 2019 , in ragione del 70% il sig. e per il restante 30% la sig.ra CP_1 Parte_1
, ad eccezione delle spese relative all'affitto ed alle utenze della casa di
[...]
Milano per IA che sono poste ad intero carico del sig. entro i CP_1
1.000,00 euro mensili , come previsto al punto n. 3 del presente atto.
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra le parti secondo quanto previsto nel Protocollo del tribunale di Palermo e il coniuge che le anticiperà per intero avrà diritto al rimborso da parte dell'altro, previa esibizione del documento giustificativo subito dopo la sua erogazione e comunque non oltre dieci giorni.
Quanto all'assegno unico, ove percepito, verrà incamerato per intero dalla sig.ra Parte_1
5) contributo al mantenimento per la moglie
Il sig. verserà alla moglie entro il 5 di ogni mese, a mezzo CP_1 bonifico bancario, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di
Euro 1.000,00 , rivalutabile annualmente Art. 6)Variazioni di residenza Le parti si obbligano a comunicarsi vicendevolmente ogni cambio di residenza e/o domicilio ed i relativi recapiti telefonici
Art. 7) Rilascio dell'appartamento coniugale, ripartizioni utenze e spese, decorrenza degli accordi economici
Il sig. si obbliga a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre il 5 CP_1 ottobre 2025. Entro e non oltre sette gg dal rilascio dell'appartamento da parte del sig. , la Sig.ra CP_1
si obbliga ad effettuare le volture di tutte le utenze afferenti la casa Parte_1 coniugale. A far data dal rilascio della casa coniugale da parte del marito, tutte le utenze nonchè gli oneri condominiali ordinari e la TARI saranno unicamente a carico della Sig.ra . Parte_1
Tutti gli accordi di carattere economico spiegheranno effetto dal 6 ottobre,
3 giorno successivo a quello in cui il sig. lascerà l'appartamento”. CP_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 6 P. 1, Anno 2011) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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