Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1473/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1473 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. all'udienza del 27.3.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Cologne, Via dello Zino n.42/A presso lo studio dell'avv.to Erika Donna e avv.to Caterina Fortunato che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Feraldi n.26 presso lo studio dell'avv.to Cristian Urbini che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente ed il resistente: “conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 27.3.2025…”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 23.9.2024 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Grumello del Monte il 13.6.1987 con;
che il Tribunale di CP_1 Bergamo con sentenza in data 21.1.2002 (n.594/02) ha pronunziato la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dall'unione non fossero nati figli e non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro neppure egli avanzava richieste di natura economica.
All'udienza di comparizione del 11.3.2025 - acquisita la loro esplicita volontà di non volersi riconciliare ed avendo avanzato esclusivamente domanda in punto status – le parti insistevano per il suo accoglimento. Considerata la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e, a seguito della discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., la stessa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata da in quanto appare Parte_1 provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione giudiziale.
Null'altro deve essere stabilito dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
La natura della causa ed il contenuto della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Grumello del Monte il 13.6.1987 tra i coniugi nato a [...] CP_1 (Svizzera) il 12.11.1964 e nata a [...] il Parte_1 23.8.1965; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1987, n.15, parte II, serie A;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 23.6.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI) dr. Andrea CANCIANI 2