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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2695 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VITULO FRANCESCA
parte ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avvocato VIGNALI STEFANIA CP_1
parte resistente
con l'intervento del Pm
parte intervenuta
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data 13.3.2025
F A T T O E DI R I T T O
proponeva ricorso per la modifica del Decreto del Tribunale di Parte_1
NA n. 1636/2020 chiedendo l'affido esclusivo del figlio , incontri Per_1
protetti con la madre e un contributo per le spese straordinarie del
30%.Successivamente il ricorrente chiedeva l'affido superesclusivo.
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con l'audizione del minore e la relazione dei Servizi sociali affidatari.
Il ricorso deve essere accolto.
E' indubbio che la minore età della madre all'epoca della nascita del figlio e la successiva gestione di altri figli, ha determinato difficoltà gestionali e criticità che hanno richiesto l'intervento del Tribunale dei Minori e dei Servizi sociali e che ha portato al collocamento del minore presso il padre.
Il Decreto del Tribunale di NA , recependo le conclusioni congiunte delle parti, disponeva l'affidamento del minore al Servizio Sociale e il collocamento prevalente presso il padre.
Da quanto emerso sia tramite la relazione dei Servizi soc iali che con l'ascolto di
,,probabilmente a causa di un vissuto di abbandono, il minore ha interrotto Per_1
qualsiasi rapporto emotivo relazionale con la madre, pertanto si ritiene più funzionale alla gestione del minore, prevedere un affido superesclusivo al padre, che si è dimostrato adeguato, con facoltà di assumere in autonomia le decisioni in ambito sanitario e scolastico. Si delegano i Servizi sociali a monitorare la situazione di , previo supporto alla genitorialità della madre e di eventuale Per_1
supporto psicologico per il minore, verificando i margini di una ripresa di incontri protetti, con facoltà di liberalizzarli
Quanto al mantenimento può accogliersi la proposta del padre condivisa dalla madre di un contributo alle spese straordinarie nella misura del 30%.
pagina 2 di 3 Le spese legali sono compensate in ragione della natura necessaria del procedimento e dell'adesione alla proposta di mantenimento.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 2695/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, a modifica del Decreto 1636/2020:
Dispone l'affido superescluusivo di al padre, con facoltà di assumere in Per_1
autonomia le decisioni in materia sanitaria e scolastica;
Delega i Servizi Sociali a monitorare la situazione del minore, a fornire supporto alla genitorialità alla madre e psicologico al minore, con l'obiettivo di riavvicinare madre e figlio, con incontri inizialmente protetti;
Dispone che la madre contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 30%
;
Compensa tra le parti le spese legali
Così deciso in NA nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 16/07/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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