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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1049/2022
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco Ippolito Parte_1
Matano e Giuseppe Cundari unitamente ai quali elett. dom. in Caserta al viale delle Querce n. 20
RICORRENTE
E
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari A.
Mastroianni, A. Alfani e C. Della Morte con cui elett. dom. in Caserta, alla via Lubich n. 6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola primaria attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l'IC Bosco di Portico di Caserta, esponeva di aver partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022 e di aver espressamente richiesto nella relativa domanda, il riconoscimento della precedenza prevista dall'art. 33, comma 5, della legge 104/92 in quanto unica referente della propria madre convivente, sig.ra , portatrice di handicap in Parte_2 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92. Esponeva che, nonostante idonea documentazione offerta a sostegno, il non aveva tenuto in considerazione la precedenza alla CP_2 stessa spettante per l'assistenza alla madre convivente. Rappresentava altresì che dal bollettino dei Con trasferimenti eseguiti presso l' di Caserta risultavano trasferiti diversi docenti privi di precedenza.
Tanto premesso, la parte ricorrente, lamentata la illegittimità del CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2019-2022, sottoscritto il 6.3.2019, nella parte in cui, all'art. 13, riconosce al solo personale interessato dalla mobilità provinciale la possibilità di esprimere la precedenza ai sensi dei commi 5 e 7 art. 33 l. 104/92, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere formulando le seguenti conclusioni: “…1) Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità ex art. 1418 c.c. della disposizione di cui all'art. 13 del CCNI per la mobilità 2021/22 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2020, nella parte in cui stabiliscono che la precedenza di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della L. 104/92 debba essere riconosciuta soltanto nella mobilità provinciale, ma non in quella interprovinciale e, per l'effetto; 2) Annullarli e/o disapplicarli;
3) Accertare e dichiarare conseguentemente il diritto di precedenza ex art. 33, commi
3 e 5, legge 104/92 della ricorrente ai fini della procedura della mobilità interprovinciale per
l'anno scolastico 2021/22 e, pertanto, 4) Ordinare alle amministrazioni resistenti di trasferire la ricorrente presso una delle sedi indicate in domanda, nel rispetto della precedenza di cui all'art. 33 commi 3 e 5 L. 104/92; 5) Accertare e dichiarare, altresì, previa disapplicazione della disposizione di cui al riportato art. 8 del CCNI della mobilità sottoscritto in data 6/3/2019, che, in sua sostituzione, vada applicata la previsione di cui all'art. 470 del DLGS 297/94 e, per l'effetto, 6)
Accertare e dichiarare che, in via prioritaria, tutti i posti disponibili devono essere destinati alla mobilità provinciale ed interprovinciale e, solo all'esito, alle immissioni in ruolo;
7) Ordinare, conseguentemente, alle Amministrazioni convenute la riedizione della procedura di mobilità, limitatamente alla sola posizione della ricorrente, utilizzando tutti i posti disponibili e non, come accaduto, il 50% degli stessi e, all'esito, 8) Ordinare alle amministrazioni resistenti di trasferire la ricorrente presso una delle sedi indicate in domanda, nel rispetto della precedenza di cui all'art. 33 commi 3 e 5 L. 104/92; 9) Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura adottata dal
e condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione della predetta procedura di CP_1 mobilità, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto della precedenza di cui all'art. 33, L. 104/92, del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata;
10) Ordinare alle Amministrazioni convenute di assegnare la ricorrente ad una delle sedi destinate alle immissioni in ruolo, usufruendo della precedenza ex art. 33, commi 3 e
5, legge 104/92 e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata…”.
Vinte le spese, con distrazione.
Si costituiva il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
La domanda è fondata e, va, pertanto accolta per i motivi di seguito esposti.
Rileva il giudicante come deve ritenersi fondata ed assorbente la censura con la quale la ricorrente deduce la illegittimità dell'art. 13, del CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, nella parte in cui non riconosce al docente referente unico di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità priorità alcuna nell'ambito dei trasferimenti interprovinciali.
Occorre riepilogare brevemente il quadro normativo di riferimento. La legge n. 104 del 1992, all'art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, statuisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
A sua volta, l'art. 601 del D.lgs. n. 297/1994 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che
“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).
L'art. 13 punto IV CCNI sulla mobilità del 6.3.2019 per il triennio 2019-2022 limita il diritto di precedenza alle operazioni di mobilità provinciale “[…] Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.”
In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la citata norma contrattuale non riconosce al docente la precedenza in relazione alla necessità di assistere un genitore in condizioni di disabilità grave, pur in mancanza di altri congiunti idonei a prestare tale assistenza.
Ciò posto, è evidente che tale disposizione contrattuale di rango secondario (art. 13, comma 1, p.to
V) si pone in contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 33 comma 5 L.104/92 ove si prevede, senza alcuna limitazione, che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado o comunque referente unico purché parente entro il terzo grado, “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, comma 5, L.
104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis
e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente “i principi dell'ordinamento in materia ai diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata” (art. 21 l. 104/1992) e avente come finalità “la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi
e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L.
104/92)" (cfr. Cass. SS. UU. n. 7945/08).
Il rilievo, anche costituzionale (cfr. C. Cost. n. 325/1996 e C. Cost. n. 406/92) dei diritti che l'art. 33, comma 5, L. 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., con conseguente disapplicazione (cfr., ex multis, C. App. Torino n. 209/18), dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso “ove possibile” contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato (cfr., ex multis, Trib. Marsala n. 2/2018; Trib.
Torino n. 339/2019).
Non si giustifica dunque l'ulteriore disparità di trattamento tra personale che partecipa alla mobilità provinciale e quello che partecipa alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa di riferimento.
L'interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è
l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile” (cfr. C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del
1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (cfr. C. Cost. n. 372 del 2002).
Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi
- segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (cfr. Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
27.03.2008, n. 7945).
Invero, il diritto del familiare lavoratore alla scelta della sede, per quanto già evidenziato, non è, infatti, illimitato e, pertanto, non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, potendo ingenerare in tal caso un danno per la collettività. È evidente, quindi, che dovendo essere bilanciato con altri diritti, in taluni casi esso può essere cedevole.
Si tratta di una prospettiva pacificamente adottata sia dalla giurisprudenza di merito, che da quella di legittimità e, anche di recente, ribadita dalla Suprema Corte, che pone premesse certamente condivisibili.
Anzitutto, non è in discussione il fatto che l'anzidetta disposizione di tutela attribuisca al dipendente che assiste alla persona affetta da handicap grave un diritto soggettivo che non può espandersi al punto di sopravanzare altri interessi pubblici, pure costituzionalmente protetti (cfr., in tal senso,
Cass., sez. lav., 5 ottobre 2022 n. 35105)
Come pure è condivisibile l'assunto secondo cui, nel condurre l'operazione di bilanciamento, le esigenze dell'amministrazione non possono essere limitate soltanto alla limitata prospettiva dell'attribuzione del singolo posto vacante;
dovendosi necessariamente tener conto della prospettiva generale di un'amministrazione articolata e complessa, come certamente è quella della scuola, che debba realizzare la finalità generale del buon andamento della macchina amministrativa e del contemperamento dei variegati e molteplici interessi di tutti coloro che concorrono, in varia posizione, alle operazioni di mobilità.
Dunque, coerentemente con tale prospettiva, non si nega certamente il legittimo ricorso in sede di contrattazione collettiva alla individuazione di una graduazione fra i diversi titoli che danno diritto a una precedenza al fine di soddisfare, in maniera ragionevole, il predetto contemperamento.
Tuttavia, tenuto conto anche della particolare rilevanza costituzionale che assume un diritto fondamentale come quello in discorso, che mira a tutelare nel miglior modo possibile la condizione del disabile bisognoso di assistenza, non può certo ritenersi che la dovuta considerazione degli interessi pubblici di cui è portatrice l'amministrazione scolastica possa arrivare al punto di stabilire, in maniera arbitraria e irragionevole, una distinzione gerarchica tra diverse categorie di aventi diritto, soltanto in relazione al rapporto di parentela con il lavoratore o, addirittura, in base all'età del soggetto portatore di handicap.
In particolare, è innegabile - come già evidenziato - che tali disposizioni di tutela, pur contemperate con altri valori di rilevanza costituzionale (la libertà di iniziativa economica e, nel caso in esame, il buon andamento, l'imparzialità e la razionalità dell'azione amministrativa), abbiano il valore di norme di natura imperativa, nel senso che, una volta che siano individuati i limiti del bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, le stesse non possano essere violate o derogate.
Dunque, la lettura dell'art. 33 co. 5 l. 104/92, pur consentendo un bilanciamento effettivo tra le esigenze di tutela del disabile e quelle connesse alla difficoltà di governare complessi processi amministrativi e gestionali, non può certamente arrivare al punto di ritenere che tale operazione di bilanciamento sia completamente sganciata dai criteri generali di imparzialità, correttezza e ragionevolezza, nonché dalla considerazione di principi di rilevanza costituzionale come quello di uguaglianza e non discriminazione.
Conseguentemente, la possibilità di graduare le differenti posizioni dei soggetti titolari di una possibile precedenza non può arrivare al punto di stabilire una gerarchia che non sia ancorata ad elementi dai quali dedurre oggettivamente una diversa rilevanza delle situazioni da valutare.
In particolare, ad avviso di chi scrive, non può giungersi ad attribuire una diversa rilevanza alle precedenze di cui sono titolari i concorrenti alla mobilità stabilendo una diversa tutelabilità della condizione del soggetto disabile soltanto in relazione alla diversità del rapporto di parentela sussistente con il congiunto preposto alla sua assistenza.
Infatti, se si torna a valutare la ratio dell'art. 33 co. 5 l. 104/92, è innegabile che la disposizione miri soltanto a garantire l'assistenza al disabile, senza che dal dato normativo possa dedursi alcun riferimento alla possibilità di differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela.
E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie, trattandosi pur sempre del rapporto genitore/figlio e invertendosi soltanto il ruolo del soggetto portatore di disabilità e di quello preposto all'assistenza e cura.
Proprio in ragione di tali considerazioni, questo Tribunale non ritiene condivisibile l'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 4677/2021, e, successiva, conforme Cass. n.
35105/2022) che ha escluso che il sistema delle precedenze nei trasferimenti interprovinciali, per come previsto e delineato dal CCNI sulla mobilità, confligga con la L. 104/92 in quanto
“assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento", esso tende a soddisfare “l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la L. n. 104 del 1992 privilegia”.
Ed, infatti, la Suprema Corte non ha chiarito come ed in che modo il bilanciamento effettuato dalla contrattazione collettiva sia ragionevole, nella parte in cui riconosce la precedenza nei trasferimenti interprovinciali al solo genitore che assiste il figlio e non anche al figlio che assiste il genitore.
Nell'ordinanza, in particolare, non si chiarisce per quali ragioni si è ritenuto ragionevole e non contrastante con l'art. 33 L. 104/92 attribuire alle varie ipotesi di assistenza al disabile, tutte parificate dall'art. 33 cit., diverso peso nell'ambito della mobilità provinciale ed interprovinciale.
Non si può certo desumere dalla locuzione “ove possibile” un'arbitraria distinzione tra diverse categorie di aventi diritto in relazione al rapporto di parentela con il lavoratore o, addirittura, in base all'età o alle future aspettative di vita del soggetto portatore di handicap.
A fronte di ciò, non appaiono nemmeno condivisibili i rilievi secondo cui il diritto in questione sarebbe comunque sufficientemente tutelato, essendo riconosciuta la precedenza in sede di operazioni di assegnazione provvisoria, mentre il mancato riconoscimento in sede di mobilità si giustificherebbe con l'esigenza di graduare la tipologia di aventi diritto in relazione alla parentela, in modo da poter gestire razionalmente l'enorme numero di richieste provenienti dagli aventi diritto.
Ancora una volta deve ribadirsi che, pur essendo ammissibile teoricamente l'individuazione di criteri generali utili ad agevolare l'organizzazione della mobilità a fronte delle numerose istanze dei congiunti di portatori di handicap, non può prescindersi dall'osservanza dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione.
Sicché, non può arbitrariamente stabilirsi un diverso trattamento alla posizione di chi si trovi nella necessità di tutelare un congiunto disabile grave e sia legato allo stesso dal medesimo grado di parentela, dovendosi ritenere arbitrari criteri di graduazione fondati soltanto su una non meglio identificata differenza della posizione di garanzia e tutela del genitore nei confronti del figlio disabile, rispetto a quella esattamente speculare del figlio nei confronti del genitore disabile, soprattutto quando egli sia l'unico soggetto in grado di prestargli assistenza.
Né può condividersi la posizione di chi ritiene che la diversa condizione del genitore disabile giustificherebbe la limitazione della relativa precedenza alle sole assegnazioni provvisorie interprovinciali, non potendosi ritenere conformi ai già richiamati principi costituzionali differenze di trattamento fondate sulla presumibile inferiore aspettativa di vita del congiunto disabile da assistere.
Dunque, va riaffermato che il diritto all'assistenza al disabile può certamente subire limitazioni e bilanciamenti con le esigenze organizzative dell'amministrazione, come pure può ritenersi ammissibile che l'amministrazione scolastica, nell'ottica della realizzazione delle finalità di buon andamento dell'amministrazione e contemperamento degli interessi portati dalle altre categorie di soggetti titolari di diversi diritti di precedenza, utilizzi lo strumento della contrattazione collettiva per stabilire il punto di tale bilanciamento, attraverso l'individuazione di una graduazione di tali precedenze.
Tuttavia, tale graduazione non può certamente arrivare al punto di trattare in maniera radicalmente differente dei soggetti portatori di posizioni giuridiche del tutto analoghe, senza peraltro che tale differenziazione trovi giustificazione in criteri razionalmente individuabili e ragionevolmente giustificabili.
Nel caso in esame la disposizione contrattuale oggetto di scrutinio non sembra operare una graduazione in base alla diversa valenza dei diritti oggetto di tutela (si pensi al diverso valore attribuita alla precedenza spettante al lavoratore disabile, rispetto a quella spettante al lavoratore che invece svolga le funzioni di caregiver). Ed infatti, non sembra che possa in alcun modo individuarsi una differente rilevanza tra la posizione del genitore che assiste il figlio disabile, rispetto a quella inversa del figlio che assiste il genitore disabile: stessa situazione oggettiva da tutelare (la disabilità), stesso grado di parentela tra assistente e assistito.
Conseguentemente, l'art. 13 del CCNI del 06.03.2019, nella parte in cui limita ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, realizza un'ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili) e comprime in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate.
Tanto esposto in termini generali e venendo al caso di specie, osserva il giudicante che parte ricorrente ha documentato di essere unica parente in grado di assistere la familiare disabile in condizioni di gravità (cfr. doc. in atti). Tale condizione, peraltro, non è stata in alcun modo contestata dal convenuto costituitosi in giudizio. CP_1
In presenza di tali presupposti, deve, dunque, essere solo scandagliata la compatibilità della richiesta della ricorrente con l'inciso “ove possibile".
Secondo consolidata giurisprudenza l'onere di provare la sussistenza di esigenze economiche e organizzative incompatibili con il diritto in parola grava sul datore di lavoro: “è onere del datore di lavoro provare la sussistenza di ragioni di natura organizzativa, tecnica o produttiva, che impediscono di accogliere la richiesta di trasferimento presso una sede di lavoro vicina al domicilio del disabile che si assiste” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7945/2008; Cass. n. 23857/2017).
Ebbene, nel caso di specie, tale onere di allegazione e prova non è stato in alcun modo adempiuto dal convenuto che nulla sul punto ha dedotto né documentato. CP_1
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 33, comma 5, l. 104/92 nella procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s.
2021/2022, secondo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di trasferimento e, per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione scolastica di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio, tra quelle contenute nella domanda, nel rispetto del riconosciuto diritto di precedenza, nonché del punteggio alla stessa complessivamente spettante.
Ogni altra questione dedotta in ricorso deve pertanto ritenersi assorbita.
La peculiarità delle questioni giuridiche esaminate e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza ex art. 33, comma 5, l. 104/92 nella procedura di mobilità interprovinciale per la scuola secondaria per l'a.s. 2021/2022, secondo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di trasferimento e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione scolastica di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio, tra quelle contenute nella domanda, nel rispetto del riconosciuto diritto di precedenza, nonché del punteggio alla stessa complessivamente spettante;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 9 luglio 2025 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1049/2022
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco Ippolito Parte_1
Matano e Giuseppe Cundari unitamente ai quali elett. dom. in Caserta al viale delle Querce n. 20
RICORRENTE
E
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari A.
Mastroianni, A. Alfani e C. Della Morte con cui elett. dom. in Caserta, alla via Lubich n. 6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola primaria attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l'IC Bosco di Portico di Caserta, esponeva di aver partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022 e di aver espressamente richiesto nella relativa domanda, il riconoscimento della precedenza prevista dall'art. 33, comma 5, della legge 104/92 in quanto unica referente della propria madre convivente, sig.ra , portatrice di handicap in Parte_2 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92. Esponeva che, nonostante idonea documentazione offerta a sostegno, il non aveva tenuto in considerazione la precedenza alla CP_2 stessa spettante per l'assistenza alla madre convivente. Rappresentava altresì che dal bollettino dei Con trasferimenti eseguiti presso l' di Caserta risultavano trasferiti diversi docenti privi di precedenza.
Tanto premesso, la parte ricorrente, lamentata la illegittimità del CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2019-2022, sottoscritto il 6.3.2019, nella parte in cui, all'art. 13, riconosce al solo personale interessato dalla mobilità provinciale la possibilità di esprimere la precedenza ai sensi dei commi 5 e 7 art. 33 l. 104/92, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere formulando le seguenti conclusioni: “…1) Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità ex art. 1418 c.c. della disposizione di cui all'art. 13 del CCNI per la mobilità 2021/22 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2020, nella parte in cui stabiliscono che la precedenza di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della L. 104/92 debba essere riconosciuta soltanto nella mobilità provinciale, ma non in quella interprovinciale e, per l'effetto; 2) Annullarli e/o disapplicarli;
3) Accertare e dichiarare conseguentemente il diritto di precedenza ex art. 33, commi
3 e 5, legge 104/92 della ricorrente ai fini della procedura della mobilità interprovinciale per
l'anno scolastico 2021/22 e, pertanto, 4) Ordinare alle amministrazioni resistenti di trasferire la ricorrente presso una delle sedi indicate in domanda, nel rispetto della precedenza di cui all'art. 33 commi 3 e 5 L. 104/92; 5) Accertare e dichiarare, altresì, previa disapplicazione della disposizione di cui al riportato art. 8 del CCNI della mobilità sottoscritto in data 6/3/2019, che, in sua sostituzione, vada applicata la previsione di cui all'art. 470 del DLGS 297/94 e, per l'effetto, 6)
Accertare e dichiarare che, in via prioritaria, tutti i posti disponibili devono essere destinati alla mobilità provinciale ed interprovinciale e, solo all'esito, alle immissioni in ruolo;
7) Ordinare, conseguentemente, alle Amministrazioni convenute la riedizione della procedura di mobilità, limitatamente alla sola posizione della ricorrente, utilizzando tutti i posti disponibili e non, come accaduto, il 50% degli stessi e, all'esito, 8) Ordinare alle amministrazioni resistenti di trasferire la ricorrente presso una delle sedi indicate in domanda, nel rispetto della precedenza di cui all'art. 33 commi 3 e 5 L. 104/92; 9) Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura adottata dal
e condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione della predetta procedura di CP_1 mobilità, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto della precedenza di cui all'art. 33, L. 104/92, del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata;
10) Ordinare alle Amministrazioni convenute di assegnare la ricorrente ad una delle sedi destinate alle immissioni in ruolo, usufruendo della precedenza ex art. 33, commi 3 e
5, legge 104/92 e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata…”.
Vinte le spese, con distrazione.
Si costituiva il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
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La domanda è fondata e, va, pertanto accolta per i motivi di seguito esposti.
Rileva il giudicante come deve ritenersi fondata ed assorbente la censura con la quale la ricorrente deduce la illegittimità dell'art. 13, del CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, nella parte in cui non riconosce al docente referente unico di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità priorità alcuna nell'ambito dei trasferimenti interprovinciali.
Occorre riepilogare brevemente il quadro normativo di riferimento. La legge n. 104 del 1992, all'art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, statuisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
A sua volta, l'art. 601 del D.lgs. n. 297/1994 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che
“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).
L'art. 13 punto IV CCNI sulla mobilità del 6.3.2019 per il triennio 2019-2022 limita il diritto di precedenza alle operazioni di mobilità provinciale “[…] Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.”
In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la citata norma contrattuale non riconosce al docente la precedenza in relazione alla necessità di assistere un genitore in condizioni di disabilità grave, pur in mancanza di altri congiunti idonei a prestare tale assistenza.
Ciò posto, è evidente che tale disposizione contrattuale di rango secondario (art. 13, comma 1, p.to
V) si pone in contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 33 comma 5 L.104/92 ove si prevede, senza alcuna limitazione, che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado o comunque referente unico purché parente entro il terzo grado, “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, comma 5, L.
104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis
e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente “i principi dell'ordinamento in materia ai diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata” (art. 21 l. 104/1992) e avente come finalità “la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi
e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L.
104/92)" (cfr. Cass. SS. UU. n. 7945/08).
Il rilievo, anche costituzionale (cfr. C. Cost. n. 325/1996 e C. Cost. n. 406/92) dei diritti che l'art. 33, comma 5, L. 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., con conseguente disapplicazione (cfr., ex multis, C. App. Torino n. 209/18), dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso “ove possibile” contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato (cfr., ex multis, Trib. Marsala n. 2/2018; Trib.
Torino n. 339/2019).
Non si giustifica dunque l'ulteriore disparità di trattamento tra personale che partecipa alla mobilità provinciale e quello che partecipa alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa di riferimento.
L'interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è
l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile” (cfr. C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del
1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (cfr. C. Cost. n. 372 del 2002).
Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi
- segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (cfr. Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
27.03.2008, n. 7945).
Invero, il diritto del familiare lavoratore alla scelta della sede, per quanto già evidenziato, non è, infatti, illimitato e, pertanto, non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, potendo ingenerare in tal caso un danno per la collettività. È evidente, quindi, che dovendo essere bilanciato con altri diritti, in taluni casi esso può essere cedevole.
Si tratta di una prospettiva pacificamente adottata sia dalla giurisprudenza di merito, che da quella di legittimità e, anche di recente, ribadita dalla Suprema Corte, che pone premesse certamente condivisibili.
Anzitutto, non è in discussione il fatto che l'anzidetta disposizione di tutela attribuisca al dipendente che assiste alla persona affetta da handicap grave un diritto soggettivo che non può espandersi al punto di sopravanzare altri interessi pubblici, pure costituzionalmente protetti (cfr., in tal senso,
Cass., sez. lav., 5 ottobre 2022 n. 35105)
Come pure è condivisibile l'assunto secondo cui, nel condurre l'operazione di bilanciamento, le esigenze dell'amministrazione non possono essere limitate soltanto alla limitata prospettiva dell'attribuzione del singolo posto vacante;
dovendosi necessariamente tener conto della prospettiva generale di un'amministrazione articolata e complessa, come certamente è quella della scuola, che debba realizzare la finalità generale del buon andamento della macchina amministrativa e del contemperamento dei variegati e molteplici interessi di tutti coloro che concorrono, in varia posizione, alle operazioni di mobilità.
Dunque, coerentemente con tale prospettiva, non si nega certamente il legittimo ricorso in sede di contrattazione collettiva alla individuazione di una graduazione fra i diversi titoli che danno diritto a una precedenza al fine di soddisfare, in maniera ragionevole, il predetto contemperamento.
Tuttavia, tenuto conto anche della particolare rilevanza costituzionale che assume un diritto fondamentale come quello in discorso, che mira a tutelare nel miglior modo possibile la condizione del disabile bisognoso di assistenza, non può certo ritenersi che la dovuta considerazione degli interessi pubblici di cui è portatrice l'amministrazione scolastica possa arrivare al punto di stabilire, in maniera arbitraria e irragionevole, una distinzione gerarchica tra diverse categorie di aventi diritto, soltanto in relazione al rapporto di parentela con il lavoratore o, addirittura, in base all'età del soggetto portatore di handicap.
In particolare, è innegabile - come già evidenziato - che tali disposizioni di tutela, pur contemperate con altri valori di rilevanza costituzionale (la libertà di iniziativa economica e, nel caso in esame, il buon andamento, l'imparzialità e la razionalità dell'azione amministrativa), abbiano il valore di norme di natura imperativa, nel senso che, una volta che siano individuati i limiti del bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, le stesse non possano essere violate o derogate.
Dunque, la lettura dell'art. 33 co. 5 l. 104/92, pur consentendo un bilanciamento effettivo tra le esigenze di tutela del disabile e quelle connesse alla difficoltà di governare complessi processi amministrativi e gestionali, non può certamente arrivare al punto di ritenere che tale operazione di bilanciamento sia completamente sganciata dai criteri generali di imparzialità, correttezza e ragionevolezza, nonché dalla considerazione di principi di rilevanza costituzionale come quello di uguaglianza e non discriminazione.
Conseguentemente, la possibilità di graduare le differenti posizioni dei soggetti titolari di una possibile precedenza non può arrivare al punto di stabilire una gerarchia che non sia ancorata ad elementi dai quali dedurre oggettivamente una diversa rilevanza delle situazioni da valutare.
In particolare, ad avviso di chi scrive, non può giungersi ad attribuire una diversa rilevanza alle precedenze di cui sono titolari i concorrenti alla mobilità stabilendo una diversa tutelabilità della condizione del soggetto disabile soltanto in relazione alla diversità del rapporto di parentela sussistente con il congiunto preposto alla sua assistenza.
Infatti, se si torna a valutare la ratio dell'art. 33 co. 5 l. 104/92, è innegabile che la disposizione miri soltanto a garantire l'assistenza al disabile, senza che dal dato normativo possa dedursi alcun riferimento alla possibilità di differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela.
E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie, trattandosi pur sempre del rapporto genitore/figlio e invertendosi soltanto il ruolo del soggetto portatore di disabilità e di quello preposto all'assistenza e cura.
Proprio in ragione di tali considerazioni, questo Tribunale non ritiene condivisibile l'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 4677/2021, e, successiva, conforme Cass. n.
35105/2022) che ha escluso che il sistema delle precedenze nei trasferimenti interprovinciali, per come previsto e delineato dal CCNI sulla mobilità, confligga con la L. 104/92 in quanto
“assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento", esso tende a soddisfare “l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la L. n. 104 del 1992 privilegia”.
Ed, infatti, la Suprema Corte non ha chiarito come ed in che modo il bilanciamento effettuato dalla contrattazione collettiva sia ragionevole, nella parte in cui riconosce la precedenza nei trasferimenti interprovinciali al solo genitore che assiste il figlio e non anche al figlio che assiste il genitore.
Nell'ordinanza, in particolare, non si chiarisce per quali ragioni si è ritenuto ragionevole e non contrastante con l'art. 33 L. 104/92 attribuire alle varie ipotesi di assistenza al disabile, tutte parificate dall'art. 33 cit., diverso peso nell'ambito della mobilità provinciale ed interprovinciale.
Non si può certo desumere dalla locuzione “ove possibile” un'arbitraria distinzione tra diverse categorie di aventi diritto in relazione al rapporto di parentela con il lavoratore o, addirittura, in base all'età o alle future aspettative di vita del soggetto portatore di handicap.
A fronte di ciò, non appaiono nemmeno condivisibili i rilievi secondo cui il diritto in questione sarebbe comunque sufficientemente tutelato, essendo riconosciuta la precedenza in sede di operazioni di assegnazione provvisoria, mentre il mancato riconoscimento in sede di mobilità si giustificherebbe con l'esigenza di graduare la tipologia di aventi diritto in relazione alla parentela, in modo da poter gestire razionalmente l'enorme numero di richieste provenienti dagli aventi diritto.
Ancora una volta deve ribadirsi che, pur essendo ammissibile teoricamente l'individuazione di criteri generali utili ad agevolare l'organizzazione della mobilità a fronte delle numerose istanze dei congiunti di portatori di handicap, non può prescindersi dall'osservanza dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione.
Sicché, non può arbitrariamente stabilirsi un diverso trattamento alla posizione di chi si trovi nella necessità di tutelare un congiunto disabile grave e sia legato allo stesso dal medesimo grado di parentela, dovendosi ritenere arbitrari criteri di graduazione fondati soltanto su una non meglio identificata differenza della posizione di garanzia e tutela del genitore nei confronti del figlio disabile, rispetto a quella esattamente speculare del figlio nei confronti del genitore disabile, soprattutto quando egli sia l'unico soggetto in grado di prestargli assistenza.
Né può condividersi la posizione di chi ritiene che la diversa condizione del genitore disabile giustificherebbe la limitazione della relativa precedenza alle sole assegnazioni provvisorie interprovinciali, non potendosi ritenere conformi ai già richiamati principi costituzionali differenze di trattamento fondate sulla presumibile inferiore aspettativa di vita del congiunto disabile da assistere.
Dunque, va riaffermato che il diritto all'assistenza al disabile può certamente subire limitazioni e bilanciamenti con le esigenze organizzative dell'amministrazione, come pure può ritenersi ammissibile che l'amministrazione scolastica, nell'ottica della realizzazione delle finalità di buon andamento dell'amministrazione e contemperamento degli interessi portati dalle altre categorie di soggetti titolari di diversi diritti di precedenza, utilizzi lo strumento della contrattazione collettiva per stabilire il punto di tale bilanciamento, attraverso l'individuazione di una graduazione di tali precedenze.
Tuttavia, tale graduazione non può certamente arrivare al punto di trattare in maniera radicalmente differente dei soggetti portatori di posizioni giuridiche del tutto analoghe, senza peraltro che tale differenziazione trovi giustificazione in criteri razionalmente individuabili e ragionevolmente giustificabili.
Nel caso in esame la disposizione contrattuale oggetto di scrutinio non sembra operare una graduazione in base alla diversa valenza dei diritti oggetto di tutela (si pensi al diverso valore attribuita alla precedenza spettante al lavoratore disabile, rispetto a quella spettante al lavoratore che invece svolga le funzioni di caregiver). Ed infatti, non sembra che possa in alcun modo individuarsi una differente rilevanza tra la posizione del genitore che assiste il figlio disabile, rispetto a quella inversa del figlio che assiste il genitore disabile: stessa situazione oggettiva da tutelare (la disabilità), stesso grado di parentela tra assistente e assistito.
Conseguentemente, l'art. 13 del CCNI del 06.03.2019, nella parte in cui limita ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, realizza un'ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili) e comprime in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate.
Tanto esposto in termini generali e venendo al caso di specie, osserva il giudicante che parte ricorrente ha documentato di essere unica parente in grado di assistere la familiare disabile in condizioni di gravità (cfr. doc. in atti). Tale condizione, peraltro, non è stata in alcun modo contestata dal convenuto costituitosi in giudizio. CP_1
In presenza di tali presupposti, deve, dunque, essere solo scandagliata la compatibilità della richiesta della ricorrente con l'inciso “ove possibile".
Secondo consolidata giurisprudenza l'onere di provare la sussistenza di esigenze economiche e organizzative incompatibili con il diritto in parola grava sul datore di lavoro: “è onere del datore di lavoro provare la sussistenza di ragioni di natura organizzativa, tecnica o produttiva, che impediscono di accogliere la richiesta di trasferimento presso una sede di lavoro vicina al domicilio del disabile che si assiste” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7945/2008; Cass. n. 23857/2017).
Ebbene, nel caso di specie, tale onere di allegazione e prova non è stato in alcun modo adempiuto dal convenuto che nulla sul punto ha dedotto né documentato. CP_1
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 33, comma 5, l. 104/92 nella procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s.
2021/2022, secondo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di trasferimento e, per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione scolastica di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio, tra quelle contenute nella domanda, nel rispetto del riconosciuto diritto di precedenza, nonché del punteggio alla stessa complessivamente spettante.
Ogni altra questione dedotta in ricorso deve pertanto ritenersi assorbita.
La peculiarità delle questioni giuridiche esaminate e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza ex art. 33, comma 5, l. 104/92 nella procedura di mobilità interprovinciale per la scuola secondaria per l'a.s. 2021/2022, secondo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di trasferimento e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione scolastica di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio, tra quelle contenute nella domanda, nel rispetto del riconosciuto diritto di precedenza, nonché del punteggio alla stessa complessivamente spettante;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 9 luglio 2025 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni