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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7715 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC NO presidente dott. NL AU PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1407 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 7 agosto
2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Cecere
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale (artt. 2043, 2049 e 2059 c.c.)
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
2738/2023 con cui il - oggi Controparte_2 Controparte_1
- è stato condannato a pagare in favore di l'importo di
[...] Parte_1
25.000,00 € (oltre rivalutazione monetaria e interessi) a titolo di risarcimento del danno sofferto da quest'ultimo in qualità di socio della cooperativa edilizia HI scarl, in conseguenza dei reati di falso e occultamento di atti pubblici commessi da (funzionario Persona_1 dello stesso con il ruolo di ispettore degli enti cooperativi), accertati in sede penale CP_1 con sentenza della Corte di appello penale di Roma n. 562/2018, passata in giudicato.
Il tribunale ha accolto parzialmente la domanda proposta da Parte_1 affermando che:
1) la Corte di appello penale di Roma ha accertato che ha omesso di Persona_1 segnalare le gravissime irregolarità commesse dagli amministratori della Coop. HI scarl
(successivamente evidenziate nella relazione dell'amministratore giudiziario), nonostante esse si fossero verificate già da tempo;
2) la nomina di un amministratore giudiziario “effettivamente attesta che un intervento precedente risoluto da parte del Mise avrebbe certamente attenuato (ma non del tutto eliminato) l'impatto negativo in termini di aggravamento dei danni della cooperativa HI nell'ultima fase della gestione”;
3) molti dei danni subiti dal si sarebbero, tuttavia, probabilmente verificati anche Pt_1 se il avesse immediatamente denunciato le irregolarità commesse dagli organi della Per_1 cooperativa, “poiché le condotte indicate nelle sentenze penali erano precedenti e già in atto da tempo” e, pertanto, “non appare equo imputare tutti i costi in capo al ”; CP_1
4) il danno risarcibile ammonta a 25.000,00 € oltre interessi e rivalutazione, di cui:
a) 20.000,00 € a titolo di danno patrimoniale;
b) 5.000,00 € a titolo di danno morale. ha impugnato la sentenza deducendo che: Parte_1
a) il tribunale ha violato l'art. 28 Cost. laddove ha affermato che l'azione criminale del
[...]
“non possa essere reputata o connessa con l'omessa Vigilanza che comunque è fatto Per_1 storico processuale sul quale vi è giudicato formale e sostanziale” (pag. 22 dell'atto di appello);
b) la quantificazione del danno risarcibile operata dal tribunale:
- vìola l'art. 2909 c.c., in quanto il tribunale ha dato una “interpretazione del tutto personalistica [della sentenza penale passata in giudicato] e non collegata in pieno alla documentazione in atti”;
2 - vìola l'art. 112 c.p.c., in quanto il tribunale non ha riconosciuto il maggior danno patrimoniale subito dal e dalla ex moglie (acquirenti dell'immobile), in ciò discostandosi Pt_1 dalla relazione del c.t.p., che ha calcolato il danno risarcibile sulla base dei dati contabili ricavati dai bilanci della HI scarl, determinandolo nella misura di 57.099,58 € (di cui
28.549,74 €, oltre interessi e rivalutazione, da liquidarsi in favore del e la restante metà Pt_1 in favore dell'ex coniuge, che ha proposto separato giudizio di risarcimento del danno);
- vìola l'art. 115 c.p.c., in quanto il tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'Amministrazione non ha contestato in giudizio l'esistenza di un danno risarcibile, non avendo preso alcuna posizione sulla sua entità e “dando così pacificamente ammessa la esatta individuazione operata dall'Appellante”;
c) il tribunale ha erroneamente escluso che nel caso di specie sia applicabile l'art. 2055
c.c., laddove la solidarietà “non solo non è esclusa dalla sentenza della Corte di Appello Penale di Roma […] ma addirittura è confermata dalla granitica giurisprudenza della Suprema Corte
a Sezioni unite”;
d) il tribunale ha errato nel liquidare gli interessi, la rivalutazione monetaria e il danno morale a decorrere dalla data di notifica del ricorso, anziché dal momento della verificazione del danno ingiusto (corrispondente alla data degli effettivi esborsi da parte del “in Pt_1 spregio sia alla Giurisprudenza nazionale che a quella CEDU”.
L'appellante ha concluso domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del : Controparte_1
1) al risarcimento del danno patrimoniale nella misura complessiva di 30.796,48 € (di cui
28.549,74 € “quale lievitazione del costo dell'alloggio dal 2004 alla data del trasferimento” e
2.140,74 € per costi di cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) al risarcimento del danno morale “da liquidarsi a far data dal 2004 ovvero dal 2008, secondo i precedenti della Sezione Seconda del Tribunale di Roma)”.
In via subordinata, l'appellante ha chiesto che la sentenza impugnata venga confermata, salvo far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 2004 e il danno morale dal
2004 (ovvero dal 2008, anno in cui è stato proposto ricorso ex art. 2545-quinquiesdecies c.c. per la nomina di un amministratore giudiziario della cooperativa).
Si è costituito in giudizio il , domandando il Controparte_1 rigetto dell'appello.
I primi due motivi d'appello – con i quali il si duole della errata quantificazione Pt_1 del risarcimento del danno - possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione.
Il tribunale, pur avendo riconosciuto la rilevanza causale della condotta del Per_1 rispetto ai pregiudizi patrimoniali subiti da ha limitato i danni patrimoniali Parte_1 risarcibili nella misura di 20.000,00 € “oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge con decorrenza dalla data di notifica del ricorso”, affermando che “risulta temporalmente sfasato
3 l'addebito di tutti i costi subiti al mancato adempimento del dovere da parte del P.U. di denunciare. Certamente il pubblico ufficiale ha ritardato la scoperta dei fatti ma non li ha interamente cagionati quale dipendente infedele”.
L'appellante si duole dell'errata quantificazione dei danni patrimoniali da parte del tribunale, sulla base dei rilievi effettuati dal consulente tecnico di parte - di cui il tribunale non ha tenuto conto – e dei dati contabili di bilancio indicati nella relazione dell'amministratore giudiziario della HI scarl, precisando che - contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale
- egli non ha chiesto il risarcimento di tutto il danno patrimoniale sofferto in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dagli amministratori della cooperativa (c.d. ”), CP_3 ma soltanto il risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita del , il quale – Per_1 mediante la sottrazione dei verbali redatti in occasione di precedenti ispezioni e la redazione di una relazione ispettiva non veritiera - ha determinato un aggravamento del danno già prodotto dagli amministratori infedeli della cooperativa, aggravamento consistente nell'ulteriore aumento del costo di acquisto dell'immobile assegnato al e a sua moglie. Pt_1
La doglianza è fondata.
Premesso che in questa sede non può essere messa in discussione la responsabilità civile del (già ) per il Controparte_1 Controparte_2 fatto del proprio funzionario (in quanto accertata in sede penale) e che, ai sensi dell'art. 28
Cost., l'obbligo risarcitorio a carico della Pubblica Amministrazione discende tout court dagli illeciti perpetrati dai propri funzionari e dipendenti (purché il pregiudizio dipenda da una condotta posta in essere a causa e nell'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente), si osserva quanto segue.
La sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018 ha rimesso alla decisione del giudice civile la quantificazione dei danni subiti dai soci della coop. HI (tra cui
, precisando che il danno addebitabile alla condotta del “dovrà Parte_1 Per_1 però essere liquidato in sede civile in modo differenziato rispetto al danno cagionato dai reati di bancarotta patrimoniale ascritti solamente agli altri imputati” e che la condanna solidale al risarcimento dei danni disposta nei confronti del “deve intendersi, perciò, come CP_1 limitata all'entità dei soli danni che in sede di liquidazione saranno addebitati all'imputato
[...]
” (pagg. 48 – 49 della sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018). Per_1
Il tribunale, nel quantificare nella misura di 20.000,00 € i danni patrimoniali subiti dal ha omesso di indicare quali siano i criteri in base ai quali il danno è stato liquidato. Pt_1
La quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado deve ritenersi inattendibile, perché non tiene conto dei criteri – non contestati dal né in primo CP_1 grado, né nel presente giudizio di appello – indicati nella consulenza tecnica di parte a firma del rag. depositata dalla difesa di nel giudizio Persona_2 Parte_1 di primo grado (documento n. 1 allegato alla memoria depositata nel giudizio di primo grado dalla difesa di in data 21 giugno 2022). Parte_1
Tali criteri devono ritenersi pienamente attendibili, perché coincidono con quelli utilizzati
4 dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Roma in un'analoga causa di risarcimento del danno promossa nei confronti del da altro socio della coop. HI (procedimento iscritto CP_1 davanti al Tribunale di Roma al n.r.g. 26942/2017) e che sono stati condivisi dalla sentenza del
Tribunale di Roma n. 8602/2020 che ha definito quel giudizio (v. il documento n. 2 allegato alla memoria depositata nel giudizio di primo grado dalla difesa di in data 21 Parte_1 giugno 2022).
Sulla base dei rilievi contenuti alle pagg. 15-17 della consulenza tecnica di parte depositata dal solo una parte del maggior costo sostenuto dal per l'acquisto Pt_1 Pt_1 dell'immobile congiuntamente all'ex moglie è riconducibile alle condotte illecite poste in essere dal . Per_1
In particolare, alla condotta del deve essere ascritto solo il maggior costo Per_1 maturato negli anni successivi al 2003/2004, epoca in cui il ha posto in essere la Per_1 condotta penalmente illecita (l'occultamento di precedenti relazioni ispettive da cui emergeva la mala gestio della cooperativa e la redazione di una relazione ispettiva in cui non comparivano i rilievi emersi nelle precedenti relazioni).
A fronte di un maggior costo complessivo di 96.744,00 € che il e la sua ex moglie Pt_1 hanno dovuto affrontare per acquistare la proprietà dell'immobile (v. pag. 15 della consulenza tecnica di parte depositata dal ma v. anche quanto accertato dall'amministratore Pt_1 giudiziario della HI scarl alle pagg. 43-49 della sua relazione finale: documento n. 5 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) il maggior costo causalmente riconducibile alla condotta del che va risarcito al ammonta a 30.796,48 €, di Per_1 Pt_1 cui:
- 28.549,74 € corrispondente alla metà dell'extra-costo complessivo (pari nell'intero a
57.099,48 €) che e la sua ex moglie (comproprietaria dell'immobile) hanno Parte_1 dovuto sopportare per acquistare l'immobile;
- 2.246,74 € corrispondente alla metà dell'importo complessivo delle spese vive sostenute dal e dall'ex coniuge per la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile assegnato Pt_1
e per la cancellazione dei pignoramenti subiti.
Il danno risarcibile (che ammonta complessivamente a 30.796,48 €) corrisponde al maggior costo sostenuto dal per l'acquisto dell'immobile ed è espresso con riferimento Pt_1 ai valori monetari del mese di dicembre 2011 (data in cui la proprietà dell'immobile è stata trasferita in capo al e alla ex moglie con sentenza ex art. 2932 c.c., con contestuale Pt_1 cristallizzazione del prezzo definitivo di assegnazione nella misura di 246.213,00 €).
Trattandosi di un credito di valore, l'importo così liquidato deve essere rivalutato con riferimento ai valori monetari attuali e viene pertanto liquidato nella misura di 38.495,60 € all'attualità.
Sulla somma liquidata a titolo risarcitorio va calcolato il risarcimento del danno da lucro cessante subito dall'attore per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di somma che, ove fosse stata ex tunc nella immediata disponibilità del
5 danneggiato, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario (in tal senso va interpretata la domanda dell'attore diretta ad ottenere la corresponsione, sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, degli interessi legali).
Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass., Sez. Un., 1712/1995, seguita – tra le tante - da Cass. 4677/1998;
Cass. 13463/1999; Cass. 2796/2000; Cass. 883/2002; Cass. 21396/2014; Cass. 25099/2017) - può essere determinato in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), applicando sulla somma originaria, annualmente rivalutata con decorrenza dal giorno dell'evento, il tasso legale di interesse in vigore anno per anno.
In applicazione di tali princìpi, deve essere corrisposta all'attore anche l'ulteriore somma di 6.524,01 €.
Alla luce delle considerazioni che precedono i primi due motivi di appello vanno pertanto accolti e il va conseguentemente condannato a Controparte_1 pagare in favore di la complessiva somma di 45.019,61 € (38.495,60 € + Parte_1
6.524,01 €).
Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 2055 c.c., che troverebbe invece applicazione in materia di responsabilità della p.a. per fatto del proprio dipendente.
Il motivo è infondato, in quanto il tribunale non ha in alcun modo escluso la responsabilità solidale del per i danni sofferti dal ma si è limitato ad affermare – come già CP_1 Pt_1 fatto dal giudice penale - che il deve rispondere solo dei danni ascrivibili alla CP_1 condotta illecita del (quale funzionario del addetto alla vigilanza sulle Per_1 CP_1 cooperative), non potendo l'Amministrazione rispondere anche delle condotte illecite poste in essere dagli altri soggetti condannati in sede penale e alle quali il è rimasto estraneo Per_1
(v. pag. 49 della sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018).
Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia liquidato gli interessi e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di notificazione del ricorso (anziché dal momento della verificazione del danno ingiusto) e che a tale data abbia fatto riferimento anche per la quantificazione del danno morale.
Il tribunale ha liquidato a titolo risarcitorio la complessiva somma di 25.000,00 € (di cui
20.000,00 € per il danno patrimoniale e 5.000,00 € per il danno morale sofferto) “oltre rivalutazione e interessi di legge con decorrenza dalla data di notifica del ricorso”.
Benché il tribunale abbia richiamato nella motivazione della sentenza il precedente di
Cass., Sez. Un., 1712/1995, tuttavia non ne ha fatto una corretta applicazione, avendo disposto il cumulo di rivalutazione e interessi sull'intera somma liquidata a titolo risarcitorio e avendo fatto decorrere sia la rivalutazione che gli interessi dalla data di proposizione della domanda.
Il motivo va dunque accolto, dovendosi procedere a liquidare il danno con riferimento ai valori monetari attuali e a corrispondere i c.d. interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, secondo i princìpi giurisprudenziali enunciati e applicati in occasione
6 dell'esame dei primi due motivi di appello (v. supra).
Quanto alla liquidazione del danno morale, l'appellante si duole del fatto che il tribunale
“anziché determinare il danno morale con liquidazione dalla data dell'illecito in quanto ontologicamente connesso ad esso, ne ha disposto la liquidazione dalla data di proposizione del ricorso” (pag. 27 dell'atto di appello) e chiede che il danno morale venga liquidato “a far data sempre dal 2004 ovvero dal 2008, secondo i precedenti della Sezione Seconda del
Tribunale di Roma”.
La doglianza non può essere accolta, non solo perché invoca l'applicazione di non meglio definiti precedenti giurisprudenziali della seconda sezione del Tribunale di Roma (che questa
Corte non è tenuta a conoscere), ma anche perché si tratta di una doglianza eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza, che non ha indicato alcuna decorrenza temporale del danno morale ma si è limitata a liquidare il danno riconoscendo in via equitativa un importo complessivo omnicomprensivo di 5.000,00 €.
L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio in ragione di un terzo, ponendosi a carico dell'Amministrazione i restanti due terzi.
Il va dunque condannato a pagare per spese Controparte_1 processuali la somma complessiva di 5.166,00 € (di cui 4.630,00 € per compensi e 536,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2738/2023 e in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna il a pagare in favore Controparte_1 dell'appellante la somma di 45.019,61 €, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio in ragione di un terzo, condannando il a pagare in favore dell'appellante i Controparte_1 restanti due terzi delle spese, per complessivi 5.166,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
NL AU PELLEGRINI IC NO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC NO presidente dott. NL AU PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1407 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 7 agosto
2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Cecere
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale (artt. 2043, 2049 e 2059 c.c.)
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
2738/2023 con cui il - oggi Controparte_2 Controparte_1
- è stato condannato a pagare in favore di l'importo di
[...] Parte_1
25.000,00 € (oltre rivalutazione monetaria e interessi) a titolo di risarcimento del danno sofferto da quest'ultimo in qualità di socio della cooperativa edilizia HI scarl, in conseguenza dei reati di falso e occultamento di atti pubblici commessi da (funzionario Persona_1 dello stesso con il ruolo di ispettore degli enti cooperativi), accertati in sede penale CP_1 con sentenza della Corte di appello penale di Roma n. 562/2018, passata in giudicato.
Il tribunale ha accolto parzialmente la domanda proposta da Parte_1 affermando che:
1) la Corte di appello penale di Roma ha accertato che ha omesso di Persona_1 segnalare le gravissime irregolarità commesse dagli amministratori della Coop. HI scarl
(successivamente evidenziate nella relazione dell'amministratore giudiziario), nonostante esse si fossero verificate già da tempo;
2) la nomina di un amministratore giudiziario “effettivamente attesta che un intervento precedente risoluto da parte del Mise avrebbe certamente attenuato (ma non del tutto eliminato) l'impatto negativo in termini di aggravamento dei danni della cooperativa HI nell'ultima fase della gestione”;
3) molti dei danni subiti dal si sarebbero, tuttavia, probabilmente verificati anche Pt_1 se il avesse immediatamente denunciato le irregolarità commesse dagli organi della Per_1 cooperativa, “poiché le condotte indicate nelle sentenze penali erano precedenti e già in atto da tempo” e, pertanto, “non appare equo imputare tutti i costi in capo al ”; CP_1
4) il danno risarcibile ammonta a 25.000,00 € oltre interessi e rivalutazione, di cui:
a) 20.000,00 € a titolo di danno patrimoniale;
b) 5.000,00 € a titolo di danno morale. ha impugnato la sentenza deducendo che: Parte_1
a) il tribunale ha violato l'art. 28 Cost. laddove ha affermato che l'azione criminale del
[...]
“non possa essere reputata o connessa con l'omessa Vigilanza che comunque è fatto Per_1 storico processuale sul quale vi è giudicato formale e sostanziale” (pag. 22 dell'atto di appello);
b) la quantificazione del danno risarcibile operata dal tribunale:
- vìola l'art. 2909 c.c., in quanto il tribunale ha dato una “interpretazione del tutto personalistica [della sentenza penale passata in giudicato] e non collegata in pieno alla documentazione in atti”;
2 - vìola l'art. 112 c.p.c., in quanto il tribunale non ha riconosciuto il maggior danno patrimoniale subito dal e dalla ex moglie (acquirenti dell'immobile), in ciò discostandosi Pt_1 dalla relazione del c.t.p., che ha calcolato il danno risarcibile sulla base dei dati contabili ricavati dai bilanci della HI scarl, determinandolo nella misura di 57.099,58 € (di cui
28.549,74 €, oltre interessi e rivalutazione, da liquidarsi in favore del e la restante metà Pt_1 in favore dell'ex coniuge, che ha proposto separato giudizio di risarcimento del danno);
- vìola l'art. 115 c.p.c., in quanto il tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'Amministrazione non ha contestato in giudizio l'esistenza di un danno risarcibile, non avendo preso alcuna posizione sulla sua entità e “dando così pacificamente ammessa la esatta individuazione operata dall'Appellante”;
c) il tribunale ha erroneamente escluso che nel caso di specie sia applicabile l'art. 2055
c.c., laddove la solidarietà “non solo non è esclusa dalla sentenza della Corte di Appello Penale di Roma […] ma addirittura è confermata dalla granitica giurisprudenza della Suprema Corte
a Sezioni unite”;
d) il tribunale ha errato nel liquidare gli interessi, la rivalutazione monetaria e il danno morale a decorrere dalla data di notifica del ricorso, anziché dal momento della verificazione del danno ingiusto (corrispondente alla data degli effettivi esborsi da parte del “in Pt_1 spregio sia alla Giurisprudenza nazionale che a quella CEDU”.
L'appellante ha concluso domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del : Controparte_1
1) al risarcimento del danno patrimoniale nella misura complessiva di 30.796,48 € (di cui
28.549,74 € “quale lievitazione del costo dell'alloggio dal 2004 alla data del trasferimento” e
2.140,74 € per costi di cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) al risarcimento del danno morale “da liquidarsi a far data dal 2004 ovvero dal 2008, secondo i precedenti della Sezione Seconda del Tribunale di Roma)”.
In via subordinata, l'appellante ha chiesto che la sentenza impugnata venga confermata, salvo far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 2004 e il danno morale dal
2004 (ovvero dal 2008, anno in cui è stato proposto ricorso ex art. 2545-quinquiesdecies c.c. per la nomina di un amministratore giudiziario della cooperativa).
Si è costituito in giudizio il , domandando il Controparte_1 rigetto dell'appello.
I primi due motivi d'appello – con i quali il si duole della errata quantificazione Pt_1 del risarcimento del danno - possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione.
Il tribunale, pur avendo riconosciuto la rilevanza causale della condotta del Per_1 rispetto ai pregiudizi patrimoniali subiti da ha limitato i danni patrimoniali Parte_1 risarcibili nella misura di 20.000,00 € “oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge con decorrenza dalla data di notifica del ricorso”, affermando che “risulta temporalmente sfasato
3 l'addebito di tutti i costi subiti al mancato adempimento del dovere da parte del P.U. di denunciare. Certamente il pubblico ufficiale ha ritardato la scoperta dei fatti ma non li ha interamente cagionati quale dipendente infedele”.
L'appellante si duole dell'errata quantificazione dei danni patrimoniali da parte del tribunale, sulla base dei rilievi effettuati dal consulente tecnico di parte - di cui il tribunale non ha tenuto conto – e dei dati contabili di bilancio indicati nella relazione dell'amministratore giudiziario della HI scarl, precisando che - contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale
- egli non ha chiesto il risarcimento di tutto il danno patrimoniale sofferto in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dagli amministratori della cooperativa (c.d. ”), CP_3 ma soltanto il risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita del , il quale – Per_1 mediante la sottrazione dei verbali redatti in occasione di precedenti ispezioni e la redazione di una relazione ispettiva non veritiera - ha determinato un aggravamento del danno già prodotto dagli amministratori infedeli della cooperativa, aggravamento consistente nell'ulteriore aumento del costo di acquisto dell'immobile assegnato al e a sua moglie. Pt_1
La doglianza è fondata.
Premesso che in questa sede non può essere messa in discussione la responsabilità civile del (già ) per il Controparte_1 Controparte_2 fatto del proprio funzionario (in quanto accertata in sede penale) e che, ai sensi dell'art. 28
Cost., l'obbligo risarcitorio a carico della Pubblica Amministrazione discende tout court dagli illeciti perpetrati dai propri funzionari e dipendenti (purché il pregiudizio dipenda da una condotta posta in essere a causa e nell'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente), si osserva quanto segue.
La sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018 ha rimesso alla decisione del giudice civile la quantificazione dei danni subiti dai soci della coop. HI (tra cui
, precisando che il danno addebitabile alla condotta del “dovrà Parte_1 Per_1 però essere liquidato in sede civile in modo differenziato rispetto al danno cagionato dai reati di bancarotta patrimoniale ascritti solamente agli altri imputati” e che la condanna solidale al risarcimento dei danni disposta nei confronti del “deve intendersi, perciò, come CP_1 limitata all'entità dei soli danni che in sede di liquidazione saranno addebitati all'imputato
[...]
” (pagg. 48 – 49 della sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018). Per_1
Il tribunale, nel quantificare nella misura di 20.000,00 € i danni patrimoniali subiti dal ha omesso di indicare quali siano i criteri in base ai quali il danno è stato liquidato. Pt_1
La quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado deve ritenersi inattendibile, perché non tiene conto dei criteri – non contestati dal né in primo CP_1 grado, né nel presente giudizio di appello – indicati nella consulenza tecnica di parte a firma del rag. depositata dalla difesa di nel giudizio Persona_2 Parte_1 di primo grado (documento n. 1 allegato alla memoria depositata nel giudizio di primo grado dalla difesa di in data 21 giugno 2022). Parte_1
Tali criteri devono ritenersi pienamente attendibili, perché coincidono con quelli utilizzati
4 dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Roma in un'analoga causa di risarcimento del danno promossa nei confronti del da altro socio della coop. HI (procedimento iscritto CP_1 davanti al Tribunale di Roma al n.r.g. 26942/2017) e che sono stati condivisi dalla sentenza del
Tribunale di Roma n. 8602/2020 che ha definito quel giudizio (v. il documento n. 2 allegato alla memoria depositata nel giudizio di primo grado dalla difesa di in data 21 Parte_1 giugno 2022).
Sulla base dei rilievi contenuti alle pagg. 15-17 della consulenza tecnica di parte depositata dal solo una parte del maggior costo sostenuto dal per l'acquisto Pt_1 Pt_1 dell'immobile congiuntamente all'ex moglie è riconducibile alle condotte illecite poste in essere dal . Per_1
In particolare, alla condotta del deve essere ascritto solo il maggior costo Per_1 maturato negli anni successivi al 2003/2004, epoca in cui il ha posto in essere la Per_1 condotta penalmente illecita (l'occultamento di precedenti relazioni ispettive da cui emergeva la mala gestio della cooperativa e la redazione di una relazione ispettiva in cui non comparivano i rilievi emersi nelle precedenti relazioni).
A fronte di un maggior costo complessivo di 96.744,00 € che il e la sua ex moglie Pt_1 hanno dovuto affrontare per acquistare la proprietà dell'immobile (v. pag. 15 della consulenza tecnica di parte depositata dal ma v. anche quanto accertato dall'amministratore Pt_1 giudiziario della HI scarl alle pagg. 43-49 della sua relazione finale: documento n. 5 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) il maggior costo causalmente riconducibile alla condotta del che va risarcito al ammonta a 30.796,48 €, di Per_1 Pt_1 cui:
- 28.549,74 € corrispondente alla metà dell'extra-costo complessivo (pari nell'intero a
57.099,48 €) che e la sua ex moglie (comproprietaria dell'immobile) hanno Parte_1 dovuto sopportare per acquistare l'immobile;
- 2.246,74 € corrispondente alla metà dell'importo complessivo delle spese vive sostenute dal e dall'ex coniuge per la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile assegnato Pt_1
e per la cancellazione dei pignoramenti subiti.
Il danno risarcibile (che ammonta complessivamente a 30.796,48 €) corrisponde al maggior costo sostenuto dal per l'acquisto dell'immobile ed è espresso con riferimento Pt_1 ai valori monetari del mese di dicembre 2011 (data in cui la proprietà dell'immobile è stata trasferita in capo al e alla ex moglie con sentenza ex art. 2932 c.c., con contestuale Pt_1 cristallizzazione del prezzo definitivo di assegnazione nella misura di 246.213,00 €).
Trattandosi di un credito di valore, l'importo così liquidato deve essere rivalutato con riferimento ai valori monetari attuali e viene pertanto liquidato nella misura di 38.495,60 € all'attualità.
Sulla somma liquidata a titolo risarcitorio va calcolato il risarcimento del danno da lucro cessante subito dall'attore per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di somma che, ove fosse stata ex tunc nella immediata disponibilità del
5 danneggiato, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario (in tal senso va interpretata la domanda dell'attore diretta ad ottenere la corresponsione, sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, degli interessi legali).
Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass., Sez. Un., 1712/1995, seguita – tra le tante - da Cass. 4677/1998;
Cass. 13463/1999; Cass. 2796/2000; Cass. 883/2002; Cass. 21396/2014; Cass. 25099/2017) - può essere determinato in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), applicando sulla somma originaria, annualmente rivalutata con decorrenza dal giorno dell'evento, il tasso legale di interesse in vigore anno per anno.
In applicazione di tali princìpi, deve essere corrisposta all'attore anche l'ulteriore somma di 6.524,01 €.
Alla luce delle considerazioni che precedono i primi due motivi di appello vanno pertanto accolti e il va conseguentemente condannato a Controparte_1 pagare in favore di la complessiva somma di 45.019,61 € (38.495,60 € + Parte_1
6.524,01 €).
Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 2055 c.c., che troverebbe invece applicazione in materia di responsabilità della p.a. per fatto del proprio dipendente.
Il motivo è infondato, in quanto il tribunale non ha in alcun modo escluso la responsabilità solidale del per i danni sofferti dal ma si è limitato ad affermare – come già CP_1 Pt_1 fatto dal giudice penale - che il deve rispondere solo dei danni ascrivibili alla CP_1 condotta illecita del (quale funzionario del addetto alla vigilanza sulle Per_1 CP_1 cooperative), non potendo l'Amministrazione rispondere anche delle condotte illecite poste in essere dagli altri soggetti condannati in sede penale e alle quali il è rimasto estraneo Per_1
(v. pag. 49 della sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018).
Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia liquidato gli interessi e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di notificazione del ricorso (anziché dal momento della verificazione del danno ingiusto) e che a tale data abbia fatto riferimento anche per la quantificazione del danno morale.
Il tribunale ha liquidato a titolo risarcitorio la complessiva somma di 25.000,00 € (di cui
20.000,00 € per il danno patrimoniale e 5.000,00 € per il danno morale sofferto) “oltre rivalutazione e interessi di legge con decorrenza dalla data di notifica del ricorso”.
Benché il tribunale abbia richiamato nella motivazione della sentenza il precedente di
Cass., Sez. Un., 1712/1995, tuttavia non ne ha fatto una corretta applicazione, avendo disposto il cumulo di rivalutazione e interessi sull'intera somma liquidata a titolo risarcitorio e avendo fatto decorrere sia la rivalutazione che gli interessi dalla data di proposizione della domanda.
Il motivo va dunque accolto, dovendosi procedere a liquidare il danno con riferimento ai valori monetari attuali e a corrispondere i c.d. interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, secondo i princìpi giurisprudenziali enunciati e applicati in occasione
6 dell'esame dei primi due motivi di appello (v. supra).
Quanto alla liquidazione del danno morale, l'appellante si duole del fatto che il tribunale
“anziché determinare il danno morale con liquidazione dalla data dell'illecito in quanto ontologicamente connesso ad esso, ne ha disposto la liquidazione dalla data di proposizione del ricorso” (pag. 27 dell'atto di appello) e chiede che il danno morale venga liquidato “a far data sempre dal 2004 ovvero dal 2008, secondo i precedenti della Sezione Seconda del
Tribunale di Roma”.
La doglianza non può essere accolta, non solo perché invoca l'applicazione di non meglio definiti precedenti giurisprudenziali della seconda sezione del Tribunale di Roma (che questa
Corte non è tenuta a conoscere), ma anche perché si tratta di una doglianza eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza, che non ha indicato alcuna decorrenza temporale del danno morale ma si è limitata a liquidare il danno riconoscendo in via equitativa un importo complessivo omnicomprensivo di 5.000,00 €.
L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio in ragione di un terzo, ponendosi a carico dell'Amministrazione i restanti due terzi.
Il va dunque condannato a pagare per spese Controparte_1 processuali la somma complessiva di 5.166,00 € (di cui 4.630,00 € per compensi e 536,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2738/2023 e in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna il a pagare in favore Controparte_1 dell'appellante la somma di 45.019,61 €, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio in ragione di un terzo, condannando il a pagare in favore dell'appellante i Controparte_1 restanti due terzi delle spese, per complessivi 5.166,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
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