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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
OB LO presidente
Cecilia IN consigliere
AN NI AN consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 564/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Maria Paola Roullet, Rosario Scalise,
TE CA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due difensori, in
Saint Christophe, rue de la Maladière, n. 90 appellante contro
(c.f. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Salvatore Cavallaro e Claudio Borello, elettivamente domiciliata con gli stessi presso la sua sede territoriale, in Torino, corso Matteotti, n. 8 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: Parte_1
«Voglia la Corte D'Appello di Torino rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 323/2022 del Tribunale di Aosta pubblicata in data 20.10.2020,
1) accertare e dichiarare il diritto della in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e contabilizzata, in accoglimento della riserva n.1 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati in narrativa, la somma di €
171.873,09 salvi successivi aggiornamenti e, per l'effetto, condannare la società
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'attrice CP_1 la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc, occorrendo, a titolo risarcitorio, ovvero, in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. ovvero, in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori oltre agli interessi moratori ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 144 del d.p.r. 207/2010 dal dì del dovuto al saldo, ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
2) accertare e dichiarare il diritto della in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e contabilizzata, in accoglimento della riserva n.2 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati in narrativa, la somma di €
56.767,00, salvi successivi aggiornamenti e, per l'effetto, condannare la CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'attrice
[...] la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc, occorrendo, a titolo risarcitorio, ovvero, in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. ovvero, in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori oltre agli interessi moratori ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 144 del d.p.r. 207/2010 dal dì del dovuto al saldo, ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
3) accertare e dichiarare il diritto della in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e contabilizzata, in accoglimento della riserva n.3 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati in narrativa, la somma di €
18.707,51 salvi successivi aggiornamenti e, per l'effetto, condannare la società CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'attrice la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc, occorrendo, a titolo risarcitorio, ovvero, in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. ovvero, in via gradatamente subordinata
2 ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori oltre agli interessi moratori ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 144 del d.p.r. 207/2010 dal dì del dovuto al saldo, ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
4) Accertare e dichiarare che è creditrice, nei confronti di dell'importo di Pt_2 CP_1
Euro 50.354,39 a titolo di residuo credito, risultante dal sal finale e mai liquidato e, quindi, dichiarare tenuta e, conseguentemente condannare al pagamento, in favore di CP_1 Pt_2 della predetta somma, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Chiede in via istruttoria:
A - Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, laddove le circostanze non siano ritenute documentalmente provato o non contestate:
1) Vero che in data 5.11.2015 sospendeva i lavori per asserite motivazioni legate CP_1 ad eventi atmosferici e alla presenza di cantieri lungo la SS26 e il verbale di sospensione veniva sottoscritto con riserva dall'impresa, che evidenziava di non aver potuto dare corso alle lavorazioni oggetto di contratto a causa della mancata fornitura delle barriere che CP_1 avrebbe dovuto consegnare in forza di contratto, come da documento che si rammostra al teste (doc.5).
2) Vero che i lavori venivano ripresi in data 3.5.2016 (doc.6) e nuovamente sospesi con verbale in data 19.7.2016 (doc.7), poi nuovamente ripresi a seguito di verbale in data
12.9.2016 (doc. 8), ancora sospesi con verbale del 25.11.2016 (doc. 9) e ripresi a seguito di verbale 22.3.2017 (doc. 10), come da documenti che si rammostrano al teste.
3) Vero che i lavori venivano ultimati il 30.6.2017, come dal certificato di ultimazione lavori (doc. 13).
4) Vero che nel corso dei lavori l'impresa ha evidenziato una serie di problematiche che, di fatto, hanno impedito una corretta e lineare esecuzione delle opere, come da PEC del
25/07, 31/7, 9/8, 10/9, 2/10 2018, che si rammostrano al teste (doc.52).
5) Vero che ha effettuato le forniture delle barriere, raccordi e altre parti delle CP_1 barriere in ritardo ed in modo frazionato e discontinuo.
6) Vero che ha dovuto mettere a disposizione una base di stoccaggio presso un Pt_2 proprio magazzino al fine rendere possibile un approvvigionamento tempestivo.
3 7) Vero che rispetto alla tipologia di barriera prevista contrattualmente, il tratto di muro esistente non era idoneo ad accogliere il cordolo da realizzare e anche il cordolo indicato in progetto non era in grado di sostenere la barriera.
8) Vero che tratti di muri a secco erano inidonei a sostenere il nuovo cordolo, con il contrappeso previsto e sussistevano interferenze (di vario genere) con la banchina esistente.
9) Vero che l'impresa ha segnalato ad le criticità riscontrate;
CP_1
10) Vero che l'impresa ha fatto redigere a proprie spese una progettazione integrativa per emendare le scelte e rendere possibile realizzare il cordolo e posare la barriera. CP_1
11) Vero che in itinere di realizzazione delle opere, ha modificato la tipologia di CP_1 fornitura delle barriere protettive.
12) Vero che a seguito della modifica delle barriere ad opera di si sono CP_1 manifestate criticità nel montaggio;
13) Vero che il manuale di montaggio delle nuove barriere era poco chiaro e prevedeva un ordine di montaggio invertito;
14) Vero che la nuova barriera ha imposto all'impresa di utilizzare una piattaforma aerea non prevista inizialmente, al fine di operare in sicurezza, ha imposto di montare una parte ulteriore, a protezione dei motociclisti, non prevista in progetto;
15) Vero che l'esecuzione delle opere è stata effettuata anche in tratti la cui altezza a valle è pari o superiore a 10 mt, mentre in progetto era stata considerata esclusivamente un'altezza pari a massimo 2 mt.
16) Vero che in data 15/02/2017 sottoscriveva con riserva gli atti contabili Pt_2 afferenti al SAL n. 1 ed esplicitava le medesime il 28/2/2017, (docc.16/17 - riserve Sal 1,
Registro di contabilità 1), come da documento che si rammostra al teste.
17) Vero che in data 7.7.2020 le riserve (docc. 19-20) venivano confermate, ai sensi degli articoli 190 e 191 del d.p.r. 207/2010 nel registro di contabilità finale (docc.18A,18 B,
18 C), come da documenti che si rammostrano al teste.
18) Vero che a tutt'oggi deve emettere il certificato di regolare CP_1 esecuzione/collaudo dei lavori).
19) Vero che sollecitava la conclusione delle attività contabili ed amministrative Pt_2 con varie comunicazioni in data 25 e 31 luglio 2018, 9 agosto 2018, 10 settembre 2018 e 2
e 31 ottobre 2018(doc.14.);
4 20) Vero che formulava espressa richiesta di accesso agli atti, con pec in data Pt_2
12.5.2021 (docc.22-24), ma il termine di 30 giorni è inutilmente decorso e nessuna risposta
è pervenuta da CP_1
21) Vero che i lavori sono stati consegnati il 17.9.2015, ultimati il 30.6.2017 a seguito delle diverse sospensioni imposte da CP_1
22) Vero che la nuova tipologia di barriera ha reso necessario un montaggio di parti a protezione dei motociclisti, inesistenti in progetto;
23) Vero che è stata costretta a realizzare montaggi di barriere in parti Pt_2 inesistenti fra le previsioni progettuali.
24) Vero che la modifica della tipologia di barriere imposta da ha determinato la CP_1 necessità di procedere alla riprogettazione dei cordoli sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista statico al fine di renderli idonei a sopportare le spinte e il carico della barriera (vecchi e soprattutto di quella nuova).
25) Vero che la ha sopportato i maggiori costi ed oneri indicati nelle riserve, che Pt_2 si rammostrano al teste (docc.16-20)
26) Vero che da progetto, in corso d'opera, ha modificato le barriere fornendo CP_1 barriere di tipologia differente a quelle previste in progetto.
27) Vero che ha rinvenuto, per la lunghezza di 110 metri una interferenza di Pt_2 cavidotti Telecom e fibra ottica, interrati, come da documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc. 25,39);
28) Vero che ha realizzato 110 metri di cordolo su terra, come da Pt_2 documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc.25,39);
29) Vero che in progetto per i 110 metri era indicato muretto il cls esistente, sul quale realizzare nuovo cordolo;
30) Vero che per 25 metri ha dovuto demolire un muretto esistente con Pt_2 interferenze cavidotti Telecom/fibra ottica, come da documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc.25,39)
31) Vero che aveva dedicato alla commessa le seguenti figure Direttore Tecnico;
Pt_2
Direttore di cantiere;
Capo cantiere;
Responsabile della sicurezza, 4 operai;
32) Vero che aveva destinato alla commessa, i seguenti mezzi: 1 autocarro;
1 Pt_2 escavatore, 1 pala, Baraccamenti, attrezzatura minuta e cantierizzazione.
33) Vero che gli operai destinati alla commessa erano nel numero di 4.
5 34) Vero che ha custodito le barriere stradali presso proprio magazzino sito in Pt_2
Cuorgnè via Tripoli n.2 quantificati nel periodo compreso dal 12/07/2016 al 2/3/2020.
35) Vero che ha realizzato le lavorazioni indicate dettagliatamente nelle riserve Pt_2 iscritte, che si rammostrano al teste (docc.16-20);
36) Vero che ha segnalato ad la presenza di tubi di luce (LTD) installati Pt_2 CP_1 supra le barriere, chiedendone la rimozione.
B – Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all' di esibire tutta la documentazione CP_1 progettuale, contabile ed amministrativa, ivi comprese le specifiche tecniche e i libretti di istruzione e montaggio delle barriere e degli elementi forniti da relativa all'appalto CP_1 per il quale è causa. L'ordine di esibizione è giustificato dal silenzio di a fronte della CP_1 formale richiesta di accesso agli atti formulata da (doc.22) Pt_2
C - ammettersi CTU volta:
- a ricostruire e descrivere, sulla scorta della documentazione complessivamente prodotta ovvero acquisita dalle parti, le vicende che hanno contraddistinto l'andamento dell'appalto;
- a rispondere ai seguenti quesiti:
- letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti, i rispettivi legali e gli eventuali
CTP, compiuto ogni accertamento sui luoghi ritenuto opportuno, acquisita ogni documentazione ufficiale dell'appalto presso la stazione appaltante, ogni altra informazione ritenuta utile, esaminata la contabilità di cantiere, i libretti delle misure, il registro di contabilità, il giornale dei lavori, il Certificato di Regolare esecuzione, i verbali di sospensione e ripresa, gli ordini di servizi e verbali di consegna anticipata dei lavori, nonché ogni altro documento ritenuto utile, verifichi le riserve iscritte da parte attrice e dica se le stesse possano essere ritenute fondate e se ed in quale misura gli importi indicati possano essere ritenuti congrui;
- accerti e descriva il C.T.U. le cause che hanno determinato l'anomalo e la frazionata esecuzione dei lavori e la ridotta e/o totale produzione dei lavori;
- accerti e quantifichi il C.T.U. se la ha diritto ad ottenere il pagamento da Parte_2 parte dell' degli importi iscritti con le riserve indicate nel presente atto di CP_1 citazione e nei documenti ivi allegati;
Si indicano a testi:
-Direttore tecnico, OM. , residente in [...]. Testimone_1
6 -Responsabile Sicurezza, Ing. , residente in [...].; Persona_1
-Capo cantiere OM. , residente in [...]». Persona_2 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_1
Torino
Ogni contraria deduzione ed eccezione respinta dichiarare inammissibile e/o infondato e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 323 pubblicata dal Tribunale Civile di Aosta in
[...] data 20.10.2022 nell'ambito della procedura portante R.G. 954/2021 e, in ogni caso, accertare l'infondatezza delle avversarie domande e pretese e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di parte attrice per i motivi esposti in fatto e in diritto;
In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento nella misura del 100% delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e accessori come per legge».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto Parte_1 CP_1 innanzi al Tribunale di Aosta, assumendo che, nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto stipulato il 30 giugno 2015, vertente sui lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali, in tratti saltuari, dal km 4+200 al km 15+000 della strada statale n. 27 del Gran San Bernardo, erano maturati plurimi crediti, fatti oggetto, all'occorrenza, di apposita riserva.
L'attrice aveva dedotto di vantare in particolare i crediti di euro 171.873,09, quali maggiori oneri diretti ed indiretti per incertezze esecutive, frazionata esecuzione delle opere, ridotta produzione, arricchimento senza causa (prima riserva), euro 56.767,00, in ragione di allibramenti di maggiori e/o diverse opere e prestazioni (seconda riserva), euro
18.707,51, quali maggiori oneri per ritardo nella stesura della contabilità finale, per il ricovero e la custodia delle barriere, per la ritardata certificazione di collaudo, per costi improduttivi di polizze e garanzie (terza riserva), euro 50.354,39, a titolo di corrispettivo residuo.
L'attrice aveva dunque chiesto la condanna al pagamento delle somme liquidate, o di quelle accertate all'esito del processo, oltre agli interessi.
7 2. si era costituita in giudizio, eccependo che le domande relative alle tre CP_1 riserve erano inammissibili, anche solo in parte, in quanto avente un valore superiore al
20% del valore del contratto, ancora eccependo la decadenza per intempestiva iscrizione delle prime due riserve, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande.
3. Con sentenza n. 323/2022 del 20 ottobre 2022, il Tribunale di Aosta ha rigettato le domande dell'attrice e, in ragione del rigetto della prima eccezione della convenuta, ha compensato le spese processuali nella misura del 50% e condannato l'attrice al rimborso a favore della convenuta della restante parte.
4. ha proposto appello in base a sei Parte_1 motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello e che gravi sull'appellante CP_1
l'obbligo di rimborso integrale delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con i primi due motivi d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nelle parti in cui è stata accertata la decadenza dal diritto per intempestività delle prime due riserve
(primo motivo) e sono stati ritenuti non provati i corrispondenti crediti (secondo motivo).
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto entrambi il diritto al pagamento delle somme di cui alle prime due riserve.
Il giudice di primo grado ha statuito che «[l]'odierna attrice aveva […] l'onere – come eccepito dalla società convenuta – di inserire la riserva in uno degli atti idonei a riceverla, segnatamente il verbale di consegna dei lavori (art. 155 comma 4 del D.P.R. n. 207 del
2010), il verbale di sospensione e ripresa dei lavori (art. 158 comma 8 del D.P.R. n. 207 del
2010) e gli ordini di servizio (art. 152 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010), rimanendo ovviamente impregiudicata la successiva iscrizione nel registro di contabilità. || […] Le riserve 1 e 2 esplicitate con il documento di cui alla contabilità relativa al SAL n. 1 (doc. 16 allegato all'atto di citazione) ed aggiornate (docc. 19 e 20 allegati all'atto di citazione) sono prive di fondamento probatorio in quanto non corredate dalla prova delle relative spese sostenute dall'impresa e, soprattutto, non indicanti la prova o la specifica individuazione del momento dell'insorgenza o della cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
8 dell'appaltatore, comportando la decadenza dell'attrice nella proposizione delle domande»
(pp. 10 s. sent.).
Diversamente, secondo l'appellante, «la riserva [va] iscritta sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo alla insorgenza o cessazione del fatto. Non tutti gli atti sono idonei nel senso indicato dalle norme citate, ma solo quelli (contabili in particolare) in relazione ai quali l'impresa ritiene di dover sollevare contestazioni per fatti indicati nell'atto stesso. A contrario, nessuna riserva va apposta su atti legittimi i cui fatti non siano da contestare. || Il giudice di primo grado ha ritenuto invece di affermare, per poi giungere alle conclusioni che nel presente giudizio si contestano, che l'impresa debba firmare sempre e comunque tutti gli atti amministrativi (non solo contabili) con riserva anche se tali atti sono legittimi ed attengono a fatti estranei alla contestazione» (pp. 15 s. cit. app.); pertanto, siccome «le riserve formulate dall'impresa hanno quale oggetto pretese di carattere meramente contabile […] l'unica sede per la formulazione delle stesse è costituita dal primo atto contabile idoneo a contenerle, ovvero il primo SAL» (p. 17 cit. app.).
L'argomentazione non è condivisibile.
Va preliminarmente precisato che nessuna delle parti ha criticato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta l'applicabilità al caso del regime in materia di appalti pubblici previgente e in particolare del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del regolamento esecutivo e attuativo di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
L'onere dell'appellante di iscrizione delle riserve, la cui soddisfazione è strumentale, quanto alla sua posizione, ad evitare la decadenza dal credito, era conformato in termini generali dall'art. 191, co. 2, d.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale «[l]e riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate».
La disposizione non contiene la definizione di atto idoneo a ricevere le riserve.
Occorre allora applicare due criteri, quello letterale e quello logico.
L'atto idoneo è anzitutto quello successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
9 Il dato letterale rileva nella ricostruzione della ratio della previsione normativa, cioè della logica dell'istituto delle riserve in materia di appalti pubblici.
All'opera ricostruttiva ha da tempo provveduto la Corte di cassazione, secondo il cui
«costante orientamento […] sono soggette all'onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, peri comportamenti inadempienti della stazione appaltante. Ciò in quanto l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i [l]avori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria. Inoltre l'appaltatore è tenuto a iscrivere la riserva nel primo documento contabile equipollente successivo all'insorgenza del fatto, quali il verbale di sospensione o quello di ripresa lavori, stati di avanzamento o ordini di servizio, salvo reiterare la riserva nel registro di contabilità» (Cass. civ., sez. I^, ord. 16 giugno 2020, n. 11641).
In continuità con quanto enunciato si è posta la Corte costituzionale, secondo cui
«la loro [delle riserve] iscrizione è stata prevista dal legislatore a beneficio di un monitoraggio costante, da parte della stazione appaltante, sull'esecuzione del contratto e, per questo, è stata configurata quale onere per l'appaltatore, che intenda far valere pretese nei confronti del committente, onere il cui mancato rispetto è sanzionato con la decadenza dalle relative azioni (art. 190 del d.P.R. n. 207 del 2010). || […] Da un lato, […], le riserve non riguardano solo mutamenti del contratto, bensì anche la contestazione di inadempienze della stazione appaltante;
e, da un altro lato, l'adeguamento dell'importo contrattuale in ragione di sopravvenienze è affidato ad un quadro di strumenti complesso che comprende non solo le riserve, ma anche le varianti e le compensazioni. || A tal proposito, è opportuno tenere conto dell'estrema varietà di ipotesi per le quali lo stesso legislatore impone l'onere di iscrivere riserve: richieste di corretta esecuzione del contratto, a fronte di erronee contabilizzazioni da parte del committente;
risarcimenti del danno per ritardi nella consegna o per sospensioni dell'esecuzione dovute alla stazione appaltante;
maggiori costi derivanti dalla difformità dei luoghi e dalla loro consegna parziale;
contestazioni – nel caso di variazioni inferiori al quinto dell'importo contrattuale – sia dell'equo compenso, stabilito
10 dalla stazione appaltante quando le modifiche comportino un notevole pregiudizio economico per singole categorie di lavorazioni omogenee, sia del prezzo non concordato per lavorazioni o materiali non previsti nel contratto originario;
così come il dissenso rispetto alle determinazioni del responsabile unico del procedimento (RUP) in ipotesi di controversie tecniche. E non può tacersi che – secondo la dottrina e la giurisprudenza – l'onere di iscrivere riserve ha una valenza generale e investe ogni pretesa di carattere economico che
l'esecutore dei lavori intenda far valere nei confronti dell'amministrazione» (Corte cost., sent. 27 maggio 2021, n. 109).
Se la riserva va fatta per consentire il tempestivo e costante controllo di tutti i lavori suscettibili di aggravare il compenso complessivo, l'idoneità dell'atto non va misurata per contenuto, come sostiene l'appellante, secondo cui l'atto può ricevere solo rilievi tipici per oggetto, bensì va misurata per funzione, per cui è idoneo qualunque documento contabile successivo all'insorgenza del fatto, fonte di spesa, o anche alla cessazione dello stesso.
Le riserve che il legislatore ha tipizzato rispetto ad alcuni atti contabili rispondono al criterio logico-funzionale.
Le pretese derivanti dalla difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto vanno fatte valere al momento della consegna dei lavori (art. 155, co. 4, d.P.R.
n. 207/2010), proprio perché il relativo verbale è l'atto contabile redatto nel momento in cui è accertato il fatto generatore del costo, così anche l'illegittimità della sospensione va denunciata al momento della sospensione, nel relativo verbale, o, se sopravvenuta, al momento della ripresa dei lavori, nel relativo verbale (art. 158, co. 8, d.P.R. n. 207/2010).
Poi, però, ci sono i fatti generatori di pregiudizio non tipizzati, di qui l'atipicità del fatto iscrivibile a riserva e la previsione generale dell'art. 191, co. 2, cit.
La conclusione è suffragata dalla giurisprudenza.
Secondo la Corte di cassazione, infatti, «[n]ei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo» (Cass. civ., n.
11641/2020 cit.).
11 A opinare come fa l'appellante, la stazione appaltante potrebbe rimanere all'oscuro dell'insorgenza di ulteriori costi, solo perché ritenuti dall'esecutore estranei al documento contabile pregresso;
così, sarebbe frustrato il fine dell'iscrizione, che è quello di fornire alla stazione appaltante in modo tempestivo ogni utile informazione circa l'insorgenza di maggiori costi.
Alla luce di quanto ritenuto va verificata la tempestività delle riserve.
Tutte le riserve fanno riferimento a maggiori oneri e non ad errori di contabilità.
Sicché era onere dell'appellante indicarne il fatto generatore.
Occorre quindi esaminare partitamente le singole riserve.
1.1. La prima riserva ha un contenuto articolato.
I primi oneri ineriscono al ritardo nella fornitura delle barriere.
Si tratta degli unici costi per cui è stata fatta riserva in un atto diverso dal registro di contabilità, in cui è stata iscritta la riserva il 15 febbraio 2017, per come specificata nel documento accompagnatorio (doc. n. 16 fasc. primo grado appellante), poi ripresa nel registro di contabilità finale il 7 luglio 2020, meglio esplicitata in sede separata (docc. nn.
19, 20 fasc. primo grado appellante).
Nel verbale di sospensione dei lavori del 5 novembre 2015, l'appellante ha assunto di non avere potuto dare corso alle lavorazioni come previsto dal cronoprogramma del 21 ottobre 2015 «per colpa e responsabilità della stazione appaltante in virtù del fatto che la fornitura delle barriere era ed è onere contrattuale a carico di || […] si riserva CP_1 pertanto di quantificare i maggiori oneri derivanti dal permanere nel contratto al primo momento utile» (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Il verbale di ripresa dei lavori del 3 maggio 2016 è stato firmato dall'appellante «con riserva riprendendo in pieno le riserve già enunciate in verbale di sospensione del
05.11.2015» (doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
Le riserve sono specifiche quanto alla voce di costo e al fatto generatore, però non recano l'entità del costo per avere dovuto «mettere a disposizione una base di stoccaggio presso un proprio magazzino al fine di limitare i gravi danni conseguenti alla mancata fornitura secondo le programmazioni contrattuali» (p. 3 cit.); il sacrificio sopportato appare infatti misurabile sin da subito (salvo adeguamento in caso di persistenza o reiterazione dell'omissione), con conseguente incompletezza dell'iscrizione (art. 191, co. 2, d.P.R. n.
207/2010).
12 Assolutamente generiche sono invece le riserve contenute negli altri atti contabili successivi, anteriori alla riserva del 15 febbraio 2017: il verbale di sospensione dei lavori del 5 agosto 2016 è stato firmato con “riserva” (doc. n. 7 fasc. primo grado appellante), il verbale di ripresa dei lavori dell'8 settembre 2016 è stato firmato con “riserva” (doc. n. 8 fasc. primo grado appellante), il verbale di sospensione dei lavori del 25 novembre 2016 è stato firmato con “riserva” (doc. n. 9 fasc. primo grado appellante).
Altresì generica è la riserva, anteriore a quella del 7 luglio 2020, iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 22 marzo 2017 (doc. n. 10 fasc. primo grado appellante).
Non si può affermare pertanto che quelle riserve si riferivano ancora al ritardo nella fornitura delle barriere.
A questo proposito, si osserva che l'appellante aveva allegato che ha effettuato CP_1 le forniture delle barriere con gravi ritardi ed in modo frazionato e discontinuo, tanto da penalizzare la capacità produttiva di (p. 3 cit.). Pt_2
L'enunciato più che riferire di un fatto continuativo, come qualificato dall'appellante
(p. 22 cit. app.), è un fatto reiterato.
L'enunciato è all'evidenza generico, atteso che non sono stati specificati i periodi di ritardo.
In ogni caso, non c'è traccia della denuncia di ulteriori ritardi in seguito alla ripresa dei lavori del 3 maggio 2016.
Anche al momento dell'emissione dei successivi ordini di sevizio, alcunché
l'appellante aveva lamentato, come accertato dal giudice di primo grado e non censurato.
Pertanto, per i ritardi successivi alla ripresa del 3 maggio 2016 non si può misurare la tempestività della riserva iscritta in modo completo nel febbraio del 2017; altrettanto dicasi per gli eventuali ritardi successivi al febbraio 2017, poiché non si può misurare la tempestività della riserva iscritta in modo completo nel luglio del 2020.
Ad opinare diversamente circa la completezza e la tempestività di tutte le riserve in discorso, in ogni caso, l'appellante non ha assolto l'onere della prova dei ritardi.
Per l'appellante, è rimasto incontestato che ha fornito barriere, raccordi, pezzi CP_1 di transizione in modo frazionato e con ritardo;
|| ha messo a disposizione una base Pt_2 di stoccaggio per far fronte ai ritardi nelle forniture da parte di (p. 43 cit. app.). CP_1
L'eccezione non è fondata.
Circa il primo enunciato, l'appellata ha contestato le circostanze della modalità e dei tempi delle forniture al momento della costituzione in giudizio: «in merito alla fornitura
13 delle barriere si richiama quanto stabilito dal CSA – Norme tecniche per la posa in opera di barriere stradali (doc. 3 di parte attrice). || L'art. 2.1., rubricato “siti di prelievo” (pag. 288), stabilisce espressamente che “l'appaltatore è obbligato ad elaborare e consegnare alla
D.L., unitamente al cronoprogramma lavori o comunque 30 giorni prima della data prevista di inizio posa in opera delle barriere, un programma dei ritiri delle barriere presso i siti di prelievo, indicando date, quantità e tipologia di barriere che intende prelevare in ogni data”. || Alla luce di quanto sopra si contesta integralmente l'assunto di parte attrice, su cui graverà l'onere di dare compiuta prova che nel periodo di tempo suindicato vi sia stato un ritardo nelle forniture delle barriere imputabile ad anche in CP_1 considerazione delle precise indicazioni contenute nel capitolato d'appalto» (p. 20 comp. cost.).
L'appellante non ha integrato le sue difese, precisando anzitutto i periodi di ritardo e prendendo posizione sui rilievi avversari inerenti al rispetto delle indicazioni di capitolato.
La memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. dell'appellante non contiene precisazioni di sorta.
Pertanto, l'enunciato sui ritardi è rimasto generico, con conseguente inconcludenza delle prove orali dedotte [cap. n. 5) memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. appellante].
Circa il secondo enunciato, relativo all'utilizzo di una base di stoccaggio, si osserva che non può essere invocato l'onere di contestazione (art. 115, co. 1, c.p.c.), in quanto si tratta di circostanza estranea alla sfera di conoscenza della controparte.
Inoltre, l'inconcludenza della prova dedotta sui ritardi rende superflua l'assunzione della prova in parte qua.
In ogni caso, la prova orale dedotta in argomento verte su circostanze generiche
[cap. n. 6) memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. appellante].
Nella prima riserva sono inclusi anche gli oneri connessi alla tipologia delle barriere.
L'appellante ha assunto di avere «evidenziato come, rispetto alla tipologia di barriera prevista contrattualmente, il tratto di muro esistente non fosse in condizioni (dal punto di vista statico) ad accogliere il cordolo da realizzare e anche il cordolo indicato in progetto non fosse in grado di sostenere la barriera. || ha rilevato anche come i tratti di muri a Pt_2 secco fossero anch'essi non idonei a sostenere il nuovo cordolo, con il contrappeso previsto
e come sussistessero interferenze (di vario genere) con la banchina esistente. || L'impresa
è stata, quindi, costretta, al fine di dare adempimento alle obbligazioni assunte, a redigere,
14 a proprie spese una progettazione integrativa per emendare le scelte e rendere CP_1 possibile realizzare il cordolo e posare la barriera» (p. 3 cit.).
L'appellante non ha allegato quando ha accertato l'inidoneità di cui si tratta, che avrebbe dovuto denunciare nel primo documento utile, poiché da essa sarebbe dipeso (in tesi) il dovere di redigere un progetto integrativo, quindi un ulteriore costo per la stazione appaltante.
Pertanto, l'appellante non ha fornito gli elementi utili per apprezzare la tempestività della riserva del 15 febbraio 2017.
Detto altrimenti, non è possibile accertare che il primo atto contabile utile in cui rappresentare i fatti forieri di costi aggiuntivi fosse l'aggiornamento del registro contabile in vista dello stato di avanzamento dei lavori.
Inoltre, ad assumere come vera l'inidoneità, che si rivela un problema inerente allo stato dei luoghi, l'accertamento è da collocarsi ragionevolmente all'inizio dell'esecuzione.
Diversamente, al momento della consegna dei lavori, sede deputata a raccogliere le pretese dell'appaltatore derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto (art. 155, co. 4, d.P.R. n. 207/2010), non si era registrata alcuna difformità; invero, nel relativo verbale si era dato atto della corrispondenza dei dati di progetto e delle condizioni locali (p. 1 doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
La riserva fatta soltanto il 15 febbraio 2017 appare dunque tardiva.
Inoltre, l'appellante non ha assolto l'onere della prova della fonte del credito dedotto.
Di nuovo, l'appellante ha dedotto la formazione della prova ex art. 115, co. 1, c.p.c., in quanto sarebbe rimasto incontestato che «le barriere fornite da erano incompatibili CP_1 con le strutture murarie (muri e cordoli) sulle quali avrebbero dovuto essere collocate;
|| ha redatto a proprie spese progettazione integrativa per rendere possibile Pt_2
l'esecuzione dei lavori e posizionare le barriere, correggendo la progettazione di (p. CP_1
43 cit. app.).
L'eccezione non è fondata.
Anzitutto, la circostanza della compatibilità delle barriere con le strutture murarie è un accertamento dell'appaltatore che deve essere portato a conoscenza del committente.
Altrettanto vale per la redazione del progetto integrativo.
L'appellante non ha allegato di avere notiziato l'appellata e dell'accertamento e della redazione consequenziale del progetto.
15 Tanto è vero che, in argomento, l'appellata aveva preso posizione in primo grado in questi termini: «Quanto al progetto di esecuzione degli interventi, si osserva come sia in fase di partecipazione alla gara che in sede di consegna dei lavori l'impresa abbia espressamente dichiarato che gli elaborati progettuali fossero idonei all'esecuzione dell'appalto. || […] Accanto a tali considerazioni assumono decisivo rilievo anche gli oneri che il capitolato speciale d'appalto poneva a carico dell'impresa. || Trattasi delle previsioni contenute nell'art. 13, n. 9 del CSA – Norme Generali – rubricato Oneri e Obblighi a carico dell'appaltatore, […] spetta all'esecutore la verifica della realizzabilità in concreto dell'intervento, con riferimento alle situazioni concrete e allo stato dei luoghi e, dunque, nel caso specifico della conformità del cordolo o del muretto su cui doveva essere installata la barriera, se del caso apportando le modifiche ritenute necessarie sulla base della propria qualificata esperienza e conoscenza. || Da un lato, quindi, vi è stato un puntuale esame del progetto posto a base di gara e dello stato dei luoghi in cui l'intervento doveva essere realizzato e, dall'altro, uno specifico obbligo che imponeva all'impresa di adeguare, se del caso, le previsioni progettuali al risultato da raggiungere» (pp. 21 ss. comp. cost.).
L'appellante non ha prodotto alcun documento contenente il progetto integrativo e ha dedotto prove orali inconcludenti, poiché i capitoli sub 7), 8), 10) della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. sono valutativi e generici anche soltanto sul piano temporale, mentre il capitolo sub 9) è generico oggettivamente e temporalmente.
L'appellante ha poi allegato oneri connessi alla modifica da parte dell'appellata delle barriere: «Le difficoltà per l'impresa non si sono limitate ai citati ritardi ed errori progettuali, ma sono state aggravate anche dalla circostanza che in itinere di realizzazione delle opere, ha modificato la tipologia di fornitura delle barriere protettive. || La modifica CP_1 introdotta, anziché migliorare le condizioni di posa sia con riferimento al cordolo (non idoneo dal punto di vista statico anche per la nuova barriera) sia in relazione alle interferenze, ha determinato ulteriori difficoltà che l'impresa ha dovuto affrontare. || In primo luogo, si sono manifestate criticità nel montaggio in ragione anche (ma non solo) della poca chiarezza del manuale di montaggio che in prima battuta prevedeva un ordine di montaggio invertito, inoltre la nuova barriera ha imposto all'impresa di utilizzare una piattaforma aerea non prevista inizialmente, al fine di operare in sicurezza, ha imposto di montare una parte ulteriore, a protezione dei motociclisti, non prevista in progetto che ha determinato una maggior[e] e più onerosa lavorazione e, in aggiunta, l'esecuzione delle opere è stata
16 effettuata anche in tratti la cui altezza a valle è pari o superiore a 10 mt, mentre in progetto era stata considerata esclusivamente un'altezza pari a massimo 2 mt.» (pp. 3 s. cit.).
L'appellante non ha specificato il momento in cui è stata modificata la tipologia delle barriere, né quando ha accertato i problemi esecutivi connessi alla loro installazione.
Non è dunque possibile apprezzare la tempestività dell'iscrizione della riserva fatta in data 15 febbraio 2017.
Inoltre, l'appellante non ha assolto l'onere della prova della fonte del credito dedotto.
Per l'appellante, sarebbe rimasto incontestato che in itinere delle lavorazioni
CP_1 ha modificato la tipologia delle barriere protettive;
|| le nuove barriere fornite da
CP_1 avevano istruzioni di montaggio poco chiare;
|| le nuove barriere fornite da hanno
CP_1 imposto l'utilizzo di piattaforma aerea non prevista negli elaborati di gara e ha imposto il montaggio di ulteriori protezioni per i motociclisti, anch'esse non previste in progetto;
|| ha richiesto di eseguire lavorazioni in tratti con altezza da valle di 10 metri, mentre in
CP_1 progetto l'altezza massima considerata era di 2 metri» (pp. 43 s. cit. app.).
L'eccezione non è fondata.
Anzitutto, non ricorre traccia documentale della richiesta di modifica della barriera.
Il rapporto litigioso è connotato dalla forma scritta delle vicende che lo riguardano:
«la contabilità dell'appalto pubblico non può non essere disciplinata da regole rigide che impongono la forma scritta per tutti gli atti al rapporto, per cui correttamente nel merito non si è ammessa alcuna prova orale» (Cass. civ., sez. I^, sent. 17 marzo 2014, n. 6131), con conseguente inapplicabilità del principio (o criterio di giudizio) di non contestazione.
Inoltre, la prova testimoniale dedotta è inammissibile anche perché vertente su delle circostanze generiche [capp. nn. 11)-13), 23), 24), 26) memoria ex art. 183, co. 6, n. 2),
c.p.c. appellante], anche solo temporalmente [capp. nn. 14), 15), 22) ibidem], ovvero connotate da valutazioni tecniche [capp. nn. 13)-15), 22), 24) ibidem]; alcuna perizia è stata depositata dall'appellante per suffragare gli asserti.
Anche a volere ritenere operante l'onere di contestazione, si ricorda l'ammonimento della dottrina, secondo cui «il fatto non contestato non è propriamente fatto pacifico. In altri termini, il fatto non “deve” essere ritenuto esistente;
piuttosto, il giudice non è necessitato a ritenerlo inesistente» (per la giurisprudenza, v. per tutte Cass. civ., sez. II^, ord. 31 maggio
2023, n. 15288).
In merito, l'appellata si è così difesa: «L'impresa afferma del tutto genericamente che avrebbe modificato in corso di appalto la tipologia della barriera da installare, CP_1
17 aggiungendo una parte ulteriore costituita da un dispositivo cd. “salvamotociclisti” – asseritamente non prevista in progetto – e ciò avrebbe a suo dire comportato maggiori oneri esecutivi e difficoltà nel montaggio. || L'affermazione, non supportata e comprovata in alcun modo, è smentita dalla documentazione progettuale in atti. || In particolare, la stessa ha prodotto in corso di causa la relazione tecnicoamministrativa del Pt_2 responsabile del procedimento per l'approvazione del progetto (doc. 44 nonché la Pt_2 relazione sul progetto esecutivo predisposta da (doc. 46 . || In entrambe le CP_1 Pt_2 relazioni si legge a chiare lettere quanto segue. || “Con dispositivo CAO-0004406 del
22.5.2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto n. 4 del 4.2.2014, relativo ai lavori in oggetto. || Successivamente la Direzione Generale ha prospettato l'opportunità CP_1 di utilizzo, sull'intero territorio nazionale, di barriere di sicurezza stradale tipo H2-H3 bordo laterale e H2-H3-H4 bordo ponte progettate da e caratterizzate dalla presenza CP_1 del dispositivo di sicurezza per i motociclisti DSM. || Si è reso, pertanto, necessario il presente aggiornamento progettuale che, fermo restando l'importo complessivo lordo dell'intervento originariamente stimato, prevede l'inserimento delle forniture nelle somme a disposizione, alla voce L2. A tal fine la direzione ha provveduto alla formulazione del nuovo prezzo per la sola posa in opera di barriere di sicurezza stradale tipo H2-H3 bordo laterale e H2-H3-H4 bordo ponte utilizzate per la computazione della lavorazione di montaggio di queste ultime e che concorre a formare l'importo della voce L1 del quadro economico dei lavori di appalto.” || Le barriere con il dispositivo cd. “salvamotociclisti”, che l'impresa sostiene essere state modificate in corso di appalto, sono invece state inserite negli elaborati progettuali posti a base di gara con un apposito prezzo contrattuale per il loro montaggio, e dunque le generiche ed infondate doglianze di controparte sono all'evidenza smentite per tabulas» (pp. 29 s. comp. cost. app.).
A queste difese nulla ha replicato l'appellante, con particolare riguardo all'evidenza documentale invocata dalla controparte.
La prima riserva contiene da ultimo la voce “Esposizione finanziaria, carenza di cash flow, oneri finanziari generali”.
L'appellante ne ha trattato nel secondo motivo d'appello.
Nella citazione in primo grado, l'appellante aveva ripreso questa parte di riserva: «La mancata produzione ha determinato una esposizione finanziaria e una carenza di flussi di cassa che hanno determinat[o] interessi negativi e carenza di fondi per l'attività dell'azienda» (p. 18).
18 Appaiono dunque oneri sorti in ragione delle condotte dell'appellata di cui alle altre voci della riserva (cfr. pp. 1 e 2 doc. n. 16 fasc. primo grado appellante, ove sono stati sintetizzati, in esordio, i problemi «che, di fatto, hanno impedito una corretta e lineare esecuzione delle opere»).
Se riferiti ai periodi di sospensione, si osserva che è la stessa appellante ad averne escluso l'illegittimità (p. 16 cit. app.).
Il difetto di condotte addebitabili preclude l'accertamento positivo di questo credito.
1.2. Anche la seconda riserva ha un contenuto articolato.
In essa sono inclusi gli oneri per la custodia delle barriere stradali, calcolati nel
«periodo compreso dal 12/07/2016 (primo fine lavori previsto dopo la consegna delle barriere avvenuto il 05/07/2016) al 30/6/2017 (data ultimazione)» (p. 42 cit. app.).
Come esposto, il verbale di sospensione dei lavori del 5 agosto 2016 è stato firmato con “riserva” non meglio specificata.
Invece, quella era la sede utile a rappresentare la sopravvenienza, vista l'anteriorità del fatto generatore.
Inoltre, l'appellante non ha assolto l'onere della prova della fonte del credito dedotto.
In primo luogo, si osserva che l'allegazione si rivela ambigua.
La custodia delle barriere in magazzino si sarebbe protratta dal 12 luglio 2016 alla conclusione dei lavori.
Sennonché, in quel periodo di tempo, si registrano momenti di ripresa dei lavori.
I lavori sono stati ripresi il 12 settembre 2016, sospesi il 25 novembre 2016 e ripresi ancora il 22 marzo 2017.
Non si comprende, in difetto di più precisi asserti, come nei periodi di esecuzione del contratto, durante i quali le barriere saranno state installate, sia sorto l'onere di custodia.
L'installazione delle barriere (anche solo per una parte di esse) è incompatibile con la loro custodia in un magazzino.
È quindi inconcludente il capitolo di prova n. 34) di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. dell'appellante, il quale fa riferimento addirittura ad un periodo, quello successivo all'ultimazione dei lavori e sino al 2 marzo 2020, non indicato nella riserva finale.
Ricorre un'altra ragione di ambiguità nella prospettazione dell'appellante.
L'appellante ha lamentato che ha dovuto custodire le barriere dal 12 luglio 2016 al
30 giugno 2017 (o ancora al 2 marzo 2020), quindi per la gran parte del periodo esecutivo
19 (i lavori sono terminati il 30 giugno 2017, p. 2 cit.), ma che al contempo l'appellata aveva fornito in ritardo e in modo frazionato le barriere.
L'allegazione dell'onere di custodia presuppone la fornitura delle barriere.
La secondo riserva include anche i maggiori e diversi oneri di sicurezza per la posa dei “new jersey”: «Come emerge dal computo allegato, ha sostenuto maggiori costi Pt_2 rispetto a quelli previsti in contratto. Trattandosi di apprestamenti della sicurezza non eliminabili e per i quali la normativamente, è tenuta a realizzare, ha l'obbligo Pt_2 CP_1 di rimborsare detti oneri» (p. 21 cit.).
Si legge, sempre nella citazione di primo grado, ove è stata riprodotta la riserva fatta il 15 febbraio 2017, che i costi sono relativi ad attività compiute il 19 luglio 2016, il 12 settembre 2016, il 25 novembre 2016 (costi manodopera e semilavorati, noli, escavatore), ovvero costi di sicurezza connessi alla prima fornitura (19 maggio 2016), alla seconda fornitura (7 novembre 2016), alla terza fornitura (14 novembre 2016).
L'appellante avrebbe dovuto fare riserva, rispettivamente (cioè in ragione della data dell'evento), nel verbale di sospensione dei lavori del 5 agosto 2016 (che contiene una riserva indeterminata), o ancora nel verbale di ripresa dei lavori dell'8 settembre 2016
(idem) e in quello di sospensione dei lavori del 25 novembre 2016 (idem), ovvero infine negli ordini di servizio (muti in argomento).
Inoltre, l'appellante non ha assolto l'onere della prova della fonte del credito dedotto.
L'appellante non ha formulato prove orali vertenti precisamente sulle circostanze citate.
La seconda riserva comprende anche i costi dipendenti dalla rideterminazione di lavorazioni secondo prezzi congrui e confacenti alla reale esecuzione.
L'appellante non ha indicato il momento di insorgenza dei medesimi, sicché non è dato apprezzare la tempestività dell'iscrizione della riserva del 15 febbraio 2017.
Inoltre, l'appellante non ha assolto l'onere della prova della fonte del credito dedotto.
Nella riserva del 15 febbraio 2017, ripresa nella citazione di primo grado, si legge:
«Demolizione di murature, escluso muri a secco[…] da sostituire con voce di prezzo
A.03.019, congrua rispetto alla reale esecuzione delle lavorazioni (demolizione integrale di strutture in c.a. e c.a.p.). La lavorazione effettiva, infatti, è consistita nell[e] demolizioni di cordolo armato laterale di sostegno alla vecchia barriera stradale» (doc. n. 16 fasc. primo grado appellante).
20 Il capitolo n. 30) di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. redatta dall'appellante, se riferibile all'enunciato riportato, verte su circostanze generiche anche solo temporalmente.
Ulteriore voce della seconda riserva è quella relativa al rimborso di maggiori e diversi oneri di sicurezza per la gestione del traffico con movieri su esplicita richiesta dell'altra parte.
Si legge, sempre nella citazione di primo grado, ove è stata riprodotta la riserva fatta il 15 febbraio 2017 (pp. 22 s.), che i costi sarebbero relativi ad attività compiute il 10, 16,
17, 20 luglio 2016, 17-19, 24, 25 settembre 2016, 15, 16 ottobre 2016, 1 novembre 2016.
L'appellante avrebbe dovuto fare riserva, rispettivamente (cioè in ragione della data dell'evento), nel verbale di sospensione dei lavori del 5 agosto 2016 (che contiene una riserva indeterminata), o ancora nel verbale di ripresa dei lavori dell'8 settembre 2016
(idem) e in quello di sospensione dei lavori del 25 novembre 2016 (idem), ovvero infine negli ordini di servizio (muti in argomento).
L'appellante non ha dedotto alcuna prova specifica inerente al fatto generatore.
La seconda riserva comprende infine maggiori oneri ed economie per il montaggio di barriere difformi rispetto a quelle previste inizialmente e della barriera con la protezione dei motociclisti.
Vanno richiamate le ragioni dell'accertamento negativo del credito di cui all'esame delle voci relative alla tipologia e alla modifica delle barriere afferenti alla prima riserva, e in punto di decadenza dalla pretesa e in punto di prova.
In assenza di prova del fatto costitutivo del credito, non occorre affrontare il tema della quantificazione (seconda parte del secondo motivo d'appello).
Quanto al fatto che «[l]a società appellante, nell'atto introduttivo del presente giudizio ha lamentato che il DL nel caso di specie ha violato le norme citate, omettendo di compilare il giornale dei lavori. || Appare, quindi, evidente, posto che ad impossibilia nemo tenetur, che l'impresa – a fronte del grave inadempimento da parte del DL relativo alla omessa tenuta del giornale dei lavori – non può che provare i danni subiti articolando prove per testi, anche facendo riferimento all'incidenza della manodopera necessaria per eseguire i lavori sulla base delle previsioni contrattuali» (pp. 45 s. cit. app.), è sufficiente osservare che si tratta di asserzione nuova, come non contestato dalla stessa appellante.
21 Infatti, riprendendo le difese del primo grado di giudizio, l'appellante ha affermato di avere solamente richiamato il documento nel quesito da sottoporre al consulente tecnico
(p. 1 mem. rep. app.).
Le domande inerenti alle prime due riserve sono dunque infondate.
2. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda relativa alla terza riserva, avente ad oggetto i maggiori oneri da ritardata stesura della contabilità finale, per il ricovero e la custodia delle barriere, per la ritardata certificazione di collaudo, per costi improduttivi di polizze e garanzie.
Il motivo è inammissibile.
Giova riprodurre il capo della sentenza impugnato: «Anche la domanda concernente la riserva n. 3, concernente i maggiori oneri per ritardo nella stesura della contabilità finale, per la ritardata certificazione di collaudo e per i costi improduttivi di polizze e garanzie, va rigettata. A fronte del ritardo nel collaudo di un'opera non scatta un danno automatico per
l'impresa ed eventuali maggiori oneri sostenuti debbono essere comprovati per essere rimborsati. Ciò non è avvenuto nel caso di specie» (p. 11).
L'appellante si è limitata a trascrivere le difese del primo grado: «La riserva n. 3 va ritenuta fondata. || Invero, in atto di citazione di primo grado sono stati forniti da Pt_2 tutti gli elementi atti a rappresentare il danno subito. || Si trascrive quanto dedotto in tale atto con riguardo alla riserva n. 3 (pagine 25 e 26 atto di citazione): […]» (p. 47 cit. app.).
Il motivo è inammissibile perché carente di una parte argomentativa (in tesi) idonea a mettere in discussione la sentenza (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 26 luglio 2024, n.
20884).
La trascrizione delle difese del primo grado altro non è che la prospettazione di un danno che il tribunale ha ritenuto non provato.
L'appellante non ha invero dedotto alcunché circa la non configurabilità del danno
“automatico”.
Il motivo è rigettato (in rito).
3. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda di pagamento del credito residuo.
Il motivo è infondato.
Giova anche in questo caso riprodurre il capo impugnato: «Quanto alla sussistenza del credito residuo pari ad euro 50.354,89, oggetto di istanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. di parte attrice, si richiama l'ordinanza di rigetto di tale istanza del 17.5.2022 con la quale
22 è stato rilevato che il doc. 27 allegato all'atto di citazione, fondante il preteso credito, risulta privo di firme e quindi non può dirsi formalizzato, con la conseguenza che l'importo in questione non può dirsi né accertato né tantomeno riconosciuto dalla convenuta, che, in ogni caso, in sede del presente giudizio ha chiesto la reiezione di tutte le domande avversarie, compresa questa istanza» (p. 11).
Secondo l'appellante, «[l]o stato di avanzamento finale, nella parte del riepilogo datato
7.7.2020, riporta testualmente “RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro
54.403,30” (doc. 27 fascicolo di primo grado pag. 4). || La sentenza impugnata è errata sotto il profilo relativo alla asserita contestazione da parte della convenuta della sussistenza del credito. || Se è vero che ha chiesto il rigetto di tutte le domande CP_1 formulate, altrettanto vero (e documentale) è la circostanza che si sia limitata ad una CP_1 contestazione del tutto generica delle pretese azionate con l'atto introduttivo del giudizio e non abbia sollevato, in particolare, alcuna specifica contestazione in relazione al residuo credito azionato» (p. 49 cit. app.).
L'appellante non ha censurato l'accertamento della mancanza di sottoscrizione del documento sub n. 27).
Inoltre, non si può ritenere raggiunta la prova per omessa contestazione.
Nelle difese di primo grado, l'appellante aveva così dedotto: «A ciò si aggiunga il residuo credito dell'appalto non liquidato pari ad Euro 50.354,39 (doc. 27)» (p. 26 cit.).
L'enunciato, per come formulato (indicazione dell'importo e della fonte di prova), ben poteva essere contestato anche solo negandone la debenza.
Così aveva fatto l'appellata con la semplice domanda di accertamento negativo del credito.
Inoltre, come esposto, il fatto non contestato non equivale necessariamente al fatto provato.
L'appellante ha chiaramente assunto che la prova del credito sta nel documento che ha prodotto.
Sennonché, quel documento non è stato sottoscritto.
Il motivo è rigettato.
4. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione in ordine alle richieste di prova.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
23 Avuto riguardo alla prova testimoniale, è sufficiente richiamare il giudizio espresso rispetto al secondo motivo d'appello; i capitoli di prova non menzionati non sono rilevanti ai fini della decisione, perché estranei all'oggetto delle riserve (l'appellante non ha indicato compiutamente le ragioni della necessità della loro ammissione quindi della loro idoneità
a mutare il verso della decisione sul merito).
Quanto deciso in punto di decadenza e di prova del credito (primi due motivi) rende superflua ogni altra attività istruttoria e segnatamente la consulenza tecnica sollecitata dall'appellante.
Circa l'ordine di esibizione, va soggiunto che l'appellante ha lamentato che, «[n]on solo il Giudice di prime cure, a fronte della acclarata inerzia di non ha ordinato la CP_1 produzione documentale richiesta da ed indispensabile ai fini della decisione, ma ha Pt_2 addirittura del tutto apoditticamente e infondatamente affermato che “non risulta l'inerzia di in relazione alla richiesta stragiudiziale di visione e di rilascio copie di CP_1 parte attrice”. || Dalla documentazione in atti emerge un grave quadro di inerzia ed inadempimento da parte di che è stato completamente trascurato dal giudicante» (pp. CP_1
51 s. cit. app.).
La motivazione di cui all'ordinanza censurata non è apodittica: «ritenuto che non sia da accogliere l'istanza ex art. 210 avanzata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. dalla società attrice (che ha chiesto di ordinare ad “di esibire tutta la CP_1 documentazione progettuale, contabile ed amministrativa, ivi comprese le specifiche tecniche e i libretti di istruzione e montaggio delle barriere e degli elementi forniti da relativa all'appalto per il quale è causa”), in quanto: || - tale istanza è stata CP_1 formulata sull'assunto che “L'ordine di esibizione è giustificato dal silenzio di a CP_1 fronte della formale richiesta di accesso agli atti formulata da (doc. 22)”); - il citato Pt_2 doc. 22, in realtà, contiene la richiesta di visione e di rilascio copie solo con riferimento a: • libretto delle misure;
• certificato di pagamento;
• stato finale;
• certificato di regolare esecuzione;
|| - non risulta l'inerzia di in relazione alla predetta istanza CP_1 stragiudiziale (datata 12.5.2021), tanto che l'attrice ha depositato il libretto delle misure
(doc. 15) ed una bozza dello stato di avanzamento finale (il citato doc. 27), mentre non risulta che all'epoca fosse ancora formalizzato il conto finale e fosse stato emesso il certificato di regolare esecuzione;
|| - non risultano elementi oggettivi denotanti
l'impossibilità dell'odierna attrice a conseguire i documenti oggetto dell'istanza ex art. 210
c.p.c. qualora fossero stati ritualmente richiesti in via stragiudiziale (anche ai fini della
24 successiva produzione in giudizio), e ciò anche a fronte della disponibilità di a CP_1 fornire la documentazione richiesta (disponibilità chiaramente evincibile dalla produzione, operata dall'attrice, di numerosi documenti relativi all'appalto)» (pp. 2 s.).
L'appellante non si è confrontata in modo puntuale con la motivazione, non avendo indicato quali precisi elementi, idonei a far pervenire ad una conclusione di segno diverso, il giudice di primo grado avrebbe trascurato.
Il motivo è rigettato (in parte nel merito e in parte in rito).
5. Con il sesto motivo d'appello l'appellante ha chiesto la riforma del capo inerente alla regolamentazione delle spese processuali quale effetto espansivo della riforma della sentenza (art. 336, co. 1, c.p.c.).
Il motivo non contiene dunque censure da esaminare anche per il caso di rigetto dei motivi precedenti.
6. L'appellata ha proposto appello incidentale.
Giova rammentare che per l'appello incidentale «non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice» (Cass. civ., sez. III^, ord. 23 febbraio
2021, n. 4860).
L'appellata ha dedotto che «appa[re] eccessiva e sproporzionata la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% operata dal Tribunale di Aosta che, respinta una prima eccezione preliminare di fondata sulla violazione dell'art. 240 bis d.lgs 163/06, CP_1 ha ravvisato una reciproca soccombenza compensando per la metà le spese di lite. || A ben vedere, infatti, la soccombenza di nel giudizio di I grado è stata integrale e Pt_2 sostanziale e dunque, come detto, la compensazione al 50% appare sproporzionata. || Si chiede pertanto all'Ill.ma Corte adita, respinto l'appello e in applicazione dei principi sopra richiamati, di voler rivedere in maniera unitaria la regolazione delle spese di lite, addossandole interamente a parte appellante anche con riferimento al giudizio di I grado»
(p. 62 comp. cost. app.).
La censura mossa dall'appellata ha valore di appello incidentale, poiché esprime la volontà di ottenere dall'appello un'utilità maggiore in riforma della sentenza impugnata.
La conclusione è suffragata dalle conclusioni rassegnate, con le quali l'appellata ha chiesto di «condannare parte appellante al pagamento nella misura del 100% delle spese e
25 competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15% e accessori come per legge».
L'appello è fondato.
Il giudice di primo grado ha fatto applicazione del criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.) e, in ragione del «rigetto dell'ulteriore eccezione pregiudiziale avanzata in primo luogo dalla convenuta medesima» (p. 12 sent.), ha ritenuto soccombente in misura prevalente l'appellante, gravandola del pagamento della metà delle spese di lite.
L'applicazione del criterio di soccombenza è erronea.
Il criterio è espressione del principio di causalità.
Per stabilire chi ha dato causa alla lite occorre avere riguardo all'utilità assegnata o negata all'esito del processo, indipendentemente da quali difese (se tutte o in parte) siano servite al perseguimento del risultato o non abbiano avuto successo: «il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite e perciò è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale» (Cass. civ., sez. III^, sent. 5 aprile 2003, n.
5373).
Il rigetto di una questione preliminare o pregiudiziale, di rito o di merito, dà luogo ad una mera soccombenza teorica nel caso di rigetto della domanda per altre eccezioni.
L'appellante non ha ottenuto l'utilità sperata (neanche in parte) dal processo.
Pertanto, la causa della lite è solo ascrivibile alla sua iniziativa.
L'appello incidentale è accolto.
7. Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55.
Le spese processuali del primo grado, per come liquidate dal tribunale [Il compenso per il presente giudizio è pertanto da riconoscere nella misura di (…) euro 10.693,50», p. 12 sent.], sono poste a carico dell'appellante per l'intero.
Quanto alle spese del secondo grado, il valore della controversia è dato dalla somma domandata (scaglione euro 260.000,01-520.000,00).
Tenuto conto del numero e della basso-media complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (queste ultime si sono rivelate di pronta e ripetitiva soluzione), trovano applicazione i parametri forensi prossimi a quelli minimi.
26 Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.000,00 per compensi
(euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria, euro 4.500,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
8. Il rigetto integrale dell'appello principale costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n.
115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 323/2022, emessa dal Tribunale di Aosta il 20 ottobre 2022: condanna al rimborso a favore di Parte_1 delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi CP_1 euro 10.693,50, per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna al rimborso a favore di Parte_1 delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in CP_1 complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, limitatamente alla posizione dell'appellante principale.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il consigliere estensore
AN NI AN
Il presidente
OB LO
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
OB LO presidente
Cecilia IN consigliere
AN NI AN consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 564/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Maria Paola Roullet, Rosario Scalise,
TE CA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due difensori, in
Saint Christophe, rue de la Maladière, n. 90 appellante contro
(c.f. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Salvatore Cavallaro e Claudio Borello, elettivamente domiciliata con gli stessi presso la sua sede territoriale, in Torino, corso Matteotti, n. 8 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: Parte_1
«Voglia la Corte D'Appello di Torino rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 323/2022 del Tribunale di Aosta pubblicata in data 20.10.2020,
1) accertare e dichiarare il diritto della in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e contabilizzata, in accoglimento della riserva n.1 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati in narrativa, la somma di €
171.873,09 salvi successivi aggiornamenti e, per l'effetto, condannare la società
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'attrice CP_1 la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc, occorrendo, a titolo risarcitorio, ovvero, in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. ovvero, in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori oltre agli interessi moratori ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 144 del d.p.r. 207/2010 dal dì del dovuto al saldo, ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
2) accertare e dichiarare il diritto della in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e contabilizzata, in accoglimento della riserva n.2 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati in narrativa, la somma di €
56.767,00, salvi successivi aggiornamenti e, per l'effetto, condannare la CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'attrice
[...] la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc, occorrendo, a titolo risarcitorio, ovvero, in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. ovvero, in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori oltre agli interessi moratori ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 144 del d.p.r. 207/2010 dal dì del dovuto al saldo, ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
3) accertare e dichiarare il diritto della in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e contabilizzata, in accoglimento della riserva n.3 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati in narrativa, la somma di €
18.707,51 salvi successivi aggiornamenti e, per l'effetto, condannare la società CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'attrice la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc, occorrendo, a titolo risarcitorio, ovvero, in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. ovvero, in via gradatamente subordinata
2 ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori oltre agli interessi moratori ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 144 del d.p.r. 207/2010 dal dì del dovuto al saldo, ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
4) Accertare e dichiarare che è creditrice, nei confronti di dell'importo di Pt_2 CP_1
Euro 50.354,39 a titolo di residuo credito, risultante dal sal finale e mai liquidato e, quindi, dichiarare tenuta e, conseguentemente condannare al pagamento, in favore di CP_1 Pt_2 della predetta somma, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Chiede in via istruttoria:
A - Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, laddove le circostanze non siano ritenute documentalmente provato o non contestate:
1) Vero che in data 5.11.2015 sospendeva i lavori per asserite motivazioni legate CP_1 ad eventi atmosferici e alla presenza di cantieri lungo la SS26 e il verbale di sospensione veniva sottoscritto con riserva dall'impresa, che evidenziava di non aver potuto dare corso alle lavorazioni oggetto di contratto a causa della mancata fornitura delle barriere che CP_1 avrebbe dovuto consegnare in forza di contratto, come da documento che si rammostra al teste (doc.5).
2) Vero che i lavori venivano ripresi in data 3.5.2016 (doc.6) e nuovamente sospesi con verbale in data 19.7.2016 (doc.7), poi nuovamente ripresi a seguito di verbale in data
12.9.2016 (doc. 8), ancora sospesi con verbale del 25.11.2016 (doc. 9) e ripresi a seguito di verbale 22.3.2017 (doc. 10), come da documenti che si rammostrano al teste.
3) Vero che i lavori venivano ultimati il 30.6.2017, come dal certificato di ultimazione lavori (doc. 13).
4) Vero che nel corso dei lavori l'impresa ha evidenziato una serie di problematiche che, di fatto, hanno impedito una corretta e lineare esecuzione delle opere, come da PEC del
25/07, 31/7, 9/8, 10/9, 2/10 2018, che si rammostrano al teste (doc.52).
5) Vero che ha effettuato le forniture delle barriere, raccordi e altre parti delle CP_1 barriere in ritardo ed in modo frazionato e discontinuo.
6) Vero che ha dovuto mettere a disposizione una base di stoccaggio presso un Pt_2 proprio magazzino al fine rendere possibile un approvvigionamento tempestivo.
3 7) Vero che rispetto alla tipologia di barriera prevista contrattualmente, il tratto di muro esistente non era idoneo ad accogliere il cordolo da realizzare e anche il cordolo indicato in progetto non era in grado di sostenere la barriera.
8) Vero che tratti di muri a secco erano inidonei a sostenere il nuovo cordolo, con il contrappeso previsto e sussistevano interferenze (di vario genere) con la banchina esistente.
9) Vero che l'impresa ha segnalato ad le criticità riscontrate;
CP_1
10) Vero che l'impresa ha fatto redigere a proprie spese una progettazione integrativa per emendare le scelte e rendere possibile realizzare il cordolo e posare la barriera. CP_1
11) Vero che in itinere di realizzazione delle opere, ha modificato la tipologia di CP_1 fornitura delle barriere protettive.
12) Vero che a seguito della modifica delle barriere ad opera di si sono CP_1 manifestate criticità nel montaggio;
13) Vero che il manuale di montaggio delle nuove barriere era poco chiaro e prevedeva un ordine di montaggio invertito;
14) Vero che la nuova barriera ha imposto all'impresa di utilizzare una piattaforma aerea non prevista inizialmente, al fine di operare in sicurezza, ha imposto di montare una parte ulteriore, a protezione dei motociclisti, non prevista in progetto;
15) Vero che l'esecuzione delle opere è stata effettuata anche in tratti la cui altezza a valle è pari o superiore a 10 mt, mentre in progetto era stata considerata esclusivamente un'altezza pari a massimo 2 mt.
16) Vero che in data 15/02/2017 sottoscriveva con riserva gli atti contabili Pt_2 afferenti al SAL n. 1 ed esplicitava le medesime il 28/2/2017, (docc.16/17 - riserve Sal 1,
Registro di contabilità 1), come da documento che si rammostra al teste.
17) Vero che in data 7.7.2020 le riserve (docc. 19-20) venivano confermate, ai sensi degli articoli 190 e 191 del d.p.r. 207/2010 nel registro di contabilità finale (docc.18A,18 B,
18 C), come da documenti che si rammostrano al teste.
18) Vero che a tutt'oggi deve emettere il certificato di regolare CP_1 esecuzione/collaudo dei lavori).
19) Vero che sollecitava la conclusione delle attività contabili ed amministrative Pt_2 con varie comunicazioni in data 25 e 31 luglio 2018, 9 agosto 2018, 10 settembre 2018 e 2
e 31 ottobre 2018(doc.14.);
4 20) Vero che formulava espressa richiesta di accesso agli atti, con pec in data Pt_2
12.5.2021 (docc.22-24), ma il termine di 30 giorni è inutilmente decorso e nessuna risposta
è pervenuta da CP_1
21) Vero che i lavori sono stati consegnati il 17.9.2015, ultimati il 30.6.2017 a seguito delle diverse sospensioni imposte da CP_1
22) Vero che la nuova tipologia di barriera ha reso necessario un montaggio di parti a protezione dei motociclisti, inesistenti in progetto;
23) Vero che è stata costretta a realizzare montaggi di barriere in parti Pt_2 inesistenti fra le previsioni progettuali.
24) Vero che la modifica della tipologia di barriere imposta da ha determinato la CP_1 necessità di procedere alla riprogettazione dei cordoli sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista statico al fine di renderli idonei a sopportare le spinte e il carico della barriera (vecchi e soprattutto di quella nuova).
25) Vero che la ha sopportato i maggiori costi ed oneri indicati nelle riserve, che Pt_2 si rammostrano al teste (docc.16-20)
26) Vero che da progetto, in corso d'opera, ha modificato le barriere fornendo CP_1 barriere di tipologia differente a quelle previste in progetto.
27) Vero che ha rinvenuto, per la lunghezza di 110 metri una interferenza di Pt_2 cavidotti Telecom e fibra ottica, interrati, come da documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc. 25,39);
28) Vero che ha realizzato 110 metri di cordolo su terra, come da Pt_2 documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc.25,39);
29) Vero che in progetto per i 110 metri era indicato muretto il cls esistente, sul quale realizzare nuovo cordolo;
30) Vero che per 25 metri ha dovuto demolire un muretto esistente con Pt_2 interferenze cavidotti Telecom/fibra ottica, come da documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc.25,39)
31) Vero che aveva dedicato alla commessa le seguenti figure Direttore Tecnico;
Pt_2
Direttore di cantiere;
Capo cantiere;
Responsabile della sicurezza, 4 operai;
32) Vero che aveva destinato alla commessa, i seguenti mezzi: 1 autocarro;
1 Pt_2 escavatore, 1 pala, Baraccamenti, attrezzatura minuta e cantierizzazione.
33) Vero che gli operai destinati alla commessa erano nel numero di 4.
5 34) Vero che ha custodito le barriere stradali presso proprio magazzino sito in Pt_2
Cuorgnè via Tripoli n.2 quantificati nel periodo compreso dal 12/07/2016 al 2/3/2020.
35) Vero che ha realizzato le lavorazioni indicate dettagliatamente nelle riserve Pt_2 iscritte, che si rammostrano al teste (docc.16-20);
36) Vero che ha segnalato ad la presenza di tubi di luce (LTD) installati Pt_2 CP_1 supra le barriere, chiedendone la rimozione.
B – Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all' di esibire tutta la documentazione CP_1 progettuale, contabile ed amministrativa, ivi comprese le specifiche tecniche e i libretti di istruzione e montaggio delle barriere e degli elementi forniti da relativa all'appalto CP_1 per il quale è causa. L'ordine di esibizione è giustificato dal silenzio di a fronte della CP_1 formale richiesta di accesso agli atti formulata da (doc.22) Pt_2
C - ammettersi CTU volta:
- a ricostruire e descrivere, sulla scorta della documentazione complessivamente prodotta ovvero acquisita dalle parti, le vicende che hanno contraddistinto l'andamento dell'appalto;
- a rispondere ai seguenti quesiti:
- letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti, i rispettivi legali e gli eventuali
CTP, compiuto ogni accertamento sui luoghi ritenuto opportuno, acquisita ogni documentazione ufficiale dell'appalto presso la stazione appaltante, ogni altra informazione ritenuta utile, esaminata la contabilità di cantiere, i libretti delle misure, il registro di contabilità, il giornale dei lavori, il Certificato di Regolare esecuzione, i verbali di sospensione e ripresa, gli ordini di servizi e verbali di consegna anticipata dei lavori, nonché ogni altro documento ritenuto utile, verifichi le riserve iscritte da parte attrice e dica se le stesse possano essere ritenute fondate e se ed in quale misura gli importi indicati possano essere ritenuti congrui;
- accerti e descriva il C.T.U. le cause che hanno determinato l'anomalo e la frazionata esecuzione dei lavori e la ridotta e/o totale produzione dei lavori;
- accerti e quantifichi il C.T.U. se la ha diritto ad ottenere il pagamento da Parte_2 parte dell' degli importi iscritti con le riserve indicate nel presente atto di CP_1 citazione e nei documenti ivi allegati;
Si indicano a testi:
-Direttore tecnico, OM. , residente in [...]. Testimone_1
6 -Responsabile Sicurezza, Ing. , residente in [...].; Persona_1
-Capo cantiere OM. , residente in [...]». Persona_2 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_1
Torino
Ogni contraria deduzione ed eccezione respinta dichiarare inammissibile e/o infondato e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 323 pubblicata dal Tribunale Civile di Aosta in
[...] data 20.10.2022 nell'ambito della procedura portante R.G. 954/2021 e, in ogni caso, accertare l'infondatezza delle avversarie domande e pretese e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di parte attrice per i motivi esposti in fatto e in diritto;
In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento nella misura del 100% delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e accessori come per legge».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto Parte_1 CP_1 innanzi al Tribunale di Aosta, assumendo che, nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto stipulato il 30 giugno 2015, vertente sui lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali, in tratti saltuari, dal km 4+200 al km 15+000 della strada statale n. 27 del Gran San Bernardo, erano maturati plurimi crediti, fatti oggetto, all'occorrenza, di apposita riserva.
L'attrice aveva dedotto di vantare in particolare i crediti di euro 171.873,09, quali maggiori oneri diretti ed indiretti per incertezze esecutive, frazionata esecuzione delle opere, ridotta produzione, arricchimento senza causa (prima riserva), euro 56.767,00, in ragione di allibramenti di maggiori e/o diverse opere e prestazioni (seconda riserva), euro
18.707,51, quali maggiori oneri per ritardo nella stesura della contabilità finale, per il ricovero e la custodia delle barriere, per la ritardata certificazione di collaudo, per costi improduttivi di polizze e garanzie (terza riserva), euro 50.354,39, a titolo di corrispettivo residuo.
L'attrice aveva dunque chiesto la condanna al pagamento delle somme liquidate, o di quelle accertate all'esito del processo, oltre agli interessi.
7 2. si era costituita in giudizio, eccependo che le domande relative alle tre CP_1 riserve erano inammissibili, anche solo in parte, in quanto avente un valore superiore al
20% del valore del contratto, ancora eccependo la decadenza per intempestiva iscrizione delle prime due riserve, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande.
3. Con sentenza n. 323/2022 del 20 ottobre 2022, il Tribunale di Aosta ha rigettato le domande dell'attrice e, in ragione del rigetto della prima eccezione della convenuta, ha compensato le spese processuali nella misura del 50% e condannato l'attrice al rimborso a favore della convenuta della restante parte.
4. ha proposto appello in base a sei Parte_1 motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello e che gravi sull'appellante CP_1
l'obbligo di rimborso integrale delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con i primi due motivi d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nelle parti in cui è stata accertata la decadenza dal diritto per intempestività delle prime due riserve
(primo motivo) e sono stati ritenuti non provati i corrispondenti crediti (secondo motivo).
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto entrambi il diritto al pagamento delle somme di cui alle prime due riserve.
Il giudice di primo grado ha statuito che «[l]'odierna attrice aveva […] l'onere – come eccepito dalla società convenuta – di inserire la riserva in uno degli atti idonei a riceverla, segnatamente il verbale di consegna dei lavori (art. 155 comma 4 del D.P.R. n. 207 del
2010), il verbale di sospensione e ripresa dei lavori (art. 158 comma 8 del D.P.R. n. 207 del
2010) e gli ordini di servizio (art. 152 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010), rimanendo ovviamente impregiudicata la successiva iscrizione nel registro di contabilità. || […] Le riserve 1 e 2 esplicitate con il documento di cui alla contabilità relativa al SAL n. 1 (doc. 16 allegato all'atto di citazione) ed aggiornate (docc. 19 e 20 allegati all'atto di citazione) sono prive di fondamento probatorio in quanto non corredate dalla prova delle relative spese sostenute dall'impresa e, soprattutto, non indicanti la prova o la specifica individuazione del momento dell'insorgenza o della cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
8 dell'appaltatore, comportando la decadenza dell'attrice nella proposizione delle domande»
(pp. 10 s. sent.).
Diversamente, secondo l'appellante, «la riserva [va] iscritta sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo alla insorgenza o cessazione del fatto. Non tutti gli atti sono idonei nel senso indicato dalle norme citate, ma solo quelli (contabili in particolare) in relazione ai quali l'impresa ritiene di dover sollevare contestazioni per fatti indicati nell'atto stesso. A contrario, nessuna riserva va apposta su atti legittimi i cui fatti non siano da contestare. || Il giudice di primo grado ha ritenuto invece di affermare, per poi giungere alle conclusioni che nel presente giudizio si contestano, che l'impresa debba firmare sempre e comunque tutti gli atti amministrativi (non solo contabili) con riserva anche se tali atti sono legittimi ed attengono a fatti estranei alla contestazione» (pp. 15 s. cit. app.); pertanto, siccome «le riserve formulate dall'impresa hanno quale oggetto pretese di carattere meramente contabile […] l'unica sede per la formulazione delle stesse è costituita dal primo atto contabile idoneo a contenerle, ovvero il primo SAL» (p. 17 cit. app.).
L'argomentazione non è condivisibile.
Va preliminarmente precisato che nessuna delle parti ha criticato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta l'applicabilità al caso del regime in materia di appalti pubblici previgente e in particolare del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del regolamento esecutivo e attuativo di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
L'onere dell'appellante di iscrizione delle riserve, la cui soddisfazione è strumentale, quanto alla sua posizione, ad evitare la decadenza dal credito, era conformato in termini generali dall'art. 191, co. 2, d.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale «[l]e riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate».
La disposizione non contiene la definizione di atto idoneo a ricevere le riserve.
Occorre allora applicare due criteri, quello letterale e quello logico.
L'atto idoneo è anzitutto quello successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
9 Il dato letterale rileva nella ricostruzione della ratio della previsione normativa, cioè della logica dell'istituto delle riserve in materia di appalti pubblici.
All'opera ricostruttiva ha da tempo provveduto la Corte di cassazione, secondo il cui
«costante orientamento […] sono soggette all'onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, peri comportamenti inadempienti della stazione appaltante. Ciò in quanto l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i [l]avori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria. Inoltre l'appaltatore è tenuto a iscrivere la riserva nel primo documento contabile equipollente successivo all'insorgenza del fatto, quali il verbale di sospensione o quello di ripresa lavori, stati di avanzamento o ordini di servizio, salvo reiterare la riserva nel registro di contabilità» (Cass. civ., sez. I^, ord. 16 giugno 2020, n. 11641).
In continuità con quanto enunciato si è posta la Corte costituzionale, secondo cui
«la loro [delle riserve] iscrizione è stata prevista dal legislatore a beneficio di un monitoraggio costante, da parte della stazione appaltante, sull'esecuzione del contratto e, per questo, è stata configurata quale onere per l'appaltatore, che intenda far valere pretese nei confronti del committente, onere il cui mancato rispetto è sanzionato con la decadenza dalle relative azioni (art. 190 del d.P.R. n. 207 del 2010). || […] Da un lato, […], le riserve non riguardano solo mutamenti del contratto, bensì anche la contestazione di inadempienze della stazione appaltante;
e, da un altro lato, l'adeguamento dell'importo contrattuale in ragione di sopravvenienze è affidato ad un quadro di strumenti complesso che comprende non solo le riserve, ma anche le varianti e le compensazioni. || A tal proposito, è opportuno tenere conto dell'estrema varietà di ipotesi per le quali lo stesso legislatore impone l'onere di iscrivere riserve: richieste di corretta esecuzione del contratto, a fronte di erronee contabilizzazioni da parte del committente;
risarcimenti del danno per ritardi nella consegna o per sospensioni dell'esecuzione dovute alla stazione appaltante;
maggiori costi derivanti dalla difformità dei luoghi e dalla loro consegna parziale;
contestazioni – nel caso di variazioni inferiori al quinto dell'importo contrattuale – sia dell'equo compenso, stabilito
10 dalla stazione appaltante quando le modifiche comportino un notevole pregiudizio economico per singole categorie di lavorazioni omogenee, sia del prezzo non concordato per lavorazioni o materiali non previsti nel contratto originario;
così come il dissenso rispetto alle determinazioni del responsabile unico del procedimento (RUP) in ipotesi di controversie tecniche. E non può tacersi che – secondo la dottrina e la giurisprudenza – l'onere di iscrivere riserve ha una valenza generale e investe ogni pretesa di carattere economico che
l'esecutore dei lavori intenda far valere nei confronti dell'amministrazione» (Corte cost., sent. 27 maggio 2021, n. 109).
Se la riserva va fatta per consentire il tempestivo e costante controllo di tutti i lavori suscettibili di aggravare il compenso complessivo, l'idoneità dell'atto non va misurata per contenuto, come sostiene l'appellante, secondo cui l'atto può ricevere solo rilievi tipici per oggetto, bensì va misurata per funzione, per cui è idoneo qualunque documento contabile successivo all'insorgenza del fatto, fonte di spesa, o anche alla cessazione dello stesso.
Le riserve che il legislatore ha tipizzato rispetto ad alcuni atti contabili rispondono al criterio logico-funzionale.
Le pretese derivanti dalla difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto vanno fatte valere al momento della consegna dei lavori (art. 155, co. 4, d.P.R.
n. 207/2010), proprio perché il relativo verbale è l'atto contabile redatto nel momento in cui è accertato il fatto generatore del costo, così anche l'illegittimità della sospensione va denunciata al momento della sospensione, nel relativo verbale, o, se sopravvenuta, al momento della ripresa dei lavori, nel relativo verbale (art. 158, co. 8, d.P.R. n. 207/2010).
Poi, però, ci sono i fatti generatori di pregiudizio non tipizzati, di qui l'atipicità del fatto iscrivibile a riserva e la previsione generale dell'art. 191, co. 2, cit.
La conclusione è suffragata dalla giurisprudenza.
Secondo la Corte di cassazione, infatti, «[n]ei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo» (Cass. civ., n.
11641/2020 cit.).
11 A opinare come fa l'appellante, la stazione appaltante potrebbe rimanere all'oscuro dell'insorgenza di ulteriori costi, solo perché ritenuti dall'esecutore estranei al documento contabile pregresso;
così, sarebbe frustrato il fine dell'iscrizione, che è quello di fornire alla stazione appaltante in modo tempestivo ogni utile informazione circa l'insorgenza di maggiori costi.
Alla luce di quanto ritenuto va verificata la tempestività delle riserve.
Tutte le riserve fanno riferimento a maggiori oneri e non ad errori di contabilità.
Sicché era onere dell'appellante indicarne il fatto generatore.
Occorre quindi esaminare partitamente le singole riserve.
1.1. La prima riserva ha un contenuto articolato.
I primi oneri ineriscono al ritardo nella fornitura delle barriere.
Si tratta degli unici costi per cui è stata fatta riserva in un atto diverso dal registro di contabilità, in cui è stata iscritta la riserva il 15 febbraio 2017, per come specificata nel documento accompagnatorio (doc. n. 16 fasc. primo grado appellante), poi ripresa nel registro di contabilità finale il 7 luglio 2020, meglio esplicitata in sede separata (docc. nn.
19, 20 fasc. primo grado appellante).
Nel verbale di sospensione dei lavori del 5 novembre 2015, l'appellante ha assunto di non avere potuto dare corso alle lavorazioni come previsto dal cronoprogramma del 21 ottobre 2015 «per colpa e responsabilità della stazione appaltante in virtù del fatto che la fornitura delle barriere era ed è onere contrattuale a carico di || […] si riserva CP_1 pertanto di quantificare i maggiori oneri derivanti dal permanere nel contratto al primo momento utile» (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Il verbale di ripresa dei lavori del 3 maggio 2016 è stato firmato dall'appellante «con riserva riprendendo in pieno le riserve già enunciate in verbale di sospensione del
05.11.2015» (doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
Le riserve sono specifiche quanto alla voce di costo e al fatto generatore, però non recano l'entità del costo per avere dovuto «mettere a disposizione una base di stoccaggio presso un proprio magazzino al fine di limitare i gravi danni conseguenti alla mancata fornitura secondo le programmazioni contrattuali» (p. 3 cit.); il sacrificio sopportato appare infatti misurabile sin da subito (salvo adeguamento in caso di persistenza o reiterazione dell'omissione), con conseguente incompletezza dell'iscrizione (art. 191, co. 2, d.P.R. n.
207/2010).
12 Assolutamente generiche sono invece le riserve contenute negli altri atti contabili successivi, anteriori alla riserva del 15 febbraio 2017: il verbale di sospensione dei lavori del 5 agosto 2016 è stato firmato con “riserva” (doc. n. 7 fasc. primo grado appellante), il verbale di ripresa dei lavori dell'8 settembre 2016 è stato firmato con “riserva” (doc. n. 8 fasc. primo grado appellante), il verbale di sospensione dei lavori del 25 novembre 2016 è stato firmato con “riserva” (doc. n. 9 fasc. primo grado appellante).
Altresì generica è la riserva, anteriore a quella del 7 luglio 2020, iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 22 marzo 2017 (doc. n. 10 fasc. primo grado appellante).
Non si può affermare pertanto che quelle riserve si riferivano ancora al ritardo nella fornitura delle barriere.
A questo proposito, si osserva che l'appellante aveva allegato che ha effettuato CP_1 le forniture delle barriere con gravi ritardi ed in modo frazionato e discontinuo, tanto da penalizzare la capacità produttiva di (p. 3 cit.). Pt_2
L'enunciato più che riferire di un fatto continuativo, come qualificato dall'appellante
(p. 22 cit. app.), è un fatto reiterato.
L'enunciato è all'evidenza generico, atteso che non sono stati specificati i periodi di ritardo.
In ogni caso, non c'è traccia della denuncia di ulteriori ritardi in seguito alla ripresa dei lavori del 3 maggio 2016.
Anche al momento dell'emissione dei successivi ordini di sevizio, alcunché
l'appellante aveva lamentato, come accertato dal giudice di primo grado e non censurato.
Pertanto, per i ritardi successivi alla ripresa del 3 maggio 2016 non si può misurare la tempestività della riserva iscritta in modo completo nel febbraio del 2017; altrettanto dicasi per gli eventuali ritardi successivi al febbraio 2017, poiché non si può misurare la tempestività della riserva iscritta in modo completo nel luglio del 2020.
Ad opinare diversamente circa la completezza e la tempestività di tutte le riserve in discorso, in ogni caso, l'appellante non ha assolto l'onere della prova dei ritardi.
Per l'appellante, è rimasto incontestato che ha fornito barriere, raccordi, pezzi CP_1 di transizione in modo frazionato e con ritardo;
|| ha messo a disposizione una base Pt_2 di stoccaggio per far fronte ai ritardi nelle forniture da parte di (p. 43 cit. app.). CP_1
L'eccezione non è fondata.
Circa il primo enunciato, l'appellata ha contestato le circostanze della modalità e dei tempi delle forniture al momento della costituzione in giudizio: «in merito alla fornitura
13 delle barriere si richiama quanto stabilito dal CSA – Norme tecniche per la posa in opera di barriere stradali (doc. 3 di parte attrice). || L'art. 2.1., rubricato “siti di prelievo” (pag. 288), stabilisce espressamente che “l'appaltatore è obbligato ad elaborare e consegnare alla
D.L., unitamente al cronoprogramma lavori o comunque 30 giorni prima della data prevista di inizio posa in opera delle barriere, un programma dei ritiri delle barriere presso i siti di prelievo, indicando date, quantità e tipologia di barriere che intende prelevare in ogni data”. || Alla luce di quanto sopra si contesta integralmente l'assunto di parte attrice, su cui graverà l'onere di dare compiuta prova che nel periodo di tempo suindicato vi sia stato un ritardo nelle forniture delle barriere imputabile ad anche in CP_1 considerazione delle precise indicazioni contenute nel capitolato d'appalto» (p. 20 comp. cost.).
L'appellante non ha integrato le sue difese, precisando anzitutto i periodi di ritardo e prendendo posizione sui rilievi avversari inerenti al rispetto delle indicazioni di capitolato.
La memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. dell'appellante non contiene precisazioni di sorta.
Pertanto, l'enunciato sui ritardi è rimasto generico, con conseguente inconcludenza delle prove orali dedotte [cap. n. 5) memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. appellante].
Circa il secondo enunciato, relativo all'utilizzo di una base di stoccaggio, si osserva che non può essere invocato l'onere di contestazione (art. 115, co. 1, c.p.c.), in quanto si tratta di circostanza estranea alla sfera di conoscenza della controparte.
Inoltre, l'inconcludenza della prova dedotta sui ritardi rende superflua l'assunzione della prova in parte qua.
In ogni caso, la prova orale dedotta in argomento verte su circostanze generiche
[cap. n. 6) memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. appellante].
Nella prima riserva sono inclusi anche gli oneri connessi alla tipologia delle barriere.
L'appellante ha assunto di avere «evidenziato come, rispetto alla tipologia di barriera prevista contrattualmente, il tratto di muro esistente non fosse in condizioni (dal punto di vista statico) ad accogliere il cordolo da realizzare e anche il cordolo indicato in progetto non fosse in grado di sostenere la barriera. || ha rilevato anche come i tratti di muri a Pt_2 secco fossero anch'essi non idonei a sostenere il nuovo cordolo, con il contrappeso previsto
e come sussistessero interferenze (di vario genere) con la banchina esistente. || L'impresa
è stata, quindi, costretta, al fine di dare adempimento alle obbligazioni assunte, a redigere,
14 a proprie spese una progettazione integrativa per emendare le scelte e rendere CP_1 possibile realizzare il cordolo e posare la barriera» (p. 3 cit.).
L'appellante non ha allegato quando ha accertato l'inidoneità di cui si tratta, che avrebbe dovuto denunciare nel primo documento utile, poiché da essa sarebbe dipeso (in tesi) il dovere di redigere un progetto integrativo, quindi un ulteriore costo per la stazione appaltante.
Pertanto, l'appellante non ha fornito gli elementi utili per apprezzare la tempestività della riserva del 15 febbraio 2017.
Detto altrimenti, non è possibile accertare che il primo atto contabile utile in cui rappresentare i fatti forieri di costi aggiuntivi fosse l'aggiornamento del registro contabile in vista dello stato di avanzamento dei lavori.
Inoltre, ad assumere come vera l'inidoneità, che si rivela un problema inerente allo stato dei luoghi, l'accertamento è da collocarsi ragionevolmente all'inizio dell'esecuzione.
Diversamente, al momento della consegna dei lavori, sede deputata a raccogliere le pretese dell'appaltatore derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto (art. 155, co. 4, d.P.R. n. 207/2010), non si era registrata alcuna difformità; invero, nel relativo verbale si era dato atto della corrispondenza dei dati di progetto e delle condizioni locali (p. 1 doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
La riserva fatta soltanto il 15 febbraio 2017 appare dunque tardiva.
Inoltre, l'appellante non ha assolto l'onere della prova della fonte del credito dedotto.
Di nuovo, l'appellante ha dedotto la formazione della prova ex art. 115, co. 1, c.p.c., in quanto sarebbe rimasto incontestato che «le barriere fornite da erano incompatibili CP_1 con le strutture murarie (muri e cordoli) sulle quali avrebbero dovuto essere collocate;
|| ha redatto a proprie spese progettazione integrativa per rendere possibile Pt_2
l'esecuzione dei lavori e posizionare le barriere, correggendo la progettazione di (p. CP_1
43 cit. app.).
L'eccezione non è fondata.
Anzitutto, la circostanza della compatibilità delle barriere con le strutture murarie è un accertamento dell'appaltatore che deve essere portato a conoscenza del committente.
Altrettanto vale per la redazione del progetto integrativo.
L'appellante non ha allegato di avere notiziato l'appellata e dell'accertamento e della redazione consequenziale del progetto.
15 Tanto è vero che, in argomento, l'appellata aveva preso posizione in primo grado in questi termini: «Quanto al progetto di esecuzione degli interventi, si osserva come sia in fase di partecipazione alla gara che in sede di consegna dei lavori l'impresa abbia espressamente dichiarato che gli elaborati progettuali fossero idonei all'esecuzione dell'appalto. || […] Accanto a tali considerazioni assumono decisivo rilievo anche gli oneri che il capitolato speciale d'appalto poneva a carico dell'impresa. || Trattasi delle previsioni contenute nell'art. 13, n. 9 del CSA – Norme Generali – rubricato Oneri e Obblighi a carico dell'appaltatore, […] spetta all'esecutore la verifica della realizzabilità in concreto dell'intervento, con riferimento alle situazioni concrete e allo stato dei luoghi e, dunque, nel caso specifico della conformità del cordolo o del muretto su cui doveva essere installata la barriera, se del caso apportando le modifiche ritenute necessarie sulla base della propria qualificata esperienza e conoscenza. || Da un lato, quindi, vi è stato un puntuale esame del progetto posto a base di gara e dello stato dei luoghi in cui l'intervento doveva essere realizzato e, dall'altro, uno specifico obbligo che imponeva all'impresa di adeguare, se del caso, le previsioni progettuali al risultato da raggiungere» (pp. 21 ss. comp. cost.).
L'appellante non ha prodotto alcun documento contenente il progetto integrativo e ha dedotto prove orali inconcludenti, poiché i capitoli sub 7), 8), 10) della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. sono valutativi e generici anche soltanto sul piano temporale, mentre il capitolo sub 9) è generico oggettivamente e temporalmente.
L'appellante ha poi allegato oneri connessi alla modifica da parte dell'appellata delle barriere: «Le difficoltà per l'impresa non si sono limitate ai citati ritardi ed errori progettuali, ma sono state aggravate anche dalla circostanza che in itinere di realizzazione delle opere, ha modificato la tipologia di fornitura delle barriere protettive. || La modifica CP_1 introdotta, anziché migliorare le condizioni di posa sia con riferimento al cordolo (non idoneo dal punto di vista statico anche per la nuova barriera) sia in relazione alle interferenze, ha determinato ulteriori difficoltà che l'impresa ha dovuto affrontare. || In primo luogo, si sono manifestate criticità nel montaggio in ragione anche (ma non solo) della poca chiarezza del manuale di montaggio che in prima battuta prevedeva un ordine di montaggio invertito, inoltre la nuova barriera ha imposto all'impresa di utilizzare una piattaforma aerea non prevista inizialmente, al fine di operare in sicurezza, ha imposto di montare una parte ulteriore, a protezione dei motociclisti, non prevista in progetto che ha determinato una maggior[e] e più onerosa lavorazione e, in aggiunta, l'esecuzione delle opere è stata
16 effettuata anche in tratti la cui altezza a valle è pari o superiore a 10 mt, mentre in progetto era stata considerata esclusivamente un'altezza pari a massimo 2 mt.» (pp. 3 s. cit.).
L'appellante non ha specificato il momento in cui è stata modificata la tipologia delle barriere, né quando ha accertato i problemi esecutivi connessi alla loro installazione.
Non è dunque possibile apprezzare la tempestività dell'iscrizione della riserva fatta in data 15 febbraio 2017.
Inoltre, l'appellante non ha assolto l'onere della prova della fonte del credito dedotto.
Per l'appellante, sarebbe rimasto incontestato che in itinere delle lavorazioni
CP_1 ha modificato la tipologia delle barriere protettive;
|| le nuove barriere fornite da
CP_1 avevano istruzioni di montaggio poco chiare;
|| le nuove barriere fornite da hanno
CP_1 imposto l'utilizzo di piattaforma aerea non prevista negli elaborati di gara e ha imposto il montaggio di ulteriori protezioni per i motociclisti, anch'esse non previste in progetto;
|| ha richiesto di eseguire lavorazioni in tratti con altezza da valle di 10 metri, mentre in
CP_1 progetto l'altezza massima considerata era di 2 metri» (pp. 43 s. cit. app.).
L'eccezione non è fondata.
Anzitutto, non ricorre traccia documentale della richiesta di modifica della barriera.
Il rapporto litigioso è connotato dalla forma scritta delle vicende che lo riguardano:
«la contabilità dell'appalto pubblico non può non essere disciplinata da regole rigide che impongono la forma scritta per tutti gli atti al rapporto, per cui correttamente nel merito non si è ammessa alcuna prova orale» (Cass. civ., sez. I^, sent. 17 marzo 2014, n. 6131), con conseguente inapplicabilità del principio (o criterio di giudizio) di non contestazione.
Inoltre, la prova testimoniale dedotta è inammissibile anche perché vertente su delle circostanze generiche [capp. nn. 11)-13), 23), 24), 26) memoria ex art. 183, co. 6, n. 2),
c.p.c. appellante], anche solo temporalmente [capp. nn. 14), 15), 22) ibidem], ovvero connotate da valutazioni tecniche [capp. nn. 13)-15), 22), 24) ibidem]; alcuna perizia è stata depositata dall'appellante per suffragare gli asserti.
Anche a volere ritenere operante l'onere di contestazione, si ricorda l'ammonimento della dottrina, secondo cui «il fatto non contestato non è propriamente fatto pacifico. In altri termini, il fatto non “deve” essere ritenuto esistente;
piuttosto, il giudice non è necessitato a ritenerlo inesistente» (per la giurisprudenza, v. per tutte Cass. civ., sez. II^, ord. 31 maggio
2023, n. 15288).
In merito, l'appellata si è così difesa: «L'impresa afferma del tutto genericamente che avrebbe modificato in corso di appalto la tipologia della barriera da installare, CP_1
17 aggiungendo una parte ulteriore costituita da un dispositivo cd. “salvamotociclisti” – asseritamente non prevista in progetto – e ciò avrebbe a suo dire comportato maggiori oneri esecutivi e difficoltà nel montaggio. || L'affermazione, non supportata e comprovata in alcun modo, è smentita dalla documentazione progettuale in atti. || In particolare, la stessa ha prodotto in corso di causa la relazione tecnicoamministrativa del Pt_2 responsabile del procedimento per l'approvazione del progetto (doc. 44 nonché la Pt_2 relazione sul progetto esecutivo predisposta da (doc. 46 . || In entrambe le CP_1 Pt_2 relazioni si legge a chiare lettere quanto segue. || “Con dispositivo CAO-0004406 del
22.5.2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto n. 4 del 4.2.2014, relativo ai lavori in oggetto. || Successivamente la Direzione Generale ha prospettato l'opportunità CP_1 di utilizzo, sull'intero territorio nazionale, di barriere di sicurezza stradale tipo H2-H3 bordo laterale e H2-H3-H4 bordo ponte progettate da e caratterizzate dalla presenza CP_1 del dispositivo di sicurezza per i motociclisti DSM. || Si è reso, pertanto, necessario il presente aggiornamento progettuale che, fermo restando l'importo complessivo lordo dell'intervento originariamente stimato, prevede l'inserimento delle forniture nelle somme a disposizione, alla voce L2. A tal fine la direzione ha provveduto alla formulazione del nuovo prezzo per la sola posa in opera di barriere di sicurezza stradale tipo H2-H3 bordo laterale e H2-H3-H4 bordo ponte utilizzate per la computazione della lavorazione di montaggio di queste ultime e che concorre a formare l'importo della voce L1 del quadro economico dei lavori di appalto.” || Le barriere con il dispositivo cd. “salvamotociclisti”, che l'impresa sostiene essere state modificate in corso di appalto, sono invece state inserite negli elaborati progettuali posti a base di gara con un apposito prezzo contrattuale per il loro montaggio, e dunque le generiche ed infondate doglianze di controparte sono all'evidenza smentite per tabulas» (pp. 29 s. comp. cost. app.).
A queste difese nulla ha replicato l'appellante, con particolare riguardo all'evidenza documentale invocata dalla controparte.
La prima riserva contiene da ultimo la voce “Esposizione finanziaria, carenza di cash flow, oneri finanziari generali”.
L'appellante ne ha trattato nel secondo motivo d'appello.
Nella citazione in primo grado, l'appellante aveva ripreso questa parte di riserva: «La mancata produzione ha determinato una esposizione finanziaria e una carenza di flussi di cassa che hanno determinat[o] interessi negativi e carenza di fondi per l'attività dell'azienda» (p. 18).
18 Appaiono dunque oneri sorti in ragione delle condotte dell'appellata di cui alle altre voci della riserva (cfr. pp. 1 e 2 doc. n. 16 fasc. primo grado appellante, ove sono stati sintetizzati, in esordio, i problemi «che, di fatto, hanno impedito una corretta e lineare esecuzione delle opere»).
Se riferiti ai periodi di sospensione, si osserva che è la stessa appellante ad averne escluso l'illegittimità (p. 16 cit. app.).
Il difetto di condotte addebitabili preclude l'accertamento positivo di questo credito.
1.2. Anche la seconda riserva ha un contenuto articolato.
In essa sono inclusi gli oneri per la custodia delle barriere stradali, calcolati nel
«periodo compreso dal 12/07/2016 (primo fine lavori previsto dopo la consegna delle barriere avvenuto il 05/07/2016) al 30/6/2017 (data ultimazione)» (p. 42 cit. app.).
Come esposto, il verbale di sospensione dei lavori del 5 agosto 2016 è stato firmato con “riserva” non meglio specificata.
Invece, quella era la sede utile a rappresentare la sopravvenienza, vista l'anteriorità del fatto generatore.
Inoltre, l'appellante non ha assolto l'onere della prova della fonte del credito dedotto.
In primo luogo, si osserva che l'allegazione si rivela ambigua.
La custodia delle barriere in magazzino si sarebbe protratta dal 12 luglio 2016 alla conclusione dei lavori.
Sennonché, in quel periodo di tempo, si registrano momenti di ripresa dei lavori.
I lavori sono stati ripresi il 12 settembre 2016, sospesi il 25 novembre 2016 e ripresi ancora il 22 marzo 2017.
Non si comprende, in difetto di più precisi asserti, come nei periodi di esecuzione del contratto, durante i quali le barriere saranno state installate, sia sorto l'onere di custodia.
L'installazione delle barriere (anche solo per una parte di esse) è incompatibile con la loro custodia in un magazzino.
È quindi inconcludente il capitolo di prova n. 34) di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. dell'appellante, il quale fa riferimento addirittura ad un periodo, quello successivo all'ultimazione dei lavori e sino al 2 marzo 2020, non indicato nella riserva finale.
Ricorre un'altra ragione di ambiguità nella prospettazione dell'appellante.
L'appellante ha lamentato che ha dovuto custodire le barriere dal 12 luglio 2016 al
30 giugno 2017 (o ancora al 2 marzo 2020), quindi per la gran parte del periodo esecutivo
19 (i lavori sono terminati il 30 giugno 2017, p. 2 cit.), ma che al contempo l'appellata aveva fornito in ritardo e in modo frazionato le barriere.
L'allegazione dell'onere di custodia presuppone la fornitura delle barriere.
La secondo riserva include anche i maggiori e diversi oneri di sicurezza per la posa dei “new jersey”: «Come emerge dal computo allegato, ha sostenuto maggiori costi Pt_2 rispetto a quelli previsti in contratto. Trattandosi di apprestamenti della sicurezza non eliminabili e per i quali la normativamente, è tenuta a realizzare, ha l'obbligo Pt_2 CP_1 di rimborsare detti oneri» (p. 21 cit.).
Si legge, sempre nella citazione di primo grado, ove è stata riprodotta la riserva fatta il 15 febbraio 2017, che i costi sono relativi ad attività compiute il 19 luglio 2016, il 12 settembre 2016, il 25 novembre 2016 (costi manodopera e semilavorati, noli, escavatore), ovvero costi di sicurezza connessi alla prima fornitura (19 maggio 2016), alla seconda fornitura (7 novembre 2016), alla terza fornitura (14 novembre 2016).
L'appellante avrebbe dovuto fare riserva, rispettivamente (cioè in ragione della data dell'evento), nel verbale di sospensione dei lavori del 5 agosto 2016 (che contiene una riserva indeterminata), o ancora nel verbale di ripresa dei lavori dell'8 settembre 2016
(idem) e in quello di sospensione dei lavori del 25 novembre 2016 (idem), ovvero infine negli ordini di servizio (muti in argomento).
Inoltre, l'appellante non ha assolto l'onere della prova della fonte del credito dedotto.
L'appellante non ha formulato prove orali vertenti precisamente sulle circostanze citate.
La seconda riserva comprende anche i costi dipendenti dalla rideterminazione di lavorazioni secondo prezzi congrui e confacenti alla reale esecuzione.
L'appellante non ha indicato il momento di insorgenza dei medesimi, sicché non è dato apprezzare la tempestività dell'iscrizione della riserva del 15 febbraio 2017.
Inoltre, l'appellante non ha assolto l'onere della prova della fonte del credito dedotto.
Nella riserva del 15 febbraio 2017, ripresa nella citazione di primo grado, si legge:
«Demolizione di murature, escluso muri a secco[…] da sostituire con voce di prezzo
A.03.019, congrua rispetto alla reale esecuzione delle lavorazioni (demolizione integrale di strutture in c.a. e c.a.p.). La lavorazione effettiva, infatti, è consistita nell[e] demolizioni di cordolo armato laterale di sostegno alla vecchia barriera stradale» (doc. n. 16 fasc. primo grado appellante).
20 Il capitolo n. 30) di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. redatta dall'appellante, se riferibile all'enunciato riportato, verte su circostanze generiche anche solo temporalmente.
Ulteriore voce della seconda riserva è quella relativa al rimborso di maggiori e diversi oneri di sicurezza per la gestione del traffico con movieri su esplicita richiesta dell'altra parte.
Si legge, sempre nella citazione di primo grado, ove è stata riprodotta la riserva fatta il 15 febbraio 2017 (pp. 22 s.), che i costi sarebbero relativi ad attività compiute il 10, 16,
17, 20 luglio 2016, 17-19, 24, 25 settembre 2016, 15, 16 ottobre 2016, 1 novembre 2016.
L'appellante avrebbe dovuto fare riserva, rispettivamente (cioè in ragione della data dell'evento), nel verbale di sospensione dei lavori del 5 agosto 2016 (che contiene una riserva indeterminata), o ancora nel verbale di ripresa dei lavori dell'8 settembre 2016
(idem) e in quello di sospensione dei lavori del 25 novembre 2016 (idem), ovvero infine negli ordini di servizio (muti in argomento).
L'appellante non ha dedotto alcuna prova specifica inerente al fatto generatore.
La seconda riserva comprende infine maggiori oneri ed economie per il montaggio di barriere difformi rispetto a quelle previste inizialmente e della barriera con la protezione dei motociclisti.
Vanno richiamate le ragioni dell'accertamento negativo del credito di cui all'esame delle voci relative alla tipologia e alla modifica delle barriere afferenti alla prima riserva, e in punto di decadenza dalla pretesa e in punto di prova.
In assenza di prova del fatto costitutivo del credito, non occorre affrontare il tema della quantificazione (seconda parte del secondo motivo d'appello).
Quanto al fatto che «[l]a società appellante, nell'atto introduttivo del presente giudizio ha lamentato che il DL nel caso di specie ha violato le norme citate, omettendo di compilare il giornale dei lavori. || Appare, quindi, evidente, posto che ad impossibilia nemo tenetur, che l'impresa – a fronte del grave inadempimento da parte del DL relativo alla omessa tenuta del giornale dei lavori – non può che provare i danni subiti articolando prove per testi, anche facendo riferimento all'incidenza della manodopera necessaria per eseguire i lavori sulla base delle previsioni contrattuali» (pp. 45 s. cit. app.), è sufficiente osservare che si tratta di asserzione nuova, come non contestato dalla stessa appellante.
21 Infatti, riprendendo le difese del primo grado di giudizio, l'appellante ha affermato di avere solamente richiamato il documento nel quesito da sottoporre al consulente tecnico
(p. 1 mem. rep. app.).
Le domande inerenti alle prime due riserve sono dunque infondate.
2. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda relativa alla terza riserva, avente ad oggetto i maggiori oneri da ritardata stesura della contabilità finale, per il ricovero e la custodia delle barriere, per la ritardata certificazione di collaudo, per costi improduttivi di polizze e garanzie.
Il motivo è inammissibile.
Giova riprodurre il capo della sentenza impugnato: «Anche la domanda concernente la riserva n. 3, concernente i maggiori oneri per ritardo nella stesura della contabilità finale, per la ritardata certificazione di collaudo e per i costi improduttivi di polizze e garanzie, va rigettata. A fronte del ritardo nel collaudo di un'opera non scatta un danno automatico per
l'impresa ed eventuali maggiori oneri sostenuti debbono essere comprovati per essere rimborsati. Ciò non è avvenuto nel caso di specie» (p. 11).
L'appellante si è limitata a trascrivere le difese del primo grado: «La riserva n. 3 va ritenuta fondata. || Invero, in atto di citazione di primo grado sono stati forniti da Pt_2 tutti gli elementi atti a rappresentare il danno subito. || Si trascrive quanto dedotto in tale atto con riguardo alla riserva n. 3 (pagine 25 e 26 atto di citazione): […]» (p. 47 cit. app.).
Il motivo è inammissibile perché carente di una parte argomentativa (in tesi) idonea a mettere in discussione la sentenza (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 26 luglio 2024, n.
20884).
La trascrizione delle difese del primo grado altro non è che la prospettazione di un danno che il tribunale ha ritenuto non provato.
L'appellante non ha invero dedotto alcunché circa la non configurabilità del danno
“automatico”.
Il motivo è rigettato (in rito).
3. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda di pagamento del credito residuo.
Il motivo è infondato.
Giova anche in questo caso riprodurre il capo impugnato: «Quanto alla sussistenza del credito residuo pari ad euro 50.354,89, oggetto di istanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. di parte attrice, si richiama l'ordinanza di rigetto di tale istanza del 17.5.2022 con la quale
22 è stato rilevato che il doc. 27 allegato all'atto di citazione, fondante il preteso credito, risulta privo di firme e quindi non può dirsi formalizzato, con la conseguenza che l'importo in questione non può dirsi né accertato né tantomeno riconosciuto dalla convenuta, che, in ogni caso, in sede del presente giudizio ha chiesto la reiezione di tutte le domande avversarie, compresa questa istanza» (p. 11).
Secondo l'appellante, «[l]o stato di avanzamento finale, nella parte del riepilogo datato
7.7.2020, riporta testualmente “RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro
54.403,30” (doc. 27 fascicolo di primo grado pag. 4). || La sentenza impugnata è errata sotto il profilo relativo alla asserita contestazione da parte della convenuta della sussistenza del credito. || Se è vero che ha chiesto il rigetto di tutte le domande CP_1 formulate, altrettanto vero (e documentale) è la circostanza che si sia limitata ad una CP_1 contestazione del tutto generica delle pretese azionate con l'atto introduttivo del giudizio e non abbia sollevato, in particolare, alcuna specifica contestazione in relazione al residuo credito azionato» (p. 49 cit. app.).
L'appellante non ha censurato l'accertamento della mancanza di sottoscrizione del documento sub n. 27).
Inoltre, non si può ritenere raggiunta la prova per omessa contestazione.
Nelle difese di primo grado, l'appellante aveva così dedotto: «A ciò si aggiunga il residuo credito dell'appalto non liquidato pari ad Euro 50.354,39 (doc. 27)» (p. 26 cit.).
L'enunciato, per come formulato (indicazione dell'importo e della fonte di prova), ben poteva essere contestato anche solo negandone la debenza.
Così aveva fatto l'appellata con la semplice domanda di accertamento negativo del credito.
Inoltre, come esposto, il fatto non contestato non equivale necessariamente al fatto provato.
L'appellante ha chiaramente assunto che la prova del credito sta nel documento che ha prodotto.
Sennonché, quel documento non è stato sottoscritto.
Il motivo è rigettato.
4. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione in ordine alle richieste di prova.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
23 Avuto riguardo alla prova testimoniale, è sufficiente richiamare il giudizio espresso rispetto al secondo motivo d'appello; i capitoli di prova non menzionati non sono rilevanti ai fini della decisione, perché estranei all'oggetto delle riserve (l'appellante non ha indicato compiutamente le ragioni della necessità della loro ammissione quindi della loro idoneità
a mutare il verso della decisione sul merito).
Quanto deciso in punto di decadenza e di prova del credito (primi due motivi) rende superflua ogni altra attività istruttoria e segnatamente la consulenza tecnica sollecitata dall'appellante.
Circa l'ordine di esibizione, va soggiunto che l'appellante ha lamentato che, «[n]on solo il Giudice di prime cure, a fronte della acclarata inerzia di non ha ordinato la CP_1 produzione documentale richiesta da ed indispensabile ai fini della decisione, ma ha Pt_2 addirittura del tutto apoditticamente e infondatamente affermato che “non risulta l'inerzia di in relazione alla richiesta stragiudiziale di visione e di rilascio copie di CP_1 parte attrice”. || Dalla documentazione in atti emerge un grave quadro di inerzia ed inadempimento da parte di che è stato completamente trascurato dal giudicante» (pp. CP_1
51 s. cit. app.).
La motivazione di cui all'ordinanza censurata non è apodittica: «ritenuto che non sia da accogliere l'istanza ex art. 210 avanzata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. dalla società attrice (che ha chiesto di ordinare ad “di esibire tutta la CP_1 documentazione progettuale, contabile ed amministrativa, ivi comprese le specifiche tecniche e i libretti di istruzione e montaggio delle barriere e degli elementi forniti da relativa all'appalto per il quale è causa”), in quanto: || - tale istanza è stata CP_1 formulata sull'assunto che “L'ordine di esibizione è giustificato dal silenzio di a CP_1 fronte della formale richiesta di accesso agli atti formulata da (doc. 22)”); - il citato Pt_2 doc. 22, in realtà, contiene la richiesta di visione e di rilascio copie solo con riferimento a: • libretto delle misure;
• certificato di pagamento;
• stato finale;
• certificato di regolare esecuzione;
|| - non risulta l'inerzia di in relazione alla predetta istanza CP_1 stragiudiziale (datata 12.5.2021), tanto che l'attrice ha depositato il libretto delle misure
(doc. 15) ed una bozza dello stato di avanzamento finale (il citato doc. 27), mentre non risulta che all'epoca fosse ancora formalizzato il conto finale e fosse stato emesso il certificato di regolare esecuzione;
|| - non risultano elementi oggettivi denotanti
l'impossibilità dell'odierna attrice a conseguire i documenti oggetto dell'istanza ex art. 210
c.p.c. qualora fossero stati ritualmente richiesti in via stragiudiziale (anche ai fini della
24 successiva produzione in giudizio), e ciò anche a fronte della disponibilità di a CP_1 fornire la documentazione richiesta (disponibilità chiaramente evincibile dalla produzione, operata dall'attrice, di numerosi documenti relativi all'appalto)» (pp. 2 s.).
L'appellante non si è confrontata in modo puntuale con la motivazione, non avendo indicato quali precisi elementi, idonei a far pervenire ad una conclusione di segno diverso, il giudice di primo grado avrebbe trascurato.
Il motivo è rigettato (in parte nel merito e in parte in rito).
5. Con il sesto motivo d'appello l'appellante ha chiesto la riforma del capo inerente alla regolamentazione delle spese processuali quale effetto espansivo della riforma della sentenza (art. 336, co. 1, c.p.c.).
Il motivo non contiene dunque censure da esaminare anche per il caso di rigetto dei motivi precedenti.
6. L'appellata ha proposto appello incidentale.
Giova rammentare che per l'appello incidentale «non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice» (Cass. civ., sez. III^, ord. 23 febbraio
2021, n. 4860).
L'appellata ha dedotto che «appa[re] eccessiva e sproporzionata la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% operata dal Tribunale di Aosta che, respinta una prima eccezione preliminare di fondata sulla violazione dell'art. 240 bis d.lgs 163/06, CP_1 ha ravvisato una reciproca soccombenza compensando per la metà le spese di lite. || A ben vedere, infatti, la soccombenza di nel giudizio di I grado è stata integrale e Pt_2 sostanziale e dunque, come detto, la compensazione al 50% appare sproporzionata. || Si chiede pertanto all'Ill.ma Corte adita, respinto l'appello e in applicazione dei principi sopra richiamati, di voler rivedere in maniera unitaria la regolazione delle spese di lite, addossandole interamente a parte appellante anche con riferimento al giudizio di I grado»
(p. 62 comp. cost. app.).
La censura mossa dall'appellata ha valore di appello incidentale, poiché esprime la volontà di ottenere dall'appello un'utilità maggiore in riforma della sentenza impugnata.
La conclusione è suffragata dalle conclusioni rassegnate, con le quali l'appellata ha chiesto di «condannare parte appellante al pagamento nella misura del 100% delle spese e
25 competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15% e accessori come per legge».
L'appello è fondato.
Il giudice di primo grado ha fatto applicazione del criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.) e, in ragione del «rigetto dell'ulteriore eccezione pregiudiziale avanzata in primo luogo dalla convenuta medesima» (p. 12 sent.), ha ritenuto soccombente in misura prevalente l'appellante, gravandola del pagamento della metà delle spese di lite.
L'applicazione del criterio di soccombenza è erronea.
Il criterio è espressione del principio di causalità.
Per stabilire chi ha dato causa alla lite occorre avere riguardo all'utilità assegnata o negata all'esito del processo, indipendentemente da quali difese (se tutte o in parte) siano servite al perseguimento del risultato o non abbiano avuto successo: «il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite e perciò è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale» (Cass. civ., sez. III^, sent. 5 aprile 2003, n.
5373).
Il rigetto di una questione preliminare o pregiudiziale, di rito o di merito, dà luogo ad una mera soccombenza teorica nel caso di rigetto della domanda per altre eccezioni.
L'appellante non ha ottenuto l'utilità sperata (neanche in parte) dal processo.
Pertanto, la causa della lite è solo ascrivibile alla sua iniziativa.
L'appello incidentale è accolto.
7. Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55.
Le spese processuali del primo grado, per come liquidate dal tribunale [Il compenso per il presente giudizio è pertanto da riconoscere nella misura di (…) euro 10.693,50», p. 12 sent.], sono poste a carico dell'appellante per l'intero.
Quanto alle spese del secondo grado, il valore della controversia è dato dalla somma domandata (scaglione euro 260.000,01-520.000,00).
Tenuto conto del numero e della basso-media complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (queste ultime si sono rivelate di pronta e ripetitiva soluzione), trovano applicazione i parametri forensi prossimi a quelli minimi.
26 Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.000,00 per compensi
(euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria, euro 4.500,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
8. Il rigetto integrale dell'appello principale costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n.
115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 323/2022, emessa dal Tribunale di Aosta il 20 ottobre 2022: condanna al rimborso a favore di Parte_1 delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi CP_1 euro 10.693,50, per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna al rimborso a favore di Parte_1 delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in CP_1 complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, limitatamente alla posizione dell'appellante principale.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il consigliere estensore
AN NI AN
Il presidente
OB LO
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